Decreto presidenziale 14 settembre 2021
Decreto decisorio 3 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 14/09/2021, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 00532/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01653/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2015, proposto da
NC AR, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Montenigo S.r.l, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ruffo e Alessandra Volpato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Volpato in Venezia, Santa Croce, 468/B;
contro
il Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, commi 1 e 4 bis, della L.R. n. 11/2004, sull’adozione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “MONTENIGO” presentato in data 17 aprile 2015
nonché per l’annullamento
della delibera della Giunta Comunale n. 240 del 05.08.2015 con cui è stato respinto il PUA/Piano di lottizzazione in località Mizzole n. 7190443 denominato "Montenigo" e di tutti gli atti presupposti, ivi compresa il parere tecnico istruttorio, allegato A della delibera 240, e gli atti del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Considerato:
che, in data 18 giugno 2021, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa l’atto di morte del ricorrente, sig. NC AR, chiedendo che l’interruzione del presente giudizio;
che, pertanto, non resta che dare atto, ai sensi degli artt. 79, co. 2 c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., della interruzione del processo;
P.Q.M.
Dà atto dell’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, co. 2 c.p.a. e 299 e ss. c.p.c..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO