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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3513/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259001547342000 REGISTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259001547342000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta e notificata in data 07.04.2025, per la parte relativa ad imposta di registro anno 2014 e anno 2016
e ne chiedeva l'annullamento per illegittimità.
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica della cartella n. 10020200015801311000 e l'estinzione dell'obbligazione per la cartella n. 100201900074813638000 in ragione del pagamento dell'avviso notificato in data 29.09.2017. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte e distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità della domanda di annullamento della impugnata intimazione in ragione della sua definitività per mancata impugnazione delle cartelle presupposto regolarmente notificate e non impugnate e richiamava poi, quanto al merito della questione, la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione trattandosi di questioni di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate di Salerno chiedendo, per la imposta di registro anno 2014, la cessata materia del contendere in virtù di sgravio della cartella n. 100201900074813638000 giusta pagamento intervenuto in data 30.10.2017. Quanto alla imposta di registro relativa all'anno 2016 concludeva per il rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere parzialmente accolto.
Infatti, risulta fondata la domanda limitatamente all'imposta di registro per l'anno 2014, atteso che la cartella relativa risulta essere stata integralmente soddisfatta dalla contribuente mediante il pagamento effettuato in data 30.10.2017 del prodromico avviso di liquidazione, come attestato e documentato dall'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Pertanto, per tale annualità si configura la cessazione della materia del contendere, dovendo essere riconosciuto lo sgravio già disposto dall'ente impositore.
Per quanto concerne, invece, la pretesa relativa all'imposta di registro per l'anno 2016, non emergono elementi idonei a fondare l'accoglimento del ricorso, risultando legittima la pretesa impositiva per tale periodo in ragione della notifica della cartella n. 10020200015801311000, avvenuto in esito della procedura per irreperibilità ex art. 60 comma 1 lett. E) DPR 600/73, come documentato in atti.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto limitatamente a tale annualità, con compensazione delle spese tra le parti in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3513/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259001547342000 REGISTRO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259001547342000 REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta e notificata in data 07.04.2025, per la parte relativa ad imposta di registro anno 2014 e anno 2016
e ne chiedeva l'annullamento per illegittimità.
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica della cartella n. 10020200015801311000 e l'estinzione dell'obbligazione per la cartella n. 100201900074813638000 in ragione del pagamento dell'avviso notificato in data 29.09.2017. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte e distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità della domanda di annullamento della impugnata intimazione in ragione della sua definitività per mancata impugnazione delle cartelle presupposto regolarmente notificate e non impugnate e richiamava poi, quanto al merito della questione, la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione trattandosi di questioni di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate di Salerno chiedendo, per la imposta di registro anno 2014, la cessata materia del contendere in virtù di sgravio della cartella n. 100201900074813638000 giusta pagamento intervenuto in data 30.10.2017. Quanto alla imposta di registro relativa all'anno 2016 concludeva per il rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere parzialmente accolto.
Infatti, risulta fondata la domanda limitatamente all'imposta di registro per l'anno 2014, atteso che la cartella relativa risulta essere stata integralmente soddisfatta dalla contribuente mediante il pagamento effettuato in data 30.10.2017 del prodromico avviso di liquidazione, come attestato e documentato dall'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Pertanto, per tale annualità si configura la cessazione della materia del contendere, dovendo essere riconosciuto lo sgravio già disposto dall'ente impositore.
Per quanto concerne, invece, la pretesa relativa all'imposta di registro per l'anno 2016, non emergono elementi idonei a fondare l'accoglimento del ricorso, risultando legittima la pretesa impositiva per tale periodo in ragione della notifica della cartella n. 10020200015801311000, avvenuto in esito della procedura per irreperibilità ex art. 60 comma 1 lett. E) DPR 600/73, come documentato in atti.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto limitatamente a tale annualità, con compensazione delle spese tra le parti in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e compensa le spese. Il GM dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno