Articolo 8 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 novembre 1974
Art. 8.
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' sostituito dai seguenti:
"Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
In ogni caso e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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