Sentenza 9 dicembre 1988
Massime • 1
I requisiti per la Costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970, il quale, oltre l'iniziativa dei lavoratori, esige che la rappresentanza predetta rientri fra i Sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale o firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro, essendo detta norma informata ad inderogabili principi di ordine pubblico. Consegue che un siffatto riconoscimento, in Mancanza dei requisiti suindicati, non attribuisce alla R.S.a. Il diritto, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, alla Sede, la cui gratuita concessione non può che avvenire a titolo di comodato, non trovando corrispondenza in un Obbligo legale anzi risolvendosi nella violazione del divieto di sostenere finanziariamente o altrimenti associazioni sindacali di lavoratori, imposto ai datori di lavoro dall'art. 17 della medesima legge. ( V 1913/86, mass n 445174).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/1988, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1988 |
Testo completo
I requisiti per la Costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970, il quale, oltre l'iniziativa dei lavoratori, esige che la rappresentanza predetta rientri fra i Sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale o firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro, essendo detta norma informata ad inderogabili principi di ordine pubblico. Consegue che un siffatto riconoscimento, in Mancanza dei requisiti suindicati, non attribuisce alla R.S.a. Il diritto, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge, alla Sede, la cui gratuita concessione non può che avvenire a titolo di comodato, non trovando corrispondenza in un Obbligo legale anzi risolvendosi nella violazione del divieto di sostenere finanziariamente o altrimenti associazioni sindacali di lavoratori, imposto ai datori di lavoro dall'art. 17 della medesima legge. ( V 1913/86, mass n 445174).*