Sentenza 30 ottobre 2006
Massime • 1
È inammissibile il ricorso presentato dal P.G. avverso una sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che non abbia ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la sentenza non è affetta da alcuna nullità, né l'omissione fa parte del contenuto necessario della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2006, n. 40672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40672 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 30/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1709
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 23107/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
nel procedimento nei confronti di:
EC RO, CI VI e UC SS;
avverso la sentenza del 3 marzo 2005;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 marzo 2005 del G.u.p. del Tribunale della città con la quale si era dichiarato non luogo a procedere nel procedimento a carico di RO EC, VI CI e UC SS, imputati dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 4, in ordine alla detenzione di 1,849 gr. di hashish e 0,560 di cocaina, in quanto la modesta quantità dello stupefacente si appalesava detenuta per uso personale. Deduce il ricorrente che la sentenza doveva censurarsi perché aveva mancato di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per la applicazione delle sanzioni di cui all'art. 75 D.P.R. citato.
il ricorso è inammissibile. Il sistema delle impugnazione è preordinato a rimuovere errori delle decisioni giurisdizionali, nei casi e modi stabiliti dal legislatore. L'omesso ordine di trasmissione degli atti ad altra autorità (nel caso il Prefetto) perché compia attività di sua competenza non da luogo a una sentenza errata. La disposizione In argomento non rientra neppure a far parte del contenuto necessario della decisione, con la conseguenza che la sua omissione non può costituire motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006