CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
D'RE IO, AT
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Via Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120241460000284007 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180058849810000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190114963056000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100087382000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: si riportano alle controdeduzioni e insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, seppur erroneamente intestato alla CGT di Napoli, la società Ricorrente_1 SRL ha inteso impugnare l' iscrizione ipotecaria n. 07120241460000284007 notificata il 26.05.2025, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali emesse per IMU dal Comune di Aversa:
• Cartella n. 07120180058849810000 – IMU anno 2012 – € 33.142,00;
• Cartella n. 07120190114963056000 – IMU anno 2013 – € 51.434,00;
• Cartella n. 07120200100087382000 – IMU anno 2014 – € 71.737,00.
Il tutto per un valore complessivo della controversia pari a € 156.313,00.
Premette la società ricorrente di essere operativa nel settore della costruzione, valorizzazione e vendita di immobili.
Evidenzia che la società, già denominata Società_1., ha mutato la propria denominazione sociale nel 2007, con regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Lamenta che, nonostante la formale variazione, diversi atti dell'Agenzia delle Entrate – CO sono stati notificati negli anni successivi a “Società_1.”, presso indirizzi errato o a PEC inattive.
Assume che, a seguito della ricezione dell' iscrizione ipotecaria, ha avanzato istanza di accesso agli atti riscontrando l' errata notifica di tutti gli atti prodromici
Soggiunge che la società, in conseguenza di tali anomalie, ha potuto venire a conoscenza dei debiti soltanto con la notifica dell'ipoteca nel 2025.
Nel premettere tanto, contesta la validità dell' iscrizione ipotecaria eccependo:
1. INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO PER ERRATA IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO
PASSIVO
2. NULLITÀ DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE PRESUPPOSTE
3. OMISSIONE DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA 4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 L. 212/2000 – omessa instaurazione contraddittorio preventivo
5. CARENZA DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO DI POTERE
Avanza istanza di sospensione, peraltro già decisa negativamente, e conclude per l' annullamento dell' iscrizione ipotecaria con vittoria di spese
Si costituisce tempestivamente l' ER la quale, ricostruendo l' iter delle notifiche, eccepisce in via immediata l' irrilevanza del cambio di denominazione atteso che la citata società, già Società_1 SRL, pur aggiungendo una diversa denominazione, continuava ad operare sempre con identica partita iva non avendo mai mutato nessuna identità.
Non vi sarebbe stata quindi differenza di soggetti giuridici tant' è che la stessa società era pienamente consapevole del dover pagare il tributo oggetto di richiesta, chiedendo nell' anno 2023, giusta documentazione esibita, di essere ammessa al beneficio della definizione agevolata, dal quale beneficio
è decaduta per inadempimento.
Ciò comproverebbe, a dire dell' Ufficio, la piena consapevolezza della società di dover pagare quanto formalmente richiesto dall' Ufficio.
E quindi, la società non solo aveva consapevolezza di dover corrispondere l' imposta, ma chiedeva con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, di ottemperare al dovuto pagamento, rottamandosi e quindi rateizzandosi il dovuto relativamente alle 3 cartelle oggi impugnate, contenute nel modulo di adesione alla definizione agevolata esibito ai numeri 1-9-13
Dal che conseguirebbe, a dire dell' ufficio, che le cartelle erano ben conosciute alla società
L' Agenzia delle Entrat – CO precisa che, non essendo state impugnate dette cartelle nel termine di 60 giorni, le stesse sarebbero divenute definitive.
Chiede quindi il rigetto dell' opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Aversa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rimarcando che tutti gli atti prodromici sono stati notificati dall' ER e che pertanto sarà onere dell' Ente Riscossore controdedurre in merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
La questione oggi al vaglio di questa Corte è stata già oggetto di istanza di sospensione già rigettata
Allo stato, e nella fase di merito, la Corte osserva che non vi è dubbio che, essendo mutata solo la denominazione, ma insistendo la stessa partita iva, la società non è mutata, e pertanto non vi è nessun difetto di legittimazione passiva.
C'è di più:
L' aver avanzato istanza di adesione alla definizione agevolata, espressamente individuandosi le cartelle che costituiscono oggetto di pretesa da parte dell' ER, conferma la piena consapevolezza della propria posizione debitoria da parte della società
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' ER si è riscontrato che:
- La Cartella di pagamento relativa a IMU 2012 è stata ritualmente notificata alla pec della società in data 28.09.2018, esibendosi ricevuta di avvenuta consegna che attesta la regolarità della notifica
- La Cartella di pagamento relativa a IMU 2013 è stata notificata in data 01.12.2021 mediante affissione all' albo comunale di Sant' Antimo all' indirizzo che si desume dalla visura camerale della società
- La cartella di pagamento relativa ad IMU 2014 è stata notificata 09.05.2023 a mani di soggetto abilitato alla ricezione, qualificatosi come segretaria
Dette cartelle, ritualmente notificate e non impugnate nei 60 giorni successive, si sono cristallizzate divenendo definitive
In oltre, in data28.05.2024 è stata notificata ritualmente a mezzo pec altra intimazione, seguita dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta sempre a mezzo pec in data
29.05.2024
Entrambe le notifiche si sono perfezionate, essendo in atti ricevuta di avvenuta consegna che attesta tanto
Da quanto sopra emerge in maniera chiara la legittimità della pretesa dell' ER che comporta il rigetto dell' opposizione con conseguente condanna alle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ER, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori ed € 1.000,00 in favore del Comune di Aversa.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI SIMONETTA, Presidente
D'RE IO, AT
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Via Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120241460000284007 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180058849810000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190114963056000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100087382000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: si riportano alle controdeduzioni e insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, seppur erroneamente intestato alla CGT di Napoli, la società Ricorrente_1 SRL ha inteso impugnare l' iscrizione ipotecaria n. 07120241460000284007 notificata il 26.05.2025, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali emesse per IMU dal Comune di Aversa:
• Cartella n. 07120180058849810000 – IMU anno 2012 – € 33.142,00;
• Cartella n. 07120190114963056000 – IMU anno 2013 – € 51.434,00;
• Cartella n. 07120200100087382000 – IMU anno 2014 – € 71.737,00.
Il tutto per un valore complessivo della controversia pari a € 156.313,00.
Premette la società ricorrente di essere operativa nel settore della costruzione, valorizzazione e vendita di immobili.
Evidenzia che la società, già denominata Società_1., ha mutato la propria denominazione sociale nel 2007, con regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Lamenta che, nonostante la formale variazione, diversi atti dell'Agenzia delle Entrate – CO sono stati notificati negli anni successivi a “Società_1.”, presso indirizzi errato o a PEC inattive.
Assume che, a seguito della ricezione dell' iscrizione ipotecaria, ha avanzato istanza di accesso agli atti riscontrando l' errata notifica di tutti gli atti prodromici
Soggiunge che la società, in conseguenza di tali anomalie, ha potuto venire a conoscenza dei debiti soltanto con la notifica dell'ipoteca nel 2025.
Nel premettere tanto, contesta la validità dell' iscrizione ipotecaria eccependo:
1. INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO PER ERRATA IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO
PASSIVO
2. NULLITÀ DELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE PRESUPPOSTE
3. OMISSIONE DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA 4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 L. 212/2000 – omessa instaurazione contraddittorio preventivo
5. CARENZA DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO DI POTERE
Avanza istanza di sospensione, peraltro già decisa negativamente, e conclude per l' annullamento dell' iscrizione ipotecaria con vittoria di spese
Si costituisce tempestivamente l' ER la quale, ricostruendo l' iter delle notifiche, eccepisce in via immediata l' irrilevanza del cambio di denominazione atteso che la citata società, già Società_1 SRL, pur aggiungendo una diversa denominazione, continuava ad operare sempre con identica partita iva non avendo mai mutato nessuna identità.
Non vi sarebbe stata quindi differenza di soggetti giuridici tant' è che la stessa società era pienamente consapevole del dover pagare il tributo oggetto di richiesta, chiedendo nell' anno 2023, giusta documentazione esibita, di essere ammessa al beneficio della definizione agevolata, dal quale beneficio
è decaduta per inadempimento.
Ciò comproverebbe, a dire dell' Ufficio, la piena consapevolezza della società di dover pagare quanto formalmente richiesto dall' Ufficio.
E quindi, la società non solo aveva consapevolezza di dover corrispondere l' imposta, ma chiedeva con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, di ottemperare al dovuto pagamento, rottamandosi e quindi rateizzandosi il dovuto relativamente alle 3 cartelle oggi impugnate, contenute nel modulo di adesione alla definizione agevolata esibito ai numeri 1-9-13
Dal che conseguirebbe, a dire dell' ufficio, che le cartelle erano ben conosciute alla società
L' Agenzia delle Entrat – CO precisa che, non essendo state impugnate dette cartelle nel termine di 60 giorni, le stesse sarebbero divenute definitive.
Chiede quindi il rigetto dell' opposizione con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Aversa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rimarcando che tutti gli atti prodromici sono stati notificati dall' ER e che pertanto sarà onere dell' Ente Riscossore controdedurre in merito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
La questione oggi al vaglio di questa Corte è stata già oggetto di istanza di sospensione già rigettata
Allo stato, e nella fase di merito, la Corte osserva che non vi è dubbio che, essendo mutata solo la denominazione, ma insistendo la stessa partita iva, la società non è mutata, e pertanto non vi è nessun difetto di legittimazione passiva.
C'è di più:
L' aver avanzato istanza di adesione alla definizione agevolata, espressamente individuandosi le cartelle che costituiscono oggetto di pretesa da parte dell' ER, conferma la piena consapevolezza della propria posizione debitoria da parte della società
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' ER si è riscontrato che:
- La Cartella di pagamento relativa a IMU 2012 è stata ritualmente notificata alla pec della società in data 28.09.2018, esibendosi ricevuta di avvenuta consegna che attesta la regolarità della notifica
- La Cartella di pagamento relativa a IMU 2013 è stata notificata in data 01.12.2021 mediante affissione all' albo comunale di Sant' Antimo all' indirizzo che si desume dalla visura camerale della società
- La cartella di pagamento relativa ad IMU 2014 è stata notificata 09.05.2023 a mani di soggetto abilitato alla ricezione, qualificatosi come segretaria
Dette cartelle, ritualmente notificate e non impugnate nei 60 giorni successive, si sono cristallizzate divenendo definitive
In oltre, in data28.05.2024 è stata notificata ritualmente a mezzo pec altra intimazione, seguita dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta sempre a mezzo pec in data
29.05.2024
Entrambe le notifiche si sono perfezionate, essendo in atti ricevuta di avvenuta consegna che attesta tanto
Da quanto sopra emerge in maniera chiara la legittimità della pretesa dell' ER che comporta il rigetto dell' opposizione con conseguente condanna alle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ER, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori ed € 1.000,00 in favore del Comune di Aversa.