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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7892/2018
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da:
(C.F. ), in persona dell'ADS, Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Saggiorato (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
pagina 1 di 15 Arturo Lanza del foro di Verona, elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato difensivo in atti
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. Federica Moro, del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento in causa di
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_2 C.F._4
giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Roberto Morachiello del Foro di
Padova
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 27.11.2024
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta depositate il
25.11.2024
per la terza intervenuta: come da note di trattazione scritta depositate il
25.11.2024
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa torna in decisione dopo che, con sentenza non definitiva n. 2344, pronunciata il 28.12.2022, successivamente passata in giudicato, questo
Tribunale aveva accertato in capo all'attore la qualità di erede Parte_1
della madre deceduta il 26.12.2017, riconoscendogli, di Controparte_3
conseguenza, il diritto all'attribuzione della quota di legittima di 1/3 della massa ereditaria caduta in successione e la sua integrale pretermissione dalle disposizioni contenute nei testamenti olografi del 26.02.2015, 4.3.2015 e
18.3.2016, ritenute implicitamente inefficaci, con le quali la aveva CP_3
istituito erede universale di tutte le proprie sostanze l'altra figlia CP_2
che però nel verbale di pubblicazione del testamento aveva
[...]
formalizzato rinuncia all'eredità, con la conseguenza che questa si era devoluta per rappresentazione a favore della di lei figlia, Controparte_1
qui convenuta.
Infatti, con ordinanza contestuale alla predetta sentenza, la causa era stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande, avanzate dall'attore, di ricostruzione della massa ereditaria, di scioglimento della comunione ereditaria, di propria reintegrazione nella quota di legittima spettantegli, come determinata dalla predetta sentenza, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e conseguente attribuzione all'attore della succitata quota.
La medesima ordinanza aveva disposto la vendita del compendio immobiliare caduto in successione e costituito da un appartamento sito in Verona, via
Mameli, n. 130, oltre che da un magazzino/legnaia atteso che, alla luce delle risultanze della ctu espletata, esso era risultato non comodamente divisibile nelle quote di spettanza dei coeredi e del quale nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione.
pagina 3 di 15 Per quanto attiene all'iter del giudizio successivo alla rimessione della causa sul ruolo può farsi integrale rinvio alla sua dettagliata ricostruzione contenuta nella comparsa conclusionale dell'attore.
Rispetto alla serie di eventi processuali là riepilogata è opportuno segnalarne due, per la rilevanza delle questioni con essi introdotte in causa:
- in data 24 maggio 2023 è intervenuta in giudizio al fine CP_2
di prendere parte alle operazioni di vendita degli immobili caduti in successione e di far valere nei confronti di attore e convenuta le sue ragioni creditizie, fondate su un decreto ingiuntivo, relativo all'importo di Euro 95.550,00, ottenuto nei confronti della figlia, quale erede di che era divenuta definitivo in quanto non opposto e Controparte_3
in virtù del quale aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 6 ottobre 2021 sugli immobili ereditari;
- all'udienza del 29 febbraio 2024 la difesa della convenuta ha avanzato istanza di attribuzione dell'intera proprietà degli immobili a sè.
Così individuato il residuo thema decidendum, ed affrontando in ordine logico le questioni ancora controverse tra le parti, il disposto dell'art. 556 c.c. impone innanzitutto di ricostruire la massa ereditaria sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, e consistita, oltre che nello svolgimento della succitata ctu, nell'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la filiale ove al momento del decesso della de CP_4
cuius era ancora in essere un conto corrente alla stessa intestato degli estratti conto ad esso relativi, per poi determinare la porzione disponibile e di risulta la quota riservata all'attore.
Orbene, rientrano pacificamente nella massa ereditaria i soli due immobili caduti in successione, e sopra meglio descritti, per la determinazione del cui valore occorre far riferimento alla prima delle due stime proposte dal ctu, pagina 4 di 15 arch. (€97.750,00 per l'appartamento ed €24.150,00 per l'immobile Per_1
adibito a legnaia;
si veda sul punto pag. 17 della relazione del CTU).
Infatti, già nella succitata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo il
Tribunale aveva esposto le ragioni per cui riteneva condivisibile tale valutazione e aveva anche disatteso le osservazioni critiche e l'istanza di rinnovazione della ctu svolte dalla difesa della convenuta, che però quest'ultima ha reiterato negli atti conclusivi senza corredarle con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate e disattese dal collegio con il succitato provvedimento.
In comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha riproposto le note critiche alla predetta stima che aveva svolto il proprio consulente tecnico in sede di osservazioni alla ctu ma ad esse il ctu aveva risposto in maniera assai puntuale e convincente evidenziando in particolare come il ct di parte attrice,
a sostegno della propria maggiore valutazione per l'immobile in esame di un valore minimo di €/mq 1.450, avesse prodotto le locandine di alcuni immobili in vendita nella medesima zona, e osservando al contempo però (cfr. pag. 9 della relazione del ctu) “come la situazione di conservazione e manutenzione di quegli stabili fosse completamente diversa da quella dell'immobile oggetto di perizia.
Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere costituito da un appartamento situato in un piccolo edificio di edilizia popolare costruito molti decenni orsono, affacciato sulla trafficatissima via Mameli e quindi in posizione particolarmente infelice, si trova in una situazione conservativa che può essere definita medio-bassa/pessima in quanto, come riferito in Bozza, richiede un intervento di ristrutturazione radicale del costo non inferiore ad
€/mq 900.”
pagina 5 di 15 Il ctu ha anche chiarito che, in ogni caso, l'osservazione del ct di parte attrice l'aveva indotta ad un ulteriore approfondimento, all'esito del quale aveva ravvisato elementi per un lieve ritocco in aumento del valore al metro quadro attribuito all'immobile.
A ben vedere nell'appartamento si trovano arredi e suppellettili che sono stati sommariamente descritti dall'ufficiale giudiziario nel verbale (doc. 20 di parte attrice) nel quale era stato dato atto dell'esecuzione del sequestro giudiziario ante causam autorizzato da questo Tribunale con l'ordinanza del 12 luglio
2018
Ad essi non era stato però attribuito in quella occasione nessun valore.
A ciò non hanno provveduto nel corso del presente giudizio nemmeno le parti che, a ben vedere, non hanno nemmeno chiesto una perizia estimativa di tali beni mobili assumendo così un comportamento concludente che ben può essere interpretato come indicativo di una concorde loro stima di mancanza di qualsiasi valore di tali beni.
Tra le poste attive dell'eredità vanno incluse invece le somme oggetto dei bonifici disposti in favore di dal conto corrente Controparte_1 CP_4
n. 000003989254 intestato alla de cuius, e risultanti dagli estratti conto relativi al periodo 26/12/2007- 26/12/2017, acquisiti a seguito del già citato ordine di esibizione.
Le predette disposizioni e i relativi importi sono stati dettagliatamente elencati alle pagine 22 e 23 della comparsa conclusionale attorea ed ammontano a complessivi euro 16.619,32.
A quest'ultimo importo va aggiunto quello, pari ad euro 5.100,00, portato dall'assegno n. 3738076742 all'ordine di , che risulta CP_4 CP_2
incassato il 5 gennaio 2018, ovvero dopo l'apertura della successione, e la cui esistenza è emersa solo grazie all'esame degli estratti conto del conto corrente pagina 6 di 15 n. 000003989254 acquisiti a seguito di uno specifico ordine di esibizione emesso dal G.I. in accoglimento della corrispondente istanza di parte attrice.
I predetti pagamenti non sono stati giustificati in nessun modo dalla convenuta che all'udienza in data 30/11/2020, a proposito dei succitati bonifici, si è limitata ad asserire che si trattava di "situazioni risalenti nel tempo” così implicitamente riconoscendo di averli ricevuti.
Essi devono quindi ritenersi privi di causa con l'ulteriore conseguenza che sono oggetto di un credito restitutorio della massa verso i beneficiari dei medesimi.
L'attore anche negli atti conclusivi ha insistito nella istanza di ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti e/o postali intestati alla convenuta e a suo fratello e relativi al periodo Controparte_5
01.01.2007-26.12.2017 che era già stata rigettata dal primo giudice istruttore,
e della quale deve qui ribadirsi il carattere esplorativo sotto due distinti e concorrenti profili.
Essa, infatti, non è stata corredata dalla indispensabile precisazione di quali fossero stati gli istituti di credito o gli uffici postali ove sarebbero stati in essere quei rapporti, con la conseguenza che risultava anche concretamente inattuabile e mirava a “verificare le eventuali donazioni di denaro effettuate a favore dei predetti (sott. i nipoti) dalla . CP_3
Tale istanza poi presupponeva che tali soggetti fossero convenuti nel presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità delle eventuali donazioni.
Procedendo sempre nella ricostruzione della massa ereditaria non vi sono atti donativi da riunire fittiziamente.
Infatti, l'assunto della convenuta secondo il quale l'attore avrebbe beneficiato di donazioni di cospicue somme di denaro da parte della è rimasto CP_3
indimostrato. pagina 7 di 15 Esso si fondava solamente su alcune matrici di assegni prodotte sub 2 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta che, secondo la convenuta, sarebbero state compilate dalla de cuius.
Come ha giustamente osservato la difesa del però tali documenti sono CP_2
del tutto inidonei a comprovare i dedotti pagamenti poiché, a prescindere dalla considerazione che non vi è prova che le scritte a penna che vi si leggono fossero state apposte dalla manca comunque la prova che CP_3
gli importi in essa menzionate fossero stati corrisposti all'attore.
Occorre ora stabilire se vi siano debiti da imputare alla massa ereditaria.
Ebbene, possono considerarsi sicuramente tali le spese funebri, per un totale di euro 4.317,00, che l'attore ha implicitamente riconosciuto essere state sostenute dalla convenuta e che risultano dai documenti dalla stessa prodotti come allegati da 7 ad 11 della sua memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Le circostanze, dedotte dalla difesa attorea, che la avesse deciso CP_1
autonomamente di sostenere tali spese e che potesse averle dedotte fiscalmente al momento di presentare la dichiarazione dei redditi non influiscono sulla loro natura di debiti ereditari e non valgono ad esonerare tutti gli eredi dall'onere di farsene carico in proporzione alle rispettive quote.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza dell'istanza di ordine di esibizione della predetta dichiarazione dei redditi, nella quale ha insistito l'attore in sede di p.c.
Parimenti deve escludersi che la convenuta abbia dimostrato la sussistenza di debiti gravanti sull'eredità nei confronti della propria madre . CP_2
A tal fine ella ha infatti richiamato le dichiarazioni contenute nelle scritture private del 4 marzo 2015 e del 18 marzo 2016 qualificate come "testamenti" dal notaio che le aveva ricevute con le quali la de cuius che, dopo aver nominato propria erede universale la figlia “quale ringraziamento, per quanto pagina 8 di 15 ha fatto per me da quando rimasi sola”, aveva dato atto del versamento da parte della stessa dell'importo di € 500,00 mensili dal 14/11/2007 al marzo
2015 e, poi al marzo 2016, qualificando tale contributo come “prestito al fine della mia sussistenza, poiché sono pensionata al minimo”.
Nella seconda delle predette schede aveva aggiunto che la si era fatto CP_2
carico anche di spese legali per delle cause in corso, di quella per la seggiolina e del premio assicurativo per la propria auto.
Ora, contrariamente a quanto argomentato anche dal difensore dell'attore, tali dichiarazioni non possono qualificarsi come ricognizioni di debito ai fini della presente decisione, con la conseguenza che risulta inapplicabile la disciplina di cui all'art. 1988 c.c., poiché sono state rese in favore di un soggetto terzo, che per di più è rimasto estraneo al presente giudizio fino al momento del suo intervento in causa, mentre la norma succitata dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale solo il soggetto a favore del quale è fatta la ricognizione di debito.
Alla luce di tali considerazioni la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che le predette spese erano state effettivamente sostenute da ma ha CP_2
formulato al riguardo dei capitoli di prova, quelli da 1 a 6 della memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., inammissibili in quanto relativi a circostanze che avrebbero dovuto essere dimostrate documentalmente.
Peraltro, come ha evidenziato la difesa dell'attore, dall'esame degli estratti dl conto corrente sopra citato si evince che nel periodo individuato CP_4
nelle succitate disposizioni testamentarie non vi erano stato nessun accredito mensile di euro 500,00 o di diverso importo da parte della ricorrente in favore della madre.
Parimenti è stato documentalmente smentito anche l'assunto della convenuta secondo cui la avrebbe acquistato la succitata seggiolina perché sempre CP_2
pagina 9 di 15 dai predetti estratti conto (pagg. 41, 42 e 46) si desume che era stata la stessa e non la figlia (o la nipote) a disporre i bonifici in favore di CP_3
per un importo addirittura superiore a quello indicato Controparte_6
dalla convenuta, di complessivi Euro 4.300,00, mediante tre distinti bonifici, uno di Euro 900,00 (oltre spese bancarie) in data 04/12/14, uno di Euro
900,00 (oltre spese bancarie) in data 16/01/15 e uno di ulteriori Euro 2.500,00
(oltre spese bancarie), in data 27/04/15.
E coerentemente a tali risultanze le fatture di acquisto erano state intestate alla de cuius.
Nemmeno è stata fornita prova scritta del pagamento da parte della convenuta del premio assicurativo per l'autovettura intestata alla CP_3
Per quanto attiene poi alle spese, che non sono state menzionate nelle succitate dichiarazioni testamentarie, e che la convenuta ha comunque allegato, deve osservarsi che quelle per soggiorni in albergo e per la restituzione della somma di euro 4.300,00 in relazione alla truffa denunciata dalla stessa nella querela prodotta sub 30 da parte convenuta esse CP_3
sarebbero state sostenute da fratello della convenuta, Controparte_5
cosicchè, a prescindere dalla mancanza di prova scritta in ordine ad esse, non rileverebbero comunque.
Non possono poi considerarsi come debiti ereditari nemmeno le spese di cui danno conto gli allegati da 12 a 16 della succitata memoria di parte convenuta per le condivisibili considerazioni svolte su ciascuna di esse dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale.
In particolare, va evidenziato come la convenuta non abbia nemmeno precisato quali sarebbero state le cause in relazione alle quali la avrebbe CP_2
versato 13.200,00 euro.
pagina 10 di 15 Nessuna valenza al fine di dimostrare i debiti ereditari può poi attribuirsi alla dichiarazione di successione a suo tempo presentata e sottoscritta dalla convenuta e da lei prodotta come doc. 1, e nella quale l'ammontare complessivo dei debiti era stato quantificato in € 144.150,49, atteso che si tratta di un atto di parte.
Non possono infine valere a supplire alle evidenziate carenze probatorie circa la consistenza delle passività ereditarie a carico della quota dell'attore il decreto ingiuntivo ottenuto dall'intervenuta nei confronti della CP_2
figlia e allegato sub 3 all'atto di intervento della prima, in quanto l'attore non
è stato interessato da quel procedimento di ingiunzione, e nemmeno il decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei confronti dell'attore (allegato all'intervento, CP_2
sub 06), perchè esso è stato opposto dal primo davanti al Tribunale di Vicenza
e il conseguente giudizio è stato successivamente sospeso essendo stato ritenuta pregiudiziale ad esso la presente causa (doc. 34 di parte attrice).
Nel corso del giudizio è stato accertato a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico del Banco di Brescia San Paolo CAB, al quale è succeduta , che le posizioni debitorie della sono CP_7 CP_3
state estinte a far data dal 18/10/04 e, quindi, in epoca ben antecedente alla data di apertura della successione con la conseguenza che anche il vincolo reale iscritto a garanzia di quel credito è venuto meno
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la massa può essere così determinata:
- valore degli immobili siti in Verona, Via Mameli n. 130 e dei beni mobili in essi contenuti: Euro 121.900,00;
- credito per bonifici in favore convenuta: Euro 16.619,32;
- credito per Assegno n. 3738076742 emesso in favore della euro CP_2
5.100,00; pagina 11 di 15 - debiti della massa ereditaria: euro 4.317,00
La quota di legittima spettante all'attore, tenuto conto della parte di passività ereditarie su di lui gravanti, è pertanto pari ad un terzo dell'attivo come sopra determinato, detratte le passività, ossia ad euro 46.434,00.
Ora, poiché la convenuta all'udienza del 29 febbraio 2024 ha chiesto l'attribuzione degli immobili per cui è causa, tale istanza deve ritenersi estesa anche ai beni mobili presenti nell'appartamento di cui si è detto e deve considerarsi comunque tempestiva ed è anche meritevole di accoglimento, la
è tenuta a corrispondere la predetta somma all'attore a titolo di CP_1
conguaglio.
E' necessario peraltro dare atto del fatto che sugli immobili grava la ipoteca giudiziale iscritta dalla terza intervenuta in virtù del predetto CP_2
decreto ingiuntivo sia pure successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione, avvenuta in data 05/02/2020, e a quella del precedente sequestro giudiziario, risalente al 21/06/2018, vincolo che permarrà anche a seguito dell'attribuzione della intera proprietà su di essi alla convenuta.
In tal modo trova accoglimento la domanda subordinata, che è stata avanzata dalla stessa . CP_2
La sua domanda principale (di attribuzione delle somme che fossero state attribuite alla in luogo del bene immobile o quale parte, CP_1
corrispondente alla sua quota, dell'assegnazione ai contitolari del bene medesimo) risulta invece incongrua rispetto alla scelta operata dalla convenuta, nei termini sopra riferiti, poiché presupponeva la vendita degli immobili stessi.
L'attribuzione alla convenuta degli immobili e dei mobili ereditari comporta la revoca dell'ordinanza con la quale era stato autorizzato il loro sequestro pagina 12 di 15 giudiziario essendo, con tutta evidenza, venute meno le ragioni che avevano giustificato tale provvedimento.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quelle del giudizio di merito, escluse quelle della ctu, che è stata espletata al fine di valutare la comoda divisibilità degli immobili e quindi nell'interesse di tutte le parti, vanno poste a carico della convenuta e della terza intervenuta.
Tali parti, infatti, sebbene non abbiano contestato la qualità di legittimario del hanno svolto reiterate difese, rivelatesi infondate, sulla entità dei debiti CP_2
ereditari e sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla de cuius nelle schede testamentarie e la terza intervenuta anche richiamando provvedimenti giurisdizionali a suo favore, non pertinenti, per le ragioni anzidette.
La somma dovute a titolo di compenso si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione, aumentati del 50 % per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della durata del giudizio, del numero di udienze in esse svoltesi e della adozione di una sentenza parziale.
Le spese del procedimento cautelare ante causam, quelle per il custode degli immobili e quelle della fase di mediazione obbligatoria vanno poste invece a carico della convenuta in applicazione del principio di soccombenza atteso che la già in tali fasi aveva assunto la predetta posizione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso Pt_1
per la quota di 1/3 dell'asse ereditario e, conseguentemente, la
[...]
riduzione proporzionale della quota ereditaria della convenuta CP_1
pagina 13 di 15 in rappresentazione della di lei madre per CP_1 CP_2
la somma sotto quantificata;
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l'attore e la convenuta sugli immobili, sui mobili e sulle somme meglio indicate in motivazione;
- assegna gli immobili per cui è causa, così identificati al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona: Foglio 113, part. 392, sub 3; Foglio
113 part. 392, senza subalterno, alla convenuta previo pagamento da parte della stessa in favore dell'attore, a titolo di conguaglio, della somma di euro 46.434,00, attribuendo la proprietà sugli stessi alla convenuta al momento del pagamento da parte della stessa della somma predetta;
- revoca l'ordinanza del 12 luglio 2018 con la quale era stato autorizzato il sequestro degli immobili;
- ordina al funzionario dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Verona delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerandolo da responsabilità in relazione a tale adempimento;
- condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio di merito che liquida nella somma di euro 19.815,53, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, oltre rimborso c.u.;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del procedimento cautelare ante causam e quelle della fase di mediazione obbligatoria, che liquida, rispettivamente, nelle somme di euro 3.453,00 ed euro
3.024,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, su tali importi;
- Pone in via definitiva a carico di attore e convenuta in via tra loro pagina 14 di 15 solidale le spese della espletata CTU;
- pone a carico della convenuta le spese della custodia degli immobili come liquidate in corso di causa condannando la stessa a rifondere all'attore la quota di esse che egli abbia anticipato.
Verona, 15/04/2025
Il Giudice Estensore dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7892/2018
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promossa da:
(C.F. ), in persona dell'ADS, Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Saggiorato (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
pagina 1 di 15 Arturo Lanza del foro di Verona, elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato difensivo in atti
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. Federica Moro, del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento in causa di
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_2 C.F._4
giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Roberto Morachiello del Foro di
Padova
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate il 27.11.2024
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta depositate il
25.11.2024
per la terza intervenuta: come da note di trattazione scritta depositate il
25.11.2024
pagina 2 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa torna in decisione dopo che, con sentenza non definitiva n. 2344, pronunciata il 28.12.2022, successivamente passata in giudicato, questo
Tribunale aveva accertato in capo all'attore la qualità di erede Parte_1
della madre deceduta il 26.12.2017, riconoscendogli, di Controparte_3
conseguenza, il diritto all'attribuzione della quota di legittima di 1/3 della massa ereditaria caduta in successione e la sua integrale pretermissione dalle disposizioni contenute nei testamenti olografi del 26.02.2015, 4.3.2015 e
18.3.2016, ritenute implicitamente inefficaci, con le quali la aveva CP_3
istituito erede universale di tutte le proprie sostanze l'altra figlia CP_2
che però nel verbale di pubblicazione del testamento aveva
[...]
formalizzato rinuncia all'eredità, con la conseguenza che questa si era devoluta per rappresentazione a favore della di lei figlia, Controparte_1
qui convenuta.
Infatti, con ordinanza contestuale alla predetta sentenza, la causa era stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande, avanzate dall'attore, di ricostruzione della massa ereditaria, di scioglimento della comunione ereditaria, di propria reintegrazione nella quota di legittima spettantegli, come determinata dalla predetta sentenza, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e conseguente attribuzione all'attore della succitata quota.
La medesima ordinanza aveva disposto la vendita del compendio immobiliare caduto in successione e costituito da un appartamento sito in Verona, via
Mameli, n. 130, oltre che da un magazzino/legnaia atteso che, alla luce delle risultanze della ctu espletata, esso era risultato non comodamente divisibile nelle quote di spettanza dei coeredi e del quale nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione.
pagina 3 di 15 Per quanto attiene all'iter del giudizio successivo alla rimessione della causa sul ruolo può farsi integrale rinvio alla sua dettagliata ricostruzione contenuta nella comparsa conclusionale dell'attore.
Rispetto alla serie di eventi processuali là riepilogata è opportuno segnalarne due, per la rilevanza delle questioni con essi introdotte in causa:
- in data 24 maggio 2023 è intervenuta in giudizio al fine CP_2
di prendere parte alle operazioni di vendita degli immobili caduti in successione e di far valere nei confronti di attore e convenuta le sue ragioni creditizie, fondate su un decreto ingiuntivo, relativo all'importo di Euro 95.550,00, ottenuto nei confronti della figlia, quale erede di che era divenuta definitivo in quanto non opposto e Controparte_3
in virtù del quale aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 6 ottobre 2021 sugli immobili ereditari;
- all'udienza del 29 febbraio 2024 la difesa della convenuta ha avanzato istanza di attribuzione dell'intera proprietà degli immobili a sè.
Così individuato il residuo thema decidendum, ed affrontando in ordine logico le questioni ancora controverse tra le parti, il disposto dell'art. 556 c.c. impone innanzitutto di ricostruire la massa ereditaria sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, e consistita, oltre che nello svolgimento della succitata ctu, nell'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la filiale ove al momento del decesso della de CP_4
cuius era ancora in essere un conto corrente alla stessa intestato degli estratti conto ad esso relativi, per poi determinare la porzione disponibile e di risulta la quota riservata all'attore.
Orbene, rientrano pacificamente nella massa ereditaria i soli due immobili caduti in successione, e sopra meglio descritti, per la determinazione del cui valore occorre far riferimento alla prima delle due stime proposte dal ctu, pagina 4 di 15 arch. (€97.750,00 per l'appartamento ed €24.150,00 per l'immobile Per_1
adibito a legnaia;
si veda sul punto pag. 17 della relazione del CTU).
Infatti, già nella succitata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo il
Tribunale aveva esposto le ragioni per cui riteneva condivisibile tale valutazione e aveva anche disatteso le osservazioni critiche e l'istanza di rinnovazione della ctu svolte dalla difesa della convenuta, che però quest'ultima ha reiterato negli atti conclusivi senza corredarle con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate e disattese dal collegio con il succitato provvedimento.
In comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha riproposto le note critiche alla predetta stima che aveva svolto il proprio consulente tecnico in sede di osservazioni alla ctu ma ad esse il ctu aveva risposto in maniera assai puntuale e convincente evidenziando in particolare come il ct di parte attrice,
a sostegno della propria maggiore valutazione per l'immobile in esame di un valore minimo di €/mq 1.450, avesse prodotto le locandine di alcuni immobili in vendita nella medesima zona, e osservando al contempo però (cfr. pag. 9 della relazione del ctu) “come la situazione di conservazione e manutenzione di quegli stabili fosse completamente diversa da quella dell'immobile oggetto di perizia.
Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere costituito da un appartamento situato in un piccolo edificio di edilizia popolare costruito molti decenni orsono, affacciato sulla trafficatissima via Mameli e quindi in posizione particolarmente infelice, si trova in una situazione conservativa che può essere definita medio-bassa/pessima in quanto, come riferito in Bozza, richiede un intervento di ristrutturazione radicale del costo non inferiore ad
€/mq 900.”
pagina 5 di 15 Il ctu ha anche chiarito che, in ogni caso, l'osservazione del ct di parte attrice l'aveva indotta ad un ulteriore approfondimento, all'esito del quale aveva ravvisato elementi per un lieve ritocco in aumento del valore al metro quadro attribuito all'immobile.
A ben vedere nell'appartamento si trovano arredi e suppellettili che sono stati sommariamente descritti dall'ufficiale giudiziario nel verbale (doc. 20 di parte attrice) nel quale era stato dato atto dell'esecuzione del sequestro giudiziario ante causam autorizzato da questo Tribunale con l'ordinanza del 12 luglio
2018
Ad essi non era stato però attribuito in quella occasione nessun valore.
A ciò non hanno provveduto nel corso del presente giudizio nemmeno le parti che, a ben vedere, non hanno nemmeno chiesto una perizia estimativa di tali beni mobili assumendo così un comportamento concludente che ben può essere interpretato come indicativo di una concorde loro stima di mancanza di qualsiasi valore di tali beni.
Tra le poste attive dell'eredità vanno incluse invece le somme oggetto dei bonifici disposti in favore di dal conto corrente Controparte_1 CP_4
n. 000003989254 intestato alla de cuius, e risultanti dagli estratti conto relativi al periodo 26/12/2007- 26/12/2017, acquisiti a seguito del già citato ordine di esibizione.
Le predette disposizioni e i relativi importi sono stati dettagliatamente elencati alle pagine 22 e 23 della comparsa conclusionale attorea ed ammontano a complessivi euro 16.619,32.
A quest'ultimo importo va aggiunto quello, pari ad euro 5.100,00, portato dall'assegno n. 3738076742 all'ordine di , che risulta CP_4 CP_2
incassato il 5 gennaio 2018, ovvero dopo l'apertura della successione, e la cui esistenza è emersa solo grazie all'esame degli estratti conto del conto corrente pagina 6 di 15 n. 000003989254 acquisiti a seguito di uno specifico ordine di esibizione emesso dal G.I. in accoglimento della corrispondente istanza di parte attrice.
I predetti pagamenti non sono stati giustificati in nessun modo dalla convenuta che all'udienza in data 30/11/2020, a proposito dei succitati bonifici, si è limitata ad asserire che si trattava di "situazioni risalenti nel tempo” così implicitamente riconoscendo di averli ricevuti.
Essi devono quindi ritenersi privi di causa con l'ulteriore conseguenza che sono oggetto di un credito restitutorio della massa verso i beneficiari dei medesimi.
L'attore anche negli atti conclusivi ha insistito nella istanza di ordine di esibizione degli estratti conto dei conti correnti e/o postali intestati alla convenuta e a suo fratello e relativi al periodo Controparte_5
01.01.2007-26.12.2017 che era già stata rigettata dal primo giudice istruttore,
e della quale deve qui ribadirsi il carattere esplorativo sotto due distinti e concorrenti profili.
Essa, infatti, non è stata corredata dalla indispensabile precisazione di quali fossero stati gli istituti di credito o gli uffici postali ove sarebbero stati in essere quei rapporti, con la conseguenza che risultava anche concretamente inattuabile e mirava a “verificare le eventuali donazioni di denaro effettuate a favore dei predetti (sott. i nipoti) dalla . CP_3
Tale istanza poi presupponeva che tali soggetti fossero convenuti nel presente giudizio al fine di far dichiarare la nullità delle eventuali donazioni.
Procedendo sempre nella ricostruzione della massa ereditaria non vi sono atti donativi da riunire fittiziamente.
Infatti, l'assunto della convenuta secondo il quale l'attore avrebbe beneficiato di donazioni di cospicue somme di denaro da parte della è rimasto CP_3
indimostrato. pagina 7 di 15 Esso si fondava solamente su alcune matrici di assegni prodotte sub 2 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta che, secondo la convenuta, sarebbero state compilate dalla de cuius.
Come ha giustamente osservato la difesa del però tali documenti sono CP_2
del tutto inidonei a comprovare i dedotti pagamenti poiché, a prescindere dalla considerazione che non vi è prova che le scritte a penna che vi si leggono fossero state apposte dalla manca comunque la prova che CP_3
gli importi in essa menzionate fossero stati corrisposti all'attore.
Occorre ora stabilire se vi siano debiti da imputare alla massa ereditaria.
Ebbene, possono considerarsi sicuramente tali le spese funebri, per un totale di euro 4.317,00, che l'attore ha implicitamente riconosciuto essere state sostenute dalla convenuta e che risultano dai documenti dalla stessa prodotti come allegati da 7 ad 11 della sua memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Le circostanze, dedotte dalla difesa attorea, che la avesse deciso CP_1
autonomamente di sostenere tali spese e che potesse averle dedotte fiscalmente al momento di presentare la dichiarazione dei redditi non influiscono sulla loro natura di debiti ereditari e non valgono ad esonerare tutti gli eredi dall'onere di farsene carico in proporzione alle rispettive quote.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza dell'istanza di ordine di esibizione della predetta dichiarazione dei redditi, nella quale ha insistito l'attore in sede di p.c.
Parimenti deve escludersi che la convenuta abbia dimostrato la sussistenza di debiti gravanti sull'eredità nei confronti della propria madre . CP_2
A tal fine ella ha infatti richiamato le dichiarazioni contenute nelle scritture private del 4 marzo 2015 e del 18 marzo 2016 qualificate come "testamenti" dal notaio che le aveva ricevute con le quali la de cuius che, dopo aver nominato propria erede universale la figlia “quale ringraziamento, per quanto pagina 8 di 15 ha fatto per me da quando rimasi sola”, aveva dato atto del versamento da parte della stessa dell'importo di € 500,00 mensili dal 14/11/2007 al marzo
2015 e, poi al marzo 2016, qualificando tale contributo come “prestito al fine della mia sussistenza, poiché sono pensionata al minimo”.
Nella seconda delle predette schede aveva aggiunto che la si era fatto CP_2
carico anche di spese legali per delle cause in corso, di quella per la seggiolina e del premio assicurativo per la propria auto.
Ora, contrariamente a quanto argomentato anche dal difensore dell'attore, tali dichiarazioni non possono qualificarsi come ricognizioni di debito ai fini della presente decisione, con la conseguenza che risulta inapplicabile la disciplina di cui all'art. 1988 c.c., poiché sono state rese in favore di un soggetto terzo, che per di più è rimasto estraneo al presente giudizio fino al momento del suo intervento in causa, mentre la norma succitata dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale solo il soggetto a favore del quale è fatta la ricognizione di debito.
Alla luce di tali considerazioni la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che le predette spese erano state effettivamente sostenute da ma ha CP_2
formulato al riguardo dei capitoli di prova, quelli da 1 a 6 della memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c., inammissibili in quanto relativi a circostanze che avrebbero dovuto essere dimostrate documentalmente.
Peraltro, come ha evidenziato la difesa dell'attore, dall'esame degli estratti dl conto corrente sopra citato si evince che nel periodo individuato CP_4
nelle succitate disposizioni testamentarie non vi erano stato nessun accredito mensile di euro 500,00 o di diverso importo da parte della ricorrente in favore della madre.
Parimenti è stato documentalmente smentito anche l'assunto della convenuta secondo cui la avrebbe acquistato la succitata seggiolina perché sempre CP_2
pagina 9 di 15 dai predetti estratti conto (pagg. 41, 42 e 46) si desume che era stata la stessa e non la figlia (o la nipote) a disporre i bonifici in favore di CP_3
per un importo addirittura superiore a quello indicato Controparte_6
dalla convenuta, di complessivi Euro 4.300,00, mediante tre distinti bonifici, uno di Euro 900,00 (oltre spese bancarie) in data 04/12/14, uno di Euro
900,00 (oltre spese bancarie) in data 16/01/15 e uno di ulteriori Euro 2.500,00
(oltre spese bancarie), in data 27/04/15.
E coerentemente a tali risultanze le fatture di acquisto erano state intestate alla de cuius.
Nemmeno è stata fornita prova scritta del pagamento da parte della convenuta del premio assicurativo per l'autovettura intestata alla CP_3
Per quanto attiene poi alle spese, che non sono state menzionate nelle succitate dichiarazioni testamentarie, e che la convenuta ha comunque allegato, deve osservarsi che quelle per soggiorni in albergo e per la restituzione della somma di euro 4.300,00 in relazione alla truffa denunciata dalla stessa nella querela prodotta sub 30 da parte convenuta esse CP_3
sarebbero state sostenute da fratello della convenuta, Controparte_5
cosicchè, a prescindere dalla mancanza di prova scritta in ordine ad esse, non rileverebbero comunque.
Non possono poi considerarsi come debiti ereditari nemmeno le spese di cui danno conto gli allegati da 12 a 16 della succitata memoria di parte convenuta per le condivisibili considerazioni svolte su ciascuna di esse dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale.
In particolare, va evidenziato come la convenuta non abbia nemmeno precisato quali sarebbero state le cause in relazione alle quali la avrebbe CP_2
versato 13.200,00 euro.
pagina 10 di 15 Nessuna valenza al fine di dimostrare i debiti ereditari può poi attribuirsi alla dichiarazione di successione a suo tempo presentata e sottoscritta dalla convenuta e da lei prodotta come doc. 1, e nella quale l'ammontare complessivo dei debiti era stato quantificato in € 144.150,49, atteso che si tratta di un atto di parte.
Non possono infine valere a supplire alle evidenziate carenze probatorie circa la consistenza delle passività ereditarie a carico della quota dell'attore il decreto ingiuntivo ottenuto dall'intervenuta nei confronti della CP_2
figlia e allegato sub 3 all'atto di intervento della prima, in quanto l'attore non
è stato interessato da quel procedimento di ingiunzione, e nemmeno il decreto ingiuntivo ottenuto dalla nei confronti dell'attore (allegato all'intervento, CP_2
sub 06), perchè esso è stato opposto dal primo davanti al Tribunale di Vicenza
e il conseguente giudizio è stato successivamente sospeso essendo stato ritenuta pregiudiziale ad esso la presente causa (doc. 34 di parte attrice).
Nel corso del giudizio è stato accertato a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico del Banco di Brescia San Paolo CAB, al quale è succeduta , che le posizioni debitorie della sono CP_7 CP_3
state estinte a far data dal 18/10/04 e, quindi, in epoca ben antecedente alla data di apertura della successione con la conseguenza che anche il vincolo reale iscritto a garanzia di quel credito è venuto meno
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la massa può essere così determinata:
- valore degli immobili siti in Verona, Via Mameli n. 130 e dei beni mobili in essi contenuti: Euro 121.900,00;
- credito per bonifici in favore convenuta: Euro 16.619,32;
- credito per Assegno n. 3738076742 emesso in favore della euro CP_2
5.100,00; pagina 11 di 15 - debiti della massa ereditaria: euro 4.317,00
La quota di legittima spettante all'attore, tenuto conto della parte di passività ereditarie su di lui gravanti, è pertanto pari ad un terzo dell'attivo come sopra determinato, detratte le passività, ossia ad euro 46.434,00.
Ora, poiché la convenuta all'udienza del 29 febbraio 2024 ha chiesto l'attribuzione degli immobili per cui è causa, tale istanza deve ritenersi estesa anche ai beni mobili presenti nell'appartamento di cui si è detto e deve considerarsi comunque tempestiva ed è anche meritevole di accoglimento, la
è tenuta a corrispondere la predetta somma all'attore a titolo di CP_1
conguaglio.
E' necessario peraltro dare atto del fatto che sugli immobili grava la ipoteca giudiziale iscritta dalla terza intervenuta in virtù del predetto CP_2
decreto ingiuntivo sia pure successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione, avvenuta in data 05/02/2020, e a quella del precedente sequestro giudiziario, risalente al 21/06/2018, vincolo che permarrà anche a seguito dell'attribuzione della intera proprietà su di essi alla convenuta.
In tal modo trova accoglimento la domanda subordinata, che è stata avanzata dalla stessa . CP_2
La sua domanda principale (di attribuzione delle somme che fossero state attribuite alla in luogo del bene immobile o quale parte, CP_1
corrispondente alla sua quota, dell'assegnazione ai contitolari del bene medesimo) risulta invece incongrua rispetto alla scelta operata dalla convenuta, nei termini sopra riferiti, poiché presupponeva la vendita degli immobili stessi.
L'attribuzione alla convenuta degli immobili e dei mobili ereditari comporta la revoca dell'ordinanza con la quale era stato autorizzato il loro sequestro pagina 12 di 15 giudiziario essendo, con tutta evidenza, venute meno le ragioni che avevano giustificato tale provvedimento.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quelle del giudizio di merito, escluse quelle della ctu, che è stata espletata al fine di valutare la comoda divisibilità degli immobili e quindi nell'interesse di tutte le parti, vanno poste a carico della convenuta e della terza intervenuta.
Tali parti, infatti, sebbene non abbiano contestato la qualità di legittimario del hanno svolto reiterate difese, rivelatesi infondate, sulla entità dei debiti CP_2
ereditari e sulla valenza delle dichiarazioni rese dalla de cuius nelle schede testamentarie e la terza intervenuta anche richiamando provvedimenti giurisdizionali a suo favore, non pertinenti, per le ragioni anzidette.
La somma dovute a titolo di compenso si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione, aumentati del 50 % per le fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della durata del giudizio, del numero di udienze in esse svoltesi e della adozione di una sentenza parziale.
Le spese del procedimento cautelare ante causam, quelle per il custode degli immobili e quelle della fase di mediazione obbligatoria vanno poste invece a carico della convenuta in applicazione del principio di soccombenza atteso che la già in tali fasi aveva assunto la predetta posizione. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Ordina la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso Pt_1
per la quota di 1/3 dell'asse ereditario e, conseguentemente, la
[...]
riduzione proporzionale della quota ereditaria della convenuta CP_1
pagina 13 di 15 in rappresentazione della di lei madre per CP_1 CP_2
la somma sotto quantificata;
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l'attore e la convenuta sugli immobili, sui mobili e sulle somme meglio indicate in motivazione;
- assegna gli immobili per cui è causa, così identificati al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona: Foglio 113, part. 392, sub 3; Foglio
113 part. 392, senza subalterno, alla convenuta previo pagamento da parte della stessa in favore dell'attore, a titolo di conguaglio, della somma di euro 46.434,00, attribuendo la proprietà sugli stessi alla convenuta al momento del pagamento da parte della stessa della somma predetta;
- revoca l'ordinanza del 12 luglio 2018 con la quale era stato autorizzato il sequestro degli immobili;
- ordina al funzionario dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di
Verona delle Entrate, servizio di pubblicità immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza esonerandolo da responsabilità in relazione a tale adempimento;
- condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio di merito che liquida nella somma di euro 19.815,53, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, oltre rimborso c.u.;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del procedimento cautelare ante causam e quelle della fase di mediazione obbligatoria, che liquida, rispettivamente, nelle somme di euro 3.453,00 ed euro
3.024,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, su tali importi;
- Pone in via definitiva a carico di attore e convenuta in via tra loro pagina 14 di 15 solidale le spese della espletata CTU;
- pone a carico della convenuta le spese della custodia degli immobili come liquidate in corso di causa condannando la stessa a rifondere all'attore la quota di esse che egli abbia anticipato.
Verona, 15/04/2025
Il Giudice Estensore dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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