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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 523/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAFFEO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dal Dirigente ing. Salvatore Lo Iacono
- resistente –
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza.
*****
In seguito all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, lette le note depositate entro i termini legge, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati il 20.4.2022 Parte_1 ha impugnato le ordinanze – ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022, notificate da Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) in data 31.3.2022, relative al
[...] CP_1 pagamento delle sanzioni rispettivamente di € 8.650,65 e di € 3.621,30, per violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge in legge 23 aprile 2002 n.
73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015, in ragione di presunte irregolarità accertate con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20/0265 del 7.4.2021 consistite nell' aver impiegato i lavoratori , e “dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
20.10.2020, non risultante da scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.; per aver impiegato il lavoratore “dal 20.10.2020 non risultante da Parte_4 scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria […]”.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate;
nel merito, ha chiesto disporsi l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, negando la esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata contestato con i sigg. ri e Pt_2 Parte_3 Parte_4
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui CP_1 ha chiesto il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova testimoniale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.
Occorre anzitutto chiarire che l'odierno giudizio prende le mosse da un accertamento ispettivo dei militari della Stazione dei Carabinieri di Sciacca, congiuntamente al Nucleo
Anti-sofisticazioni e Sanità di Palermo, al personale dell'
[...]
, operato in data 20.10.2020, presso un locale sito a Parte_5
Sciacca in c/da Santa Maria s.n.c., adiacente all'abitazione del ricorrente, ove era stata riscontrata la presenza di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 intenti a sgusciare gamberi freschi.
All'esito di detto accesso, veniva redatto il Verbale di controllo e di contestuale sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di circa 160 kg di prodotti ittici (cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente).
In data 28.12.2020, il N.I.L. di trasmetteva al ricorrente verbale di richiesta di CP_1 documenti per accertare la posizione contributiva/assicurativa dei tre soggetti rinvenuti all'interno del fabbricato al momento dell'accesso (cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Con e-mail del 5.2.2021 indirizzata all' di , il procuratore di Controparte_1 CP_1 parte ricorrente rispondeva alla suddetta richiesta di documenti, precisando che nessuna ditta o azienda poteva far riferimento al sig. e che l'attività oggetto di accertamento del Pt_1
Pag. 2 di 6 giorno 20.10.2020 veniva svolta da soggetti ivi rinvenuti in forma assolutamente autonoma e individuale. (cfr. doc. 5, fascicolo di parte resistente).
All'esito degli accertamenti, veniva emesso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 20/0265 prot. 4001 del 7.4.2021 nel quale precisava che “Dalla CP_1 consultazione dagli archivi informatici del Ministero del Lavoro, è emerso che i lavoratori sopra indicati sono stati avviati al lavoro in data 20.10.2020 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con la mansione di operai, risultando pertanto sconosciuti alla Pubblica Amministrazione e quindi in nero per la giornata del 20 ottobre 2020”. (cfr. doc. 6, fascicolo di parte resistente).
Successivamente, in data 17.3.2022, in virtù delle irregolarità compendiate all'interno del detto Verbale Unico, provvedeva ad emettere nei confronti dell'odierno CP_1 ricorrente le ordinanze - ingiunzione nn. 22/0023 prot. n.4162 del 17.3.2022 per aver impiegato “i lavoratori e […] al lavoro Parte_2 Parte_3
20/10/2020 non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Inoltre percepivano il reddito di cittadinanza” 22/0024 prot. n.4163 del
17.3.2022 per aver “impiegato la lavoratrice: […] al lavoro dal Parte_4
20/10/2020, non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Inoltre, il trasgressore non ha pagato l'importo in diffida entro i termini assegnati, e non ha dimostrato di avere ottemperato alla diffida impartita”. (cfr. doc.1, fascicolo di parte opponente)
Impugnando le ordinanze, parte ricorrente ha innanzitutto negato che lo stesso fosse titolare di ditta individuale, avendo già da tempo (sin dal 30.12.2009) cessato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici e che pertanto nessun rapporto di lavoro poteva dirsi intercorso coi soggetti rinvenuti preso il locale.
A tal ultimo riguardo, il ricorrente ha dedotto di essere legato a , Parte_4
e da un rapporto di amicizia e che nella giornata Parte_2 Parte_3 del 20.10.2020, nel fabbricato sito a Sciacca, c/da Santa Maria snc, di sua proprietà, ei tre erano intenti a sgusciare gamberi per organizzare una mangiata tra amici e che il pesce conservato all'interno dello stabilimento era destinato ad uso personale.
Ciò premesso, va anzitutto richiamato l'articolo 6 del d.lgs. 150 del 2011, relativo al giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzione, che al comma 6 dispone “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 23 comma
Pag. 3 di 6 12 della L. 689/1981, (norma oggi contenuta nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697
c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n.
5277/2007).
A fonte della specifica contestazione di parte ricorrente, era dunque onere di CP_1 fornire prova della subordinazione, la quale costituisce elemento costituivo della sanzione applicata.
Tale prova non è estata fornita.
Va invero rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito in merito dalla
Corte di Cassazione (cfr. una per tutte, Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Nel caso concreto, già in punto di allegazione la memoria di appare del tutto CP_1 carente in ordine ai requisiti fondanti la subordinazione. Nulla viene detto infatti in ordine all'assoggettamento dei presunti lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato dall'odierno opponente nei confronti degli asseriti lavoratori. Neppure risultano allegati, né tantomeno dimostrati, gli elementi “sintomatici” della subordinazione come, ad esempio, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5645 del 2009). L'assenza di tali indici
Pag. 4 di 6 rilevatori della subordinazione, ancorché valutabili in via sussidiaria, porta dunque ad escludere che il ricorrente fosse il datore di lavoro delle persone trovate nel fabbricato intente nell'attività di sgusciatura del gambero.
A ben vedere, fonda la propria determinazione sul dato oggettivo del CP_1 rinvenimento presso il locale di una considerevole quantità di prodotti ittici (160 kg di cui 134 trovati nella cella frigorifera e14 kg di gamberi sgusciati) e sul fatto che in passato sia il ricorrente (sino al 3012.2009) che la moglie (sino all'8.9.2016) abbiano esercitato attività di commercializzazione di prodotti ittici freschi e surgelati sita in contrada santa Maria.
Da tali elementi noti inferisce che il ricorrente fosse titolare di una impresa dedita CP_1 alla commercializzazione dei prodotti ittici e che le persone rinvenute all'interno del locale, intente nella sgusciatura dei gamberi fossero alle dipendenze della suddetta impresa.
Ora - in disparte la idoneità di siffatto ragionamento inferenziale a dimostrare l'assunto di
, dal momento che esso si sostanzia in una insufficiente doppia presunzione, CP_1 consistente, dapprima, nel presumere l'esistenza di un'attività commerciale imputabile a sulla base dei dati noti descritti in precedenza, per poi ulteriormente presumere Pt_1
l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra lo stesso e i soggetti presenti al Pt_1 momento dell'accesso – si osserva che, pur volendo ammettere la esistenza di un'attività imprenditoriale facente capo a non è detto che l'attività svolta da Pt_1 Pt_2
e fosse riconducibile nel paradigma dell'art. 2094 c.c., non potendosi Parte_3 Parte_4 escludere la sussistenza di un'attività lavorativa di tipo autonomo collaborativo non sussumibile nell'ambito della subordinazione. La giurisprudenza ha affermato infatti che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo e, pertanto, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione – ovvero dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo- può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(Cass. ord. n. 5436 del 2019; Cass. n. 9252 del 2010; Cass. n. 11711 19.11.98), elementi che nel caso di specie sono stati totalmente omessi da . CP_1
Neppure dalla espletata prova testimoniale sono emersi elementi utili idonei a dimostrare la natura subordinata della prestazione, avendo i testi sentiti dichiarato che la loro presenza all'interno dei locali fosse riconducibile ad un rapporto di tipo amicale, ricostruzione recisamente avversata da , il quale tuttavia, per come esposto in precedenza, pur CP_1
Pag. 5 di 6 essendone onerato, non ha fornito alcun valido elemento positivo di riscontro per poter confermare i propri assunti.
In definitiva, considerato che, all'esito dell'odierno giudizio, non è stata fornita la prova della natura subordinata dell'attività espletata da , e Parte_2 Parte_3 [...] in favore dell'opponente per il periodo oggetto di sanzione, essendo quindi Parte_4 rimasta indimostrata la sussistenza delle circostanze sottese all'irrogazione delle sanzioni per cui è causa, va disposto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate, assorbita qualsivoglia ulteriore ragione di doglianza.
*****
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto deve essere accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze – ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022;
La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce alla compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso proposto da , annulla le ordinanze- Parte_1 ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022; spese compensate
Sciacca, 26 luglio 2025.
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAFFEO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente –
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dal Dirigente ing. Salvatore Lo Iacono
- resistente –
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza.
*****
In seguito all'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, lette le note depositate entro i termini legge, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati il 20.4.2022 Parte_1 ha impugnato le ordinanze – ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022, notificate da Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo “ ”) in data 31.3.2022, relative al
[...] CP_1 pagamento delle sanzioni rispettivamente di € 8.650,65 e di € 3.621,30, per violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv, in legge in legge 23 aprile 2002 n.
73, sost. dall'art. 22 comma 1 d.lgs. 151/2015, in ragione di presunte irregolarità accertate con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20/0265 del 7.4.2021 consistite nell' aver impiegato i lavoratori , e “dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
20.10.2020, non risultante da scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.; per aver impiegato il lavoratore “dal 20.10.2020 non risultante da Parte_4 scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria […]”.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la sospensione della esecutività delle ordinanze impugnate;
nel merito, ha chiesto disporsi l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, negando la esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata contestato con i sigg. ri e Pt_2 Parte_3 Parte_4
Si è costituito in giudizio l' che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui CP_1 ha chiesto il rigetto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova testimoniale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso deve essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.
Occorre anzitutto chiarire che l'odierno giudizio prende le mosse da un accertamento ispettivo dei militari della Stazione dei Carabinieri di Sciacca, congiuntamente al Nucleo
Anti-sofisticazioni e Sanità di Palermo, al personale dell'
[...]
, operato in data 20.10.2020, presso un locale sito a Parte_5
Sciacca in c/da Santa Maria s.n.c., adiacente all'abitazione del ricorrente, ove era stata riscontrata la presenza di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 intenti a sgusciare gamberi freschi.
All'esito di detto accesso, veniva redatto il Verbale di controllo e di contestuale sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di circa 160 kg di prodotti ittici (cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente).
In data 28.12.2020, il N.I.L. di trasmetteva al ricorrente verbale di richiesta di CP_1 documenti per accertare la posizione contributiva/assicurativa dei tre soggetti rinvenuti all'interno del fabbricato al momento dell'accesso (cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Con e-mail del 5.2.2021 indirizzata all' di , il procuratore di Controparte_1 CP_1 parte ricorrente rispondeva alla suddetta richiesta di documenti, precisando che nessuna ditta o azienda poteva far riferimento al sig. e che l'attività oggetto di accertamento del Pt_1
Pag. 2 di 6 giorno 20.10.2020 veniva svolta da soggetti ivi rinvenuti in forma assolutamente autonoma e individuale. (cfr. doc. 5, fascicolo di parte resistente).
All'esito degli accertamenti, veniva emesso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n. 20/0265 prot. 4001 del 7.4.2021 nel quale precisava che “Dalla CP_1 consultazione dagli archivi informatici del Ministero del Lavoro, è emerso che i lavoratori sopra indicati sono stati avviati al lavoro in data 20.10.2020 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con la mansione di operai, risultando pertanto sconosciuti alla Pubblica Amministrazione e quindi in nero per la giornata del 20 ottobre 2020”. (cfr. doc. 6, fascicolo di parte resistente).
Successivamente, in data 17.3.2022, in virtù delle irregolarità compendiate all'interno del detto Verbale Unico, provvedeva ad emettere nei confronti dell'odierno CP_1 ricorrente le ordinanze - ingiunzione nn. 22/0023 prot. n.4162 del 17.3.2022 per aver impiegato “i lavoratori e […] al lavoro Parte_2 Parte_3
20/10/2020 non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Inoltre percepivano il reddito di cittadinanza” 22/0024 prot. n.4163 del
17.3.2022 per aver “impiegato la lavoratrice: […] al lavoro dal Parte_4
20/10/2020, non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. Inoltre, il trasgressore non ha pagato l'importo in diffida entro i termini assegnati, e non ha dimostrato di avere ottemperato alla diffida impartita”. (cfr. doc.1, fascicolo di parte opponente)
Impugnando le ordinanze, parte ricorrente ha innanzitutto negato che lo stesso fosse titolare di ditta individuale, avendo già da tempo (sin dal 30.12.2009) cessato l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici e che pertanto nessun rapporto di lavoro poteva dirsi intercorso coi soggetti rinvenuti preso il locale.
A tal ultimo riguardo, il ricorrente ha dedotto di essere legato a , Parte_4
e da un rapporto di amicizia e che nella giornata Parte_2 Parte_3 del 20.10.2020, nel fabbricato sito a Sciacca, c/da Santa Maria snc, di sua proprietà, ei tre erano intenti a sgusciare gamberi per organizzare una mangiata tra amici e che il pesce conservato all'interno dello stabilimento era destinato ad uso personale.
Ciò premesso, va anzitutto richiamato l'articolo 6 del d.lgs. 150 del 2011, relativo al giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzione, che al comma 6 dispone “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 23 comma
Pag. 3 di 6 12 della L. 689/1981, (norma oggi contenuta nell'articolo 11 comma 6 d.lgs. 150/2011) recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando, ai sensi dell'articolo 2697
c.c., all'autorità che ha emesso l'ordinanza -ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (ex plurimis Cass. 3741/1999; Cass. n.
5277/2007).
A fonte della specifica contestazione di parte ricorrente, era dunque onere di CP_1 fornire prova della subordinazione, la quale costituisce elemento costituivo della sanzione applicata.
Tale prova non è estata fornita.
Va invero rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito in merito dalla
Corte di Cassazione (cfr. una per tutte, Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Nel caso concreto, già in punto di allegazione la memoria di appare del tutto CP_1 carente in ordine ai requisiti fondanti la subordinazione. Nulla viene detto infatti in ordine all'assoggettamento dei presunti lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo esercitato dall'odierno opponente nei confronti degli asseriti lavoratori. Neppure risultano allegati, né tantomeno dimostrati, gli elementi “sintomatici” della subordinazione come, ad esempio, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione (cfr. ex multis, Cass. n. 5645 del 2009). L'assenza di tali indici
Pag. 4 di 6 rilevatori della subordinazione, ancorché valutabili in via sussidiaria, porta dunque ad escludere che il ricorrente fosse il datore di lavoro delle persone trovate nel fabbricato intente nell'attività di sgusciatura del gambero.
A ben vedere, fonda la propria determinazione sul dato oggettivo del CP_1 rinvenimento presso il locale di una considerevole quantità di prodotti ittici (160 kg di cui 134 trovati nella cella frigorifera e14 kg di gamberi sgusciati) e sul fatto che in passato sia il ricorrente (sino al 3012.2009) che la moglie (sino all'8.9.2016) abbiano esercitato attività di commercializzazione di prodotti ittici freschi e surgelati sita in contrada santa Maria.
Da tali elementi noti inferisce che il ricorrente fosse titolare di una impresa dedita CP_1 alla commercializzazione dei prodotti ittici e che le persone rinvenute all'interno del locale, intente nella sgusciatura dei gamberi fossero alle dipendenze della suddetta impresa.
Ora - in disparte la idoneità di siffatto ragionamento inferenziale a dimostrare l'assunto di
, dal momento che esso si sostanzia in una insufficiente doppia presunzione, CP_1 consistente, dapprima, nel presumere l'esistenza di un'attività commerciale imputabile a sulla base dei dati noti descritti in precedenza, per poi ulteriormente presumere Pt_1
l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra lo stesso e i soggetti presenti al Pt_1 momento dell'accesso – si osserva che, pur volendo ammettere la esistenza di un'attività imprenditoriale facente capo a non è detto che l'attività svolta da Pt_1 Pt_2
e fosse riconducibile nel paradigma dell'art. 2094 c.c., non potendosi Parte_3 Parte_4 escludere la sussistenza di un'attività lavorativa di tipo autonomo collaborativo non sussumibile nell'ambito della subordinazione. La giurisprudenza ha affermato infatti che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo e, pertanto, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione – ovvero dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo- può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(Cass. ord. n. 5436 del 2019; Cass. n. 9252 del 2010; Cass. n. 11711 19.11.98), elementi che nel caso di specie sono stati totalmente omessi da . CP_1
Neppure dalla espletata prova testimoniale sono emersi elementi utili idonei a dimostrare la natura subordinata della prestazione, avendo i testi sentiti dichiarato che la loro presenza all'interno dei locali fosse riconducibile ad un rapporto di tipo amicale, ricostruzione recisamente avversata da , il quale tuttavia, per come esposto in precedenza, pur CP_1
Pag. 5 di 6 essendone onerato, non ha fornito alcun valido elemento positivo di riscontro per poter confermare i propri assunti.
In definitiva, considerato che, all'esito dell'odierno giudizio, non è stata fornita la prova della natura subordinata dell'attività espletata da , e Parte_2 Parte_3 [...] in favore dell'opponente per il periodo oggetto di sanzione, essendo quindi Parte_4 rimasta indimostrata la sussistenza delle circostanze sottese all'irrogazione delle sanzioni per cui è causa, va disposto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate, assorbita qualsivoglia ulteriore ragione di doglianza.
*****
Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto deve essere accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze – ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022;
La difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa induce alla compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso proposto da , annulla le ordinanze- Parte_1 ingiunzione nn. 22/0023 prot. n. 4162 e 22/0024 prot. n. 4163 del 17.3.2022; spese compensate
Sciacca, 26 luglio 2025.
Il Giudice
Leonardo Modica
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