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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6398/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6398/2024 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposto
Oggi 8 aprile 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Chincarini, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione, e l'Avv. F. Ferrarese
Girardi, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. E' presente . Parte_1
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
I difensori discutono la causa richiamando gli atti scritti depositati.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6398/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
CHINCARINI opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
FERRARESE GIRARDI opposto
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 25.10.24 ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2166/24, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 87.547,20 in favore dell'Avv. a titolo di corrispettivo dovuto per Controparte_1
l'attività di assistenza stragiudiziale oggetto di un riconoscimento di debito (allegato come documento n. 3 del fascicolo della fase monitoria) e per l'attività di assistenza giudiziale nella causa promossa nei confronti dell'opponente dal
[...]
dinanzi il Tribunale di Verona. Parte_2
In particolare, l'opponente: 1) ha contestato la quantificazione del corrispettivo per l'attività di assistenza stragiudiziale, evidenziando che l'attività dell'opposto si era esaurita, nel cotesto di una trattativa per la vendita di un immobile, nell'invio di una pagina 2 di 4 missiva al legale della controparte e di una risposta alla comunicazione di quest'ultimo, mentre il riconoscimento di debito era stato richiesto dall'opposto al solo fine di avanzare delle pretese risarcitorie nei confronti della controparte della trattativa stessa;
2) ha eccepito il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività giudiziale.
Con comparsa depositata il 19.12.24 si è costituito l'opposto e ha contestato la fondatezza dell'opposizione replicando che: 1) l'attività di assistenza stragiudiziale era consistita in una complessa trattativa avente ad oggetto la vendita dell'immobile dell'opponente e l'acquisto di un nuovo immobile, con interlocuzioni trilatere, estese anche al creditore che aveva promosso l'esecuzione forzata sull'immobile della parte;
2) alcun pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività giudiziale era stato pagato.
Orbene, la prima difesa dell'opponente deve ritenersi parzialmente fondata, atteso che: -) dalla corrispondenza con l'opposto prodotta dall'opponente (allegato n. 2 del fascicolo di parte, non contestato) risulta che la ricognizione di debito era stata sottoscritta al fine di avanzare pretese risarcitorie nei confronti della controparte nella trattiva di vendita;
-) il contesto specifico della redazione dell'atto esclude che esso corrisponda ad un accordo effettivo delle parti per la quantificazione del compenso nei termini indicati ed esclude che esso implichi un effettivo riconoscimento delle attività compiute dal difensore;
-) il compenso deve quindi determinato sulla base del DM n.
55/14; -) dalla documentazione prodotta risulta che, riguardo alla trattativa di vendita,
l'attività dell'opposto è consistita nella redazione di due missive (di cui una in risposta al legale della controparte) e, riguardo alla trattativa di acquisto, nella redazione di una bozza di contratto preliminare (documento n. 2 della fase monitoria, la cui riferibilità all'opposto, non è contestata dall'opponente); -) non risultano acquisite prove circa ulteriori attività dell'opposto; -) del resto la richiesta di prove orali sul punto (peraltro, non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) non è idonea a provare le ulteriori attività compiute;
-) l'attività dell'opposto deve quindi ritenersi di ridotta consistenza;
-) ciò giustifica l'applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n.
55/14; -) il valore delle due trattative seguite dall'opposto per conto dell'opponente può essere quantificato nella somma complessiva di € 2.135.000, come dedotto dalla stessa parte e non contestato dall'opponente; -) il compenso spettante per l'attività di assistenza stragiudiziale in esame deve quindi essere quantificato nella somma di €
pagina 3 di 4 29.357, oltre accessori.
La seconda difesa dell'opponente è invece infondata, poiché il credito non è contestato nell'ammontare e non è stata allegata alcuna prova del pagamento eccepito.
Pertanto, a fronte della fondatezza parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a pagare il minore importo di € 39.537, oltre accessori ed oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Quanto alle spese di lite (include quelle della fase monitoria), considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, si giudica che sussistano i presupposti per disporne la compensazione nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo (in base ai parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, quindi, revoca il decreto ingiuntivo n.
2166/24 e condanna a pagare in favore dell'Avv. la Parte_1 Controparte_1
somma di € 39.537, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), IVA e
CPA, e oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Pt_1
a pagare a i restanti 2/3, che liquida in complessivi €
[...] Controparte_1
5448,66 per compenso e € 271 per spese di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa.
Verona 8.4.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6398/2024 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposto
Oggi 8 aprile 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Chincarini, il quale precisa le conclusioni come da atto di opposizione, e l'Avv. F. Ferrarese
Girardi, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. E' presente . Parte_1
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
I difensori discutono la causa richiamando gli atti scritti depositati.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6398/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
CHINCARINI opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
FERRARESE GIRARDI opposto
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 25.10.24 ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2166/24, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 87.547,20 in favore dell'Avv. a titolo di corrispettivo dovuto per Controparte_1
l'attività di assistenza stragiudiziale oggetto di un riconoscimento di debito (allegato come documento n. 3 del fascicolo della fase monitoria) e per l'attività di assistenza giudiziale nella causa promossa nei confronti dell'opponente dal
[...]
dinanzi il Tribunale di Verona. Parte_2
In particolare, l'opponente: 1) ha contestato la quantificazione del corrispettivo per l'attività di assistenza stragiudiziale, evidenziando che l'attività dell'opposto si era esaurita, nel cotesto di una trattativa per la vendita di un immobile, nell'invio di una pagina 2 di 4 missiva al legale della controparte e di una risposta alla comunicazione di quest'ultimo, mentre il riconoscimento di debito era stato richiesto dall'opposto al solo fine di avanzare delle pretese risarcitorie nei confronti della controparte della trattativa stessa;
2) ha eccepito il pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività giudiziale.
Con comparsa depositata il 19.12.24 si è costituito l'opposto e ha contestato la fondatezza dell'opposizione replicando che: 1) l'attività di assistenza stragiudiziale era consistita in una complessa trattativa avente ad oggetto la vendita dell'immobile dell'opponente e l'acquisto di un nuovo immobile, con interlocuzioni trilatere, estese anche al creditore che aveva promosso l'esecuzione forzata sull'immobile della parte;
2) alcun pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività giudiziale era stato pagato.
Orbene, la prima difesa dell'opponente deve ritenersi parzialmente fondata, atteso che: -) dalla corrispondenza con l'opposto prodotta dall'opponente (allegato n. 2 del fascicolo di parte, non contestato) risulta che la ricognizione di debito era stata sottoscritta al fine di avanzare pretese risarcitorie nei confronti della controparte nella trattiva di vendita;
-) il contesto specifico della redazione dell'atto esclude che esso corrisponda ad un accordo effettivo delle parti per la quantificazione del compenso nei termini indicati ed esclude che esso implichi un effettivo riconoscimento delle attività compiute dal difensore;
-) il compenso deve quindi determinato sulla base del DM n.
55/14; -) dalla documentazione prodotta risulta che, riguardo alla trattativa di vendita,
l'attività dell'opposto è consistita nella redazione di due missive (di cui una in risposta al legale della controparte) e, riguardo alla trattativa di acquisto, nella redazione di una bozza di contratto preliminare (documento n. 2 della fase monitoria, la cui riferibilità all'opposto, non è contestata dall'opponente); -) non risultano acquisite prove circa ulteriori attività dell'opposto; -) del resto la richiesta di prove orali sul punto (peraltro, non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) non è idonea a provare le ulteriori attività compiute;
-) l'attività dell'opposto deve quindi ritenersi di ridotta consistenza;
-) ciò giustifica l'applicazione dei parametri minimi previsti dal DM n.
55/14; -) il valore delle due trattative seguite dall'opposto per conto dell'opponente può essere quantificato nella somma complessiva di € 2.135.000, come dedotto dalla stessa parte e non contestato dall'opponente; -) il compenso spettante per l'attività di assistenza stragiudiziale in esame deve quindi essere quantificato nella somma di €
pagina 3 di 4 29.357, oltre accessori.
La seconda difesa dell'opponente è invece infondata, poiché il credito non è contestato nell'ammontare e non è stata allegata alcuna prova del pagamento eccepito.
Pertanto, a fronte della fondatezza parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata a pagare il minore importo di € 39.537, oltre accessori ed oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Quanto alle spese di lite (include quelle della fase monitoria), considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, si giudica che sussistano i presupposti per disporne la compensazione nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo (in base ai parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, quindi, revoca il decreto ingiuntivo n.
2166/24 e condanna a pagare in favore dell'Avv. la Parte_1 Controparte_1
somma di € 39.537, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), IVA e
CPA, e oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
2) dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Pt_1
a pagare a i restanti 2/3, che liquida in complessivi €
[...] Controparte_1
5448,66 per compenso e € 271 per spese di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa.
Verona 8.4.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 4 di 4