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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5512/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5512/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIORCA FULVIO Parte_1 C.F._1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Roma 74 06121 Perugia presso il difensore avv. MAIORCA FULVIO CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CIANO FABRIZIO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO, 5 00136 ROMApresso il difensore avv. CIANO FABRIZIO MARIA
REVALEA SPA E PER ESSA IN QUALITA' DI PROCURATRICE Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato
[...] in PIAZZA RISORGIMENTO 8 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia nei Controparte_1 confronti di il decreto ingiuntivo n. 1027/2018 del 4/6/2018 per l'importo di € Parte_1
23.595,56 in relazione a somme non restituite di un prestito personale per scoperto relativo ad prestito personale in favore dell'ingiunto.
ha presentato opposizione, eccependo l'indeterminatezza della pretesa creditoria, Parte_1 la carenza di prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo e in generale della fondatezza della domanda.
L'opposta si è costituita rilevando la pretestuosità dell'opposizione e ribadendo la fondatezza delle proprie pretese. Chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
In corso di causa si è costituita ex art. 111 c.p.c. , tramite REVALEA Controparte_2
SPA quale cessionaria del credito.
Con ordinanza del 10/4/2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Non è stata disposta attività istruttoria.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., la causa viene quindi in decisione.
Riguardo all'eccezione di carenza di prova scritta ai fini degli artt. 633 e 634 c.p.c. si ribadisce quanto già esposto nell'ordinanza del 10/4/2020, ossia che – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente
- con il ricorso monitorio la ha fornito il contratto del prestito personale, contraddistinto al n. Pt_2 prat. 43411-12 (codice CP finanziamento 1142799), sottoscritto da il 9/2/2012, e Parte_1 completo di tutte le clausole pattuite, compreso il piano di ammortamento di 12 anni.
Benchè già il contratto di finanziamento corredato dal piano di ammortamento possa essere considerato sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, La creditrice ha altresì fornito una dichiarazione del credito residuo nelle forme dell'art. 50 TUB. Tale certificazione, pur non pertinente ai contratti di finanziamento, è utile ai fini della limitazione della pretesa: con effetto confessorio, la banca ammette di aver già ricevuto una parte di rimborso.
La presenza delle condizioni contrattuali e l'indicazione dell'importo in sorte capitale non restituita alla data del 22/2/201 è sufficiente a consentire la verifica del calcolo del complesso della pretesa creditoria, comprensiva degli interessi di mora.
Nessuna contestazione specifica sul punto è stata d'altronde formulata dall'opponente.
Non si ravvisano, pertanto, vizi del decreto ingiuntivo, nè lacune probatorie della pretesa creditoria.
Non è oggetto di contestazione, infatti, né la sottoscrizione del contratto, né l'erogazione del prestito, né tanto meno vi è prova di un adempimento maggiore di quello ammesso dalla banca.
L'opposizione deve pertanto essere manifestamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 2 di 3 effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Può essere liquidata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc l'ulteriore somma di € 500,00 considerate le allegazioni dell'opponente contrastanti con l'effettiva produzione documentale nel fascicolo monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1
tramite REVALEA SPA in solido tra loro le spese del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre l'ulteriore somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Perugia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5512/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIORCA FULVIO Parte_1 C.F._1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Roma 74 06121 Perugia presso il difensore avv. MAIORCA FULVIO CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CIANO FABRIZIO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO, 5 00136 ROMApresso il difensore avv. CIANO FABRIZIO MARIA
REVALEA SPA E PER ESSA IN QUALITA' DI PROCURATRICE Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ZOPPO CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato
[...] in PIAZZA RISORGIMENTO 8 MILANO presso il difensore avv. DEL ZOPPO CRISTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia nei Controparte_1 confronti di il decreto ingiuntivo n. 1027/2018 del 4/6/2018 per l'importo di € Parte_1
23.595,56 in relazione a somme non restituite di un prestito personale per scoperto relativo ad prestito personale in favore dell'ingiunto.
ha presentato opposizione, eccependo l'indeterminatezza della pretesa creditoria, Parte_1 la carenza di prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo e in generale della fondatezza della domanda.
L'opposta si è costituita rilevando la pretestuosità dell'opposizione e ribadendo la fondatezza delle proprie pretese. Chiede, inoltre, la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
In corso di causa si è costituita ex art. 111 c.p.c. , tramite REVALEA Controparte_2
SPA quale cessionaria del credito.
Con ordinanza del 10/4/2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Non è stata disposta attività istruttoria.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., la causa viene quindi in decisione.
Riguardo all'eccezione di carenza di prova scritta ai fini degli artt. 633 e 634 c.p.c. si ribadisce quanto già esposto nell'ordinanza del 10/4/2020, ossia che – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente
- con il ricorso monitorio la ha fornito il contratto del prestito personale, contraddistinto al n. Pt_2 prat. 43411-12 (codice CP finanziamento 1142799), sottoscritto da il 9/2/2012, e Parte_1 completo di tutte le clausole pattuite, compreso il piano di ammortamento di 12 anni.
Benchè già il contratto di finanziamento corredato dal piano di ammortamento possa essere considerato sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, La creditrice ha altresì fornito una dichiarazione del credito residuo nelle forme dell'art. 50 TUB. Tale certificazione, pur non pertinente ai contratti di finanziamento, è utile ai fini della limitazione della pretesa: con effetto confessorio, la banca ammette di aver già ricevuto una parte di rimborso.
La presenza delle condizioni contrattuali e l'indicazione dell'importo in sorte capitale non restituita alla data del 22/2/201 è sufficiente a consentire la verifica del calcolo del complesso della pretesa creditoria, comprensiva degli interessi di mora.
Nessuna contestazione specifica sul punto è stata d'altronde formulata dall'opponente.
Non si ravvisano, pertanto, vizi del decreto ingiuntivo, nè lacune probatorie della pretesa creditoria.
Non è oggetto di contestazione, infatti, né la sottoscrizione del contratto, né l'erogazione del prestito, né tanto meno vi è prova di un adempimento maggiore di quello ammesso dalla banca.
L'opposizione deve pertanto essere manifestamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 2 di 3 effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Può essere liquidata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc l'ulteriore somma di € 500,00 considerate le allegazioni dell'opponente contrastanti con l'effettiva produzione documentale nel fascicolo monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1
tramite REVALEA SPA in solido tra loro le spese del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre l'ulteriore somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Perugia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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