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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/05/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 382 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa il giorno 05.02.2025 e vertente
TRA
rappresentate e difese dall'Avv.to Parte_1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliate presso il suo studio il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, che le rappresenta e difende per procura in calce in atti versata;
RICORRENTI
E
, domiciliato in Campobasso, Controparte_1
Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, le Sig.re e premettendo Parte_1 Pt_1 di essere dipendenti del n ti di lavoro a Controparte_1 tempo determinato ed appartenere al ruolo del personale docente, adivano il Tribunale di Isernia, per chiedere di: “A) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 della somma di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Alla data del 16.11.2023 si costituiva il , contestando Controparte_1 in fatto ed in diritto la richiesta delle ricorrenti;
in prima battuta segnalando la nullità dell'atto introduttivo e successivamente l'infondatezza della domanda richiesta. La causa, di natura prettamente documentale, è giunta a decisione il giorno 05.02.2025 con modalità cartolari ex art. 127 cpc..
2. Il ricorso deve essere rigettato, per la totale genericità dell'atto introduttivo, sia dal punto di vista allegativo che di quello probatorio. Infatti, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. Nel caso di specie, era onere delle ricorrenti provare di avere svolto attività di supplenza significativa per le annualità richieste, quantificandole esattamente;
invece, nelle conclusioni si chiede al giudice, letteralmente, “di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 della somma di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”. Nonostante l'invito, all'udienza cartolare del 14.11.2024, del giudice a colmare tali lacune precisando la domanda, e specificando le annualità richieste con menzione dei contratti intercorsi con la p.a. dai quali sarebbe derivato il loro diritto, le ricorrenti sono rimaste inerti, reiterando le proprie generiche richieste. Dunque, la domanda deve essere rigettata. 3. Le spese di lite, che tengono conto della serialità dell'argomento trattato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso delle Sig.re e;
Parte_1 Parte_1 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
[...]
, che liquida nella complessiva somma di € 700,00, con maggiorazione di Controparte_1 ed accessori di legge (iva e cpa).
Isernia, 20.05.2025 Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 382 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa il giorno 05.02.2025 e vertente
TRA
rappresentate e difese dall'Avv.to Parte_1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliate presso il suo studio il Suo Studio Legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – 00187 Roma, che le rappresenta e difende per procura in calce in atti versata;
RICORRENTI
E
, domiciliato in Campobasso, Controparte_1
Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTI
Oggetto: Altre Ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, le Sig.re e premettendo Parte_1 Pt_1 di essere dipendenti del n ti di lavoro a Controparte_1 tempo determinato ed appartenere al ruolo del personale docente, adivano il Tribunale di Isernia, per chiedere di: “A) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 della somma di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Alla data del 16.11.2023 si costituiva il , contestando Controparte_1 in fatto ed in diritto la richiesta delle ricorrenti;
in prima battuta segnalando la nullità dell'atto introduttivo e successivamente l'infondatezza della domanda richiesta. La causa, di natura prettamente documentale, è giunta a decisione il giorno 05.02.2025 con modalità cartolari ex art. 127 cpc..
2. Il ricorso deve essere rigettato, per la totale genericità dell'atto introduttivo, sia dal punto di vista allegativo che di quello probatorio. Infatti, l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. Nel caso di specie, era onere delle ricorrenti provare di avere svolto attività di supplenza significativa per le annualità richieste, quantificandole esattamente;
invece, nelle conclusioni si chiede al giudice, letteralmente, “di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 della somma di € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”. Nonostante l'invito, all'udienza cartolare del 14.11.2024, del giudice a colmare tali lacune precisando la domanda, e specificando le annualità richieste con menzione dei contratti intercorsi con la p.a. dai quali sarebbe derivato il loro diritto, le ricorrenti sono rimaste inerti, reiterando le proprie generiche richieste. Dunque, la domanda deve essere rigettata. 3. Le spese di lite, che tengono conto della serialità dell'argomento trattato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta il ricorso delle Sig.re e;
Parte_1 Parte_1 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
[...]
, che liquida nella complessiva somma di € 700,00, con maggiorazione di Controparte_1 ed accessori di legge (iva e cpa).
Isernia, 20.05.2025 Il Giudice Elvira Puleio