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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
SENTENZA N. SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, da
1) Parte_1
Nata a Como (CO) il 12 agosto 1968
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Giuseppe Sassi del Foro di Como
e pagina 1 di 5 2) Parte_2
Nato NF (Cuba) il 4 marzo 1997
Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Giuseppe Sassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27/11/2017 a NF (Cuba), registrato presso l'
Ufficio di Stato Civile del Comune di Como Anno 2018 numero 63 Parte II Serie C Ufficio 1;
con il seguente figlio MINORE:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e i loro rapporti continueranno ad essere improntati al massimo reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione preferenziale presso la madre nell' attuale sua abitazione di Como, via Repubblica Romana n. 1/a.
3) Tutte le decisioni di maggior rilevanza che lo riguardano verranno assunte di comune accordo tra i genitori,
tenendo conto delle sue esigenze, attitudini e desideri.
4) Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando il figlio si trovi presso di lui.
pagina 2 di 5 5) A titolo di contributo per il mantenimento di , il padre corrisponderà la somma di € 250,00 Persona_1
mensili, entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo è soggetto annualmente all'adeguamento secondo gli ISTAT,
come per legge.
6) Per le spese extra assegno, le parti accettano che trovi totale applicazione il Protocollo sottoscritto in data
24/05/2018 dal Presidente del Tribunale di Como e dal Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Como, documento del quale i coniugi dichiarano di averne avuto copia e preso piena visione.
7) Quanto al diritto/dovere di visita, il padre /potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità
come /da separazione:
- un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno in settimana dalla sera alla mattina successiva, da individuare d'accordo tra i coniugi, nell'arco della settimana in cui non ricorre il week-end di visita;
- per un periodo della durata di 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- le festività pasquali verranno divise dai coniugi nella misura del 50% e il giorno di Pasqua verrà trascorso dai figli con ciascun genitore ad anni alterni;
per le festività natalizie i figli staranno ad anni alterni con la madre dal
23 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, i minori rimarranno con il padre così che il giorno di Natale possa essere trascorso con ciascun genitore in via alternata di anno in anno.
8) Le parti dànno atto altresì di aver risolto ogni rapporto patrimoniale e reciprocamente dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa economica, per qualsivoglia titolo o ragione connessi ai loro rapporti patrimoniali ed alle reciproche vicende economiche, essendo ogni ulteriore rapporto tra loro già definito.
9) I coniugi rilasciano reciproco consenso alla richiesta di documenti di espatrio, per sé e per il figlio.
pagina 3 di 5 ***§§***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non volersi CP_1
conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
E
, Nato NF (Cuba) il 4 marzo 1997 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 27/11/2017, in NF (Cuba)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2018, atto n. 63, parte II, Serie C),
pagina 4 di 5 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 5 di 5
SENTENZA N. SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, da
1) Parte_1
Nata a Como (CO) il 12 agosto 1968
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Giuseppe Sassi del Foro di Como
e pagina 1 di 5 2) Parte_2
Nato NF (Cuba) il 4 marzo 1997
Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Giuseppe Sassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27/11/2017 a NF (Cuba), registrato presso l'
Ufficio di Stato Civile del Comune di Como Anno 2018 numero 63 Parte II Serie C Ufficio 1;
con il seguente figlio MINORE:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e i loro rapporti continueranno ad essere improntati al massimo reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione preferenziale presso la madre nell' attuale sua abitazione di Como, via Repubblica Romana n. 1/a.
3) Tutte le decisioni di maggior rilevanza che lo riguardano verranno assunte di comune accordo tra i genitori,
tenendo conto delle sue esigenze, attitudini e desideri.
4) Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando il figlio si trovi presso di lui.
pagina 2 di 5 5) A titolo di contributo per il mantenimento di , il padre corrisponderà la somma di € 250,00 Persona_1
mensili, entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo è soggetto annualmente all'adeguamento secondo gli ISTAT,
come per legge.
6) Per le spese extra assegno, le parti accettano che trovi totale applicazione il Protocollo sottoscritto in data
24/05/2018 dal Presidente del Tribunale di Como e dal Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Como, documento del quale i coniugi dichiarano di averne avuto copia e preso piena visione.
7) Quanto al diritto/dovere di visita, il padre /potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità
come /da separazione:
- un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno in settimana dalla sera alla mattina successiva, da individuare d'accordo tra i coniugi, nell'arco della settimana in cui non ricorre il week-end di visita;
- per un periodo della durata di 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere concordato dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- le festività pasquali verranno divise dai coniugi nella misura del 50% e il giorno di Pasqua verrà trascorso dai figli con ciascun genitore ad anni alterni;
per le festività natalizie i figli staranno ad anni alterni con la madre dal
23 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, i minori rimarranno con il padre così che il giorno di Natale possa essere trascorso con ciascun genitore in via alternata di anno in anno.
8) Le parti dànno atto altresì di aver risolto ogni rapporto patrimoniale e reciprocamente dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa economica, per qualsivoglia titolo o ragione connessi ai loro rapporti patrimoniali ed alle reciproche vicende economiche, essendo ogni ulteriore rapporto tra loro già definito.
9) I coniugi rilasciano reciproco consenso alla richiesta di documenti di espatrio, per sé e per il figlio.
pagina 3 di 5 ***§§***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non volersi CP_1
conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
E
, Nato NF (Cuba) il 4 marzo 1997 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 27/11/2017, in NF (Cuba)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2018, atto n. 63, parte II, Serie C),
pagina 4 di 5 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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