TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 24026/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Emanuele Gianturco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 e ritualmente notificato in data 26.6.2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento e la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla visita di revisione del 26.9.2022 al 30.4.2024 oltre interessi nell'importo indicato in ricorso. Deduceva la ricorrente:
- che era titolare di indennità di accompagnamento e che con la visita di revisione della Commissione del 26.9.2022 era stato accertata una CP_1 condizione di invalidità del 100% senza il diritto all'accompagnamento;
- che aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 11.1.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla visita di revisione del 26.9.2022. Deduceva che malgrado la notifica del citato decreto in data 15.1.2024 e l'invio della documentazione necessaria (modello AP70) all' in data CP_1
1.2.2024 , l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 15.10.2024 contestando il ricorso e deducendo CP_1 che il beneficio era stato liquidato con provvedimento del 10.4.2024 e che era stato disposto il pagamento in data 1.12.2024 presso l'Istituto indicato da parte ricorrente. Deduceva che la liquidazione era avvenuta entro il termine di legge dei 120 giorni. Chiedeva la cessazione della materia del contendere e in subordine l'inammissibilità o improcedibilità della domanda. Alla prima udienza del 31.10.2024 parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare il pagamento del beneficio. La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 9.1.2025 per discussione. All'udienza del 9.1.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e contestava la richiesta di CP_1 condanna alle spese e chiedeva la compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da sentenza.
DIRITTO
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 10.4.2024 di liquidazione del beneficio in favore della parte ricorrente ed avendo successivamente depositato il cedolino di pagamento degli arretrati con valuta 2.12.2024. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.”
Agli atti è documentato che la notifica del decreto di omologa è avvenuta successivamente in data 15.1.2024 e che parte ricorrente ha inviato all' in CP_1 data 1.2.2024 il modello AP70 necessario per la liquidazione É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato CP_1 CP_1 il beneficio in data 10.4.2024 e quindi entro i 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 ed anche dalla data della notifica del decreto di omologa . Il ricorso è invece stato depositato in data 21.6.2024 , oltre due mesi dopo il provvedimento di liquidazione del beneficio. Deve quindi ritenersi che la parte fosse a conoscenza della liquidazione del beneficio prima del deposito del ricorso e anche della notifica dello stesso. Il fatto che poi l'effettivo pagamento degli arretrati sia avvenuto in data 2.12.2024 è ininfluente ai fini delle spese di lite atteso che ciò che rileva è il provvedimento di liquidazione mentre l'effettivo pagamento del beneficio dipende da tempistiche e verifiche di carattere contabile. Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte ricorrente le spese devono essere compensate malgrado la soccombenza virtuale della stessa .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 24026/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Emanuele Gianturco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che la rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 e ritualmente notificato in data 26.6.2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento e la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla visita di revisione del 26.9.2022 al 30.4.2024 oltre interessi nell'importo indicato in ricorso. Deduceva la ricorrente:
- che era titolare di indennità di accompagnamento e che con la visita di revisione della Commissione del 26.9.2022 era stato accertata una CP_1 condizione di invalidità del 100% senza il diritto all'accompagnamento;
- che aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 11.1.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla visita di revisione del 26.9.2022. Deduceva che malgrado la notifica del citato decreto in data 15.1.2024 e l'invio della documentazione necessaria (modello AP70) all' in data CP_1
1.2.2024 , l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 15.10.2024 contestando il ricorso e deducendo CP_1 che il beneficio era stato liquidato con provvedimento del 10.4.2024 e che era stato disposto il pagamento in data 1.12.2024 presso l'Istituto indicato da parte ricorrente. Deduceva che la liquidazione era avvenuta entro il termine di legge dei 120 giorni. Chiedeva la cessazione della materia del contendere e in subordine l'inammissibilità o improcedibilità della domanda. Alla prima udienza del 31.10.2024 parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare il pagamento del beneficio. La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 9.1.2025 per discussione. All'udienza del 9.1.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese e contestava la richiesta di CP_1 condanna alle spese e chiedeva la compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da sentenza.
DIRITTO
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 10.4.2024 di liquidazione del beneficio in favore della parte ricorrente ed avendo successivamente depositato il cedolino di pagamento degli arretrati con valuta 2.12.2024. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.”
Agli atti è documentato che la notifica del decreto di omologa è avvenuta successivamente in data 15.1.2024 e che parte ricorrente ha inviato all' in CP_1 data 1.2.2024 il modello AP70 necessario per la liquidazione É provato dalla documentazione depositata da che l' ha liquidato CP_1 CP_1 il beneficio in data 10.4.2024 e quindi entro i 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 ed anche dalla data della notifica del decreto di omologa . Il ricorso è invece stato depositato in data 21.6.2024 , oltre due mesi dopo il provvedimento di liquidazione del beneficio. Deve quindi ritenersi che la parte fosse a conoscenza della liquidazione del beneficio prima del deposito del ricorso e anche della notifica dello stesso. Il fatto che poi l'effettivo pagamento degli arretrati sia avvenuto in data 2.12.2024 è ininfluente ai fini delle spese di lite atteso che ciò che rileva è il provvedimento di liquidazione mentre l'effettivo pagamento del beneficio dipende da tempistiche e verifiche di carattere contabile. Avuto comunque riguardo ai redditi dichiarati dalla parte ricorrente le spese devono essere compensate malgrado la soccombenza virtuale della stessa .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 9.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso