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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
Sezione Lavoro
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 622/2025 R.G. ( cui è riunita la causa n. 628/2025) proposta da
1 (c.f. ); Parte_1 C.F._1
2 (c.f. ); Parte_2 C.F._2
3 (c.f. ); Parte_3 C.F._3
4) (c.f. ); Parte_4 C.F._4
5 (c.f. ). Parte_5 C.F._5
6 (c.f. ); Parte_6 C.F._6
7) (c.f. ); Parte_7 C.F._7
8) (c.f. ); Parte_8 C.F._8
9 (c.f. ); Parte_9 C.F._9
10) (c.f. . Parte_10 C.F._10
Tutti rappresentati e difesi, dagli avvocati Stefano Vaccari e Massimo
Ferrari del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta docente.
Conclusioni
Per i ricorrenti , , e nella causa n. Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_11 Pt_5
622/2025: “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art.
1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla
Pag. 2 di 12 data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa,nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per i ricorrenti della causa n. 628/2025 riunita Parte_6 Pt_8 Parte_7
e Notari : “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, Pt_9
ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
Pag. 3 di 12 - accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite Controparte_3
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al
Pag. 4 di 12 risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
( tutti nella causa n. 622/2025) e
[...] Parte_6 Parte_7
e (nella causa
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
riunita n. 628/2025) hanno convenuto in giudizio il
[...]
per l'accertamento del loro diritto al beneficio Controparte_1
economico di € 500,00 annui tramite la Carta Docente prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore di ogni ricorrente, le somme
[...]
rispettivamente specificate nei ricorsi .
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
Pag. 5 di 12 determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_1
2023/24;
- nell'a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- nell' a.s. 2023/24; Parte_3
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_4
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_5
- negli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e Parte_6
2024/25;
- nell'a.s. 2020/21; Parte_7
- nell' a.s. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_8
- nell' a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_9
- Notari nell' a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Pt_10
- nell'a.s. 2020/21 dal 14.9.2020 al 31.8.2021, a.s. Parte_6
2021/22 dal 4.9.2021 al 31.8.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023,
a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al
30.6.2025;
- nell'a.s. 2020/21 dal 12.9.2020 al 31.8.2021; Parte_7
- nell'a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 31.8.2021, a.s. 2021/22 Parte_8
dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
- nell'a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023, a.s. 2023/24 Parte_9
dal 1.9.2023 al 31.8.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 30.6.2025;
- Notari nell'a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/2023 Pt_10
dal 1.9.2022 al 31.8.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s.
2024/25 dal 31.10.2024 al 30.6.2025.
Pag. 6 di 12 In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni;
il non riconoscendo il suddetto beneficio ha agito in violazione del CP_1
divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il non si è costituito e ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che l'attività di docenza è stata svolta nei seguenti periodi :
- nell'a.s. 2019/20 dal 23.9.2019 al 30.6.2020, a.s. Parte_1
2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021, a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022,
a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 30.6.2023, a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al
30.6.2024;
- nell' a.s. 2023/24 dal 6.11.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 Parte_2
dal 24.9.2024 al 30.6.2025;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 1.9.2023 Parte_3
al 30.6.2024;
Pag. 7 di 12 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.23 al Parte_4
30.06.24 (10 ore settimanali); a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al 30.6.2025;
- nell'a.s. 2023/24 dal 18.9.2023 al 30.6.2024, a.s. Parte_5
2024/25 dal 14.9.2024 al 30.6.2025.
- nell'a.s. 2020/21 dal 14.9.2020 al 31.8.2021, a.s. Parte_6
2021/22 dal 4.9.2021 al 31.8.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023,
a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al
30.6.2025;
- nell'a.s. 2020/21 dal 12.9.2020 al 31.8.2021; Parte_12
- nell'a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 31.8.2021, a.s. 2021/22 Parte_8
dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
- nell'a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023, a.s. Parte_9
2023/24 dal 1.9.2023 al 31.8.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 30.6.2025;
- Notari nell'a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/2023 Pt_10
dal 1.9.2022 al 31.8.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s.
2024/25 dal 31.10.2024 al 30.6.2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
Pag. 8 di 12 delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
Pag. 9 di 12 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi Cass.
n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale
Pag. 10 di 12 contumaciale, decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta, applicato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti e per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Cavallari, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 622/2025 R.G. ( cui è riunita la causa n. 628/2025):
1) Dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo a favore di:
- per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1
2022/23, 2023/24 per un importo di € 2.500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo Parte_2
di € 1.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per l' anno scolastico 2023/24 per un importo di € Parte_3
500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo di € Parte_4
1.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un Parte_5
importo di € 1.000,00 oltre interessi sino al soddisfo.
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_6
2023/24 e 2024/25 per un importo di € 2.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
Pag. 11 di 12 - per l' anno scolastico 2020/21 per un importo di € Parte_7
500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per un Parte_8
importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per Parte_9
un importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Notari per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 Pt_10
per un importo di € 2.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.764,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG MI
Sezione Lavoro
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 622/2025 R.G. ( cui è riunita la causa n. 628/2025) proposta da
1 (c.f. ); Parte_1 C.F._1
2 (c.f. ); Parte_2 C.F._2
3 (c.f. ); Parte_3 C.F._3
4) (c.f. ); Parte_4 C.F._4
5 (c.f. ). Parte_5 C.F._5
6 (c.f. ); Parte_6 C.F._6
7) (c.f. ); Parte_7 C.F._7
8) (c.f. ); Parte_8 C.F._8
9 (c.f. ); Parte_9 C.F._9
10) (c.f. . Parte_10 C.F._10
Tutti rappresentati e difesi, dagli avvocati Stefano Vaccari e Massimo
Ferrari del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta docente.
Conclusioni
Per i ricorrenti , , e nella causa n. Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_11 Pt_5
622/2025: “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art.
1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla
Pag. 2 di 12 data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa,nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per i ricorrenti della causa n. 628/2025 riunita Parte_6 Pt_8 Parte_7
e Notari : “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, Pt_9
ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
Pag. 3 di 12 - accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite Controparte_3
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al
Pag. 4 di 12 risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
( tutti nella causa n. 622/2025) e
[...] Parte_6 Parte_7
e (nella causa
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
riunita n. 628/2025) hanno convenuto in giudizio il
[...]
per l'accertamento del loro diritto al beneficio Controparte_1
economico di € 500,00 annui tramite la Carta Docente prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore di ogni ricorrente, le somme
[...]
rispettivamente specificate nei ricorsi .
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
Pag. 5 di 12 determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_1
2023/24;
- nell'a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- nell' a.s. 2023/24; Parte_3
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_4
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_5
- negli a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e Parte_6
2024/25;
- nell'a.s. 2020/21; Parte_7
- nell' a.s. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_8
- nell' a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_9
- Notari nell' a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Pt_10
- nell'a.s. 2020/21 dal 14.9.2020 al 31.8.2021, a.s. Parte_6
2021/22 dal 4.9.2021 al 31.8.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023,
a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al
30.6.2025;
- nell'a.s. 2020/21 dal 12.9.2020 al 31.8.2021; Parte_7
- nell'a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 31.8.2021, a.s. 2021/22 Parte_8
dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
- nell'a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023, a.s. 2023/24 Parte_9
dal 1.9.2023 al 31.8.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 30.6.2025;
- Notari nell'a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/2023 Pt_10
dal 1.9.2022 al 31.8.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s.
2024/25 dal 31.10.2024 al 30.6.2025.
Pag. 6 di 12 In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni;
il non riconoscendo il suddetto beneficio ha agito in violazione del CP_1
divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il non si è costituito e ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che l'attività di docenza è stata svolta nei seguenti periodi :
- nell'a.s. 2019/20 dal 23.9.2019 al 30.6.2020, a.s. Parte_1
2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021, a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022,
a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 30.6.2023, a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al
30.6.2024;
- nell' a.s. 2023/24 dal 6.11.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 Parte_2
dal 24.9.2024 al 30.6.2025;
- nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 1.9.2023 Parte_3
al 30.6.2024;
Pag. 7 di 12 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.23 al Parte_4
30.06.24 (10 ore settimanali); a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al 30.6.2025;
- nell'a.s. 2023/24 dal 18.9.2023 al 30.6.2024, a.s. Parte_5
2024/25 dal 14.9.2024 al 30.6.2025.
- nell'a.s. 2020/21 dal 14.9.2020 al 31.8.2021, a.s. Parte_6
2021/22 dal 4.9.2021 al 31.8.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023,
a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 al
30.6.2025;
- nell'a.s. 2020/21 dal 12.9.2020 al 31.8.2021; Parte_12
- nell'a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 31.8.2021, a.s. 2021/22 Parte_8
dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023;
- nell'a.s. 2022/23 dal 1.9.2022 al 31.8.2023, a.s. Parte_9
2023/24 dal 1.9.2023 al 31.8.2024, a.s. 2024/25 dal 9.9.2024 30.6.2025;
- Notari nell'a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022, a.s. 2022/2023 Pt_10
dal 1.9.2022 al 31.8.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, a.s.
2024/25 dal 31.10.2024 al 30.6.2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
Pag. 8 di 12 delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
Pag. 9 di 12 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi Cass.
n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale
Pag. 10 di 12 contumaciale, decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta, applicato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti e per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Silvia Cavallari, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 622/2025 R.G. ( cui è riunita la causa n. 628/2025):
1) Dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo a favore di:
- per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1
2022/23, 2023/24 per un importo di € 2.500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo Parte_2
di € 1.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per l' anno scolastico 2023/24 per un importo di € Parte_3
500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo di € Parte_4
1.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un Parte_5
importo di € 1.000,00 oltre interessi sino al soddisfo.
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_6
2023/24 e 2024/25 per un importo di € 2.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
Pag. 11 di 12 - per l' anno scolastico 2020/21 per un importo di € Parte_7
500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per un Parte_8
importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per Parte_9
un importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Notari per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 Pt_10
per un importo di € 2.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.764,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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