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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Barbara RUGGINI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via De' Poeti n. 1/7,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti, l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 10 aprile 2010. Dall'unione è nato , l'[...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 23 luglio 1975, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 10 aprile 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 19 P. 2 S. A anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) dispone che mantenga la residenza anagrafica presso la madre, Per_1 nell'abitazione di proprietà della stessa e nella quale si è trasferita unitamente al figlio successivamente alla crisi familiare dopo aver venduto l'immobile già adibito a casa familiare, sempre di sua proprietà;
3) prende atto che il signor ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione, Pt_1 condotta in locazione dal medesimo;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel weekend il mercoledì con relativo pernottamento, avendo cura di accompagnarlo a scuola il mattino successivo;
pagina 2 di 4 - nelle settimane in cui non lo avrà con sé durante il weekend, il mercoledì e giovedì con pernotto, con onere di accompagnarlo a scuola il mattino successivo;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni (il minore passerà quelle del 2025 col padre);
- in estate ad agosto due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e per il restante periodo seguirà l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario;
- i ponti scolastici saranno suddivisi parimenti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in mancanza di accordo si rispetterà il predetto calendario;
5) prende atto che le parti hanno concordato che finché gli impegni di lavoro dei genitori lo consentiranno e lo vorrà, il figlio trascorrerà il mese di luglio a Per_1
Riccione con la madre e starà col padre a weekend alternati;
durante la settimana il signor potrà andarlo a trovare previo accordo con la madre e tenuto conto Pt_1 dei propri impegni lavorativi;
6) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sino all'autosufficienza economica dello stesso, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il signor Pt_1 si faccia integralmente carico delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017; quando la madre avrà reperito un'attività lavorativa, o comunque, dal mese di ottobre 2025 il padre e la madre suddivideranno le predette spese straordinarie rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno;
8) prende atto che le parti hanno concordato che fino a quando trascorrerà Per_1
l'intero mese di luglio a Riccione presso la madre il signor , oltre al Pt_1 mantenimento ordinario, sarà tenuto a corrispondere alla signora un Pt_2 contributo forfettario di 400,00 euro per le spese di alloggio, vitto, stabilimento balneare e svaghi del bambino;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall CP_1 per i figli, o analoga provvidenza, resterà di competenza della signora che Pt_2 provvederà a farne richiesta;
10) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e alla carta d'identità per il minore;
11) prende atto che il signor e la signora si dichiarano Pt_1 Pt_2 economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 12) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato tra loro ogni questione personale ed economica e di null'altro avere reciprocamente a pretendere dal pregresso rapporto ad eccezione di quanto qui previsto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Barbara RUGGINI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via De' Poeti n. 1/7,
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * *
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 febbraio 2025. Su richiesta dei ricorrenti, l'udienza di comparizione del 3 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 10 aprile 2010. Dall'unione è nato , l'[...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 23 luglio 1975, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna il 10 aprile 2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 19 P. 2 S. A anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) dispone che mantenga la residenza anagrafica presso la madre, Per_1 nell'abitazione di proprietà della stessa e nella quale si è trasferita unitamente al figlio successivamente alla crisi familiare dopo aver venduto l'immobile già adibito a casa familiare, sempre di sua proprietà;
3) prende atto che il signor ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione, Pt_1 condotta in locazione dal medesimo;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé : Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, avendo cura di accompagnarlo a scuola;
- nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel weekend il mercoledì con relativo pernottamento, avendo cura di accompagnarlo a scuola il mattino successivo;
pagina 2 di 4 - nelle settimane in cui non lo avrà con sé durante il weekend, il mercoledì e giovedì con pernotto, con onere di accompagnarlo a scuola il mattino successivo;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni (il minore passerà quelle del 2025 col padre);
- in estate ad agosto due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e per il restante periodo seguirà l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario;
- i ponti scolastici saranno suddivisi parimenti tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in mancanza di accordo si rispetterà il predetto calendario;
5) prende atto che le parti hanno concordato che finché gli impegni di lavoro dei genitori lo consentiranno e lo vorrà, il figlio trascorrerà il mese di luglio a Per_1
Riccione con la madre e starà col padre a weekend alternati;
durante la settimana il signor potrà andarlo a trovare previo accordo con la madre e tenuto conto Pt_1 dei propri impegni lavorativi;
6) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sino all'autosufficienza economica dello stesso, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda dispone che il signor Pt_1 si faccia integralmente carico delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017; quando la madre avrà reperito un'attività lavorativa, o comunque, dal mese di ottobre 2025 il padre e la madre suddivideranno le predette spese straordinarie rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno;
8) prende atto che le parti hanno concordato che fino a quando trascorrerà Per_1
l'intero mese di luglio a Riccione presso la madre il signor , oltre al Pt_1 mantenimento ordinario, sarà tenuto a corrispondere alla signora un Pt_2 contributo forfettario di 400,00 euro per le spese di alloggio, vitto, stabilimento balneare e svaghi del bambino;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall CP_1 per i figli, o analoga provvidenza, resterà di competenza della signora che Pt_2 provvederà a farne richiesta;
10) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e alla carta d'identità per il minore;
11) prende atto che il signor e la signora si dichiarano Pt_1 Pt_2 economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 12) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato tra loro ogni questione personale ed economica e di null'altro avere reciprocamente a pretendere dal pregresso rapporto ad eccezione di quanto qui previsto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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