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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2024, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 321-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
ALE. Parte_1
con l' Avv. Luca Fazzi, di Grosseto, appellante nei confronti di
, COoparte_1 con l' Avv. Alessio Bianchini di Grosseto, convenuto in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di
Grosseto; in materia di contratto di appalto di opere.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, In via preliminare in
1 accoglimento dell'istanza in atti, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alle parti della sentenza oggetto di appello ed indicate in atti;
Nel merito - in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti , riformare la sentenza n.603/2019 pronunciata dal Tribunale di
Grosseto in data 24.7.2019 e pubblicata in data
24.7.2019, resa nella causa civile n. 3932/2013 r.g.a.c., nelle parti indicate nell'atto di appello, e per l'effetto, - accertare, per tutti i motivi dedotti, che i prezzi pattuiti tra le parti sono quelli indicati nel preventivo prodotto nel Cont giudizio di primo grado da . (doc.2 opponente), e, Pt_1 per l'effetto, determinare e compensare, all'esito, e nella misura che sarà accertata in corso di causa, i rapporti di dare avere tra le parti, con condanna del a CP_1 pagare ad Mar. la somma indicata in atti, o la diversa CP_2 somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. - condannare il a pagare le intere spese di CP_1
CTU come liquidate dal giudice di primo grado;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di en trambi
i gradi di giudizio”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché infondata in fatto ed in diritto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello CO proposto dalla società . per Parte_1 le ragioni indicate in atti, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c .; NEL
MERITO: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, 2 CO tutti i motivi di appello proposti dalla società .
[...]
confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 603/2019 resa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento R.G. n. 3932/2013, tra le parti in causa, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro , COoparte_1 per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- La soc. Ale. conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto l'impresa individuale
[...]
opponendosi al DI n. COoparte_1
979/2013 per la somma di 25.642,50 €, oltre accessori, da quest'ultima ottenuto su ricorso in via monitoria e sulla base della prospettazione del credito che assumeva vantato, quale subappaltatrice, per aver eseguito lavori come specificati in fatture che risultavano non saldati.
L'opponente articolando le sue ragioni, sosteneva che la ditta LG dl Cecconi avesse applicato prezzi unitari superiori a quelli concordati, che non avesse eseguito tutte le opere appaltate e che talune opere presentassero dei vizi.
Il costituitosi in giudizio, aveva resistito CP_1 all'opposizione sostenendo che l'accordo sui prezzi invocato non si riferiva ai lavori oggetto della causa, ma ad altri precedenti che risultavano già saldati, che tutte le opere fatturate erano state eseguite e che alcun vizio era 3 stato tempestivamente denunciato, né era ravvisabile.
Si procedeva quindi alla trattazione e all'istruzione della causa, con assunzione di testimoni sulle prove orali come ammesse e con espletamento di una CTU:
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la prevista sentenza con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava comunque l'appaltatrice opponente a pagare una minor somma alla ditta subappaltatrice opposta, sulla base delle seguenti considerazioni.
Era da ritenersi pacifico che la CP_2 Parte_1 si fosse avvalsa della collaborazione in sub-appalto
[...] della ditta del per la realizzazione degli impianti CP_1 termoidraulici in vari cantieri aperti, pagandogli acconti sui lavori sia al momento dell'apertura del cantiere e sia, successivamente, sulla base del loro stato di avanzamento, a forfait e senza nessuna specifica dei lavori eseguiti, così procedendo perché, come era emerso dai documenti acquisiti agli atti, tra le parti intercorreva un rapporto “fiduciario” tra le parti.
La specifica, con il dettaglio delle qua ntità dei lavori eseguiti e dei prezzi unitari applicati, veniva comunicata all'appaltatore solo con le fatture che contenevano il saldo.
Restava controverso se i prezzi pattuiti, a corpo, tra le parti fossero quelli, inferiori, di cui al doc. 2 versato in atti da parte dell'opponente o quelli, superiori, sui quali è fondato il conteggio del decreto ingiuntivo, di cui al doc.
3 versato in atti da parte dell'opposto.
4 Il documento offerto in giudizio dal l'opponente risultava firmato dal e attestava di per sé un accordo CP_1 contrattuale, mentre quello prodotto dall'opposto non Cont risultava sottoscritto dalla . che contestava Pt_1
d'averlo mai accettato.
Ciò premesso il Tribunale evidenziava che, però, i l quadro probatorio risultato all'esito dell'istruttoria faceva ritenere comunque che fosse stato confermato che il precedente accordo sui prezzi era stato poi sostituito da uno successivo avente il contenuto dedotto dall'ingiungente e posto a fondamento della richiesta monitoria.
Il teste (padre del legale rappresentante Tes_1 dell' e suo collaboratore), rilevava il Tribunale, CP_3 aveva sì confermato che i prezzi, minori, di cui al predetto documento 2 dell'opponente , sarebbero stati convenuti proprio in relazione al contratto di cui oggi si pretende in causa il pagamento del saldo dei corrispettivi, ma con la sua deposizione aveva mostrato “grande incertezza sul momento della stipula (non in termini di giorni, ma di anni) e non ha spiegato come, allora, sarebbero stati regolati i rapporti tra le parti prima di tale accordo”.
La teste moglie del per converso, Tes_2 CP_1 aveva dichiarato che l'accordo di cui al documento 2 suddetto risaliva al 2006 e che dall'aprile 2008 era stato sostituito dai prezzi di cui al documento 3 e sebbene la circostanza le venne riferita dal marito che le disse anche che il aveva preteso delle modifiche, scrivendole a Tes_1 penna, era tuttavia vero anche che lo stesso le consegnò
5 anche il foglio sul quale erano, effettivamente, state vergate le correzioni a penna relative alle condizioni più favorevoli.
Inoltre, il “prezziario più oneroso per la committenza” risultava essere stato applicato fra la parti anche con riguardo a lavorazioni indicate in fatture “analitiche” e precedenti a quelle qui contestate (come da documento 4 versato in atti da parte dell'opposto), risultando quindi
“con chiarezza che il prezziario è quello maggiore, sono state regolarmente pagate dalla ciò che indica sul CP_3 piano indiziario la sua piena adesione al nuovo prezziario”.
La mancata sottoscrizione del rappresentante dell'appaltatrice sul predetto documento 3, dimostrava quindi anche in modo evidente che tra le parti vi era “un rapporto fiduciario che rendeva le loro pattuizioni piuttosto informali.”
Ciò poteva ritenersi ulteriormente avvalorato anche dal Cont Parte_ contegno tenuto da parte della . successivamente alla chiusura dei lavori ed all'emissione delle fatture di causa, “posto che tanto la teste quanto il teste Tes_2 hanno dichiarato di aver sentito tanto CP_1 Pt_2
, l.r. dell'opponente, quanto il fratello
[...] Pt_3
, suo collaboratore, rassicurare l'opposto sul fatto
[...] che avrebbe pagato, chiedendogli di avere pazienza perché doveva procurarsi liquidità vendendo degli immobili, senza dunque contestare alcunché su lla quantificazione del credito.”
Anche la CTU aveva chiarito che i prezzi pretesi dal
6 fossero “del tutto in linea con i prezzi di mercato” CP_1
a conferma della tesi secondo cui “ad un certo punto i precedenti, più bassi, furono aumentati, non nella misura inizialmente pretesa dal subappaltatore, ma in una misura intermedia concordata dalle parti.”
Pertanto alla fattispecie andavano ritenuti applicabili non i prezzi pretesi dall'opponente, ma quelli di cui al secondo preziario e per quanto ivi non in dicato, andavano applicati quelli indicati dalla CTU e che facevano riferimento ai prezzi di mercato.
Venendo alla determinazione e quantificazione delle opere per le quali era stato chiesto il pagamento ad eccezione di taluni lavori eseguiti direttamente dalla committenza, dettagliatamente indicati da i testi , Tes_1 Tes_3
- più attendibili sul punto dei testi dell'opposta Tes_4 che avevano genericamente affermato che i lavori furono eseguiti, senza tuttavia pronunciarsi puntualmente su quelli esclusi – tenuto altresì conto dei chiarimenti resi dalla ctu risultava a favore del un credito minore CP_1 ammontante ad euro 17.376,52.
Dalla predetta somma, andava ulteriormente detratto l'importo di Euro 200,00, per la cattiva esecuzione di uno scarico subito contestata al subappaltatore, mentre non vi era alcun danno dalla mancata realizzazione dei fori sulle murature, posto che per tale prestazione l'appaltatore non aveva preteso alcun compenso e l'opponente aveva provveduto in prima persona a ovviare all'inconveniente senza però sopportare alcun costo.
In considerazione della revoca del decreto, ma del
7 riconoscimento di un credito inferiore a quello azionato,
l'opponente condannato a pagare all'opposta la metà delle spese di giudizio restando compensate quelle rimanenti.
Con l'odierno appello, la ha impugnato davanti a CP_2 Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello eccependone, preliminarmente,
l'inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. e poi chiedendone, nel merito, la reiezione in quanto infondato.
Ha sostenuto che il documento num. 2 invocato dall'appellante era estraneo al rapporto controverso nel quale i prezzi delle opere erano stati concordati diversamente e come indicato nel proprio documento num.3 successivo di un paio di anni.
La 4a sezione della Corte, assegnataria del procedimento, con provvedimento depos. il 9.12.21, disponeva trasmettersi la causa alla prima sezione da ritenersi competente in base alle tabelle vigenti.
Fissata alla data del 6.6.2023 nuova udienza per la p.c. davanti a questa sezione sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado
8 evidenziando come il primo giudice avesse errato nella valutazione delle prove e posto a fondamento della decisione “fatti non provati e fatti contrari alle prove”.
Col primo motivo di appello, che raggruppa anche un po' confusamente vari aspetti delle questioni poste dalla causa, ha lamentato che il Tribunale , dopo aver Pt_4
Cont Parte_ correttamente premesso sia che tra . e i CP_1 lavori da quest'ultimo eseguiti a favore della prima vedevano corrisposti acconti a forfait senza specifiche , che venivano poi indicate più nel dettaglio al momento della fattura emessa a saldo e sia che tra i due contrapposti documenti di preventivo relativi ai lavori di cui si chiedeva il pagamento prodotti rispettivamente, Parte_ solo quello versato dalla era sottoscritto dalla CP_2 controparte, aveva poi erroneamente valutato ritenuto che la deposizione del teste fosse stata incerta sul Tes_1 momento della stipula e lacunosa sulle caratteristiche del rapporto contrattuale come gestito nel tempo tra le parti.
L'appellante ha sostenuto che il teste , che era stato in realtà molto preciso e non incerto sul preventivo dei lavori oggetto di causa, non avesse riferito sul momento della stipula solo perché non gli era stato chiesto, anche perché la causa non aveva ad oggetto una controversia sui precedenti rapporti tra le parti.
L'appellante ha poi censurato la decisione del Tribunale per aver affermato, contrariamente a quanto era emer so sulla base delle risultanze di causa, che il preventivo prodotto dal (il doc. n. 3) aveva sostituito quello CP_1
Cont Parte_ prodotto da . (il doc. n.2), non potendo tale circostanza ritenersi provata dalle dichiarazioni del teste
9 (fratello del convenuto) e della teste Testimone_5
(moglie del convenuto) che non erano Testimone_6 presenti agli accordi e avevano solo riferito sul punto de relato, per averlo appreso dal loro congiunto che era parte in causa.
Era inoltre poco credibile che le parti, dopo aver redatto il predetto doc. 3 con l'utilizzo del computer non l'avessero poi corretto con lo stesso apparecchio pur essendo ancora all'interno dell'ufficio, apportando invece le correzioni a penna e senza nemmeno sottoscriverle congiuntamente.
L'appellante ha poi censurato la sentenza appellata sia nel punto in cui risultava affermato che il preventivo del
2006 era stato sostituito da quello di cui al predetto doc.
n. 3, ribadendo che nessuno dei testi esaminati aveva rilasciato dichiarazioni che confermassero una tale circostanza e sia nel punto in cui aveva dato rilievo al Cont Parte_ fatto che . avesse pagato al le somme CP_1 portate in altre fatture riguardanti diversi lavori (fatto questo che dimostrava unicamente che gli accordi venivano rispettati quando non si era stabilito diversamente, come nella fattispecie doveva invece dimostrato dal doc. n. 2).
L'appellante ha ancora contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che era risultato provato che avesse convocato il CP_3 CP_1
e preso l'impegno di pagargli le somme da questi richieste, mentre la circostanza non era desumibile né dalle dichiarazioni rese dal teste né da quelle Tes_1 rese dalla teste dalle quale era emerso Tes_2 unicamente che fra le parti vi erano stati incontri per
10 discutere sulle contestazioni insorte.
L'appellante ha poi censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale i prezzi pattuiti er ano quelli indicati dal perché ritenuti dal CTU in linea con i prezzi di CP_1 mercato, dal momento che, anche se difformi, a dover essere applicati erano comunque i prezzi effettivamente pattuiti.
Infine, riepilogando quelli che dovevano ritenersi i rapporti dare/avere tra le parti, l'appellante ha poi ritenuto di dover “ritrascrivere” la memoria num. 1 ex art. 183 c.p.c. versata in atti in primo grado.
Col secondo motivo di appello la ha censurato la CP_2 Pt_1 sentenza appellata nel punto in cui, pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva disposto che sulla somma oggetto di condanna decorressero gli interessi legali che non erano stati chiesti dal atteso che questi CP_1 nelle sue domande aveva unicamente chiesto la condanna al pagamento della somma ritenuta dovuta in linea capitale.
L'appellante ha quindi concluso affermando che,
l'accoglimento dell'appello, avrebbe comportato necessariamente anche la riforma della regolamentazione delle spese di causa come disposta nella sentenza di primo grado, chiedendo comunque che quelle di CTU fossero poste a carico del dal momento che si CP_1 erano rese necessarie, quindi determinate dal suo comportamento processuale, per accertare i vizi delle opere eseguite e la “fatturazione di lavori eseguiti direttamente da CP_3
11 La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Per quanto concerne la pretesa applicazione dei prezzi di Cont Parte_ cui al già citato docum. n. 2 prodotto dalla . e sottoscritto da entrambe le parti, va rilevato che il
Tribunale ha sostanzialmente deciso la causa ritenendo che tale documento riguardava rapporti lavorativi intercorsi tra le parti e riferibili ad epoca precedente al
2008.
Il primo giudice ha basato la sua – condivisibile – decisione sul fatto che tutte le risultanze istruttorie conducevano piuttosto a ritenere che in relazione ai lavori oggetto di causa andassero applicati i prezzi unitari a corpo stabiliti nel preventivo di cui al doc. nu m.3 prodotto dal peraltro conformi ai prezzi di mercato. CP_1
Può darsi atto che, effettivamente, le risultanze delle prove testimoniali avessero mostrato elementi incerti e ampiamente controvertibili, tuttavia la valutazione compiuta dal Tribunale non può ritenersi errata ed è, ad avviso della Corte, ampiamente condivisibile per aver dato prevalente rilievo al fatto che prezzi più onerosi per la committenza erano stati applicati anche precedentemente.
Il fatto era da ritenersi documentalmente dimostrato dal doc. num. 4 prodotto dall'opposta, da cui si ricava che i l
“prezziario maggiore” aveva già trovato applicazione e le relative fatture erano state regolarmente pagate dalla
12 CP_3
Peraltro il Tribunale ha anche dato conto della condotta Cont Parte_ tenuta da . successivamente alla chiusura dei lavori ed all'emissione delle fatture di causa, in quanto come emergeva dalle dichiarazioni testimoniali rese sullo specifico punto da parte della e del i Tes_2 CP_1 fratelli avevano manifestato la necessità di Tes_1 procurarsi liquidità chiedendo di ritardare il pagamento senza che risultino dimostrate avvenute contestazioni de l credito.
Coerente e logica la conclusione del Tribunale che richiama, ai fini della determinazione dei prezzi da applicare in conformità del documento num. 3 (il
“secondo prezziario”), le valutazioni sul punto indicate dalla CTU che le ritiene congrue sulla base dei prezzi di mercato, circostanza che avrebbe legittimato il Tribunale
a pronunciare cin conformità anche nel caso avesse dovuto procedere autonomamente a determinare il prezzo
(ex art. 1657 c.c.)
Riesaminando a relazione peritale, la Corte ne rileva la piena correttezza – già ritenuta dal Tribunale che vi ha fatto ampio riferimento – atteso che non solo non vi sono più questioni in merito all'esistenza di vizi/carenze nelle opere oggetto di causa (la parte convenuta ha sul punto altresì evidenziato che non risultava contestato nemmeno che le fatture erano state registrate dalla committenza nella propria contabilità, beneficiando del relativo sgravio) (circostanza questa mai contestata dall'attrice opponente) e che il rapporto di dare/avere risulta minuziosamente ricostruito.
13 Non risulta ben comprensibile, invero, la doglianza dell'appellante secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso nell'emanazione della sentenza appellata in un vizio di ultrapetizione in violazione delle regole e dei principi di cui all'art, 112 c.p.c.
Il primo giudice ha rideterminato il credito portato nel decreto ingiuntivo, riducendolo, prevedendo che fossero pagati gli interessi come già determinato (la convenuta opposta aveva appunto chiesto, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma che fosse risultata dovuta).
Peraltro non deve ritenersi necessaria e7o indispensabile un'autonoma domanda diretta al riconoscimento degli interessi sulla somma pretesa, attesa la natura integralmente restitutoria degli obblighi operativi ex lege di cui all'art. 1382 c.c.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 5.200 e
26.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
14 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
CO
. avverso la sentenza Parte_1 impugnata n. 603/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 24.7.2019:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla parte convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tali spese sono da distrarsi a favore dell'Avv. Alessio Bianchini dichiaratosi antistatario;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 6.2.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
No ta : La d iv ulg az io ne d el p r esente p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d ell' amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i
15 in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
16
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
ALE. Parte_1
con l' Avv. Luca Fazzi, di Grosseto, appellante nei confronti di
, COoparte_1 con l' Avv. Alessio Bianchini di Grosseto, convenuto in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di
Grosseto; in materia di contratto di appalto di opere.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, In via preliminare in
1 accoglimento dell'istanza in atti, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alle parti della sentenza oggetto di appello ed indicate in atti;
Nel merito - in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti , riformare la sentenza n.603/2019 pronunciata dal Tribunale di
Grosseto in data 24.7.2019 e pubblicata in data
24.7.2019, resa nella causa civile n. 3932/2013 r.g.a.c., nelle parti indicate nell'atto di appello, e per l'effetto, - accertare, per tutti i motivi dedotti, che i prezzi pattuiti tra le parti sono quelli indicati nel preventivo prodotto nel Cont giudizio di primo grado da . (doc.2 opponente), e, Pt_1 per l'effetto, determinare e compensare, all'esito, e nella misura che sarà accertata in corso di causa, i rapporti di dare avere tra le parti, con condanna del a CP_1 pagare ad Mar. la somma indicata in atti, o la diversa CP_2 somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. - condannare il a pagare le intere spese di CP_1
CTU come liquidate dal giudice di primo grado;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di en trambi
i gradi di giudizio”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché infondata in fatto ed in diritto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello CO proposto dalla società . per Parte_1 le ragioni indicate in atti, ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c .; NEL
MERITO: - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, 2 CO tutti i motivi di appello proposti dalla società .
[...]
confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 603/2019 resa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento R.G. n. 3932/2013, tra le parti in causa, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro , COoparte_1 per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- La soc. Ale. conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto l'impresa individuale
[...]
opponendosi al DI n. COoparte_1
979/2013 per la somma di 25.642,50 €, oltre accessori, da quest'ultima ottenuto su ricorso in via monitoria e sulla base della prospettazione del credito che assumeva vantato, quale subappaltatrice, per aver eseguito lavori come specificati in fatture che risultavano non saldati.
L'opponente articolando le sue ragioni, sosteneva che la ditta LG dl Cecconi avesse applicato prezzi unitari superiori a quelli concordati, che non avesse eseguito tutte le opere appaltate e che talune opere presentassero dei vizi.
Il costituitosi in giudizio, aveva resistito CP_1 all'opposizione sostenendo che l'accordo sui prezzi invocato non si riferiva ai lavori oggetto della causa, ma ad altri precedenti che risultavano già saldati, che tutte le opere fatturate erano state eseguite e che alcun vizio era 3 stato tempestivamente denunciato, né era ravvisabile.
Si procedeva quindi alla trattazione e all'istruzione della causa, con assunzione di testimoni sulle prove orali come ammesse e con espletamento di una CTU:
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la prevista sentenza con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava comunque l'appaltatrice opponente a pagare una minor somma alla ditta subappaltatrice opposta, sulla base delle seguenti considerazioni.
Era da ritenersi pacifico che la CP_2 Parte_1 si fosse avvalsa della collaborazione in sub-appalto
[...] della ditta del per la realizzazione degli impianti CP_1 termoidraulici in vari cantieri aperti, pagandogli acconti sui lavori sia al momento dell'apertura del cantiere e sia, successivamente, sulla base del loro stato di avanzamento, a forfait e senza nessuna specifica dei lavori eseguiti, così procedendo perché, come era emerso dai documenti acquisiti agli atti, tra le parti intercorreva un rapporto “fiduciario” tra le parti.
La specifica, con il dettaglio delle qua ntità dei lavori eseguiti e dei prezzi unitari applicati, veniva comunicata all'appaltatore solo con le fatture che contenevano il saldo.
Restava controverso se i prezzi pattuiti, a corpo, tra le parti fossero quelli, inferiori, di cui al doc. 2 versato in atti da parte dell'opponente o quelli, superiori, sui quali è fondato il conteggio del decreto ingiuntivo, di cui al doc.
3 versato in atti da parte dell'opposto.
4 Il documento offerto in giudizio dal l'opponente risultava firmato dal e attestava di per sé un accordo CP_1 contrattuale, mentre quello prodotto dall'opposto non Cont risultava sottoscritto dalla . che contestava Pt_1
d'averlo mai accettato.
Ciò premesso il Tribunale evidenziava che, però, i l quadro probatorio risultato all'esito dell'istruttoria faceva ritenere comunque che fosse stato confermato che il precedente accordo sui prezzi era stato poi sostituito da uno successivo avente il contenuto dedotto dall'ingiungente e posto a fondamento della richiesta monitoria.
Il teste (padre del legale rappresentante Tes_1 dell' e suo collaboratore), rilevava il Tribunale, CP_3 aveva sì confermato che i prezzi, minori, di cui al predetto documento 2 dell'opponente , sarebbero stati convenuti proprio in relazione al contratto di cui oggi si pretende in causa il pagamento del saldo dei corrispettivi, ma con la sua deposizione aveva mostrato “grande incertezza sul momento della stipula (non in termini di giorni, ma di anni) e non ha spiegato come, allora, sarebbero stati regolati i rapporti tra le parti prima di tale accordo”.
La teste moglie del per converso, Tes_2 CP_1 aveva dichiarato che l'accordo di cui al documento 2 suddetto risaliva al 2006 e che dall'aprile 2008 era stato sostituito dai prezzi di cui al documento 3 e sebbene la circostanza le venne riferita dal marito che le disse anche che il aveva preteso delle modifiche, scrivendole a Tes_1 penna, era tuttavia vero anche che lo stesso le consegnò
5 anche il foglio sul quale erano, effettivamente, state vergate le correzioni a penna relative alle condizioni più favorevoli.
Inoltre, il “prezziario più oneroso per la committenza” risultava essere stato applicato fra la parti anche con riguardo a lavorazioni indicate in fatture “analitiche” e precedenti a quelle qui contestate (come da documento 4 versato in atti da parte dell'opposto), risultando quindi
“con chiarezza che il prezziario è quello maggiore, sono state regolarmente pagate dalla ciò che indica sul CP_3 piano indiziario la sua piena adesione al nuovo prezziario”.
La mancata sottoscrizione del rappresentante dell'appaltatrice sul predetto documento 3, dimostrava quindi anche in modo evidente che tra le parti vi era “un rapporto fiduciario che rendeva le loro pattuizioni piuttosto informali.”
Ciò poteva ritenersi ulteriormente avvalorato anche dal Cont Parte_ contegno tenuto da parte della . successivamente alla chiusura dei lavori ed all'emissione delle fatture di causa, “posto che tanto la teste quanto il teste Tes_2 hanno dichiarato di aver sentito tanto CP_1 Pt_2
, l.r. dell'opponente, quanto il fratello
[...] Pt_3
, suo collaboratore, rassicurare l'opposto sul fatto
[...] che avrebbe pagato, chiedendogli di avere pazienza perché doveva procurarsi liquidità vendendo degli immobili, senza dunque contestare alcunché su lla quantificazione del credito.”
Anche la CTU aveva chiarito che i prezzi pretesi dal
6 fossero “del tutto in linea con i prezzi di mercato” CP_1
a conferma della tesi secondo cui “ad un certo punto i precedenti, più bassi, furono aumentati, non nella misura inizialmente pretesa dal subappaltatore, ma in una misura intermedia concordata dalle parti.”
Pertanto alla fattispecie andavano ritenuti applicabili non i prezzi pretesi dall'opponente, ma quelli di cui al secondo preziario e per quanto ivi non in dicato, andavano applicati quelli indicati dalla CTU e che facevano riferimento ai prezzi di mercato.
Venendo alla determinazione e quantificazione delle opere per le quali era stato chiesto il pagamento ad eccezione di taluni lavori eseguiti direttamente dalla committenza, dettagliatamente indicati da i testi , Tes_1 Tes_3
- più attendibili sul punto dei testi dell'opposta Tes_4 che avevano genericamente affermato che i lavori furono eseguiti, senza tuttavia pronunciarsi puntualmente su quelli esclusi – tenuto altresì conto dei chiarimenti resi dalla ctu risultava a favore del un credito minore CP_1 ammontante ad euro 17.376,52.
Dalla predetta somma, andava ulteriormente detratto l'importo di Euro 200,00, per la cattiva esecuzione di uno scarico subito contestata al subappaltatore, mentre non vi era alcun danno dalla mancata realizzazione dei fori sulle murature, posto che per tale prestazione l'appaltatore non aveva preteso alcun compenso e l'opponente aveva provveduto in prima persona a ovviare all'inconveniente senza però sopportare alcun costo.
In considerazione della revoca del decreto, ma del
7 riconoscimento di un credito inferiore a quello azionato,
l'opponente condannato a pagare all'opposta la metà delle spese di giudizio restando compensate quelle rimanenti.
Con l'odierno appello, la ha impugnato davanti a CP_2 Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale.
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello eccependone, preliminarmente,
l'inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. e poi chiedendone, nel merito, la reiezione in quanto infondato.
Ha sostenuto che il documento num. 2 invocato dall'appellante era estraneo al rapporto controverso nel quale i prezzi delle opere erano stati concordati diversamente e come indicato nel proprio documento num.3 successivo di un paio di anni.
La 4a sezione della Corte, assegnataria del procedimento, con provvedimento depos. il 9.12.21, disponeva trasmettersi la causa alla prima sezione da ritenersi competente in base alle tabelle vigenti.
Fissata alla data del 6.6.2023 nuova udienza per la p.c. davanti a questa sezione sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado
8 evidenziando come il primo giudice avesse errato nella valutazione delle prove e posto a fondamento della decisione “fatti non provati e fatti contrari alle prove”.
Col primo motivo di appello, che raggruppa anche un po' confusamente vari aspetti delle questioni poste dalla causa, ha lamentato che il Tribunale , dopo aver Pt_4
Cont Parte_ correttamente premesso sia che tra . e i CP_1 lavori da quest'ultimo eseguiti a favore della prima vedevano corrisposti acconti a forfait senza specifiche , che venivano poi indicate più nel dettaglio al momento della fattura emessa a saldo e sia che tra i due contrapposti documenti di preventivo relativi ai lavori di cui si chiedeva il pagamento prodotti rispettivamente, Parte_ solo quello versato dalla era sottoscritto dalla CP_2 controparte, aveva poi erroneamente valutato ritenuto che la deposizione del teste fosse stata incerta sul Tes_1 momento della stipula e lacunosa sulle caratteristiche del rapporto contrattuale come gestito nel tempo tra le parti.
L'appellante ha sostenuto che il teste , che era stato in realtà molto preciso e non incerto sul preventivo dei lavori oggetto di causa, non avesse riferito sul momento della stipula solo perché non gli era stato chiesto, anche perché la causa non aveva ad oggetto una controversia sui precedenti rapporti tra le parti.
L'appellante ha poi censurato la decisione del Tribunale per aver affermato, contrariamente a quanto era emer so sulla base delle risultanze di causa, che il preventivo prodotto dal (il doc. n. 3) aveva sostituito quello CP_1
Cont Parte_ prodotto da . (il doc. n.2), non potendo tale circostanza ritenersi provata dalle dichiarazioni del teste
9 (fratello del convenuto) e della teste Testimone_5
(moglie del convenuto) che non erano Testimone_6 presenti agli accordi e avevano solo riferito sul punto de relato, per averlo appreso dal loro congiunto che era parte in causa.
Era inoltre poco credibile che le parti, dopo aver redatto il predetto doc. 3 con l'utilizzo del computer non l'avessero poi corretto con lo stesso apparecchio pur essendo ancora all'interno dell'ufficio, apportando invece le correzioni a penna e senza nemmeno sottoscriverle congiuntamente.
L'appellante ha poi censurato la sentenza appellata sia nel punto in cui risultava affermato che il preventivo del
2006 era stato sostituito da quello di cui al predetto doc.
n. 3, ribadendo che nessuno dei testi esaminati aveva rilasciato dichiarazioni che confermassero una tale circostanza e sia nel punto in cui aveva dato rilievo al Cont Parte_ fatto che . avesse pagato al le somme CP_1 portate in altre fatture riguardanti diversi lavori (fatto questo che dimostrava unicamente che gli accordi venivano rispettati quando non si era stabilito diversamente, come nella fattispecie doveva invece dimostrato dal doc. n. 2).
L'appellante ha ancora contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che era risultato provato che avesse convocato il CP_3 CP_1
e preso l'impegno di pagargli le somme da questi richieste, mentre la circostanza non era desumibile né dalle dichiarazioni rese dal teste né da quelle Tes_1 rese dalla teste dalle quale era emerso Tes_2 unicamente che fra le parti vi erano stati incontri per
10 discutere sulle contestazioni insorte.
L'appellante ha poi censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale i prezzi pattuiti er ano quelli indicati dal perché ritenuti dal CTU in linea con i prezzi di CP_1 mercato, dal momento che, anche se difformi, a dover essere applicati erano comunque i prezzi effettivamente pattuiti.
Infine, riepilogando quelli che dovevano ritenersi i rapporti dare/avere tra le parti, l'appellante ha poi ritenuto di dover “ritrascrivere” la memoria num. 1 ex art. 183 c.p.c. versata in atti in primo grado.
Col secondo motivo di appello la ha censurato la CP_2 Pt_1 sentenza appellata nel punto in cui, pur revocando il decreto ingiuntivo, aveva disposto che sulla somma oggetto di condanna decorressero gli interessi legali che non erano stati chiesti dal atteso che questi CP_1 nelle sue domande aveva unicamente chiesto la condanna al pagamento della somma ritenuta dovuta in linea capitale.
L'appellante ha quindi concluso affermando che,
l'accoglimento dell'appello, avrebbe comportato necessariamente anche la riforma della regolamentazione delle spese di causa come disposta nella sentenza di primo grado, chiedendo comunque che quelle di CTU fossero poste a carico del dal momento che si CP_1 erano rese necessarie, quindi determinate dal suo comportamento processuale, per accertare i vizi delle opere eseguite e la “fatturazione di lavori eseguiti direttamente da CP_3
11 La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Per quanto concerne la pretesa applicazione dei prezzi di Cont Parte_ cui al già citato docum. n. 2 prodotto dalla . e sottoscritto da entrambe le parti, va rilevato che il
Tribunale ha sostanzialmente deciso la causa ritenendo che tale documento riguardava rapporti lavorativi intercorsi tra le parti e riferibili ad epoca precedente al
2008.
Il primo giudice ha basato la sua – condivisibile – decisione sul fatto che tutte le risultanze istruttorie conducevano piuttosto a ritenere che in relazione ai lavori oggetto di causa andassero applicati i prezzi unitari a corpo stabiliti nel preventivo di cui al doc. nu m.3 prodotto dal peraltro conformi ai prezzi di mercato. CP_1
Può darsi atto che, effettivamente, le risultanze delle prove testimoniali avessero mostrato elementi incerti e ampiamente controvertibili, tuttavia la valutazione compiuta dal Tribunale non può ritenersi errata ed è, ad avviso della Corte, ampiamente condivisibile per aver dato prevalente rilievo al fatto che prezzi più onerosi per la committenza erano stati applicati anche precedentemente.
Il fatto era da ritenersi documentalmente dimostrato dal doc. num. 4 prodotto dall'opposta, da cui si ricava che i l
“prezziario maggiore” aveva già trovato applicazione e le relative fatture erano state regolarmente pagate dalla
12 CP_3
Peraltro il Tribunale ha anche dato conto della condotta Cont Parte_ tenuta da . successivamente alla chiusura dei lavori ed all'emissione delle fatture di causa, in quanto come emergeva dalle dichiarazioni testimoniali rese sullo specifico punto da parte della e del i Tes_2 CP_1 fratelli avevano manifestato la necessità di Tes_1 procurarsi liquidità chiedendo di ritardare il pagamento senza che risultino dimostrate avvenute contestazioni de l credito.
Coerente e logica la conclusione del Tribunale che richiama, ai fini della determinazione dei prezzi da applicare in conformità del documento num. 3 (il
“secondo prezziario”), le valutazioni sul punto indicate dalla CTU che le ritiene congrue sulla base dei prezzi di mercato, circostanza che avrebbe legittimato il Tribunale
a pronunciare cin conformità anche nel caso avesse dovuto procedere autonomamente a determinare il prezzo
(ex art. 1657 c.c.)
Riesaminando a relazione peritale, la Corte ne rileva la piena correttezza – già ritenuta dal Tribunale che vi ha fatto ampio riferimento – atteso che non solo non vi sono più questioni in merito all'esistenza di vizi/carenze nelle opere oggetto di causa (la parte convenuta ha sul punto altresì evidenziato che non risultava contestato nemmeno che le fatture erano state registrate dalla committenza nella propria contabilità, beneficiando del relativo sgravio) (circostanza questa mai contestata dall'attrice opponente) e che il rapporto di dare/avere risulta minuziosamente ricostruito.
13 Non risulta ben comprensibile, invero, la doglianza dell'appellante secondo la quale il Tribunale sarebbe incorso nell'emanazione della sentenza appellata in un vizio di ultrapetizione in violazione delle regole e dei principi di cui all'art, 112 c.p.c.
Il primo giudice ha rideterminato il credito portato nel decreto ingiuntivo, riducendolo, prevedendo che fossero pagati gli interessi come già determinato (la convenuta opposta aveva appunto chiesto, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma che fosse risultata dovuta).
Peraltro non deve ritenersi necessaria e7o indispensabile un'autonoma domanda diretta al riconoscimento degli interessi sulla somma pretesa, attesa la natura integralmente restitutoria degli obblighi operativi ex lege di cui all'art. 1382 c.c.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 5.200 e
26.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di
14 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
CO
. avverso la sentenza Parte_1 impugnata n. 603/2019 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 24.7.2019:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla parte convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
tali spese sono da distrarsi a favore dell'Avv. Alessio Bianchini dichiaratosi antistatario;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 6.2.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
No ta : La d iv ulg az io ne d el p r esente p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d ell' amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i
15 in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
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