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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16160/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CICCARELLI RAFFAELE e DI GENOVA
ALESSANDRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento, non riconosciuti seguito di domanda del
26/01/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 18/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetto da: Cardiopatia sclero- ipertensiva. Obesità. Vasculopatia polidistrettuale prevalentemente agli arti inferiori.
BPCO con riacutizzazioni su base asmatica. Sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP. centrale. Severo deficit della deambulazione, che CP_2
avviene con ausilio di bastoni canadesi per piccoli tratti e su sedia a rotelle per percorsi più lunghi. Ulcera in sede tibio-tarsica infetta. Esiti di recidiva per pregresso intervento nel 2022 di artrodesi tibio tarsica sx con autograft sx perone da perone + cresta iliaca. Esiti di frattura gamba dx e astragalica sx complicata da osteoartrosi severa dell'articolazione tibio-tarsica e sotto-astragalica a sx.
2 Nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico nello scorso mese di novembre.
Cervicobrachialgia cronica con dolore costante e vertigini. Notevole riduzione funzionale e difficoltà nei cambi posturali. Gastrite cronica in soggetto affetto da pregressa ulcera bulbare. Poliposi del colon trattato chirurgicamente nel 2014 per polipectomia (adenomi tubulari con focali displasie di basso grado). Sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo complicata da turbe comportamentali e facile irritabilità.
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente sosteneva la mancata valutazione da parte del consulente dell'effettiva natura ed entità delle patologie considerate, sottostimando la gravità del quadro patologico con applicazione di codici d'invalidità errati.
Si deduceva, inoltre, che le patologie di cui è affetto il ricorrente sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 18.07.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 11/03/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da deficit della deambulazione che avviene con ausilio di bastoni in esiti di frattura gamba dx e astragalica sx trattata con artrodesi tibio-tarsica sx ed autograft da perone e cresta iliaca. spondilodiscartrosi moderata, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, esiti di polipectomia colica, bpco.
Inoltre, il consulente concludeva: “All'esito di quanto successivamente prodotto, si registra che il ricorrente, a seguito dell'intervento di revisione dell'artrodesi di
3 caviglia sx, ha ricevuto raccomandazione di divieto di carico sull'arto inferiore sinistro con prescrizione, quale ausilio ortopedico per potersi spostare più autonomamente, di una Carrozzina pieghevole in strutturazione leggera.
Trattasi di raccomandazioni e prescrizioni effettivamente necessarie e consigliate, dagli specialisti che seguono il ricorrente, al fine di consentire un adeguato consolidamento delle strutture anatomiche trattate chirurgicamente. Il tempo previsto per una sufficiente restitutio ad integrum dell'articolazione operata, sulla scorta delle attuali statistiche cliniche, correlate ad età e sesso del paziente, solitamente oscilla tra i 18 ed i 24 mesi.
Trattasi pertanto di soggetto infrasessantasettenne con impossibilità allo svolgimento autonomo delle attività della vita di relazione quali l'uscire di casa autonomamente per il soddisfacimento di atti elementari quali fare la spesa o salire su di un mezzo pubblico etc. per cui andrà riconosciuto il diritto all'indennità d'accompagnamento relativamente ai periodi documentati in atti (nella fattispecie dalla data della prescrizione del presidio ortopedico carrozzina pieghevole21.10.2024 - e per 18 mesi
a decorrere dalla data dell'intervento chirurgico di revisione dell'artrodesi –
22.11.2024). Considerata, pertanto, l'entità delle limitazioni funzionali certificate con la nuova documentazione depositata, valutata la storia clinica del periziato, sulla scorta anche di quanto già esperito nel corso dei lavori peritali per ATP, si considererà il ricorrente DO TE CON
NECESSITA' D'ASSISTENZA CONTINUA PER L'ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEL VIVERE QUOTIDIANO.
Andrà pertanto riconosciuta l'indennità d'accompagnamento a decorrere dal
21.10.2024..”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
4 Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.10.2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16160/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CICCARELLI RAFFAELE e DI GENOVA
ALESSANDRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento, non riconosciuti seguito di domanda del
26/01/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 18/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta.
In particolare, parte ricorrente assumeva di essere affetto da: Cardiopatia sclero- ipertensiva. Obesità. Vasculopatia polidistrettuale prevalentemente agli arti inferiori.
BPCO con riacutizzazioni su base asmatica. Sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP. centrale. Severo deficit della deambulazione, che CP_2
avviene con ausilio di bastoni canadesi per piccoli tratti e su sedia a rotelle per percorsi più lunghi. Ulcera in sede tibio-tarsica infetta. Esiti di recidiva per pregresso intervento nel 2022 di artrodesi tibio tarsica sx con autograft sx perone da perone + cresta iliaca. Esiti di frattura gamba dx e astragalica sx complicata da osteoartrosi severa dell'articolazione tibio-tarsica e sotto-astragalica a sx.
2 Nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico nello scorso mese di novembre.
Cervicobrachialgia cronica con dolore costante e vertigini. Notevole riduzione funzionale e difficoltà nei cambi posturali. Gastrite cronica in soggetto affetto da pregressa ulcera bulbare. Poliposi del colon trattato chirurgicamente nel 2014 per polipectomia (adenomi tubulari con focali displasie di basso grado). Sindrome ansioso-depressiva di tipo reattivo complicata da turbe comportamentali e facile irritabilità.
Nello specifico, la difesa di parte ricorrente sosteneva la mancata valutazione da parte del consulente dell'effettiva natura ed entità delle patologie considerate, sottostimando la gravità del quadro patologico con applicazione di codici d'invalidità errati.
Si deduceva, inoltre, che le patologie di cui è affetto il ricorrente sono state indicate da sempre, e soprattutto manifestate in un loro peggioramento, nel corso del procedimento di ATPO e successive alla data delle operazioni peritali del 18.07.24, pertanto suscettibili ai fini di una ulteriore valutazione.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 11/03/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da deficit della deambulazione che avviene con ausilio di bastoni in esiti di frattura gamba dx e astragalica sx trattata con artrodesi tibio-tarsica sx ed autograft da perone e cresta iliaca. spondilodiscartrosi moderata, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, esiti di polipectomia colica, bpco.
Inoltre, il consulente concludeva: “All'esito di quanto successivamente prodotto, si registra che il ricorrente, a seguito dell'intervento di revisione dell'artrodesi di
3 caviglia sx, ha ricevuto raccomandazione di divieto di carico sull'arto inferiore sinistro con prescrizione, quale ausilio ortopedico per potersi spostare più autonomamente, di una Carrozzina pieghevole in strutturazione leggera.
Trattasi di raccomandazioni e prescrizioni effettivamente necessarie e consigliate, dagli specialisti che seguono il ricorrente, al fine di consentire un adeguato consolidamento delle strutture anatomiche trattate chirurgicamente. Il tempo previsto per una sufficiente restitutio ad integrum dell'articolazione operata, sulla scorta delle attuali statistiche cliniche, correlate ad età e sesso del paziente, solitamente oscilla tra i 18 ed i 24 mesi.
Trattasi pertanto di soggetto infrasessantasettenne con impossibilità allo svolgimento autonomo delle attività della vita di relazione quali l'uscire di casa autonomamente per il soddisfacimento di atti elementari quali fare la spesa o salire su di un mezzo pubblico etc. per cui andrà riconosciuto il diritto all'indennità d'accompagnamento relativamente ai periodi documentati in atti (nella fattispecie dalla data della prescrizione del presidio ortopedico carrozzina pieghevole21.10.2024 - e per 18 mesi
a decorrere dalla data dell'intervento chirurgico di revisione dell'artrodesi –
22.11.2024). Considerata, pertanto, l'entità delle limitazioni funzionali certificate con la nuova documentazione depositata, valutata la storia clinica del periziato, sulla scorta anche di quanto già esperito nel corso dei lavori peritali per ATP, si considererà il ricorrente DO TE CON
NECESSITA' D'ASSISTENZA CONTINUA PER L'ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEL VIVERE QUOTIDIANO.
Andrà pertanto riconosciuta l'indennità d'accompagnamento a decorrere dal
21.10.2024..”
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
L'accertamento dello stato invalidante, dunque, non risale né alla data della domanda amministrativa, né alla data in cui fu effettuata la visita dalla Commissione Medica e neppure alla data in cui fu effettuata la visita da c.t.u. nella fase di a.t.p.
4 Per tali motivi, sebbene l'art. 149 disp. att. c.p.c. preveda la valutazione di eventuali aggravamenti in corso di causa, data la specificità della materia previdenziale e date le ragioni di economia processuale, si osserva che le valutazioni medico-legali al momento della domanda amministrativa nonchè al momento della ctu espletata in sede di a.t.p. erano immuni da vizi;
per tali motivi si giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21.10.2024;
b. spese di lite compensate;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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