Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 33953/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI
Oggi 22/01/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MAJOCCHI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MARTA LUCIANI, giusta delega orale, che esibisce originale della notifica, dà atto che i beni non sono stati restituiti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per e per Controparte_1 CP_1
essuno compare.
[...]
Il Giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di
[...]
di d invita il procuratore della parte Controparte_1 Controparte_1 ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
1
Dott. Arianna Chiarentin
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
e nei confronti di in qualità di socio Controparte_1 CP_1 accomandatario della società deve essere Controparte_1
accolta.
La difesa della parte ricorrente allegava:
3 che con contratto n. 13823170 si impegnava Controparte_1
con (di seguito per brevità indicata anche solo come a Parte_1 Parte_1
prendere in locazione i beni, come meglio descritti in contratto, ovverosia “arredamento per bar completo” (doc. 2); che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali Pt_1
beni presso Tecnocasa S.n.c. di ON & CI (di seguito anche solo il “Fornitore”) indicato dallo stesso Conduttore in sede di Proposta (doc. 2), corrispondendo l'importo complessivo di € 33.000,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc.
3); che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 31 ottobre 2019 al conduttore resistente, come emerge dal verbale di consegna in atti debitamente sottoscritto (doc. 4). che il contratto prevedeva l'obbligo del conduttore di corrispondere n. 60 canoni di locazione del valore di € 620,09 oltre IVA ciascuno, da pagare trimestralmente in via anticipata;
che dopo aver corrisposto a n. 14 canoni trimestrali, per un totale di € 26.043,78 oltre Pt_1
IVA, il conduttore interrompeva i pagamenti, omettendo il pagamento degli importi riportati nelle fatture nn. 490511, 736968, 1192922, 1026429, 177551 successivamente emesse da Pt_1
a titolo di canoni di locazione (doc. 5); che con comunicazione del 19 aprile 2024 la creditrice in forza di quanto previsto Pt_1
dall'art. 12 delle condizioni generali del contratto, comunicava alla
[...]
la risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per Controparte_1
gli effetti dell'art. 1456 c.c., diffidando altresì il conduttore al pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti, interessi sul capitale, penale e spese legali, nonché la restituzione dei beni concessi in locazione (doc. 6); che con successiva lettera di messa in mora inviata a mezzo pec il 5.7.2024 intimava il Pt_1 pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, comprensive anche di indennizzo, oltre al reso del materiale, che rimaneva senza esito.
Parte conduttrice, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. con la comunicazione del 19 aprile 2024 si è legittimamente avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 12 e che le attribuisce la facoltà di risolvere
4 di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro Parte_1 importo contrattualmente dovuto” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà perché il conduttore non aveva pacificamente ottemperato al pagamento delle fatture nn. 490511, 736968, 1192922,
1026429, 177551 (doc. 5).
Accertata, dunque, la legittimità della risoluzione intimata da in forza della clausola Pt_1
risolutiva espressa di cui all'art. 13 del Contratto e dell'art. 1456 c.c., il contratto si è risolto in data 19 aprile 2024.
In forza degli artt. 13 e 14 e delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale per inadempimento, in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari “alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” e che, nel caso di specie, ammonta ad €
5.580,81 complessivi (€ 1.860,27 X 3).
Le ulteriori voci di credito esposte da risultano dovute in forza del contenuto del Pt_1
contratto, ovvero:
• € 9.865,29 (IVA compresa ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 490511, 736968, 1192922, 1026429, 177551 (cfr. doc. 5);
• € 3.720,54 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, comma 2, del
Contratto (cfr. doc. 2) e quindi per il protratto utilizzo degli stessi, a seguito della risoluzione del contratto, pari al valore del canone trimestrale (€ 1.860,27 oltre IVA) moltiplicato per 2, ossia il numero di trimestri a partire da quello di maggio 2024, ossia quello successivo al mese di aprile 2024 in cui il contratto è stato risolto (cfr. doc. 6), sino ad ottobre 2024, ossia il mese di predisposizione del ricorso.
La resistente, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c.
5 In conclusione, e in qualità Controparte_1 CP_1
di socio accomandatario, devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento a favore di della somma complessiva di € 19.229,04 - comprensiva di spese per Parte_1 il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad € 62,40 cfr. doc. 7) - così suddivisa:
- € 9.865,29 (IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione dei contratti (doc. 6) e di cui alle fatture nn. 490511, 736968, 1192922, 1026429, 177551 (doc. 5);
- € 5.580,81 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 13, lett. b) Condizioni generali;
- € 3.720,54 quale indennizzo per la mancata restituzione dei beni, ex art. 14, c. 2, del
Contratto (cfr. doc. 2).
Segue, altresì, la condanna di nonché Controparte_1
in qualità di socio accomandatario, in solido tra loro alla restituzione del CP_1
Materiale oggetto del contratto, a proprie cure presso Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. accerta l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto stipulato tra
[...]
e in data 19 aprile Parte_1 Controparte_1
2024;
2. condanna nonché Controparte_1 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
19.229,04, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale) per le causali di cui in motivazione;
6 3. condanna nonché Controparte_1 CP_1
in solido tra loro, alla restituzione del Materiale oggetto del contratto e, precisamente:
“arredamento per bar completo” a proprie cure e spese presso Parte_1
4. condanna nonché Controparte_1 CP_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 276,80 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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