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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2675/2019 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SEPE ANDREA, C.F. in virtù C.F._1
di mandato in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CF , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LEONE ROSITA, CF. , in C.F._2
virtù di procura in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 23/03/2015 la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, spiegando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertata la responsabilità delle per avere negoziato gli assegni Controparte_1 meglio decritti alle lettere a), b) e c) delle premesse del presente atto dietro l'esibizione di copie degli stessi palesemente contraffatte e/o alterate e quindi dietro l'esibizione di titoli falsi, condannare la medesima in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' della Parte_1
somma di € 14.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
14/12/2014, data in cui il suddetto importo è stato corrisposto dall'attrice al proprio correntista, sig. , con rimessa sul conto corrente n. 00600/3801572 - CP_2
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario oltre oneri di legge”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva: - che , nato a [...] il CP_2
31.01.1984, quale correntista dell' Filiale Corso Secondigliano 618, Parte_1
con conto corrente n. 00600/3801572, otteneva l'emissione di n. 3 assegni circolari e precisamente: a) in data 05/09/2014 assegno n. 7318457724/06 per €. 5.000,00 beneficiario (cfr. doc. n. 2); b) in data 08/09/2014 assegno n. Persona_1
7318457727/09 per €. 5.000,00 beneficiario (cfr. doc. n. 3); c) in data Persona_1
09/09/2014 assegno n. 7318457728/10 per €. 4.500,00 beneficiario Parte_2
(cfr. doc. n. 4); - che tale richiesta traeva la sua giustificazione causale per l'acquisito di n. 3 orologi marca Rolex e precisamente: - € 4.500,00 per l'orologio Rolex modello
“Submarine” acciaio posto in vendita da;
- € 5.000,00 ciascuno per Parte_2
i due orologi Rolex modello “Submarine” acciaio e oro e modello “Daytona” acciaio e oro posti in vendita da , per un totale di € 10.000,00; - che la Persona_1
corresponsione del prezzo di vendita dei sopradescritti orologi, come richiesto dai venditori, doveva avvenire a mezzo assegni circolari ai medesimi intestati;
- che richiedeva, prima di procedere all'appuntamento per lo scambio Parte_2
bene/prezzo, l'invio di copia dell'assegno circolare e stessa richiesta veniva formulata da;
- che l' provvedeva, come da richiesta dei venditori, ad inviare Persona_1 CP_2
copia dei titoli sopra descritti alle lettere a) e b) ad all'indirizzo di posta Persona_1
elettronica “ ” e copia del titolo sopra descritto alla Email_1
lettera c) al tramite WHATUP al numero 3884642599; - che entrambi i Pt_2 venditori fissavano l'appuntamento all' presso il Centro Orafo Tari ubicato in CP_2
Località Marcianise (CE) per procedere materialmente alla compravendita dei beni, consegna degli orologi dietro la consegna degli assegni;
- che nel giorno fissato per l'appuntamento e precisamente il 15.09.2014 entrambi i venditori non si presentavano;
- che l' vista la loro assenza provvedeva a contattarli telefonicamente anche nei CP_2
giorni immediatamente successivi senza tuttavia alcun esito;
- che, in data 16.09.2014,
l' consegnava gli originali degli assegni circolari alla propria agenzia CP_2 Parte_1
richiedendo l'annullamento degli stessi;
- che il cassiere dell'agenzia, verificati
[...]
materialmente i titoli, gli riferiva che detta attività non poteva essere eseguita in quanto gli assegni erano stati già estinti presso le Agenzia Napoli 31 in Controparte_1
Via Abate Minichini 99 ai seguenti soggetti: a) gli assegni circolari n. Persona_1
7318457727-09 e n. 7318457724-06 dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per complessivi €. 10.000,00; b) , in luogo di , Controparte_3 Parte_2
l'assegno circolare n. 7318457728-10 dell'importo di € 4.500,00; - che di quanto accaduto veniva sporta regolare denuncia alla P.S. Questura di Napoli Commissariato di Secondigliano;
- che in data 14.12.2014 la della Sede Centrale di Parte_1
Via Giuseppe Verdi n. 18 di Napoli, visto il reclamo proposto dall' , per CP_2
correttezza nei confronti del proprio cliente correntista ed al fine di consentire a quest'ultimo il rientro immediato della somma di € 14.500,00 provvedeva, previa restituzione da parte dell' degli originali dei sopraindicati titoli, a bonificare a CP_2
quest'ultimo sul proprio conto corrente, così come richiesto, la somma di € 14.500,00;
- che tale restituzione si è resa necessaria in primis per il rapporto di mandato che lega il mandante - correntista ( ) ed il mandatario ( che impone a CP_2 Parte_1
quest'ultimo l'esecuzione del mandato attenendosi ai principi di correttezza e buona fede ed in secundis per evitare un lungo e costoso contenzioso giudiziale, essendo palese il raggiro subito dal proprio correntista anche perché i circolari in CP_2
originale, come sopra meglio identificati, erano rimasti sempre nella disponibilità materiale del correntista ( ) e successivamente consegnati all' con la CP_2 Parte_1
dicitura a tergo “annullato e rimborsato al richiedente”; - che gli assegni presentati alle da e , peraltro poi “trasformato” in Controparte_1 Persona_1 Parte_2
, erano delle copie, posto che gli originali dei detti assegni erano Controparte_3
rimasti sempre nel possesso dell' ; - che i titoli negoziati presso le CP_2 Controparte_1
in procedura di “chech truncation” erano chiaramente alterati in alcuni elementi
[...]
rispetto agli originali emessi dalla banca e rimasti sempre in possesso dell' ; - che CP_2
invano, con missiva del 17.11.2014, la richiedeva alle la Parte_1 CP_1
restituzione della somma di € 14.500,00;- che alcun effetto sortivano ben due richieste stragiudiziali del 07/01/2015 e del 19/02/2015.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 18/10/2016, esibiti da parte di ex art 210 cpc gli originali CP_1
dei titoli negoziati, il Giudice riteneva matura la causa per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2019. Precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
In data 16/04/2019 veniva pubblicata la sentenza n. 4069/19 con la quale il Tribunale di Napoli così provvedeva in dispositivo: “rigetta la domanda;
compensa le spese processuali”.
Il Giudizio di appello
Con atto notificato il 27/05/2019 proponeva appello avverso la predetta sentenza l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - accertata la Parte_1
responsabilità delle per avere negoziato gli assegni meglio decritti Controparte_1
alle lettere a), b) e c) delle premesse del presente atto dietro l'esibizione di copie degli stessi palesemente contraffatte e/o alterate e quindi dietro l'esibizione di titoli falsi, condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore dell' della somma di € 14.500,00, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2014, data in cui il suddetto importo è stato corrisposto dall'attrice al proprio correntista, sig. CP_2
, con rimessa sul conto corrente n. 00600/3801572; - con vittoria di spese e
[...] competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario oltre oneri di legge”.
A sostegno del gravame l' poneva le seguenti argomentazioni: Parte_1
I “Violazione dell'art. 115 comma 1°c.p.c. e dell'art. 116 comma 1° e 2° c.p.c. in materia di valutazione delle prove: Ancora sulla valutazione dell'atteggiamento processuale tenuto dalle , ulteriore violazione di legge”. CP_1
In particolare, secondo l'appellante sarebbe evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove testualmente leggesi: “Non possono esservi dubbi sulla circostanza che i tre assegni negoziati da ed oggetto del presente Controparte_1
giudizio erano contraffatti…Deve tuttavia escludersi qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta per la negoziazione dei suddetti assegni…i soggetti apparentemente beneficiari dei titoli intrattenevano regolari rapporti di conto corrente con
[...]
e sono stati (anche tale circostanza è documentata regolarmente) CP_1
identificati dall'operatore di ”…il semplice confronto dei titoli Controparte_1
originali (esibiti dalla istante) e dei titoli contraffatti (esibiti dalla convenuta) porta ad escludere che alla vista o al tatto qualcuno potesse ictu oculi ravvisare la contraffazione”. Sosteneva l'appellante che il cassiere di avrebbe dovuto CP_1
verificare alcuni aspetti salienti dei titoli in questione quali: Materialità della carta adoperata rispetto all'assegno circolare;
Cromia dei colori;
Frontespizio dell'assegno circolare;
Carattere grafico utilizzato;
Interspazio tra le lettere. In particolare, avrebbe dovuto constatare senza indugio le seguenti macroscopiche discrasie che lo avrebbero dovuto allertare: 1) la carta utilizzata per la compilazione dell'assegno era molto più sottile e liscia rispetto a quella che viene utilizzata per gli assegni circolari originali, quindi, la prova al tatto già di per sé avrebbe dovuto allertarlo sulla marchiana contraffazione;
2) quanto ai titoli aventi come beneficiario , la cromia Persona_1
sulla parte superiore sinistra, sotto la dicitura Unicredit Napoli, risultava molto sbiadita e non di colore intenso come negli assegni in genere originale, a tal proposito, dalla semplice comparazione tra gli assegni esibiti e depositati da questa difesa, mai negoziati e quelli negoziati risulta di palese evidenza, ictu oculi, la diversa intensità del colore blu. 3) Rispetto alla grafia utilizzata nella compilazione degli assegni, all'occhio allenato del cassiere, non poteva sfuggire che dalla compilazione degli assegni, la scrittura adoperata è senza intermezzi, tra una lettera e l'altra, ed in particolare tra il nome ed il cognome del beneficiario, né tanto meno nell'indicazione della filiale di
Napoli Corso Secondigliano. Sul punto basta comparare gli assegni originali prodotti da questa difesa e quelli negoziati. 4) La mancanza dei numeri sotto la parte sinistra dell'assegno, sotto la voce “migliaia” delle decine. Sul punto basta comparare gli assegni originali prodotti da questa difesa e quelli negoziati. 5) Quanto alla fase di identificazione del sig. all'atto della negoziazione dell'assegno, tramite Persona_1
esibizione del documento di identità, ed annotazione degli estremi sul retro dell'assegno, adempimento compiuto dal cassiere delle , il cassiere avrebbe CP_1
dovuto verificare, per i 2 assegni da euro 5.000,00, che la firma apposta sotto la girata degli assegni ” era completamente diversa dalla firma apposta sul Persona_1
documento di identità; infatti la firma apposta dal titolare del documento di identità sotto la fotografia aveva delle vocali molto più grandi ed elementari, come grafia, rispetto a quella usata sotto la girata dei titoli negoziati presso le Poste, il cui tratto grafico era molto più scorrevole, con le vocali più piccole e meno arrotondate. Se poi il cassiere avesse agito con la dovuta diligenza richiesta per una transazione del genere, avrebbe altresì potuto verificare le seguenti ulteriori circostanze: che le firme apposte sul documento 4 di 6, “modulo di richiesta apertura conto Banco Posta Più ed attivazione servizi accessori” depositati agli atti del giudizio, in cui dopo la voce
“primo intestatario” al primo rigo ed al quindicesimo rigo, sempre dopo la voce “primo intestatario” risulta apposta la firma “APA ” era completamente diversa, Per_1
anche ad occhio nudo, da quella apposta sugli assegni negoziati;
6) Infine, dato l'importo degli assegni negoziati, euro 10.000,00 in un'unica volta, il cassiere avrebbe dovuto verificare la movimentazione del conto corrente, se compatibile con un versamento del genere. Dalla documentazione esibita, “evidenza situazione conto corrente”, depositato agli atti di causa, il conto de quo risultava con un saldo negativo.
Anche tale accertamento è stato omesso. L'appellante poi sosteneva che, rispetto all'assegno di €. 4.500,00 avente come beneficiario , in luogo di Controparte_3
, la situazione sulla falsificazione dell'assegno sarebbe ancor più Parte_2
macroscopica. Infatti, oltre alle doglianze già riportate sub n. 1), 2), 3), 4) 5) e 6) da valersi anche per il suindicato titolo, nella fattispecie, vi sono le seguenti ulteriori aggravanti: mutamento del nome del destinatario da a Parte_2 CP_3
rispetto al nome del beneficiario, vi è la mancanza della data di nascita del
[...]
medesimo, in aperta violazione di un obbligo di legge, che impone l'indicazione della data di nascita a fianco del nominativo del beneficiario di assegno circolare. Già tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto allertare il cassiere, fermo restando le doglianze di cui ai punti sub n. 1), 2), 3), 4) 5) e 6); quanto all'identificazione del soggetto negoziatore dell'assegno, tal , dalla carta di identità depositata dalle Controparte_3
Poste e portata all'attenzione del cassiere che ne ha indicato gli estremi in calce all'assegno negoziato, risultano di palese evidenza le seguenti discrasie: in calce alla carta di identità sulla parte posteriore si legge “scadenza 20 novembre 2010”. Tale circostanza avrebbe dovuto allertare il cassiere rispetto al primo frontespizio della carta di identità, sotto l'indicazione “Comune di” e l'indicazione “carta di identità n.” risulta di palese evidenza che sia l'indicazione sovrapposta e di diverso carattere grafico. A questo si aggiunga, come da documentazione esibita dalle Poste, che CP_3
viene qualificata come casalinga e che sulle note del suo conto corrente,
[...]
cointestato con il marito , sui dati relativi a “CONTI CORRENTI – Persona_2
GESTIONE CONTO” testualmente si legge: “ANNOTAZIONE: Per_3
ed ancora “ DISPONIBILE: 18,92 –”. Tutti questi dati
[...] Per_4
avrebbero dovuto allertare il cassiere, inibendo l'operazione della negoziazione degli assegni de quo.
Inoltre, l'appellante si doleva della violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. e della mancata valutazione delle memorie istruttorie ex art 183 cpc tempestivamente depositate nel corso di causa e, quale ulteriore motivo di gravame, rappresentava la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112
c.p.c.. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la refusione delle Controparte_1
spese di secondo grado.
In particolare, l'appellata affermava che i soggetti apparentemente beneficiari dei titoli erano stati regolarmente identificati con carta di identità in corso di validità e sottolineava che, né i documenti identificativi, né tantomeno gli assegni presentavano evidenti segni di contraffazione e che non sussistevano elementi tali da poter indurre gli operatori postali a dubitare dell'identità dei soggetti che si erano presentati all'incasso. Inoltre, l'appellata si richiamava a tutte le argomentazioni svolte dal primo giudice evidenziandone la correttezza anche laddove in sentenza il primo giudice da ultimo affermava che “la circostanza secondo cui la banca istante, “per correttezza nei confronti del proprio cliente correntista” aveva provveduto a bonificare l'importo di euro 14.500,00 previa restituzione dei titoli annullati, appare del tutto irrilevante.
In effetti deve ritenersi ravvisabile nel caso in esame un comportamento quanto meno imprudente in capo all' il quale, assai superficialmente, aveva inviato ai soggetti CP_2
beneficiari degli assegni circolari copia dei titoli così agevolando una eventuale falsificazione atteso che trattavasi, come riferito dalla stessa banca istante nella premessa della citazione, di soggetti contattati dall' su una rubrica commerciale CP_2
on line. In conseguenza ben avrebbe potuto l'attuale banca istante muovere fondate contestazioni alla richiesta dell'Ilardo di ottenere il riaccredito delle somme”.
All'udienza del 07/11/2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Rimessa la causa sul ruolo con richiesta nei confronti della parte appellata di ridepositare gli assegni negoziati per cui è causa già esibiti dalla stessa parte in primo grado ex art 210 cpc – alla quale non ottemperava, affermando che detti assegni erano andati al macero- CP_1
la causa, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, veniva assunta nuovamente in decisione con ordinanza collegiale del 16.05.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
I motivi della decisione In via preliminare, deve ritenersi che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello è ben possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione gravata e all'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante.
L'appello merita accoglimento nel merito per le argomentazioni innanzi illustrate.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di tre assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 secondo comma L.A, negoziazione avvenuta mediante procedura “check truncation” ovvero con il semplice invio di flusso telematico, senza ricorrere alle c.d. “stanze di compensazione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma". In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.". Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che
l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni della banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc. Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del
21.08.2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte appellata non abbia fornito la dimostrazione di aver avuto, nel pagamento dei tre assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e, quindi, difetta la dimostrazione da parte dell'appellata di aver tenuto una condotta senza profili di colpa neppure lieve.
Al riguardo, va evidenziato che non ha depositato, nel presente grado di CP_1
giudizio, gli originali dei tre assegni negoziati, nonostante gli stessi fossero stati esibiti ex art 210 cpc dalla predetta parte nel giudizio di primo grado e nonostante il permanere della controversia a seguito del proposto appello fondantesi anche sull'evidente apprezzabile alterazione e contraffazione materiale dei titoli portati in pagamento.
non ha così consentito di procedere in questa sede all'indagine circa la CP_1
sussistenza o meno di chiari elementi indicativi della falsificazione materiale degli assegni in questione, da compiersi necessariamente sugli originali di detti titoli, anche perché l'appellante ha specificamente individuato numerose anomalie immediatamente rilevabili visivamente e al tatto. Al riguardo, occorre aggiungere che il giudizio di non manifesta contraffazione dei titoli originali negoziati di cui alla sentenza impugnata non risulta circostanziato, non essendo stati in alcun modo individuati da parte del primo giudice elementi oggettivi di apprezzamento.
Le conseguenze sul piano probatorio della mancanza degli originali degli assegni negoziati, che, si ribadisce, non sono stati ridepositati in grado di appello da , CP_1
ricadono sfavorevolmente a carico della società appellata, che deve ritenersi non aver offerto in giudizio prova liberatoria in grado di escludere la colpa nel pagamento degli assegni per cui è causa (Cass. 14/05/2021, n.13148; 12/02/2021, n.3649).
Non solo l'appellata non ha fornito dimostrazione che la falsificazione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non fossero tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo, ma ricorrono anche evidenti anomalie all'esame delle copie degli assegni negoziati, in atti.
E', infatti, immediatamente percepibile la disomogeneità cromatica soprattutto delle diverse linee presenti sul fronte degli assegni con alcuni segmenti marcatamente più scuri e altri sbiaditi, tale da fondare il legittimo sospetto della contraffazione degli assegni in questione.
Ciò posto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata l'appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 14.500,00 portata dai tre assegni per cui è causa, che risulta riaccreditata in data
14.12.2014 al correntista da parte di che va rivalutata, CP_2 Parte_1
secondo indici Istat Foi Generale, dalla predetta data all'attualità, trattandosi di debito di valore, per un importo pari ad euro 17.675,50. All'appellante spettano anche gli interessi al tasso legale codicistico sulla somma originaria di euro 14.500,00 via via rivalutata anno per anno dal 14.12.2014 sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati sulla somma liquidata all'attualità di euro 17.675,50 sino al soddisfo.
Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. da ultimo Cass. n. 37798/2022; ma anche Cass. nn.
7948/2020, 1627/2022 e 26202/2022). Ancora, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice non ha natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III,
22/05/2015, n. 10534). Ne consegue che il danno che ne deriva - nel caso dell'assegno di traenza potendo lo stesso essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008,
n. 6291) - è un debito di valore rispetto al quale al creditore spetta, oltre agli interessi, la rivalutazione monetaria.
Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierna appellata in favore dell'appellante con attribuzione al suo procuratore antistatario. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014
e aggiornati al DM n. 147/2022, tenendo conto della natura e consistenza delle attività difensive espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., della complessiva somma di € 17.675,50 all'attualità, oltre interessi al tasso legale codicistico da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese del doppio grado, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,5 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre su dette spese il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv Andrea Sepe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2675/2019 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SEPE ANDREA, C.F. in virtù C.F._1
di mandato in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CF , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LEONE ROSITA, CF. , in C.F._2
virtù di procura in atti;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 23/03/2015 la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, spiegando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertata la responsabilità delle per avere negoziato gli assegni Controparte_1 meglio decritti alle lettere a), b) e c) delle premesse del presente atto dietro l'esibizione di copie degli stessi palesemente contraffatte e/o alterate e quindi dietro l'esibizione di titoli falsi, condannare la medesima in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell' della Parte_1
somma di € 14.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
14/12/2014, data in cui il suddetto importo è stato corrisposto dall'attrice al proprio correntista, sig. , con rimessa sul conto corrente n. 00600/3801572 - CP_2
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario oltre oneri di legge”.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva: - che , nato a [...] il CP_2
31.01.1984, quale correntista dell' Filiale Corso Secondigliano 618, Parte_1
con conto corrente n. 00600/3801572, otteneva l'emissione di n. 3 assegni circolari e precisamente: a) in data 05/09/2014 assegno n. 7318457724/06 per €. 5.000,00 beneficiario (cfr. doc. n. 2); b) in data 08/09/2014 assegno n. Persona_1
7318457727/09 per €. 5.000,00 beneficiario (cfr. doc. n. 3); c) in data Persona_1
09/09/2014 assegno n. 7318457728/10 per €. 4.500,00 beneficiario Parte_2
(cfr. doc. n. 4); - che tale richiesta traeva la sua giustificazione causale per l'acquisito di n. 3 orologi marca Rolex e precisamente: - € 4.500,00 per l'orologio Rolex modello
“Submarine” acciaio posto in vendita da;
- € 5.000,00 ciascuno per Parte_2
i due orologi Rolex modello “Submarine” acciaio e oro e modello “Daytona” acciaio e oro posti in vendita da , per un totale di € 10.000,00; - che la Persona_1
corresponsione del prezzo di vendita dei sopradescritti orologi, come richiesto dai venditori, doveva avvenire a mezzo assegni circolari ai medesimi intestati;
- che richiedeva, prima di procedere all'appuntamento per lo scambio Parte_2
bene/prezzo, l'invio di copia dell'assegno circolare e stessa richiesta veniva formulata da;
- che l' provvedeva, come da richiesta dei venditori, ad inviare Persona_1 CP_2
copia dei titoli sopra descritti alle lettere a) e b) ad all'indirizzo di posta Persona_1
elettronica “ ” e copia del titolo sopra descritto alla Email_1
lettera c) al tramite WHATUP al numero 3884642599; - che entrambi i Pt_2 venditori fissavano l'appuntamento all' presso il Centro Orafo Tari ubicato in CP_2
Località Marcianise (CE) per procedere materialmente alla compravendita dei beni, consegna degli orologi dietro la consegna degli assegni;
- che nel giorno fissato per l'appuntamento e precisamente il 15.09.2014 entrambi i venditori non si presentavano;
- che l' vista la loro assenza provvedeva a contattarli telefonicamente anche nei CP_2
giorni immediatamente successivi senza tuttavia alcun esito;
- che, in data 16.09.2014,
l' consegnava gli originali degli assegni circolari alla propria agenzia CP_2 Parte_1
richiedendo l'annullamento degli stessi;
- che il cassiere dell'agenzia, verificati
[...]
materialmente i titoli, gli riferiva che detta attività non poteva essere eseguita in quanto gli assegni erano stati già estinti presso le Agenzia Napoli 31 in Controparte_1
Via Abate Minichini 99 ai seguenti soggetti: a) gli assegni circolari n. Persona_1
7318457727-09 e n. 7318457724-06 dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per complessivi €. 10.000,00; b) , in luogo di , Controparte_3 Parte_2
l'assegno circolare n. 7318457728-10 dell'importo di € 4.500,00; - che di quanto accaduto veniva sporta regolare denuncia alla P.S. Questura di Napoli Commissariato di Secondigliano;
- che in data 14.12.2014 la della Sede Centrale di Parte_1
Via Giuseppe Verdi n. 18 di Napoli, visto il reclamo proposto dall' , per CP_2
correttezza nei confronti del proprio cliente correntista ed al fine di consentire a quest'ultimo il rientro immediato della somma di € 14.500,00 provvedeva, previa restituzione da parte dell' degli originali dei sopraindicati titoli, a bonificare a CP_2
quest'ultimo sul proprio conto corrente, così come richiesto, la somma di € 14.500,00;
- che tale restituzione si è resa necessaria in primis per il rapporto di mandato che lega il mandante - correntista ( ) ed il mandatario ( che impone a CP_2 Parte_1
quest'ultimo l'esecuzione del mandato attenendosi ai principi di correttezza e buona fede ed in secundis per evitare un lungo e costoso contenzioso giudiziale, essendo palese il raggiro subito dal proprio correntista anche perché i circolari in CP_2
originale, come sopra meglio identificati, erano rimasti sempre nella disponibilità materiale del correntista ( ) e successivamente consegnati all' con la CP_2 Parte_1
dicitura a tergo “annullato e rimborsato al richiedente”; - che gli assegni presentati alle da e , peraltro poi “trasformato” in Controparte_1 Persona_1 Parte_2
, erano delle copie, posto che gli originali dei detti assegni erano Controparte_3
rimasti sempre nel possesso dell' ; - che i titoli negoziati presso le CP_2 Controparte_1
in procedura di “chech truncation” erano chiaramente alterati in alcuni elementi
[...]
rispetto agli originali emessi dalla banca e rimasti sempre in possesso dell' ; - che CP_2
invano, con missiva del 17.11.2014, la richiedeva alle la Parte_1 CP_1
restituzione della somma di € 14.500,00;- che alcun effetto sortivano ben due richieste stragiudiziali del 07/01/2015 e del 19/02/2015.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 18/10/2016, esibiti da parte di ex art 210 cpc gli originali CP_1
dei titoli negoziati, il Giudice riteneva matura la causa per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2019. Precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.
In data 16/04/2019 veniva pubblicata la sentenza n. 4069/19 con la quale il Tribunale di Napoli così provvedeva in dispositivo: “rigetta la domanda;
compensa le spese processuali”.
Il Giudizio di appello
Con atto notificato il 27/05/2019 proponeva appello avverso la predetta sentenza l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - accertata la Parte_1
responsabilità delle per avere negoziato gli assegni meglio decritti Controparte_1
alle lettere a), b) e c) delle premesse del presente atto dietro l'esibizione di copie degli stessi palesemente contraffatte e/o alterate e quindi dietro l'esibizione di titoli falsi, condannare la medesima in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore dell' della somma di € 14.500,00, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2014, data in cui il suddetto importo è stato corrisposto dall'attrice al proprio correntista, sig. CP_2
, con rimessa sul conto corrente n. 00600/3801572; - con vittoria di spese e
[...] competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario oltre oneri di legge”.
A sostegno del gravame l' poneva le seguenti argomentazioni: Parte_1
I “Violazione dell'art. 115 comma 1°c.p.c. e dell'art. 116 comma 1° e 2° c.p.c. in materia di valutazione delle prove: Ancora sulla valutazione dell'atteggiamento processuale tenuto dalle , ulteriore violazione di legge”. CP_1
In particolare, secondo l'appellante sarebbe evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove testualmente leggesi: “Non possono esservi dubbi sulla circostanza che i tre assegni negoziati da ed oggetto del presente Controparte_1
giudizio erano contraffatti…Deve tuttavia escludersi qualsiasi responsabilità in capo alla convenuta per la negoziazione dei suddetti assegni…i soggetti apparentemente beneficiari dei titoli intrattenevano regolari rapporti di conto corrente con
[...]
e sono stati (anche tale circostanza è documentata regolarmente) CP_1
identificati dall'operatore di ”…il semplice confronto dei titoli Controparte_1
originali (esibiti dalla istante) e dei titoli contraffatti (esibiti dalla convenuta) porta ad escludere che alla vista o al tatto qualcuno potesse ictu oculi ravvisare la contraffazione”. Sosteneva l'appellante che il cassiere di avrebbe dovuto CP_1
verificare alcuni aspetti salienti dei titoli in questione quali: Materialità della carta adoperata rispetto all'assegno circolare;
Cromia dei colori;
Frontespizio dell'assegno circolare;
Carattere grafico utilizzato;
Interspazio tra le lettere. In particolare, avrebbe dovuto constatare senza indugio le seguenti macroscopiche discrasie che lo avrebbero dovuto allertare: 1) la carta utilizzata per la compilazione dell'assegno era molto più sottile e liscia rispetto a quella che viene utilizzata per gli assegni circolari originali, quindi, la prova al tatto già di per sé avrebbe dovuto allertarlo sulla marchiana contraffazione;
2) quanto ai titoli aventi come beneficiario , la cromia Persona_1
sulla parte superiore sinistra, sotto la dicitura Unicredit Napoli, risultava molto sbiadita e non di colore intenso come negli assegni in genere originale, a tal proposito, dalla semplice comparazione tra gli assegni esibiti e depositati da questa difesa, mai negoziati e quelli negoziati risulta di palese evidenza, ictu oculi, la diversa intensità del colore blu. 3) Rispetto alla grafia utilizzata nella compilazione degli assegni, all'occhio allenato del cassiere, non poteva sfuggire che dalla compilazione degli assegni, la scrittura adoperata è senza intermezzi, tra una lettera e l'altra, ed in particolare tra il nome ed il cognome del beneficiario, né tanto meno nell'indicazione della filiale di
Napoli Corso Secondigliano. Sul punto basta comparare gli assegni originali prodotti da questa difesa e quelli negoziati. 4) La mancanza dei numeri sotto la parte sinistra dell'assegno, sotto la voce “migliaia” delle decine. Sul punto basta comparare gli assegni originali prodotti da questa difesa e quelli negoziati. 5) Quanto alla fase di identificazione del sig. all'atto della negoziazione dell'assegno, tramite Persona_1
esibizione del documento di identità, ed annotazione degli estremi sul retro dell'assegno, adempimento compiuto dal cassiere delle , il cassiere avrebbe CP_1
dovuto verificare, per i 2 assegni da euro 5.000,00, che la firma apposta sotto la girata degli assegni ” era completamente diversa dalla firma apposta sul Persona_1
documento di identità; infatti la firma apposta dal titolare del documento di identità sotto la fotografia aveva delle vocali molto più grandi ed elementari, come grafia, rispetto a quella usata sotto la girata dei titoli negoziati presso le Poste, il cui tratto grafico era molto più scorrevole, con le vocali più piccole e meno arrotondate. Se poi il cassiere avesse agito con la dovuta diligenza richiesta per una transazione del genere, avrebbe altresì potuto verificare le seguenti ulteriori circostanze: che le firme apposte sul documento 4 di 6, “modulo di richiesta apertura conto Banco Posta Più ed attivazione servizi accessori” depositati agli atti del giudizio, in cui dopo la voce
“primo intestatario” al primo rigo ed al quindicesimo rigo, sempre dopo la voce “primo intestatario” risulta apposta la firma “APA ” era completamente diversa, Per_1
anche ad occhio nudo, da quella apposta sugli assegni negoziati;
6) Infine, dato l'importo degli assegni negoziati, euro 10.000,00 in un'unica volta, il cassiere avrebbe dovuto verificare la movimentazione del conto corrente, se compatibile con un versamento del genere. Dalla documentazione esibita, “evidenza situazione conto corrente”, depositato agli atti di causa, il conto de quo risultava con un saldo negativo.
Anche tale accertamento è stato omesso. L'appellante poi sosteneva che, rispetto all'assegno di €. 4.500,00 avente come beneficiario , in luogo di Controparte_3
, la situazione sulla falsificazione dell'assegno sarebbe ancor più Parte_2
macroscopica. Infatti, oltre alle doglianze già riportate sub n. 1), 2), 3), 4) 5) e 6) da valersi anche per il suindicato titolo, nella fattispecie, vi sono le seguenti ulteriori aggravanti: mutamento del nome del destinatario da a Parte_2 CP_3
rispetto al nome del beneficiario, vi è la mancanza della data di nascita del
[...]
medesimo, in aperta violazione di un obbligo di legge, che impone l'indicazione della data di nascita a fianco del nominativo del beneficiario di assegno circolare. Già tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto allertare il cassiere, fermo restando le doglianze di cui ai punti sub n. 1), 2), 3), 4) 5) e 6); quanto all'identificazione del soggetto negoziatore dell'assegno, tal , dalla carta di identità depositata dalle Controparte_3
Poste e portata all'attenzione del cassiere che ne ha indicato gli estremi in calce all'assegno negoziato, risultano di palese evidenza le seguenti discrasie: in calce alla carta di identità sulla parte posteriore si legge “scadenza 20 novembre 2010”. Tale circostanza avrebbe dovuto allertare il cassiere rispetto al primo frontespizio della carta di identità, sotto l'indicazione “Comune di” e l'indicazione “carta di identità n.” risulta di palese evidenza che sia l'indicazione sovrapposta e di diverso carattere grafico. A questo si aggiunga, come da documentazione esibita dalle Poste, che CP_3
viene qualificata come casalinga e che sulle note del suo conto corrente,
[...]
cointestato con il marito , sui dati relativi a “CONTI CORRENTI – Persona_2
GESTIONE CONTO” testualmente si legge: “ANNOTAZIONE: Per_3
ed ancora “ DISPONIBILE: 18,92 –”. Tutti questi dati
[...] Per_4
avrebbero dovuto allertare il cassiere, inibendo l'operazione della negoziazione degli assegni de quo.
Inoltre, l'appellante si doleva della violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. e della mancata valutazione delle memorie istruttorie ex art 183 cpc tempestivamente depositate nel corso di causa e, quale ulteriore motivo di gravame, rappresentava la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112
c.p.c.. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la refusione delle Controparte_1
spese di secondo grado.
In particolare, l'appellata affermava che i soggetti apparentemente beneficiari dei titoli erano stati regolarmente identificati con carta di identità in corso di validità e sottolineava che, né i documenti identificativi, né tantomeno gli assegni presentavano evidenti segni di contraffazione e che non sussistevano elementi tali da poter indurre gli operatori postali a dubitare dell'identità dei soggetti che si erano presentati all'incasso. Inoltre, l'appellata si richiamava a tutte le argomentazioni svolte dal primo giudice evidenziandone la correttezza anche laddove in sentenza il primo giudice da ultimo affermava che “la circostanza secondo cui la banca istante, “per correttezza nei confronti del proprio cliente correntista” aveva provveduto a bonificare l'importo di euro 14.500,00 previa restituzione dei titoli annullati, appare del tutto irrilevante.
In effetti deve ritenersi ravvisabile nel caso in esame un comportamento quanto meno imprudente in capo all' il quale, assai superficialmente, aveva inviato ai soggetti CP_2
beneficiari degli assegni circolari copia dei titoli così agevolando una eventuale falsificazione atteso che trattavasi, come riferito dalla stessa banca istante nella premessa della citazione, di soggetti contattati dall' su una rubrica commerciale CP_2
on line. In conseguenza ben avrebbe potuto l'attuale banca istante muovere fondate contestazioni alla richiesta dell'Ilardo di ottenere il riaccredito delle somme”.
All'udienza del 07/11/2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Rimessa la causa sul ruolo con richiesta nei confronti della parte appellata di ridepositare gli assegni negoziati per cui è causa già esibiti dalla stessa parte in primo grado ex art 210 cpc – alla quale non ottemperava, affermando che detti assegni erano andati al macero- CP_1
la causa, all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, veniva assunta nuovamente in decisione con ordinanza collegiale del 16.05.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
I motivi della decisione In via preliminare, deve ritenersi che l'impugnazione è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dall'esame dell'atto di appello è ben possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione gravata e all'accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante.
L'appello merita accoglimento nel merito per le argomentazioni innanzi illustrate.
La fattispecie de qua riguarda la negoziazione di tre assegni circolari non trasferibili a persona diversa dall'effettivo beneficiario ex art. 43 secondo comma L.A, negoziazione avvenuta mediante procedura “check truncation” ovvero con il semplice invio di flusso telematico, senza ricorrere alle c.d. “stanze di compensazione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con le suddette sentenze le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi della legge assegni, art. 43, comma 2, (R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., 2 comma". In particolare le Sezioni Unite hanno ribadito il principio già dalle medesime enunciato nella pronuncia n. 14712 del 2007, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla legge assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, si configura nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che "una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Hanno, infatti, evidenziato che "una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno" e che "è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.". Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite: "nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che
l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve".
Dunque, la responsabilità ex art. 43 Legge assegni della banca negoziatrice, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non ha carattere speciale assimilabile ad una forma di responsabilità oggettiva, ma rientra nell'ambito della ordinaria responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio ordinario di cui all'art. 1218 cc. Ne consegue che alla banca negoziatrice è consentito fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile con la sola precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 cc in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta da parte dell'accorto banchiere (cfr Cass. civ. n. 24905 del
21.08.2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte appellata non abbia fornito la dimostrazione di aver avuto, nel pagamento dei tre assegni per cui è causa, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e, quindi, difetta la dimostrazione da parte dell'appellata di aver tenuto una condotta senza profili di colpa neppure lieve.
Al riguardo, va evidenziato che non ha depositato, nel presente grado di CP_1
giudizio, gli originali dei tre assegni negoziati, nonostante gli stessi fossero stati esibiti ex art 210 cpc dalla predetta parte nel giudizio di primo grado e nonostante il permanere della controversia a seguito del proposto appello fondantesi anche sull'evidente apprezzabile alterazione e contraffazione materiale dei titoli portati in pagamento.
non ha così consentito di procedere in questa sede all'indagine circa la CP_1
sussistenza o meno di chiari elementi indicativi della falsificazione materiale degli assegni in questione, da compiersi necessariamente sugli originali di detti titoli, anche perché l'appellante ha specificamente individuato numerose anomalie immediatamente rilevabili visivamente e al tatto. Al riguardo, occorre aggiungere che il giudizio di non manifesta contraffazione dei titoli originali negoziati di cui alla sentenza impugnata non risulta circostanziato, non essendo stati in alcun modo individuati da parte del primo giudice elementi oggettivi di apprezzamento.
Le conseguenze sul piano probatorio della mancanza degli originali degli assegni negoziati, che, si ribadisce, non sono stati ridepositati in grado di appello da , CP_1
ricadono sfavorevolmente a carico della società appellata, che deve ritenersi non aver offerto in giudizio prova liberatoria in grado di escludere la colpa nel pagamento degli assegni per cui è causa (Cass. 14/05/2021, n.13148; 12/02/2021, n.3649).
Non solo l'appellata non ha fornito dimostrazione che la falsificazione degli assegni negoziati non fosse rilevabile in base alla diligenza media riferibile ai dipendenti addetti allo sportello, stante la natura dell'attività esercitata e l'obbligo di verifica visiva e tattile di quanto esibito loro, benché gli stessi non fossero tenuti a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né a mostrare le qualità di un esperto grafologo, ma ricorrono anche evidenti anomalie all'esame delle copie degli assegni negoziati, in atti.
E', infatti, immediatamente percepibile la disomogeneità cromatica soprattutto delle diverse linee presenti sul fronte degli assegni con alcuni segmenti marcatamente più scuri e altri sbiaditi, tale da fondare il legittimo sospetto della contraffazione degli assegni in questione.
Ciò posto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata l'appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 14.500,00 portata dai tre assegni per cui è causa, che risulta riaccreditata in data
14.12.2014 al correntista da parte di che va rivalutata, CP_2 Parte_1
secondo indici Istat Foi Generale, dalla predetta data all'attualità, trattandosi di debito di valore, per un importo pari ad euro 17.675,50. All'appellante spettano anche gli interessi al tasso legale codicistico sulla somma originaria di euro 14.500,00 via via rivalutata anno per anno dal 14.12.2014 sino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione gli interessi vanno calcolati sulla somma liquidata all'attualità di euro 17.675,50 sino al soddisfo.
Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (cfr. da ultimo Cass. n. 37798/2022; ma anche Cass. nn.
7948/2020, 1627/2022 e 26202/2022). Ancora, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice non ha natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III,
22/05/2015, n. 10534). Ne consegue che il danno che ne deriva - nel caso dell'assegno di traenza potendo lo stesso essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell'indebito pagamento del titolo (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008,
n. 6291) - è un debito di valore rispetto al quale al creditore spetta, oltre agli interessi, la rivalutazione monetaria.
Le spese processuali
Stante l'esito finale del giudizio occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado, che vanno poste a carico dell'odierna appellata in favore dell'appellante con attribuzione al suo procuratore antistatario. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014
e aggiornati al DM n. 147/2022, tenendo conto della natura e consistenza delle attività difensive espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., della complessiva somma di € 17.675,50 all'attualità, oltre interessi al tasso legale codicistico da calcolarsi come indicato in parte motiva;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., delle spese del doppio grado, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,5 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre su dette spese il rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv Andrea Sepe dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 18/09/2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott. Michele Magliulo