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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 2/2026 depositato il 06/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Alessandria - Piazza Della Liberta'. 1 15121 Alessandria AL
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 06/10/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1814 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte accogliere i motivi d'appello sopra espressi e riformare la Sentenza n° 147/01/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria - Sez. I - in data 23/10/2023, depositata in data 06/10/2025 e notificata in data 07/10/2025 di cui alla causa n° 296/2020 R.G. e così:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della Sentenza impugnata;
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione e/o decadenza dell'atto impositivo impugnato;
ed ancora
- in via principale annullare siccome illegittimo l'impugnato Atto di Accertamento d'Ufficio con le relative sanzioni pecuniarie;
- in via gradata ed alternativa annullare siccome illegittime le sanzioni pecuniarie irrogate;
- in via ulteriormente gradata rideterminare le imposte, gli interessi e le relative sanzioni come di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari del doppio grado di giudizio”
L'appellato Comune di Alessandria, così conclude:
“Voglia Codesta Corte, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere e dichiarare in parte inammissibile l'appello e confermare integralmente la sentenza appellata, con condanna alle spese anche di ogni fase del presente grado di giudizio (compensi ed accessori nella misura del 15% e 23,8% - vedasi Cass. 3592/2023).”
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento (per complessivi € 472,55, oltre sanzioni ed interessi), emesso dal Comune di Alessandria e notificatogli in data 8.1.2020, avente ad oggetto, a suo dire, l'IMU anni 2012 e 2013, nonché l'IUC (componente dell'IMU) per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. A sostegno del ricorso, la contribuente eccepiva anzitutto la prescrizione dei tributi riferiti alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, essendo trascorso il termine quinquennale applicabile al caso di specie. Aggiungeva, poi, che il complesso immobiliare a cui si riferivano le imposte richieste era stato sottoposto a procedura di pignoramento a far data dall'anno 2014 e che il bene esecutato era stato Ricorrente_1aggiudicato a terzi in data 2.3.2018, di talché nulla era dovuto dalla quantomeno per l'anno 2018. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, rideterminare le imposte e le relative sanzioni.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, precisando anzitutto che l'atto impositivo impugnato dalla contribuente aveva per oggetto il solo anno di imposta 2014, come si desumeva chiaramente dal tenore testuale del medesimo. Nel merito, contestava l'avvenuta maturazione della prescrizione (o meglio decadenza) dei tributi richiesti, poiché la consegna dell'atto di accertamento all'Ufficio postale (spedito dall'Ufficio direttamente a mezzo posta ex art. 1, comma 161, L. 296/06) era avvenuta il 24.12.2019 e, quindi, nel pieno rispetto del termine quinquennale. Con riferimento, invece, alla deduzione avversaria, inerente all'avvenuto pignoramento del bene, sottolineava che la sig.ra Ricorrente_1 aveva mantenuto la proprietà ed il godimento degli immobili in questione fino al 2018 e, pertanto, doveva ritenersi soggetto passivo IMU per l'anno qui in considerazione. Instava, quindi, per il rigetto integrale del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria respingeva il ricorso della contribuente, affermando, in primo luogo, che la data utile ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso per il notificante doveva essere individuata in quella in cui era avvenuto l'invio della raccomandata e, quindi, nel caso di specie, in data 24.12.2019, con conseguente rispetto del termine decadenziale di cinque anni. Con riguardo al secondo profilo dell'impugnazione, il giudice di prime cure evidenziava che il debitore esecutato rimaneva proprietario del bene – e. come tale, soggetto agli obblighi tributari relativi all'immobile – fino all'emissione del decreto di trasferimento ad esito dell'aggiudicazione. Conseguentemente, riteneva che, nell'anno di imposta qui in esame (2014), la ricorrente era ancora proprietaria dell'immobile, essendo intervenuto il decreto di trasferimento solo in data 10.10.2018. Da ultimo, la Corte riteneva inammissibili eventuali ulteriori domande della contribuente, poiché formulate in maniera generica ed indeterminata. Al rigetto del ricorso conseguiva, poi, anche la condanna della Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge. Ricorrente_14. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la sig.ra , sostenendo anzitutto la nullità della decisione appellata, poiché contenente indicazioni contraddittorie relative alla data di deliberazione della stessa, essendo stata fatta oggetto di una correzione manoscritta. Nel merito, l'appellante censurava la sentenza appellata laddove aveva escluso la maturazione della prescrizione/decadenza dei crediti tributari in questione. La contribuente insisteva, infatti, nel ritenere che la data di notifica dell'atto doveva individuarsi in quella di consegna del medesimo alla contribuente (e cioè nel 8.1.2020). In ogni caso, affermava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque pronunciare l'intervenuta prescrizione dei tributi riferiti a tutte le annualità precedenti al 2015. Sotto altro profilo, l'appellante sosteneva che, ai fini dell'imposizione in oggetto, la perdita di possesso qualificato dell'immobile conseguente all'aggiudicazione (nella specie avvenuta in data 2.3.2018) doveva intendersi rilevante. Chiedeva, quindi, che l'imposta per l'anno 2018 venisse quantomeno ridotta con riferimento ai soli tre mesi precedenti all'aggiudicazione, poiché, nel periodo successivo, l'immobile non rientrava più nella piena disponibilità economica del ricorrente. L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione della sentenza appellata e, comunque, dell'avviso di accertamento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni iuris della propria pretesa, nonché l'esistenza di un periculum in mora. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, ricordava il fatto che l'appellante si trovava in precarie condizioni economiche ed era esecutata e sosteneva che l'importo richiesto dalla controparte era tale da non consentire alla Ricorrente_1 il reperimento delle risorse necessarie per far fronte al pagamento. Faceva altresì presente che il danno era aggravato dalle precarie condizioni di salute e dallo stato di disoccupazione della ricorrente.
5. Si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, il Comune di Alessandria, affermando, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza di controparte relativa alla nullità della pronuncia, poiché la data della deliberazione della decisione era stata corretta dall'estensore già precedentemente al deposito della sentenza, con l'indicazione di una data perfettamente coincidente con quella dell'udienza di trattazione. Aggiungeva che, nella specie, non poteva sorgere neppure alcun dubbio con riguardo al termine per l'impugnazione, posto che quest'ultimo decorreva dalla data di pubblicazione della sentenza, riportata nel frontespizio del documento. Nel merito, l'Ufficio impositore evidenziava che la decisione di primo grado aveva correttamente individuato nel 2014 l'unico anno oggetto del recupero di imposta e, pertanto, dovendosi individuare nella data del 24.12.2019 il momento di consegna dell'atto all'Ufficio postale per la spedizione, ribadiva la tempestività del provvedimento rispetto al termine di decadenza quinquennale prevista dalla legge. Infine, confermava il fatto che la contribuente era rimasta proprietaria ed occupante degli immobili in esame fino alla data del decreto di trasferimento e, pertanto, doveva ritenersi sicuramente obbligata al pagamento dell'imposta per il 2014. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello avversario. In relazione all'istanza cautelare della contribuente, il Comune di Alessandria negava l'esistenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria ed, inoltre, con riguardo al periculum in mora, ricordava che la modestia dell'importo dovuto non era certamente tale da determinare un pregiudizio grave ed irreparabile alla controparte.
6. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che la sentenza di primo grado non risulta affetta da alcuna invalidità di tipo formale, derivante dalla sua datazione. Infatti, è bensì vero che, in calce al provvedimento in questione, è stata riportata una data della decisione corretta manualmente. Tuttavia, tale emenda all'originaria datazione (riportata in caratteri di stampa e riferita al “12.6.2025”) non determina alcuna incertezza in merito all'effettiva assunzione della decisione. Invero, la correzione di quella originaria datazione, in quella del
“23.10.2023”, è stata operata prima del deposito dell'atto in segreteria, di talché essa deve essere assunta quale valida e definitiva datazione del provvedimento. Del resto, l'esattezza della datazione manoscritta, apposta in calce alla sentenza, è dimostrata anche dal fatto che essa corrisponde pacificamente al giorno in cui è stata svolta l'udienza di discussione della causa e quest'ultima è stata assunta a decisione. Né può dirsi che la preventiva correzione della data del provvedimento abbia in qualche modo influito sull'individuazione del termine per l'impugnazione della sentenza. Infatti, detto termine è correlato - dalla normativa - non al momento di assunzione della decisione, bensì a quello del deposito dell'atto in segreteria, che, nella specie, è stato chiaramente indicato a margine della prima pagina della sentenza (con l'indicazione della data, di gran lunga successiva, del
“6.10.2025”), il che rende palese la sicura tempestività dell'appello avanzato dalla sig.ra Ricorrente_1. Completamente infondato, quindi, risulta il primo motivo di appello avanzato dalla Ricorrente_1, senza contare il fatto che l'eventuale (ma, come si è visto, concretamente inesistente) vizio di datazione della sentenza di primo grado, avrebbe avuto quale effetto semplicemente quello di imporre a questa Corte l'integrale rinnovazione della decisione e non la regressione del processo in primo grado.
2. Nel merito, è poi doveroso sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'avviso di accertamento impugnato in questa sede è chiaramente rivolto soltanto al recupero delle Ricorrente_1somme dovute dalla , a titolo di TARI ed IMU, per l'anno di imposta 2014 e non per altre annualità. Infatti, a p. 4 dell'atto impositivo in questione, si legge testualmente che il Funzionario Responsabile della Città di Alessandria, sulla scorta delle premesse esposte, “emette avviso di accertamento per l'anno di imposta 2014 a carico del soggetto passivo in indirizzo ed a seguito della citata verifica l'importo dell'imposta Municipale Propria e relative sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 17 della L. 146/1998”. Anche a p. 6 vengono ricordate le deliberazioni riguardanti le aliquote vigenti “per l'anno 2014” e, conseguentemente, viene quantificata la somma dovuta, con termine ultimo per effettuare il versamento a titolo di “acconto” in data “16/05/2014” ed a titolo di “saldo” in data
“22/12/2014”. Infine, al medesimo atto, è stato pure allegato il modello F24, utilizzabile per pagare il dovuto, ove viene chiaramente indicato che l'“anno di riferimento” delle imposte da versare è esclusivamente il “2014”. Del tutto inconferenti si rivelano, quindi, le argomentazioni difensive svolte dalla difesa della Ricorrente_1contribuente in merito ad eventuali ulteriori tributi comunali dovuti dalla con riguardo ad anni diversi dal 2014, su cui questa Corte non si può pronunciare.
3. Chiarito quanto precede, occorre poi ricordare che la ricorrente ha eccepito il fatto che l'atto impositivo in questione sarebbe invalido poiché emesso tardivamente, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge, con decorrenza dall'anno di imposta a cui si riferisce il recupero. Orbene, sul punto, è bensì vero che risulta sicuramente applicabile al caso in esame (riguardante tributi del Comune di Alessandria) il disposto dell'art. 1, c. 161, L. 296/2006, a norma del quale:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Dunque, in proposito, è certamente corretto affermare, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Il dato normativo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 porta ad affermare che il termine quinquennale ivi previsto (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è un termine di decadenza” (cfr. Cass. 24.2.2020 n. 4753) e non di prescrizione, come erroneamente indicato (in alcune parti degli atti processuali depositati) dalla contribuente. Nondimeno, è necessario osservare che, contrariamente a quanto assume la difesa della Ricorrente_1, il termine previsto dalla norma in questione non risulta affatto superato nel caso in esame, posto che, come già detto, in questa sede si tratta esclusivamente dei tributi dovuti per l'anno di imposta 2014. Infatti, è stato provato documentalmente (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado) che la consegna al servizio postale dell'atto impositivo de quo, per la necessaria notifica, è avvenuta in data 24.12.2019 e, dunque, entro il quinquennio immediatamente successivo all'anno di imposta di cui si tratta. Diversamente da quanto opinato dalla parte appellante, infatti, non rileva a questo fine la data in cui il medesimo atto è stato poi consegnato alla destinataria (8.1.2020). E' invero necessario ricordare, a questo proposito, il definitivo orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, secondo cui: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.” (Cass. SS.UU. 17.12.2021 n. 40543). Del resto, anche precedentemente, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che: “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (Cass. 385/2017 Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 22320/2014).” (così si è espressa Cass. 24.2.2020 n. 4753).
4. Chiarito quanto precede, occorre poi ribadire la sicura titolarità passiva dell'obbligazione Ricorrente_1tributaria di cui si discute in capo alla sig.ra per l'intero anno 2014. Infatti, la pur pacifica circostanza che l'immobile a cui si riferiscono i tributi in questione fosse, già all'epoca, sottoposto ad esecuzione forzata (essendo stato assoggettato a pignoramento proprio nel 2014), non rileva al fine di impedire – anche solo in parte - la responsabilità della contribuente per l'obbligazione tributaria di cui si tratta. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che: “le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite - non escludono la applicazione a suo carico dell'ICI in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene.” (Cass.
7.3.2013 n. 5736; conf. Cass. 30.12.2019 n. 34593). Orbene, nel caso di specie, il decreto di trasferimento dell'immobile esecutato è stato emesso soltanto nel 2018 e, quindi, non vi è alcun dubbio della legittimità della richiesta dell'Erario nei Ricorrente_1confronti della sig.ra anche sotto questo profilo.
5. La sentenza di primo grado merita pertanto integrale conferma. La totale soccombenza sostanziale della contribuente (che ha insistito nel riproporre in appello infondate argomentazioni) impone, infine, la sua condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 2/2026 depositato il 06/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avvocato -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Alessandria - Piazza Della Liberta'. 1 15121 Alessandria AL
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 147/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 06/10/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1814 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte accogliere i motivi d'appello sopra espressi e riformare la Sentenza n° 147/01/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Alessandria - Sez. I - in data 23/10/2023, depositata in data 06/10/2025 e notificata in data 07/10/2025 di cui alla causa n° 296/2020 R.G. e così:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della Sentenza impugnata;
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione e/o decadenza dell'atto impositivo impugnato;
ed ancora
- in via principale annullare siccome illegittimo l'impugnato Atto di Accertamento d'Ufficio con le relative sanzioni pecuniarie;
- in via gradata ed alternativa annullare siccome illegittime le sanzioni pecuniarie irrogate;
- in via ulteriormente gradata rideterminare le imposte, gli interessi e le relative sanzioni come di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari del doppio grado di giudizio”
L'appellato Comune di Alessandria, così conclude:
“Voglia Codesta Corte, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere e dichiarare in parte inammissibile l'appello e confermare integralmente la sentenza appellata, con condanna alle spese anche di ogni fase del presente grado di giudizio (compensi ed accessori nella misura del 15% e 23,8% - vedasi Cass. 3592/2023).”
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava un avviso di accertamento (per complessivi € 472,55, oltre sanzioni ed interessi), emesso dal Comune di Alessandria e notificatogli in data 8.1.2020, avente ad oggetto, a suo dire, l'IMU anni 2012 e 2013, nonché l'IUC (componente dell'IMU) per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. A sostegno del ricorso, la contribuente eccepiva anzitutto la prescrizione dei tributi riferiti alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, essendo trascorso il termine quinquennale applicabile al caso di specie. Aggiungeva, poi, che il complesso immobiliare a cui si riferivano le imposte richieste era stato sottoposto a procedura di pignoramento a far data dall'anno 2014 e che il bene esecutato era stato Ricorrente_1aggiudicato a terzi in data 2.3.2018, di talché nulla era dovuto dalla quantomeno per l'anno 2018. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, rideterminare le imposte e le relative sanzioni.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, precisando anzitutto che l'atto impositivo impugnato dalla contribuente aveva per oggetto il solo anno di imposta 2014, come si desumeva chiaramente dal tenore testuale del medesimo. Nel merito, contestava l'avvenuta maturazione della prescrizione (o meglio decadenza) dei tributi richiesti, poiché la consegna dell'atto di accertamento all'Ufficio postale (spedito dall'Ufficio direttamente a mezzo posta ex art. 1, comma 161, L. 296/06) era avvenuta il 24.12.2019 e, quindi, nel pieno rispetto del termine quinquennale. Con riferimento, invece, alla deduzione avversaria, inerente all'avvenuto pignoramento del bene, sottolineava che la sig.ra Ricorrente_1 aveva mantenuto la proprietà ed il godimento degli immobili in questione fino al 2018 e, pertanto, doveva ritenersi soggetto passivo IMU per l'anno qui in considerazione. Instava, quindi, per il rigetto integrale del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria respingeva il ricorso della contribuente, affermando, in primo luogo, che la data utile ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso per il notificante doveva essere individuata in quella in cui era avvenuto l'invio della raccomandata e, quindi, nel caso di specie, in data 24.12.2019, con conseguente rispetto del termine decadenziale di cinque anni. Con riguardo al secondo profilo dell'impugnazione, il giudice di prime cure evidenziava che il debitore esecutato rimaneva proprietario del bene – e. come tale, soggetto agli obblighi tributari relativi all'immobile – fino all'emissione del decreto di trasferimento ad esito dell'aggiudicazione. Conseguentemente, riteneva che, nell'anno di imposta qui in esame (2014), la ricorrente era ancora proprietaria dell'immobile, essendo intervenuto il decreto di trasferimento solo in data 10.10.2018. Da ultimo, la Corte riteneva inammissibili eventuali ulteriori domande della contribuente, poiché formulate in maniera generica ed indeterminata. Al rigetto del ricorso conseguiva, poi, anche la condanna della Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori di legge. Ricorrente_14. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello la sig.ra , sostenendo anzitutto la nullità della decisione appellata, poiché contenente indicazioni contraddittorie relative alla data di deliberazione della stessa, essendo stata fatta oggetto di una correzione manoscritta. Nel merito, l'appellante censurava la sentenza appellata laddove aveva escluso la maturazione della prescrizione/decadenza dei crediti tributari in questione. La contribuente insisteva, infatti, nel ritenere che la data di notifica dell'atto doveva individuarsi in quella di consegna del medesimo alla contribuente (e cioè nel 8.1.2020). In ogni caso, affermava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque pronunciare l'intervenuta prescrizione dei tributi riferiti a tutte le annualità precedenti al 2015. Sotto altro profilo, l'appellante sosteneva che, ai fini dell'imposizione in oggetto, la perdita di possesso qualificato dell'immobile conseguente all'aggiudicazione (nella specie avvenuta in data 2.3.2018) doveva intendersi rilevante. Chiedeva, quindi, che l'imposta per l'anno 2018 venisse quantomeno ridotta con riferimento ai soli tre mesi precedenti all'aggiudicazione, poiché, nel periodo successivo, l'immobile non rientrava più nella piena disponibilità economica del ricorrente. L'appellante chiedeva, altresì, la sospensione della sentenza appellata e, comunque, dell'avviso di accertamento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni iuris della propria pretesa, nonché l'esistenza di un periculum in mora. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, ricordava il fatto che l'appellante si trovava in precarie condizioni economiche ed era esecutata e sosteneva che l'importo richiesto dalla controparte era tale da non consentire alla Ricorrente_1 il reperimento delle risorse necessarie per far fronte al pagamento. Faceva altresì presente che il danno era aggravato dalle precarie condizioni di salute e dallo stato di disoccupazione della ricorrente.
5. Si costituiva in giudizio, avanti a questa Corte, il Comune di Alessandria, affermando, in primo luogo, l'infondatezza della doglianza di controparte relativa alla nullità della pronuncia, poiché la data della deliberazione della decisione era stata corretta dall'estensore già precedentemente al deposito della sentenza, con l'indicazione di una data perfettamente coincidente con quella dell'udienza di trattazione. Aggiungeva che, nella specie, non poteva sorgere neppure alcun dubbio con riguardo al termine per l'impugnazione, posto che quest'ultimo decorreva dalla data di pubblicazione della sentenza, riportata nel frontespizio del documento. Nel merito, l'Ufficio impositore evidenziava che la decisione di primo grado aveva correttamente individuato nel 2014 l'unico anno oggetto del recupero di imposta e, pertanto, dovendosi individuare nella data del 24.12.2019 il momento di consegna dell'atto all'Ufficio postale per la spedizione, ribadiva la tempestività del provvedimento rispetto al termine di decadenza quinquennale prevista dalla legge. Infine, confermava il fatto che la contribuente era rimasta proprietaria ed occupante degli immobili in esame fino alla data del decreto di trasferimento e, pertanto, doveva ritenersi sicuramente obbligata al pagamento dell'imposta per il 2014. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello avversario. In relazione all'istanza cautelare della contribuente, il Comune di Alessandria negava l'esistenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria ed, inoltre, con riguardo al periculum in mora, ricordava che la modestia dell'importo dovuto non era certamente tale da determinare un pregiudizio grave ed irreparabile alla controparte.
6. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto premettere che la sentenza di primo grado non risulta affetta da alcuna invalidità di tipo formale, derivante dalla sua datazione. Infatti, è bensì vero che, in calce al provvedimento in questione, è stata riportata una data della decisione corretta manualmente. Tuttavia, tale emenda all'originaria datazione (riportata in caratteri di stampa e riferita al “12.6.2025”) non determina alcuna incertezza in merito all'effettiva assunzione della decisione. Invero, la correzione di quella originaria datazione, in quella del
“23.10.2023”, è stata operata prima del deposito dell'atto in segreteria, di talché essa deve essere assunta quale valida e definitiva datazione del provvedimento. Del resto, l'esattezza della datazione manoscritta, apposta in calce alla sentenza, è dimostrata anche dal fatto che essa corrisponde pacificamente al giorno in cui è stata svolta l'udienza di discussione della causa e quest'ultima è stata assunta a decisione. Né può dirsi che la preventiva correzione della data del provvedimento abbia in qualche modo influito sull'individuazione del termine per l'impugnazione della sentenza. Infatti, detto termine è correlato - dalla normativa - non al momento di assunzione della decisione, bensì a quello del deposito dell'atto in segreteria, che, nella specie, è stato chiaramente indicato a margine della prima pagina della sentenza (con l'indicazione della data, di gran lunga successiva, del
“6.10.2025”), il che rende palese la sicura tempestività dell'appello avanzato dalla sig.ra Ricorrente_1. Completamente infondato, quindi, risulta il primo motivo di appello avanzato dalla Ricorrente_1, senza contare il fatto che l'eventuale (ma, come si è visto, concretamente inesistente) vizio di datazione della sentenza di primo grado, avrebbe avuto quale effetto semplicemente quello di imporre a questa Corte l'integrale rinnovazione della decisione e non la regressione del processo in primo grado.
2. Nel merito, è poi doveroso sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'avviso di accertamento impugnato in questa sede è chiaramente rivolto soltanto al recupero delle Ricorrente_1somme dovute dalla , a titolo di TARI ed IMU, per l'anno di imposta 2014 e non per altre annualità. Infatti, a p. 4 dell'atto impositivo in questione, si legge testualmente che il Funzionario Responsabile della Città di Alessandria, sulla scorta delle premesse esposte, “emette avviso di accertamento per l'anno di imposta 2014 a carico del soggetto passivo in indirizzo ed a seguito della citata verifica l'importo dell'imposta Municipale Propria e relative sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 17 della L. 146/1998”. Anche a p. 6 vengono ricordate le deliberazioni riguardanti le aliquote vigenti “per l'anno 2014” e, conseguentemente, viene quantificata la somma dovuta, con termine ultimo per effettuare il versamento a titolo di “acconto” in data “16/05/2014” ed a titolo di “saldo” in data
“22/12/2014”. Infine, al medesimo atto, è stato pure allegato il modello F24, utilizzabile per pagare il dovuto, ove viene chiaramente indicato che l'“anno di riferimento” delle imposte da versare è esclusivamente il “2014”. Del tutto inconferenti si rivelano, quindi, le argomentazioni difensive svolte dalla difesa della Ricorrente_1contribuente in merito ad eventuali ulteriori tributi comunali dovuti dalla con riguardo ad anni diversi dal 2014, su cui questa Corte non si può pronunciare.
3. Chiarito quanto precede, occorre poi ricordare che la ricorrente ha eccepito il fatto che l'atto impositivo in questione sarebbe invalido poiché emesso tardivamente, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge, con decorrenza dall'anno di imposta a cui si riferisce il recupero. Orbene, sul punto, è bensì vero che risulta sicuramente applicabile al caso in esame (riguardante tributi del Comune di Alessandria) il disposto dell'art. 1, c. 161, L. 296/2006, a norma del quale:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Dunque, in proposito, è certamente corretto affermare, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Il dato normativo di cui all'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 porta ad affermare che il termine quinquennale ivi previsto (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è un termine di decadenza” (cfr. Cass. 24.2.2020 n. 4753) e non di prescrizione, come erroneamente indicato (in alcune parti degli atti processuali depositati) dalla contribuente. Nondimeno, è necessario osservare che, contrariamente a quanto assume la difesa della Ricorrente_1, il termine previsto dalla norma in questione non risulta affatto superato nel caso in esame, posto che, come già detto, in questa sede si tratta esclusivamente dei tributi dovuti per l'anno di imposta 2014. Infatti, è stato provato documentalmente (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado) che la consegna al servizio postale dell'atto impositivo de quo, per la necessaria notifica, è avvenuta in data 24.12.2019 e, dunque, entro il quinquennio immediatamente successivo all'anno di imposta di cui si tratta. Diversamente da quanto opinato dalla parte appellante, infatti, non rileva a questo fine la data in cui il medesimo atto è stato poi consegnato alla destinataria (8.1.2020). E' invero necessario ricordare, a questo proposito, il definitivo orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, secondo cui: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.” (Cass. SS.UU. 17.12.2021 n. 40543). Del resto, anche precedentemente, la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che: “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (Cass. 385/2017 Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 22320/2014).” (così si è espressa Cass. 24.2.2020 n. 4753).
4. Chiarito quanto precede, occorre poi ribadire la sicura titolarità passiva dell'obbligazione Ricorrente_1tributaria di cui si discute in capo alla sig.ra per l'intero anno 2014. Infatti, la pur pacifica circostanza che l'immobile a cui si riferiscono i tributi in questione fosse, già all'epoca, sottoposto ad esecuzione forzata (essendo stato assoggettato a pignoramento proprio nel 2014), non rileva al fine di impedire – anche solo in parte - la responsabilità della contribuente per l'obbligazione tributaria di cui si tratta. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che: “le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare - costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite - non escludono la applicazione a suo carico dell'ICI in quanto il presupposto impositivo viene a mancare (rectius, a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario) soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene.” (Cass.
7.3.2013 n. 5736; conf. Cass. 30.12.2019 n. 34593). Orbene, nel caso di specie, il decreto di trasferimento dell'immobile esecutato è stato emesso soltanto nel 2018 e, quindi, non vi è alcun dubbio della legittimità della richiesta dell'Erario nei Ricorrente_1confronti della sig.ra anche sotto questo profilo.
5. La sentenza di primo grado merita pertanto integrale conferma. La totale soccombenza sostanziale della contribuente (che ha insistito nel riproporre in appello infondate argomentazioni) impone, infine, la sua condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 500,00. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu