Art. 1.
Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.
Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.