Articolo 1 della Legge 1 maggio 1955, n. 318
Articolo 2
Versione
6 maggio 1955
Art. 1.
Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.
Entrata in vigore il 6 maggio 1955