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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. SE De IO Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. SE G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3423/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Torre
Annunziata deliberata il 18.7.2021 e pubblicata il 21.7.2021 (n. 4386/2021 RG); riduzione/restrizione di ipoteca;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaele Renzullo (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per P.IVA_1 conto del Controparte_2
1
[...] CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
CREDIT 1”, per il tramite della mandataria difesa dall'avv. Controparte_3
SE EN (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., incorporante di Controparte_5
in qualità di gestore del FIA – FONDO VALUE ITALY
[...]
RESTRUCTURING 1, nella qualità di mandataria di difesa dall'avv. CP_6
SE EN (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
INTERVENTRICE
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nell'ordinanza di primo grado nei termini seguenti.
“Letto il ricorso depositato il 03.08.2021, con il quale premesso di Parte_1 essere nuda proprietaria di un'immobile sito nel Comune di Torre del Greco, in via Del
Cimitero n.35 (censito al foglio 20, p.lla 304, sub 102, cat A/2) e che sul detto immobile gravava un'ipoteca iscritta dalla NC di ED AR (avente nota di registro n.
34289, reg. part. 4628, presentazione 231 del 26.07.2017) concessa a garanzia di un mutuo erogato dal predetto istituto di credito in favore dei germani della ricorrente,
e del complessivo importo di € 145.000,00, chiedeva – Per_1 Persona_2 previo accertamento della sproporzione fra il valore della garanzia ipotecaria ed il credito vantato dall'istituto bancario creditore – ordinarsi alla resistente di procedere alla riduzione dell'ipoteca iscritta sui beni della ricorrente, condannando ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la al pagamento della somma di € 500,00 per Controparte_5 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando che precede;
in subordine, in caso di mancato adempimento da parte della resistente, ordinare al conservatore dei registri
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IV sezione civile
immobiliari competente per territorio (Napoli) senza alcuna responsabilità, di procedere all'annotazione della riduzione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
A tal uopo la ricorrente deduceva che per l'erogazione del mutuo in oggetto, veniva dalla stessa prestata, quale terza datrice di ipoteca, ipoteca volontaria sulla nuda proprietà dell'immobile di cui in premessa in uno alla garanzia ipotecaria concessa anche dai creditori, e sugli immobili in loro nuda proprietà, Per_1 Persona_2 di talchè a fronte della erogazione della somma mutuata di complessivi € 145.000,00 la
NC creditrice veniva a godere di una garanzia ipotecaria su un complesso di beni aventi un valore commerciale di circa 832.500,00 ( come da perizia allegata in atti), superiore di circa quattro volte il credito garantito;
ne consegue che, pur defalcando dal valore complessivo della garanzia l'immobile in nuda proprietà della ricorrente, stimato per un controvalore di € 290,000, la somma rimanente sarebbe stata più che idonea a garantire il recupero delle somme erogate.
Non si costituiva la resistente , sebbene ritualmente evocata Controparte_5 in giudizio, che, pertanto, veniva dichiarata contumace.”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza impugnata, ha deciso come segue:
“Nel merito, la domanda proposta va rigettata in ragione delle motivazioni che seguono.
Orbene, come noto, l'art. 2872 c.c. disciplina le modalità di riduzione dell'ipoteca previste nei successivi articoli. In particolare, mentre l'art. 2874 c.c. prevede le ipotesi di riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale, l'art. 2873 c.c. contempla i casi in cui la riduzione dell'ipoteca non è ammessa, se non a determinate condizioni (ossia avvenuto soddisfacimento parziale di almeno un quinto del credito originario). Tale ultima norma, in particolare, esclude la possibilità di procedere alla riduzione dell'ipoteca volontaria se non nel caso in cui il debitore abbia soddisfatto almeno un quinto del credito mediante pagamenti parziali;
disposizione che trova la sua trasposizione nell'art. 39 TUB per quanto specificamente concerne le ipoteche concesse a garanzia dei mutui bancari.
L'art. 39 in materia di ipoteca, al comma 5 stabilisce, infatti, che “i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie,
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risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38”.
Quest'ultima disposizione, a sua volta, nel definire la nozione di “credito fondiario” - come il credito che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili – stabilisce che la
NC d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Tanto premesso, è evidente come, nel caso che ne occupa, la ricorrente non abbia dato prova della ricorrenza dei requisiti legittimanti la chiesta riduzione, ossia il pagamento di almeno un quinto del valore del mutuo concesso, limitandosi a supportare la richiesta di riduzione sulla scorta della mera sproporzione fra la somma erogata a titolo di mutuo ed il controvalore degli immobili ipotecati;
sproporzione di valore rilevante per la riduzione delle sole ipoteche giudiziali e legali, ai sensi degli artt. 2874 e ss c.c., ma non anche per quelle volontarie.
Sul punto, invero, con pronuncia recente, si è espressa anche la Suprema Corte, ribadendo che “in tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del
1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione.” (cfr Cass. sez. 1, Ordinanza n. 13812 del 02/05/2022)
Non avendo la ricorrente dato prova della ricorrenza dei presupposti necessari per procedere alla chiesta riduzione, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Alcuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese di lite, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
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IV sezione civile
“- Piaccia alla Corte d'Appello di Napoli Adita, contrariis rejectis, in riforma dell'ORDINANZA R.G. 4386/2021 Repert. n. 2600/2022 del 21/07/2022 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Di MEO e pubblicata il 21/07/2022, a definizione del procedimento recante R.G. 4386/2021, promosso da Parte_1
contro
Codice Fiscale: in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rapp.te p.t. per conto ed in qualita' di gestore del “Fondo di Investimento Alternativo
(FIA) VIC 1”, accogliere l'appello per tutti i motivi suesposti che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti.
- Per l'effetto annullarsi e/o riformarsi l'ordinanza appellata R.G. 4386/2021 Repert. n.
2600/2022 del 21/07/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Di MEO
e pubblicata il 21/07/2022, a definizione del procedimento recante R.G. 4386/2021, accogliendo il presente appello per tutti i motivi suesposti che si intendono integralmente per ripetuti e trascritti.
- In accoglimento dell'appello spiegato, condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti e onorari delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge ed oneri fiscali al sottoscritto procuratore antistatario, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata.
- In via subordinata - ove mai ritenuto opportuno dall'Ill.Ma Corte Adita - rimettere in istruttoria la controversia e ammettersi la CTU così come richiesta in primo grado, e riproposta integralmente dall'appellante con il presente atto di appello.”.
ha resistito Parte_2 all'impugnazione ed ha concluso:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia così provvedere contrariis reiectis: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc;
in via principale:
- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atto e accertare e dichiarare che non risultano i presupposti normativi e fattuali per l'applicazione, non soltanto della riduzione, ma anche della restrizione ipotecaria;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese di causa come per legge.”.
In corso di causa si è costituita quale Controparte_4 incorporante nella qualità di mandataria di Controparte_5 CP_6
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IV sezione civile
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 27.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_5 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde Parte_1 ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in
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IV sezione civile quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro l'ordinanza del Tribunale di Torre
Annunziata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
LA RIDUZIONE/RESTRIZIONE DELL'IPOTECA
ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata ha giustificato la propria decisione con una motivazione inadeguata, pronunciandosi su una domanda di riduzione ipotecaria mai avanzata, avendo essa attrice, in realtà, richiesto la restrizione dell'ipoteca. Pertanto, la sentenza è viziata per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, secondo il combinato disposto degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ.
Ha rimarcato che l'art. 39 comma 5 TUB stabilisce che “i debitori ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.” e così prosegue “Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.”. Questo secondo capoverso delinea la restrizione di ipoteca che può ottenersi laddove l'ipoteca colpisca più immobili. La restrizione ipotecaria consente di liberare uno o più immobili dal vincolo dell'ipoteca, quando i beni che ne rimangono soggetti possano ritenersi garanzia sufficiente, come nel caso di specie.
Ha precisato che la circostanza per la quale la restrizione consente la liberazione di alcuni immobili, lasciando ferma la garanzia ipotecaria sugli altri,
è in totale linea con il caso di specie, laddove essa ricorrente è nuda proprietaria di un'immobile su cui grava un'ipoteca iscritta dalla NC di ED AR per la concessione di un mutuo fondiario ai germani, e Per_1 Per_2
per un importo pari ad euro 145.000,00. Essa appellante, quale terza
[...] datrice, concedeva l'ipoteca, unitamente ad altre due ipoteche su altri immobili di proprietà dei germani e . La NC di ED AR poi Per_1 Per_2 cedeva il credito alla Ebbene, il credito dell'appellata è di Controparte_5 circa € 140.000,00, e per detto presunto credito l'appellata gode di garanzie ipotecarie presenti sui cespiti del creditore principale, ovvero dei germani
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IV sezione civile e , per un controvalore di circa 4 volte il presunto credito Per_1 Per_2 vantato. Quindi, nel caso di specie, può applicarsi la restrizione di ipoteca consentendo di liberare l'immobile dell'appellante, lasciando comunque ferma la garanzia ipotecaria sugli altri immobili.
I motivi meritano reiezione.
L'appellante lamenta il vizio di ultrapetizione dell'ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata, che si è pronunciato sulla riduzione dell'ipoteca, piuttosto che sulla restrizione dell'ipoteca, quest'ultima richiesta con il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.
In realtà, la differenza terminologica rappresenta diverse modalità di realizzazione di uno stesso istituto giuridico, che è la riduzione della garanzia reale, a fronte della diminuzione dell'esposizione debitoria.
Il codice civile regola la materia con l'art. 2872, intitolato “Modalità della riduzione” ed il legislatore ha ricondotto a tale figura la doppia ipotesi della
“riduzione” della somma per la quale è stata presa l'iscrizione e della
“restrizione” dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni. L'adeguamento della garanzia ipotecaria alla modificata entità del credito, pertanto, può trovare ingresso sia nell'una che nell'altra modalità, entrambe ricondotte dal legislatore, nella rubrica legis, alla “riduzione” del vincolo che colpisce gli immobili.
Il punto comune tra le due figure è rappresentato dall'adempimento di pagamenti parziali, da parte del debitore, fino ad estinguere almeno il quinto del debito originario (art. 2873 comma II cod. civ.). In presenza di tale presupposto, il debitore può richiedere la riduzione dell'ipoteca, con l'opzione riconosciutagli dal richiamato art. 2872 comma I cod. civ. tra la “riduzione” della somma e la “restrizione” del vincolo gravante sugli immobili.
Nella domanda proposta da al Tribunale di Torre Parte_3
Annunziata è contenuta la richiesta di sottrarre l'immobile del quale è nuda proprietaria dall'ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo contratto dai suoi fratelli, e , risultando gli altri beni vincolati sufficienti a Per_1 Per_2 garantire il credito, quindi va ricondotta effettivamente alla “restrizione” della garanzia reale, ma il Tribunale ha correttamente valutato che non è stata fornita prova del pagamento del quinto del credito, che – si ripete – è presupposto comune alle due distinte articolazioni della riduzione dell'ipoteca, come
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IV sezione civile disegnata dal richiamato art. 2872 cod. civ. Pertanto, al di là della differenza terminologica, il giudice di prime cure ha deciso entro i limiti della domanda, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.).
L'art. 39 comma 5, d.lgs. n. 385/1993 (cd. TUB), prevede che “I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.” e, dunque, ripropone la disciplina codicistica, con una norma riferita specificamente al credito bancario. Anche la norma speciale riconosce ai debitori l'alternativa tra la riduzione della somma iscritta oppure la liberazione di uno o più immobili, a condizione, per entrambe, che venga pagata almeno la quinta parte della debitoria.
La Corte di legittimità, da parte sua, ha riaffermato la comune radice dei due istituti, laddove ha ricordato che “In tema di mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, in quanto la norma istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione.”.
Si legge, nella parte motiva della pronuncia appena citata che “Tanto la lettera della norma che l'interpretazione logico-sistematica di essa smentiscono alla radice l'assunto ricorrente. E' vero, in breve, che la norma contempli due distinte fattispecie (riduzione della somma iscritta a garanzia e restrizione dei beni vincolati), ma si tratta di fattispecie che hanno titolo nel medesimo presupposto che il debito originario sia stato estino almeno per un quinto. Ciò si evince dall'avverbio "ancora" che figura nella seconda disposizione che non può che essere letto in connessione con la prima presupponendo che, per potere essere ancora dovute, le somme inizialmente poste
a debito siano state appunto ridotte;
trova sviluppo nell'assetto grafico della norma che non è contenuta in un comma isolato, ma segue al primo inciso contenente la condizione della riduzione della quinta parte del debito;
e riscuote decisiva conferma sul piano logico non avendo senso che alla restrizione dell'ipoteca si possa procedere in difetto di
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IV sezione civile
una riduzione dell'ammontare delle somme iscritte a garanzia, ovvero della riduzione del debito originario appunto nella misura di un quinto, tanto più considerando che la prestazione della garanzia, rispetto alla quale la restrizione dovrebbe rendersi efficace, è di regola commisurata all'entità del debito che deve garantire, sicché non sarebbe concepibile una riduzione di essa svincolata dalla riduzione del debito iniziale.”.
Ed allora, si manifesta del tutto inconferente la doglianza di Parte_1
veicolata con apposito motivo di gravame, secondo la quale il
[...]
Tribunale oplontino avrebbe erroneamente posto a base della pronuncia di rigetto della domanda la mancata prova del pagamento del quinto del debito contratto dai germani perché atterrebbe alla figura della “riduzione” Pt_1 della somma per la quale è iscritta l'ipoteca, mai richiesta da essa attrice. Invece, trascura di considerare che l'adempimento di quella porzione Parte_1 dell'obbligazione si configura come presupposto necessario (anche) per ottenere la liberazione dell'immobile del quale è nuda proprietaria (la “restrizione”), così come da lei richiesto.
La decisione del Tribunale va condivisa anche nella parte in cui ha rilevato che non si è curata di fornire la prova del pagamento Parte_1 di almeno un quinto del debito da lei garantito, ma si è limitata a sostenere “la mera sproporzione fra la somma erogata a titolo di mutuo ed il controvalore degli immobili ipotecati;
”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata soccombenza, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_5
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, considerato che non risulta in atti il valore della nuda proprietà dell'immobile per il quale ha chiesto la restrizione dell'ipoteca, deve trovare Parte_1 applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di
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IV sezione civile valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m.
55/2014).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata deliberata il
18.7.2021 e pubblicata il 21.7.2021 (n. 4386/2021 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, in favore di e di Controparte_5 Controparte_4
che liquida in € 8.000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e
[...] rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 30 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
SE De IO (firma apposta in modalità digitale)
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