Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5722/2024 promossa da:
Parte 1 con il patrocinio dell'avv.to DE SIMONE RAFFAELE, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
NT 1
RESISTENTE - contumace
OGGETTO: diritti reali;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 14 aprile 2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
,Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5.12.2024 nei confronti di NT_1 ha adito il Tribunale di Foggia, esponendo: - di essere sorella del sig Per_1 Parte 1
[...] , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 18 giugno 2024, coniugato con la sig.ra NT_1 e deceduto senza aver avuto figli;
che il de cuius era titolare di una ditta
-
e con sede individuale, denominata “EL AT”, avente partita Iva P.IVA 1 operativa in Torremaggiore alla contrada Reinella, che si occupa della fabbricazione di macchine agricole, compressori, atomizzatori, abbacchiatori ed in genere rivendita di mezzi per l'agricoltura per l'intero sudItalia;
- che lo stesso utilizzava, per il deposito-custodia dei materiali acquistati e di quelli già trasformati negli anni precedenti e rimasti invenduti (compressori, atomizzatori, abbacchiatori ecc), n. 2 box-depositi siti in immobile condominiale, sottostante la sua abitazione di
che parte di detti beni acquistati e trasformati
-
venivano anche depositati presso altro capannone industriale sito nella zona PIP di Torremaggiore di proprietà dello stesso;
che il decesso del de cuius, avvenuto il 18 giugno 2024 per diagnosi tumorale, con sua incapacità a deambulare da circa 15 giorni prima di tale evento, ha impedito il ritiro dei detti beni da parte dello stesso per condurli nella sede operativa dell'azienda, sita in contrada Reinella, e iniziare la descritta attività di trasformazione e vendita;
- che, tre giorni dopo il suo decesso, veniva pubblicato, in data 21 giugno 2024, a ministero notaio Per 2 di San Severo, il testamento che lo stesso aveva redatto, ove si palesavano le sue volontà: in particolare, al coniuge
NT 1 , residente in [...], lasciava la casa di abitazione con i locali-depositi sottostanti ed il capannone industriale sito nella zona PIP di Torremaggiore (entrambi i siti ove si trovavano depositati temporaneamente i beni aziendali), mentre alla ricorrente lasciava la intera azienda meccanica, con tutti i suoi beni mobili ed immobili, crediti e debiti esistenti;
- che, preso contezza del testamento, la ricorrente invitava CP_1 CP_1 a recarsi congiuntamente presso detti siti-immobili, onde inventariare in contraddittorio i beni esistenti, cosi da poterli poi ritirare successivamente, trattandosi di beni aziendali e necessari per la produzione;
che, il giorno dopo la
-
lettura e pubblicazione del testamento, la ricorrente, unitamente alla predetta NT_1 ed agli storici dipendenti del , si recava presso i suddetti siti, procedendo ad NT_2 una esatta e dettagliata individuazione di tutti i beni aziendali ivi depositati, redigendo apposito verbale e ampie riproduzioni fotografiche e video dei beni;
- che, in tale contesto di accertamento durato circa 3 ore, la predetta NT 1 riceveva varie telefonate ed al termine delle operazioni di ricognizione si rifiutava di firmare il relativo verbale, verbale che veniva sottoscritto dalla ricorrente e dai predetti dipendenti;
- che la ricorrente chiedeva alla resistente di consentire la presa in consegna di detti beni necessari per iniziare e/o continuare l'attività di produzione e vendita, senza avere riscontro alcuno;
- che, pertanto, la ricorrente adiva il Tribunale di Foggia, con ricorso depositato il 22 luglio 2024, iscritto al n. 3618/24 RG, affinchè venisse disposto il sequestro giudiziario dei suddetti beni con decreto inaudita altera parte;
- che, con provvedimento reso due giorni dopo, il Tribunale di Foggia disponeva il sequestro giudiziario, con decreto inaudita altera parte, di tutti i beni aziendali indicati dal n. 1 al 98 del verbale di ricognizione, allegato al ricorso, nominando custode il dr Persona 3 di Foggia e rinviando per la conferma o revoca del provvedimento alla udienza del 21 agosto 2024: - che il Giudice riteneva sussistente sia il fumus del ricorso relativo al diritto alla restituzione dei detti beni detenuti da terzo e sia il periculum in mora costituito dal pericolo di disfacimento dell'azienda e dalla possibilità di modifica della situazione di fatto;
che, alla successiva udienza in contraddittorio, il Giudice si riservava e con ordinanza del 1 dicembre 2024 confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte di sequestro giudiziario, assegnando il termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito;
- che la ricorrente ha necessità che i suddetti beni rientrino al più presto nella sua disponibilità, al fine di riprendere l'attività dell'azienda della quale è beneficiaria e di evitare il prodursi di ulteriori danni a seguito della mancata lavorazione-produzione derivante dalla mancata consegna dei beni.
Tutto ciò premesso, ha concluso nel senso che segue: "a) Convalidarsi ove necessario il disposto sequestro giudiziario e, previa declaratoria della natura aziendale dei beni sequestrati appartenenti alla azienda EL AT di PE 1 , dichiararne la loro proprietà in capo alla ricorrente in virtù del lascito testamentario e per l'effetto condannarsi la sigra [...]
CP_1 residente in [...], al rilascio dei beni indicati nel
,
provvedimento di sequestro in favore della ricorrente e/o autorizzarne il custode dr PE_3 a farne consegna alla ricorrente;
b) Condannarsi la resistente ex art 96 cpc stante la sua resistenza con malafede o colpa grave nel procedimento cautelare e anche nel presente procedimento, atteso che non ha fatto mai offerta di restituzione dei beni, nonostante anche 2 pec inviate il 16 e 20 settembre 2024 ed anche in data 5 dicembre us, alla somma di € 15.000 o nella diversa ritenuta di giustizia;
c) Con vittoria di spese e compenso professionale della fase cautelare, di esecuzione del sequestro, delle spese di custodia e del presente giudizio, oltre rimb forf 15% LP ed accessori di legge ".
Il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione al 14.04.2025.
Con ulteriore istanza, la ricorrente ha chiesto l'emissione di provvedimento inaudita altera parte in corso di causa e anticipazione dell'udienza.
Il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, non essendo stato allegato alcuno specifico pregiudizio imminente e irreparabile, essendo attualmente già in corso una misura cautelare (sequestro giudiziario) che consente di garantire la gestione e la custodia dei beni, ha rigettato l'istanza e confermato l'udienza del 14.04.2025 nel conraddittorio tra le parti. La resistente, NT_1 pur ritualmente chiamata in giudizio, è rimasta contumace.
All'udienza del 14.04.2025, sulle note scritte e memorie di discussione di parte ricorrente depositate il 8.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame, il legatario che non ha il possesso del bene, ma è riconosciuto come proprietario, può esercitare l'azione di rivendicazione per ottenere la restituzione del bene da chi lo possiede o detiene. È dunque evidente che, per il vittorioso esperimento dell'azione, è necessario che la parte convenuta abbia la concreta disponibilità delle cose di cui parte attrice chiede la restituzione, non potendo altrimenti realizzarsi la finalità restitutoria cui la domanda è tipicamente diretta. Persona 1Ciò posto, la ricorrente ha dimostrato anzitutto di essere legataria del de cuius deceduto in data 18 giugno 2024, in virtù del testamento pubblico del 8 giugno 2024, per rogito del notaio dott. che così ha statuito: "Lascio a mia sorellaPE 4 Parte 1 il
,
diritto di proprietà dell'azienda corrente in contrada Reinella, Torremaggiore (Fg) avente ad oggetto la vendita di macchine agricole, esercitata sotto la ditta AT di Persona 1 L
comprensiva di tutti i beni mobili e immobili che la corredano, marchi, contratti, debiti, crediti e in generale con tutti i beni che compongono il compendio aziendale" (cfr. testamento allegato in atti).
La ricorrente ha altresì dimostrato la detenzione, da parte della resistente, al momento della proposizione della domanda, dei beni di cui pretende la restituzione, come si evince dalla lettura degli atti relativi al procedimento cautelare n. 3618/2024 R.G. Inoltre, risulta documentalmente che la resistente si sia rifiutata di restituire spontaneamente i beni anche dopo l'eseguito sequestro (cfr.
2 рес all. al ricorso).
E' inoltre documentata l'appartenenza dei beni di cui si chiede la restituzione all'azienda EL
AT, e, di conseguenza, alla ricorrente, designata legataria dell'azienda nella predetta disposizione testamentaria, come si evince sia dalla loro natura (ad esempio, n. 87 abbacchiatori che servono per raccogliere le olive, 35 avvolgitubo, n. 8 motori CP_3 aste telescopiche, aste da imballaggio, fondelli, n 2 compressori, etc...) che dalle fatture di acquisto, dal verbale di ricognizione e dalle foto in atti.
Orbene, considerata l'appartenenza dei beni in discussione in capo alla ricorrente e la detenzione degli stessi da parte di NT_1 quest'ultima deve essere pertanto condannata alla '
restituzione dei beni aziendali di cui al verbale di ricognizione del 22/06/2024 (da intendersi qui integralmente ritrascritto: beni ivi indicati da 1 a 98) allocati presso l'immobile box-garage della resistente sito in Torremaggiore (Fg) alla via Giordano n. 58.
Nulla si dispone sulla domanda di convalida del sequestro giudiziario, atteso che l'articolo 681
c.p.c., che riguardava la convalida del sequestro giudiziario, è stato abrogato dall'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353. La convalida del sequestro, in precedenza prevista da tale articolo, pertanto, non è più necessaria per legge.
Quanto alla domanda di condanna formulata alla ricorrente ex art. 96 c.p.c., essa non merita accoglimento: l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma 1 c.p.c., postula che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare concretamente l'esistenza del detto danno. Né appare ricorrere un'ipotesi di mala fede e colpa grave, che non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010), sicchè non si ritiene di dover fare applicazione della disposizione della norma citata.
Le spese del presente giudizio e del giudizio cautelare seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui allo scaglione di valore indeterminabile non elevato, con l'esclusione della fasa istruttoria, nella specie non tenutasi.
Nulla può essere risconosciuto al ricorrente a titolo di competenze legali per il tentativo di mediazione, non essendo stato dimostrato il relativo esborso e pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la proprietà, in capo alla ricorrente, in virtù di lascito testamentario, dei beni aziendali di cui al verbale di ricognizione del 22/06/2024 (da intendersi qui integralmente ritrascritto: beni ivi indicati da 1 a 98);
NT 1 al rilascio, in favore diper l'effetto del punto che precede, condanna
Parte 1 dei beni aziendali di cui al verbale di ricognizione del 22/06/2024 (da intendersi qui integralmente ritrascritto: beni ivi indicati da 1 a 98), allocati presso l'immobile box-garage di
NT 1 sito in Torremaggiore (Fg) alla via Giordano n. 58; rigetta la domanda di condanna della resistente per lite temeraria;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte 1 nel presente giudizio, che si liquidano nell'ammontare di € 286,00 per esborsi e € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
Parte 1condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute da nel procedimento cautelare n. 3618/2024 R.G., che si liquidano nell'ammontare di € 286,00 per esborsi e € 3.228,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
Così deciso in Foggia, in data 05/05/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Elena de Tura