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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 531/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] int.2 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
Val Gardena 26 int.2 (C.F. , entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Romina Cristina D'Agostini;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - in data 24 Giugno 2012 contraevano matrimonio concordatario a San Benedetto del
Tronto; l'atto di Matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 2012 al numero 9 parte II serie
A, Uff.2, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
- i coniugi fissavano la residenza della famiglia presso l'abitazione di proprietà della sig.a e condivisa anche con la propria madre, di anni Parte_1 Persona_1
71;
- dall'unione coniugale è nata la figlia i anni 12; Per_2
- l'unione coniugale si è incrinata a causa di differenti scelte di vita ed è venuto meno l'affezione tra i coniugi talché il protrarsi della convivenza è divenuto intollerabile;
malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, le parti hanno pertanto di comune accordo deciso di interrompere il legame di connubio;
- il Sig. lavora con contratto a tempo indeterminato per la Parte_2
PROMARCHE soc. coop. Agr. con un reddito di circa € 1870,00= mensili (reddito netto nel 2023 pari ad € 22.539,96), mentre la sig.a come operaia per Parte_1
la società Garden La Fiorita con un reddito mensile attuale di circa 1000,00= mensili;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi, preso atto dell'impossibilità della convivenza, vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale Sita in San Benedetto del Tronto Via Val Gardena n. 26 int. 2, di proprietà esclusiva della sig.a verrà assegnata alla medesima che vi Parte_1
continuerà ad abitare con la figlia minorenne;
il Sig. trasferirà la Parte_2
residenza anagrafica in altro luogo al più tardi non appena sarà emessa la sentenza di separazione. I coniugi concordano che tutti gli arredi, elettrodomestici e complementi di arredo anche acquistati con la partecipazione del marito rimarranno nella disponibilità esclusiva della sig.a . Parte_1
3. La figlia minore di anni 12 e che frequenta la classe I della scuola Persona_3
secondaria inferiore Cappella di Porto d' Ascoli, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. La minore rimarrà collocata prevalentemente presso la casa materna. trascorrerà con il padre tutte le domeniche, prelevandola il padre da casa Per_2
della madre entro le ore 10 ed ivi riportandola entro le ore 22; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia anche il sabato, dall'uscita della scuola con previsione del pernotto, nel rispetto delle esigenze psico-emotive della minore.
Resta altresì inteso che, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze della minore, trascorrerà anche ulteriori giorni anche Per_2
infrasettimanali con il padre, previo avviso ed accordo anche telefonico alla sig.a
. Inoltre, le modalità ed i tempi sopra indicati potranno essere Parte_1
derogati o modificati, nel rispetto delle esigenze della figlia e dei genitori, mediante accordo per le vie brevi. rascorrerà le festività ed i ponti scolastici secondo Per_2
il principio dell'alternanza e pertanto il 25 Aprile con un genitore ed il I maggio con l'altro, il primo novembre con l'uno e 1'8 dicembre con l'altro, il 2 giugno in alternanza con la festa del Patrono. Analogamente le vacanze pasquali e quelle natalizie verranno equamente divise tra i genitori;
Pasqua e Pasquetta in alternanza di anno in anno ed il periodo dal 23 al 30 Dicembre in alternanza con quello dal 31
Dicembre al 6 gennaio. Un periodo esclusivo di almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (periodo da metà Giugno a metà Settembre) da comunicarsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori rappresentano di avere verificato, mediante ascolto della figlia ultradodicenne,
l'adesione della stessa alle modalità e tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Il Sig. , in considerazione dei debiti assunti in costanza di Parte_2
matrimonio per le esigenze della famiglia, contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di € 200,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, da corrispondere alla sig.a entro il 15 di Pt_1
ciascun mese, oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la minore come da Protocollo regione Marche del 10 luglio 2024.
L'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere percepito al 50% da parte di ciascun genitore;
attualmente e sino alla nuova domanda da presentare presso il patronato, l'assegno verrà percepito dal Sig. e versato, nella misura Parte_2
del 50%, alla sig.a . Parte_1
5. Nessun mantenimento viene previsto per i coniugi in quanto entrambi sono economicamente autonomi oltre che aventi capacità lavorativa.
6. I coniugi si prestano vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese del giudizio saranno sostenute in parti uguali.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché quelli della figlia minore.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune dell'anno 2012 al numero 9 parte II serie A, Uff.2;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 531/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.05.2025 da
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...] int.2 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
Val Gardena 26 int.2 (C.F. , entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Romina Cristina D'Agostini;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - in data 24 Giugno 2012 contraevano matrimonio concordatario a San Benedetto del
Tronto; l'atto di Matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 2012 al numero 9 parte II serie
A, Uff.2, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
- i coniugi fissavano la residenza della famiglia presso l'abitazione di proprietà della sig.a e condivisa anche con la propria madre, di anni Parte_1 Persona_1
71;
- dall'unione coniugale è nata la figlia i anni 12; Per_2
- l'unione coniugale si è incrinata a causa di differenti scelte di vita ed è venuto meno l'affezione tra i coniugi talché il protrarsi della convivenza è divenuto intollerabile;
malgrado i tentativi di ricostruzione del rapporto, le parti hanno pertanto di comune accordo deciso di interrompere il legame di connubio;
- il Sig. lavora con contratto a tempo indeterminato per la Parte_2
PROMARCHE soc. coop. Agr. con un reddito di circa € 1870,00= mensili (reddito netto nel 2023 pari ad € 22.539,96), mentre la sig.a come operaia per Parte_1
la società Garden La Fiorita con un reddito mensile attuale di circa 1000,00= mensili;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi, preso atto dell'impossibilità della convivenza, vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale Sita in San Benedetto del Tronto Via Val Gardena n. 26 int. 2, di proprietà esclusiva della sig.a verrà assegnata alla medesima che vi Parte_1
continuerà ad abitare con la figlia minorenne;
il Sig. trasferirà la Parte_2
residenza anagrafica in altro luogo al più tardi non appena sarà emessa la sentenza di separazione. I coniugi concordano che tutti gli arredi, elettrodomestici e complementi di arredo anche acquistati con la partecipazione del marito rimarranno nella disponibilità esclusiva della sig.a . Parte_1
3. La figlia minore di anni 12 e che frequenta la classe I della scuola Persona_3
secondaria inferiore Cappella di Porto d' Ascoli, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative alla educazione, istruzione, salute e residenza abituale, tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. La minore rimarrà collocata prevalentemente presso la casa materna. trascorrerà con il padre tutte le domeniche, prelevandola il padre da casa Per_2
della madre entro le ore 10 ed ivi riportandola entro le ore 22; inoltre, a settimane alterne, il padre terrà con sé la figlia anche il sabato, dall'uscita della scuola con previsione del pernotto, nel rispetto delle esigenze psico-emotive della minore.
Resta altresì inteso che, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze della minore, trascorrerà anche ulteriori giorni anche Per_2
infrasettimanali con il padre, previo avviso ed accordo anche telefonico alla sig.a
. Inoltre, le modalità ed i tempi sopra indicati potranno essere Parte_1
derogati o modificati, nel rispetto delle esigenze della figlia e dei genitori, mediante accordo per le vie brevi. rascorrerà le festività ed i ponti scolastici secondo Per_2
il principio dell'alternanza e pertanto il 25 Aprile con un genitore ed il I maggio con l'altro, il primo novembre con l'uno e 1'8 dicembre con l'altro, il 2 giugno in alternanza con la festa del Patrono. Analogamente le vacanze pasquali e quelle natalizie verranno equamente divise tra i genitori;
Pasqua e Pasquetta in alternanza di anno in anno ed il periodo dal 23 al 30 Dicembre in alternanza con quello dal 31
Dicembre al 6 gennaio. Un periodo esclusivo di almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (periodo da metà Giugno a metà Settembre) da comunicarsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori rappresentano di avere verificato, mediante ascolto della figlia ultradodicenne,
l'adesione della stessa alle modalità e tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Il Sig. , in considerazione dei debiti assunti in costanza di Parte_2
matrimonio per le esigenze della famiglia, contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di € 200,00= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali, da corrispondere alla sig.a entro il 15 di Pt_1
ciascun mese, oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la minore come da Protocollo regione Marche del 10 luglio 2024.
L'assegno unico per la famiglia continuerà ad essere percepito al 50% da parte di ciascun genitore;
attualmente e sino alla nuova domanda da presentare presso il patronato, l'assegno verrà percepito dal Sig. e versato, nella misura Parte_2
del 50%, alla sig.a . Parte_1
5. Nessun mantenimento viene previsto per i coniugi in quanto entrambi sono economicamente autonomi oltre che aventi capacità lavorativa.
6. I coniugi si prestano vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7. Le spese del giudizio saranno sostenute in parti uguali.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché quelli della figlia minore.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del
Tronto in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune dell'anno 2012 al numero 9 parte II serie A, Uff.2;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi