Articolo 2 della Legge 6 gennaio 1929, n. 466
Articolo 1
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30 aprile 1929
Art. 2.

Al testo francese del Protocollo e' unita, e sara' contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 30 aprile 1929