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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1796/2020 r.g.
Parte_1
Avv. FABRIZIO CEPPI, AVV. SILVIA CEPPI, AVV. LUIGI NICACCI parte attrice
, Parte_2
Avv. MAZZOLI ELISABETTA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore: si chiede che il Giudice voglia rimettere la causa in istruttoria, con richiamo del CTU, affinché lo stesso proceda alla ricostruzione dei rapporti per cui è causa a partire;
per quanto riguarda il conto corrente n. 953-5 dal quarto trimestre del 1991 e, per quanto riguarda il conto corrente n. 3396, dal quarto trimestre del 1997.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa,
- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o indeterminatezza della domanda e respingere perciò ogni pretesa avanzata nei confronti della convenuta;
- nel merito, rigettare comunque ogni domanda proposta da parte attrice, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte e non provate;
in ogni caso condannare parte attrice alla refusione integrale delle spese e dei compensi di lite, ivi incluse quelle di CTU, poste provvisoriamente a carico solidale delle parti”.
Le ragioni della decisione:
1 1. Con atto di citazione notificato il 29/09/2020, , titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, ha convenuto in giudizio per ottenere l'accertamento Controparte_1 della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute, e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente e comunque la nullità di tutto quanto non validamente pattuito per iscritto;
in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità per indeterminatezza del tasso ultralegale, la nullità per indeterminatezza e/o mancanza di causa delle commissioni di massimo scoperto, dell'antergazione e postergazione delle valute e delle spese e commissioni, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti effettuati;
l'accertamento dell'applicazione di interessi usurari e la condanna dell'intermediario finanziario alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito, quantificato in €
175.022,86 o nella diversa somma, maggiore o minore risultante dalla istruttoria, oltre interessi.
Parte attrice ha rilevato in particolare di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 953-5, assistito da affidamento, acceso almeno dal 1990 ed estinto il 19/3/2012.
Con riferimento a tale rapporto, secondo le risultanze di un elaborato peritale di parte, sarebbero stati applicati interessi anatocistici non consentiti, addebitati interessi ultralegali secondo il rinvio cd. “uso piazza”, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non previamente concordate e, in ogni caso, non dovute, applicati interessi sui versamenti e prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva e interessi eccedenti il cd. tasso soglia, somme delle quali pertanto vienechiesta la ripetizione in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., anche a seguito dell'esito negativo del procedimento di mediazione.
1.1. Con comparsa depositata il 15/1/2021 si è costituito Controparte_1 contestando la domanda attorea in quanto generica e infondata;
inoltre, il convenuto ha eccepito la prescrizione di eventuale credito restitutorio.
Più in particolare, la parte convenuta ha evidenziato l'indeterminatezza della citazione, contenente la sola trattazione dottrinaria e giurisprudenziale di profili di illegittimità; inoltre, gli stessi sarebbero stati individuati sulla base di consulenza di parte, fondata su assunti errati e con criteri di calcolo contrastanti con quelli indicati dalla Banca d'Italia.
Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione decennale della richiesta di restituzione delle somme annotate in conto corrente.
1.2. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con provvedimento del 24/11/2021, è stata ordinata alla Banca l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti di conto corrente e degli estratti conto mancanti relativi a diverse annualità (1986-1990, 1991, 1996, 1999, 2012 per il conto corrente di corrispondenza 953-5; 1997 e 2012 per il conto 3396-7), alla quale quest'ultimo ha ottemperato
2 depositando i contratti di conto corrente 953 e 3396 nonché i relativi estratti conto dal 2012, allegando l'impossibilità di ottemperare a richieste che esorbitassero l'obbligo decennale di conservazione.
Successivamente, il Giudice ha disposto CTU contabile.
Il consulente tecnico d'ufficio ha risposto ai quesiti evidenziando che “allo stato non risultano ricalcoli da effettuare in quanto la mancata continuità tra gli estratti conto disponibili, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera F del quesito, restringe l'indagine, per entrambi i conti n. 953-5 e n. 3396-7, a soli tre mesi (dal 1/1/2012 al 31/3/2012, primo periodo dotato di continuità) le cui competenze – rispettivamente di euro 602,07 e di euro 28,26 – non sono comunque indagabili perché ignota è la loro composizione stante l'assenza, tra la documentazione in atti, dei conti scalari al
31/3/2012 con il loro conteggio analitico”.
All'udienza del 20/9/2023, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Nelle note conclusive l'attore ha insistito per la rimessione della causa in istruttoria, con richiamo del
CTU ai fini della ricostruzione dei rapporti di causa (dal quarto trimestre del 1991 per il conto 953-5 e dal quarto trimestre del 1997 per il conto 3396) evidenziando come le lacune documentali, ritenute impeditive al fine di operare una compiuta ricostruzione dei rapporti, fossero, in realtà, limitate e specifici e brevissimi periodi;
secondo l'attore, si sarebbe potuto facilmente ovviare a tali lacune attraverso l'utilizzo di eventuali scritture di raccordo e la loro neutralizzazione individuando come “saldo zero” il valore iniziale di ciascuna serie continua di estratti conto.
2. La presente controversia pone innanzitutto una questione di natura squisitamente processuale dalla risoluzione della quale, poi, derivano rilevanti conseguenze con riferimento all'esito della lite.
Infatti, quanto alla contestazione delle somme dovute dal saldo negativo del conto corrente, occorre preliminarmente evidenziare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di Pt_2 prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Quanto al secondo profilo, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501 secondo la quale chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in
3 eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ma ciò che viene in rilievo nel caso di specie, tuttavia, è ancor prima il difetto di adeguata allegazione dei profili asseritamente censurati del rapporto contrattuale in esame;
infatti, nell'ambito di un giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito, lo stesso ha l'onere di indicare nell'atto di citazione a pena di nullità ex art. 164, comma 4: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) indicare le singole rimesse che si assumono indebitamente eseguite;
3) la natura solutoria delle rimesse, cioè che esse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4) la data del pagamento;
5) calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Solo se il cliente/attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente da un lato, alla Banca convenuta di difendersi e dall'altro al Giudice di verificare l'esistenza e la conformità alla legge della clausola o del comportamento qualificato come illegittimo dal cliente e, tramite
CTU, l'esecuzione della singola rimessa individuata dal cliente e la relativa natura.
Viceversa, si ritiene essere inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di merito ha affermato più volte che il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
La giurisprudenza, appunto, è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019;
Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017;
Trib. Roma 12.6.2016). Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e
(soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua
4 interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. Si ribadisce, dunque, che il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite – ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass.,
Sez. Un., n. 8077/2012).
2.1. Ebbene, nel caso in questione appare cristallino come l'atto introduttivo non contenga riferimenti ai rapporti contrattuali, consistendo in una mera ricognizione generale dei principi in materia di usura, anatocismo, commissione massimo scoperto etc.
2.1.1. Quanto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, nel paragrafo relativo a tale doglianza (da pag. 3 a pag. 13 dell'atto di citazione) alcun riferimento si fa al contratto in esame e alle relative condizioni economiche.
2.1.2. Inoltre, l'attore ha contestato l'applicazione di interessi ultralegali “nonostante la carenza di qualsiasi pattuizione in tal senso, con la conseguente illegittimità degli stessi e la necessaria loro riconduzione nei termini di legge”
(pagg. 14-15 atto di citazione), senza fare alcun riferimento al documento contrattuale che, eventualmente, li avrebbe potuti prevedere.
2.1.3. Quanto alla commissione di massimo scoperto (paragrafo da pag. 16 a pag. 17 dell'atto di citazione),
l'attore ha rilevato “l'inesistenza di qualsiasi pattuizione e, comunque, la nullità delle stesse per carenza di forma scritta” cui ha aggiunto l'ulteriore argomentazione secondo cui, “in ogni caso, anche ove per assurda ipotesi, dovesse risultare, all'esito dell'istruttoria, una qualche pattuizione in merito all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, le stesse sarebbero da considerarsi nulle non solo per carenza di forma scritta, ma anche e in ogni caso, per mancanza di causa”.
2.1.4. Quanto all'applicazione del cd. “gioco delle valute” (paragrafo da pag. 18 a pag. 19 dell'atto di citazione) l'attore ha rilevato “la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto in oggetto per carenza di forma rende illegittima qualsiasi antergazione e postergazione di valuta, che sono state effettivamente applicate nel caso di specie in carenza di qualsiasi previsione, rendendo così illegittimo qualsiasi addebito operato dalla banca in tal senso. A prescindere da ciò, qualsiasi eventuale clausola contrattuale sarebbe comunque irrimediabilmente nulla”.
2.1.5. Quanto alla presunta applicazione di interessi usurari (paragrafo da pag. 19 a pag. 20 dell'atto di citazione), viene svolto un mero richiamo alla consulenza tecnica di parte, che avrebbe individuato
5 “sforamenti” del tasso soglia in diversi trimestri, sia con riferimento al conto corrente n. 953-6 che al conto anticipi n. 3396; così, secondo l'attore, “nel caso di specie, non ci si riferisce alla usura sopravvenuta, ma di un'usura pattizia, determinata dalle modifiche unilaterali in corso di rapporto operate dalla banca, così come emergeranno all'esito dell'istruttoria”.
3. A tal proposito è bene evidenziare che l'attore ha formulato osservazioni astratte, disancorate rispetto ai documenti contrattuali;
in primo luogo, l'attore ha evidenziato la nullità degli addebiti effettuati dall'intermediario per assenza di forma scritta in ordine alla loro pattuizione.
Tali considerazioni avrebbe avuto effettivo valore in caso di mancata produzione dei documenti contrattuali da parte dell'intermediario finanziario.
A tal proposito è bene evidenziare che, effettivamente, l'intermediario finanziario non ha prodotto i documenti contrattuali nell'ambito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., con conseguente eventuale necessità di dichiarare la nullità delle pattuizioni comportanti addebiti extralegali.
3.1. Senonché, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata dalla stessa parte attrice nei confronti della banca, relativamente alla “documentazione contrattuale - contratti di conto corrente di corrispondenza
e contratti di apertura di credito –“ (si veda II memoria istruttoria parte attrice, pagg. 1-2), poi accolta dal giudicante (si veda verbale del 24/11/2021), cui è seguito il deposito di parte convenuta (si veda produzione del 22/3/2022), ha determinato l'effetto di ritenere legittima (e non tardiva) la produzione dei documenti contrattuali di parte convenuta.
Peraltro, per scelta operata dall'attore, ciò avveniva in fase processuale che non consentiva di modificare la domanda.
3.2. Perciò, rilevata la rituale acquisizione dei documenti contrattuali, decadono le censure relative alla nullità per carenza di forma dei contratti, e, comunque, risultano fortemente depotenziate tutte le ulteriori censure di parte attrice, che risultano caratterizzate da astrattezza rispetto alla documentazione contrattuale.
Quindi l'allegazione di parte attrice risulta insufficiente in quanto carente di censure specifiche in ordine alla individuazione e applicazione delle clausole contrattuali, a seguito della rituale produzione dei documenti contrattuali.
In altre parole, a seguito dell'acquisizione seguita alla richiesta di cui all'art. 210 c.p.c., le questioni sollevate dell'attore appaiono troppo generiche per giustificare la nomina (o comunque il richiamo) di c.t.u., che nel caso di specie assumerebbe valore meramente esplorativo (si vedano, in particolare, i paragrafi 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3, 2.1.4).
6 3.3. Inoltre, con particolare riferimento alla denunciata usurarietà delle clausole contrattuali, non risultano provate né allegate quelle modifiche unilaterali in corso di rapporto che l'attore, nella propria prospettazione, parrebbe aver indicato come decisive al fine di qualificare l'usura come pattizia (anziché come sopravvenuta, si veda par. 2.1.5.).
3.4. Si ritiene, quindi, corretto accogliere l'eccezione di parte convenuta, relativa alla eccessiva genericità della domanda.
3.5. Appare corretto precisare che il presente pronunciamento si pone in consapevole contraddizione con l'impostazione istruttoria data in precedenza;
la scelta di non richiamare il c.t.u. (come richiesto da parte attrice), presuppone l'inammissibilità della richiesta di indagine tecnica in ragione delle enunciate caratteristiche della domanda.
Il mutamento della persona fisica del giudicante ha determinato tale (legittimo, secondo le regole processuali) mutamento di impostazione, che risulta comunque fondato su documentazione non sopravvenuta e su eccezione di genericità della domanda, formulata dalla convenuta sin dalla propria costituzione.
4. Le domande proposte, dunque, meritano integrale rigetto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (indeterminabile – media complessità, considerato che, nell'atto di citazione, la somma individuata a titolo di restituzione è accompagnata dalla locuzione “nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa”) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
Spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
p.q.m.
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice, in favore di al pagamento delle spese di Controparte_2 lite quantificate in € 10.860,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%; pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Spoleto, 14 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1796/2020 r.g.
Parte_1
Avv. FABRIZIO CEPPI, AVV. SILVIA CEPPI, AVV. LUIGI NICACCI parte attrice
, Parte_2
Avv. MAZZOLI ELISABETTA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore: si chiede che il Giudice voglia rimettere la causa in istruttoria, con richiamo del CTU, affinché lo stesso proceda alla ricostruzione dei rapporti per cui è causa a partire;
per quanto riguarda il conto corrente n. 953-5 dal quarto trimestre del 1991 e, per quanto riguarda il conto corrente n. 3396, dal quarto trimestre del 1997.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa,
- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o indeterminatezza della domanda e respingere perciò ogni pretesa avanzata nei confronti della convenuta;
- nel merito, rigettare comunque ogni domanda proposta da parte attrice, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, oltre che prescritte e non provate;
in ogni caso condannare parte attrice alla refusione integrale delle spese e dei compensi di lite, ivi incluse quelle di CTU, poste provvisoriamente a carico solidale delle parti”.
Le ragioni della decisione:
1 1. Con atto di citazione notificato il 29/09/2020, , titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, ha convenuto in giudizio per ottenere l'accertamento Controparte_1 della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi ultralegali, delle antergazioni e postergazioni delle valute, e di qualsiasi altra spesa e commissione non prevista dalla legge nei rapporti di conto corrente e comunque la nullità di tutto quanto non validamente pattuito per iscritto;
in subordine, la nullità per contrarietà a norme imperative delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la nullità per indeterminatezza del tasso ultralegale, la nullità per indeterminatezza e/o mancanza di causa delle commissioni di massimo scoperto, dell'antergazione e postergazione delle valute e delle spese e commissioni, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti effettuati;
l'accertamento dell'applicazione di interessi usurari e la condanna dell'intermediario finanziario alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito, quantificato in €
175.022,86 o nella diversa somma, maggiore o minore risultante dalla istruttoria, oltre interessi.
Parte attrice ha rilevato in particolare di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 953-5, assistito da affidamento, acceso almeno dal 1990 ed estinto il 19/3/2012.
Con riferimento a tale rapporto, secondo le risultanze di un elaborato peritale di parte, sarebbero stati applicati interessi anatocistici non consentiti, addebitati interessi ultralegali secondo il rinvio cd. “uso piazza”, commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non previamente concordate e, in ogni caso, non dovute, applicati interessi sui versamenti e prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva e interessi eccedenti il cd. tasso soglia, somme delle quali pertanto vienechiesta la ripetizione in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., anche a seguito dell'esito negativo del procedimento di mediazione.
1.1. Con comparsa depositata il 15/1/2021 si è costituito Controparte_1 contestando la domanda attorea in quanto generica e infondata;
inoltre, il convenuto ha eccepito la prescrizione di eventuale credito restitutorio.
Più in particolare, la parte convenuta ha evidenziato l'indeterminatezza della citazione, contenente la sola trattazione dottrinaria e giurisprudenziale di profili di illegittimità; inoltre, gli stessi sarebbero stati individuati sulla base di consulenza di parte, fondata su assunti errati e con criteri di calcolo contrastanti con quelli indicati dalla Banca d'Italia.
Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione decennale della richiesta di restituzione delle somme annotate in conto corrente.
1.2. All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con provvedimento del 24/11/2021, è stata ordinata alla Banca l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti di conto corrente e degli estratti conto mancanti relativi a diverse annualità (1986-1990, 1991, 1996, 1999, 2012 per il conto corrente di corrispondenza 953-5; 1997 e 2012 per il conto 3396-7), alla quale quest'ultimo ha ottemperato
2 depositando i contratti di conto corrente 953 e 3396 nonché i relativi estratti conto dal 2012, allegando l'impossibilità di ottemperare a richieste che esorbitassero l'obbligo decennale di conservazione.
Successivamente, il Giudice ha disposto CTU contabile.
Il consulente tecnico d'ufficio ha risposto ai quesiti evidenziando che “allo stato non risultano ricalcoli da effettuare in quanto la mancata continuità tra gli estratti conto disponibili, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera F del quesito, restringe l'indagine, per entrambi i conti n. 953-5 e n. 3396-7, a soli tre mesi (dal 1/1/2012 al 31/3/2012, primo periodo dotato di continuità) le cui competenze – rispettivamente di euro 602,07 e di euro 28,26 – non sono comunque indagabili perché ignota è la loro composizione stante l'assenza, tra la documentazione in atti, dei conti scalari al
31/3/2012 con il loro conteggio analitico”.
All'udienza del 20/9/2023, tenuto conto delle risultanze dell'elaborato peritale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Nelle note conclusive l'attore ha insistito per la rimessione della causa in istruttoria, con richiamo del
CTU ai fini della ricostruzione dei rapporti di causa (dal quarto trimestre del 1991 per il conto 953-5 e dal quarto trimestre del 1997 per il conto 3396) evidenziando come le lacune documentali, ritenute impeditive al fine di operare una compiuta ricostruzione dei rapporti, fossero, in realtà, limitate e specifici e brevissimi periodi;
secondo l'attore, si sarebbe potuto facilmente ovviare a tali lacune attraverso l'utilizzo di eventuali scritture di raccordo e la loro neutralizzazione individuando come “saldo zero” il valore iniziale di ciascuna serie continua di estratti conto.
2. La presente controversia pone innanzitutto una questione di natura squisitamente processuale dalla risoluzione della quale, poi, derivano rilevanti conseguenze con riferimento all'esito della lite.
Infatti, quanto alla contestazione delle somme dovute dal saldo negativo del conto corrente, occorre preliminarmente evidenziare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di Pt_2 prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Quanto al secondo profilo, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501 secondo la quale chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in
3 eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ma ciò che viene in rilievo nel caso di specie, tuttavia, è ancor prima il difetto di adeguata allegazione dei profili asseritamente censurati del rapporto contrattuale in esame;
infatti, nell'ambito di un giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito, lo stesso ha l'onere di indicare nell'atto di citazione a pena di nullità ex art. 164, comma 4: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) indicare le singole rimesse che si assumono indebitamente eseguite;
3) la natura solutoria delle rimesse, cioè che esse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4) la data del pagamento;
5) calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Solo se il cliente/attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente da un lato, alla Banca convenuta di difendersi e dall'altro al Giudice di verificare l'esistenza e la conformità alla legge della clausola o del comportamento qualificato come illegittimo dal cliente e, tramite
CTU, l'esecuzione della singola rimessa individuata dal cliente e la relativa natura.
Viceversa, si ritiene essere inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di merito ha affermato più volte che il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte (CTP), non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
La giurisprudenza, appunto, è assolutamente consolidata in tale senso: è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte (ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019;
Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017;
Trib. Roma 12.6.2016). Tale tecnica espositiva si pone in aperta violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 e
(soprattutto) 4 c.p.c., dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua
4 interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. Si ribadisce, dunque, che il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite – ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass.,
Sez. Un., n. 8077/2012).
2.1. Ebbene, nel caso in questione appare cristallino come l'atto introduttivo non contenga riferimenti ai rapporti contrattuali, consistendo in una mera ricognizione generale dei principi in materia di usura, anatocismo, commissione massimo scoperto etc.
2.1.1. Quanto all'illegittima applicazione di interessi anatocistici, nel paragrafo relativo a tale doglianza (da pag. 3 a pag. 13 dell'atto di citazione) alcun riferimento si fa al contratto in esame e alle relative condizioni economiche.
2.1.2. Inoltre, l'attore ha contestato l'applicazione di interessi ultralegali “nonostante la carenza di qualsiasi pattuizione in tal senso, con la conseguente illegittimità degli stessi e la necessaria loro riconduzione nei termini di legge”
(pagg. 14-15 atto di citazione), senza fare alcun riferimento al documento contrattuale che, eventualmente, li avrebbe potuti prevedere.
2.1.3. Quanto alla commissione di massimo scoperto (paragrafo da pag. 16 a pag. 17 dell'atto di citazione),
l'attore ha rilevato “l'inesistenza di qualsiasi pattuizione e, comunque, la nullità delle stesse per carenza di forma scritta” cui ha aggiunto l'ulteriore argomentazione secondo cui, “in ogni caso, anche ove per assurda ipotesi, dovesse risultare, all'esito dell'istruttoria, una qualche pattuizione in merito all'applicazione di commissioni di massimo scoperto, le stesse sarebbero da considerarsi nulle non solo per carenza di forma scritta, ma anche e in ogni caso, per mancanza di causa”.
2.1.4. Quanto all'applicazione del cd. “gioco delle valute” (paragrafo da pag. 18 a pag. 19 dell'atto di citazione) l'attore ha rilevato “la mancata pattuizione e, comunque, la nullità del contratto in oggetto per carenza di forma rende illegittima qualsiasi antergazione e postergazione di valuta, che sono state effettivamente applicate nel caso di specie in carenza di qualsiasi previsione, rendendo così illegittimo qualsiasi addebito operato dalla banca in tal senso. A prescindere da ciò, qualsiasi eventuale clausola contrattuale sarebbe comunque irrimediabilmente nulla”.
2.1.5. Quanto alla presunta applicazione di interessi usurari (paragrafo da pag. 19 a pag. 20 dell'atto di citazione), viene svolto un mero richiamo alla consulenza tecnica di parte, che avrebbe individuato
5 “sforamenti” del tasso soglia in diversi trimestri, sia con riferimento al conto corrente n. 953-6 che al conto anticipi n. 3396; così, secondo l'attore, “nel caso di specie, non ci si riferisce alla usura sopravvenuta, ma di un'usura pattizia, determinata dalle modifiche unilaterali in corso di rapporto operate dalla banca, così come emergeranno all'esito dell'istruttoria”.
3. A tal proposito è bene evidenziare che l'attore ha formulato osservazioni astratte, disancorate rispetto ai documenti contrattuali;
in primo luogo, l'attore ha evidenziato la nullità degli addebiti effettuati dall'intermediario per assenza di forma scritta in ordine alla loro pattuizione.
Tali considerazioni avrebbe avuto effettivo valore in caso di mancata produzione dei documenti contrattuali da parte dell'intermediario finanziario.
A tal proposito è bene evidenziare che, effettivamente, l'intermediario finanziario non ha prodotto i documenti contrattuali nell'ambito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., con conseguente eventuale necessità di dichiarare la nullità delle pattuizioni comportanti addebiti extralegali.
3.1. Senonché, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata dalla stessa parte attrice nei confronti della banca, relativamente alla “documentazione contrattuale - contratti di conto corrente di corrispondenza
e contratti di apertura di credito –“ (si veda II memoria istruttoria parte attrice, pagg. 1-2), poi accolta dal giudicante (si veda verbale del 24/11/2021), cui è seguito il deposito di parte convenuta (si veda produzione del 22/3/2022), ha determinato l'effetto di ritenere legittima (e non tardiva) la produzione dei documenti contrattuali di parte convenuta.
Peraltro, per scelta operata dall'attore, ciò avveniva in fase processuale che non consentiva di modificare la domanda.
3.2. Perciò, rilevata la rituale acquisizione dei documenti contrattuali, decadono le censure relative alla nullità per carenza di forma dei contratti, e, comunque, risultano fortemente depotenziate tutte le ulteriori censure di parte attrice, che risultano caratterizzate da astrattezza rispetto alla documentazione contrattuale.
Quindi l'allegazione di parte attrice risulta insufficiente in quanto carente di censure specifiche in ordine alla individuazione e applicazione delle clausole contrattuali, a seguito della rituale produzione dei documenti contrattuali.
In altre parole, a seguito dell'acquisizione seguita alla richiesta di cui all'art. 210 c.p.c., le questioni sollevate dell'attore appaiono troppo generiche per giustificare la nomina (o comunque il richiamo) di c.t.u., che nel caso di specie assumerebbe valore meramente esplorativo (si vedano, in particolare, i paragrafi 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3, 2.1.4).
6 3.3. Inoltre, con particolare riferimento alla denunciata usurarietà delle clausole contrattuali, non risultano provate né allegate quelle modifiche unilaterali in corso di rapporto che l'attore, nella propria prospettazione, parrebbe aver indicato come decisive al fine di qualificare l'usura come pattizia (anziché come sopravvenuta, si veda par. 2.1.5.).
3.4. Si ritiene, quindi, corretto accogliere l'eccezione di parte convenuta, relativa alla eccessiva genericità della domanda.
3.5. Appare corretto precisare che il presente pronunciamento si pone in consapevole contraddizione con l'impostazione istruttoria data in precedenza;
la scelta di non richiamare il c.t.u. (come richiesto da parte attrice), presuppone l'inammissibilità della richiesta di indagine tecnica in ragione delle enunciate caratteristiche della domanda.
Il mutamento della persona fisica del giudicante ha determinato tale (legittimo, secondo le regole processuali) mutamento di impostazione, che risulta comunque fondato su documentazione non sopravvenuta e su eccezione di genericità della domanda, formulata dalla convenuta sin dalla propria costituzione.
4. Le domande proposte, dunque, meritano integrale rigetto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa (indeterminabile – media complessità, considerato che, nell'atto di citazione, la somma individuata a titolo di restituzione è accompagnata dalla locuzione “nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa”) e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
Spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
p.q.m.
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice, in favore di al pagamento delle spese di Controparte_2 lite quantificate in € 10.860,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%; pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Spoleto, 14 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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