Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1112/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1355/18 emessa dal Tribunale di Benevento in data 26.07.2018, vertente
TRA
C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Mariateresa Del Ciampo ed Antonietta Fortunato;
APPELLANTI – SOLLA AT INCIDENTALE
E
P.IVA Controparte_1
, in persona del legale Commissario liquidatore e legale P.IVA_1
rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Porcelli e
Fabio Pannone;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2013, la
[...]
, deducendo che nel periodo Controparte_1
antecedente all'intervento della liquidazione coatta amministrativa esercitava l'attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 106
TUB, conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1
pagamento di € 1.029.423,59, oltre interessi a far data dal 10.03.2011, in virtù di un finanziamento allo stesso concesso e non pagato;
in via subordinata chiedeva il pagamento di € 936.518,07, oltre interessi, al , Pt_1
mentre € 92.905,51, oltre interessi, al , sempre a titolo di Pt_2
finanziamenti non pagati. La infatti, assumeva che nello CP_1
svolgimento dell'attività d'intermediazione finanziaria era solita concedere ai propri soci dei finanziamenti denominati "finanziamento/affidamento", con la facoltà in capo ai beneficiari di avere, previa richiesta, la disponibilità di una somma di denaro da poter prelevare per intero o tramite prelievi parziali.
In data 17.05.1993, con istanza a firma del , quest'ultimo Parte_1
richiedeva un finanziamento pari alla somma di lire 25.000.000, che veniva concesso giusta delibera n.2 del 17.051993 a firma del Consiglio di amministrazione della Adduceva altresì la che le richieste CP_1 CP_1
di affidamento perduravano nel corso degli anni, aumentando pertanto la debitoria in capo al , fintanto che, a decorrere dal 29.12.2000, Pt_1
quest'ultimo accendeva altresì un finanziamento di tipo rateale, recante n.
582 dell'importo di lire 95.000.000, nonché ulteriore finanziamento di tipo
Pagina 2 rateale in data 31.12.2001 per l'importo di € 61.974,83. Atteso che il Pt_1
non era in grado di far fronte ai pagamenti delle rate dei predetti finanziamenti, quest'ultimo, accrescendo la propria esposizione debitoria del "finanziamento – affidamento", riusciva a pagare le rate, ottenendo, di guisa, gli effetti cambiari dati a garanzia delle singole rate. A far data dall'anno 2004 veniva stipulato un ulteriore finanziamento, che a detta della era intestato formalmente al , cognato del , CP_1 Parte_2 Pt_1
ma di cui sostanzialmente beneficiava quest'ultimo, sebbene tutte le operazioni di elargizione delle somme di denaro avvenissero con bonifico sul conto corrente n. 10251, acceso presso la Banca Popolare di Ancona dal
. Pt_2
Chiedeva, dunque, in accoglimento delle proprie domande, la condanna del al pagamento della somma di € 1.029.423,59, o in Parte_1
subordine di € 936.518,07, e del al pagamento della somma di € Pt_2
92.905,52, oltre interessi, o in subordine la condanna al pagamento del e del delle somme secondo la scomposizione delle posizioni Pt_1 Pt_2
contabili in forza degli inadempimenti verificatisi. In ulteriore subordine veniva richiesto il pagamento a titolo di indebito o ingiustificato arricchimento.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio
[...]
e che contestavano tutto quanto dedotto da Pt_1 Parte_2
parte attrice, e nello specifico che non sussisteva alcun debito in capo ai predetti convenuti per il pagamento dei finanziamenti di cui al libello introduttivo. Eccepivano altresì l'inattendibilità della documentazione contabile offerta dalla a sostegno delle proprie pretese creditorie CP_1
atteso che la Banca d'Italia aveva evidenziato delle gravi irregolarità contabili tali da pregiudicare l'affidabilità del sistema contabile. Veniva
Pagina 3 contestato inoltre: la necessaria forma scritta dei contratti finanziari;
la mancata pattuizione per iscritto del saggio degli interessi, di guisa,
l'illegittimo addebito di interessi superiori al tasso legale;
l'illegittima capitalizzazione annuale degli interessi. In ultimo veniva evidenziata l'estraneità del ai rapporti in essere tra la e . Pt_1 CP_1 Pt_2
Espletata CTU contabile a firma del dott.ssa , la causa Persona_1
veniva riservata in decisione.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, riconoscendo l'estraneità del Sig. nei rapporti Parte_1
tra la e , accoglieva parzialmente le domande di CP_1 Parte_2
cui all'atto di citazione, condannando il al pagamento di € 226.400,60 Pt_1
oltre interessi legali dal 10.03.2011; condannava altresì il al Pt_2
pagamento di € 52.624,42 oltre interessi legali dal 10.03.2011.
Compensava per metà tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 26.2.2019,
[...]
ha censurato: l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
la Pt_1
nullità del contratto di finanziamento per la carenza di forma scritta;
l'inidoneità della documentazione offerta a sostegno delle pretese creditorie;
in via subordinata l'erronea ricostruzione del saldo debitore pari ad € 25.840,31. Con il medesimo atto di appello, ha Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurando: la mancanza di un idoneo contratto scritto volto a dimostrare l'esistenza di un rapporto di finanziamento e, in ogni caso, l'avvenuta restituzione delle somme finanziate. Hanno chiesto, quindi, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, previa rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare che alcun contratto è mai stato stipulato tra le parti;
in
Pagina 4 via subordinata accertare come dovuto dal il minor importo di € Pt_1
25.840,31.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
coatta amministrativa, la quale ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità delle censure in appello ex art. 342 c.p.c. ed in subordine ha chiesto di rigettare il gravame perché infondato in fatto e diritto.
È stato spiegato inoltre appello incidentale in ordine all'erroneo calcolo svolto dal CTU sulle somme alle dovute da;
è stata CP_1 Parte_1
censurata altresì l'illegittima esclusione di alcuni prelievi effettuati dal
. In via subordinata è stata chiesta la riqualificazione della domanda Pt_1
come indebito oggettivo o arricchimento senza giusta causa.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello principale è infondato, mentre risulta meritevole di parziale accoglimento l'appello incidentale.
1. 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza,
“Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo
Pagina 5 di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado ha accolto.
2. Preliminarmente va rilevato che il rapporto intercorrente tra
[...]
e la aveva origine da una lettera del con la quale Pt_1 CP_1 Pt_1
veniva richiesto il "finanziamento" di lire 25.000.000, cui succedeva una delibera da parte del C.d.A. della di concessione del predetto CP_1
importo. Alla richiesta seguivano diverse istanze di integrazione dell'originario importo a firma del , le quali venivano approvate di Pt_1
volta in volta dal C.d.A. della CP_1
Sul punto è opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il rapporto de quibus, pur non potendosi qualificare come un contratto teso a regolare la concessione di uno strumento finanziario, può essere diversamente qualificato come una
Pagina 6 pluralità di contratti di mutuo per i quali, com'è noto, non è necessaria la forma scritta.
Invero, pur svolgendo la in bonis attività d'intermediazione CP_1
finanziaria, il contratto di finanziamento, seppur in termini generali, deve contenere diverse informazioni quali: la tipologia e l'ammontare del finanziamento, il piano di ammortamento, le eventuali garanzie richieste e le altre spese non incluse nei tassi d'interesse; tutti elementi non ravvisabili nella documentazione depositata.
Nel caso di specie, appare maggiormente fedele al dato normativo un'interpretazione che sussuma la fattispecie negoziale intercorsa, che la definisce di "finanziamento – affidamento", nel contratto di mutuo, CP_1
atteso che la si limitava a trasferire di volta in volta, in contanti o CP_1
tramite bonifico su conto corrente, una somma di denaro previamente richiesta dal socio che si obbligava a restituire al momento della richiesta di affidamento.
È pacifico in giurisprudenza che "il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario" (Cass. ord. N.
37654/2021)
In virtù di quanto esposto, è possibile pervenire al rigetto del primo motivo di gravame con il quale il deduce la erroneità della qualificazione del Pt_1
rapporto operata dal giudice di prime cure come apertura di credito – di
Pagina 7 fatto - su conto corrente. La censura risulta evidentemente superata dalla diversa qualificazione delle operazioni in questione, come innanzi esposta.
3. Privo di fondamento, pertanto, è anche il secondo motivo di appello, con il quale viene eccepita la nullità del contratto di "finanziamento affidamento" per carenza della forma scritta.
Seppur appaiano astrattamente condivisibili le affermazioni di parte appellante, stante la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti di finanziamento ex. art. 117 TUB, la censura non può trovare accoglimento. Invero, pur essendo la in bonis legittimata CP_1
all'esercizio dell'attività finanziaria ex art. 106 TUB e pur avendo la stessa asserito di aver concesso uno strumento di tipo finanziario, assume carattere assorbente la diversa qualificazione della fattispecie negoziale nell'ambito di un contratto di mutuo, come operata dal Collegio, che esclude la natura finanziaria dell'operazione.
In effetti, è possibile ravvisare nelle lettere di disposizione del , con le Pt_1
quali quest'ultimo richiedeva alla di bonificare l'importo richiesto CP_1
sul proprio conto corrente, e nelle delibere del Consiglio di
Amministrazione della degli univoci elementi indiziari tesi a CP_1
dimostrare l'esistenza di una diversa ma valida obbligazione contrattuale del nei confronti della come innanzi individuata. Pt_1 CP_1
In ogni caso, va considerato che la nullità per difetto di forma scritta di un contratto di finanziamento o di apertura di credito comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito (cfr. in tal senso
Cass. 26/09/2023, n.27390), di guisa che, avendo l'istante proposto tale domanda in via subordinata, dovrebbe comunque essere disposta la restituzione del capitale erogato e degli interessi al tasso legale.
Pagina 8 Inconferenti e del tutto superflue risultano, poi, le deduzioni dell'appellante in ordine alla mancata convenzione degli interessi per difetto di forma scritta. Il Tribunale, infatti, recependo il calcolo effettuato dal c.t.u., ha provveduto a ricostruire il saldo debitore applicando l'interesse legale, attesa una mancata pattuizione degli stessi nella misura ultra-legale, ed espungendo la capitalizzazione, pervenendo così ad un saldo debitore del
, alla data del 10.03.2011, pari ad € 226.400,60. Pt_1
4. Con l'ultimo motivo di appello proposto da viene Parte_1
contestata l'inidoneità della documentazione prodotta dalla a CP_1
sostegno delle proprie pretese creditorie.
Le predette contestazioni sono formulate in maniera del tutto generica ed apodittica, laddove, l'appellante avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione contabile ed individuare, in maniera specifica e precisa, le ragioni della loro inidoneità.
Esso, infatti, si limita ad indicare l'esistenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Benevento, il quale vedrebbe imputati i componenti del C.d.A. della di diversi reati, nonché delle contestazioni mosse CP_1
dalla Banca d'Italia circa l'inaffidabilità del sistema contabile della CP_1
Le contestazioni appaiono oltremodo generiche, tenendo conto della mancata allegazione nel giudizio di primo grado di qualsivoglia elemento probatorio teso a corroborare la propria tesi circa l'inidoneità dei documenti contabili a dimostrare i crediti vantati.
L'onere di allegazione è tanto più rigoroso e necessario in questa sede dal momento che parte appellante è tenuta a dimostrare pure l'erroneità della decisione del primo giudice.
Ne deriva che, poiché le contestazioni sulle lacunosità del materiale istruttorio, sia nell'originaria comparsa di risposta ed anche nell'atto di
Pagina 9 appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la chiesta consulenza tecnica d'ufficio contabile che, com'è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Il suddetto mezzo di indagine non può, difatti, essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, il terzo motivo d'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5. Con l'unico motivo d'appello proposto da viene Parte_2
contestata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto in capo al predetto un debito residuo pari ad € 52.624,42 alla data del
10.03.2011. L'appellante, nello specifico, contesta la mancanza di contratto scritto e di idonei riscontri probatori, deducendo di aver ricevuto dalla un solo mutuo interamente restituito e che le altre somme CP_1
bonificate venivano portate alla e successivamente versate sul conto CP_3
acceso presso la Banca Popolare di Ancona, agendo la come uno CP_1
sportello periferico.
Occorre premettere, quanto ai rapporti tra la società appellata ed il
[...]
, che risulta pacifico l'inesistenza di alcun contratto scritto regolante Pt_2
le somme concesse in prestito dalla al , ma emergono CP_1 Pt_2
diversi elementi indiziari tesi a dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo per il quale non è necessaria la forma scritta.
Pagina 10 In primo luogo, è opportuno evidenziare che, dall'esame del materiale istruttorio, sono emersi diversi prospetti contabili prodotti dalla in CP_1
particolare, come rilevato dal c.t.u., i prelevamenti eseguiti in virtù di lettere di disposizione della con gli allegati estratti del c/c della CP_1
presso la Banca Popolare di Novara ove è indicato il nome del CP_2
beneficiario. Da tali documenti, analoghi a quelli prodotti a riprova dei crediti vantati verso il , si ricavano le operazioni effettuate dalla Pt_1
in favore del dal 2004 al 2008, e quindi i crediti che la CP_1 Pt_2
cooperativa aveva nei confronti del predetto.
Tali prospetti, di cui la si muniva presumibilmente per la gestione CP_1
dei rapporti di credito con i soci, sono stati quindi valutati dal c.t.u., unitamente alle contabili di bonifico a favore del ed agli estratti Pt_2
conto da cui emerge il nome del beneficiario, come idonei a dimostrare il debito in questione.
Anche in tale ipotesi, il primo giudice, recependo il criterio del c.t.u., non specificamente contestato dagli appellanti, ha statuito sulla debenza della somma di cui in premessa.
Non può trovare accoglimento, pertanto, la censura relativa all'asserita diversa provenienza delle somme bonificate dalla al , CP_1 Pt_2
attesa la mancanza sia di precise allegazioni e prove a sostegno della tesi, sia di un'adeguata contestazione della documentazione contabile e dei criteri di calcolo utilizzati dal c.t.u.
Sicché, l'unico motivo d'appello proposto dal deve essere ritenuto Pt_2
infondato.
6. Quanto all'appello incidentale, va premesso che il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea parzialmente, accertando un saldo debitore in capo al pari ad € 226.400,60. Pt_1
Pagina 11 Il predetto saldo debitore è stato accertato recependo i calcoli della c.t.u. contabile svolta sulla base della documentazione fornita dalla CP_1
L'appellante incidentale assume, con il primo motivo d'appello, l'errore che il Tribunale ha compiuto nell'accertamento di quanto spettante alla CP_1
avendo ritenuto che altri due finanziamenti, non oggetto di domanda, sarebbero stati invece inclusi ed azionati con la domanda proposta.
Nello specifico, l'appellante incidentale evidenzia che, il , avendo Pt_1
stipulato con la altri due contratti di finanziamento, uno di lire CP_1
95.000.000 con rilascio di 30 cambiali a garanzia, e altro contratto per l'importo di lire 120.000.000 con rilascio di 36 cambiali a garanzia, provvedeva ai pagamenti dei predetti aumentando la propria esposizione debitoria derivante dal rapporto di "affidamento" (riqualificato come mutuo).
Sul punto giova sottolineare che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure e dal c.t.u., i finanziamenti con estinzione rateale sono stati regolarmente pagati, tant'è che agli atti di causa si rinvengono in copia tutte le cambiali del con la dicitura "Pagato", sicché essi non formavano Pt_1
oggetto della domanda del . Pt_1
Orbene, la circostanza che il pagamento delle rate avvenisse con un'operazione interna della e che quindi il non provvedeva al CP_1 Pt_1
materiale pagamento delle stesse ma chiedeva l'imputazione, a tali fini, delle operazioni di addebito sul finanziamento affidato, non è stata sufficientemente provata.
I prospetti delineati dalla nella propria comparsa di risposta in CP_1
appello, nei quali si evidenziano le rate non materialmente pagate dal , Pt_1
non trovano riscontro in alcuna documentazione idonea a dimostrare l'eventuale operazione di storno. Era onere dell'appellante, infatti, provare
Pagina 12 in maniera precisa e analitica le presunte operazioni di storno che la svolgeva su richiesta orale del al fine di estinguere i CP_1 Pt_1
finanziamenti rateali.
Gli unici documenti offerti dall'appellante incidentale si rinvengono nei prospetti contabili, i medesimi utilizzati dalla stessa per la gestione dei propri crediti nei confronti dei soci, i quali riportano in maniera alquanto generica delle somme di denaro dovute dal . La genericità dei Pt_1
prospetti, a cui non segue alcun documento teso a comprovare il collegamento tra le somme che la concedeva a titolo di CP_1
"affidamento" ed il relativo pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti, non permette di ritenere come dimostrata l'esistenza di ulteriori indebiti in danno del . Pt_1
Neppure la prova testimoniale articolata dall'appellante può supplire alla deficienza del materiale istruttorio. Invero, pur a voler prescindere dalla possibilità che il teste possa ricordare e riferire precisamente i vari importi delle numerosissime operazioni in questione, in ciascuno dei capi di prova si deduce semplicemente che la somma indicata veniva imputata al pagamento delle rate dei finanziamenti cd. ordinari>, senza in alcun modo chiarire i termini e le modalità di tale imputazione, così da poter richiedere al teste non una valutazione ma fatti concreti ed individuati nel loro effettivo svolgimento.
In sostanza, quanto alla circostanza essenziale da dimostrare perché non comprovata documentalmente, ossia che quei pagamenti si riferissero ai finanziamenti a rata fissa, la prova non è formulata in termini sufficientemente precisi e specifici, di guisa che il Collegio ritiene corretta la decisione del primo giudice di considerare la prova in questione come
Pagina 13 inidonea a dimostrare il contenuto dell'operazione che la poneva in CP_1
essere su richiesta del . Pt_1
Sul punto giova ricordare quanto affermato dalla Cassazione in tema di prova: "la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile
d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima"
(Cass. sent. n. 1294/2018).
Di guisa il primo motivo di appello incidentale teso a riconoscere il pagamento dell'ulteriore somma di € 77.309,49, non può trovare accoglimento.
6.1 Con il secondo motivo di appello la ha contestato altre CP_1
operazioni di calcolo eseguito dal c.t.u., assumendo che lo stesso avrebbe illegittimamente escluso:
a) la somma di lire 8.000.000 elargita in data 17.01.1994 comprovata dal foglio di chiusura cassa e la disposizione di bonifico alla stessa data e del medesimo importo sul c/c del;
Pt_1
b) la somma di lire 12.500.000 elargita in data 01.06.1994 comprovata dal foglio di chiusura cassa e dalla disposizione di bonifico alla stessa data e del medesimo importo sul c/c del;
Pt_1
c) la somma di lire 100.000 elargita in data 17.10.1995 comprovata dal foglio di chiusura cassa e dalla disposizione di bonifico alla stessa data e del medesimo importo sul c/c del;
Pt_1
d) la somma di lire 200.000 elargita in data 04.10.1996 comprovata dal foglio di chiusura cassa e dalla disposizione di bonifico alla stessa data e del medesimo importo sul c/c del;
Pt_1
Pagina 14 e) la somma di lire 20.000.000 elargita in data 21.01.1998 comprovata dal foglio di chiusura cassa e dalla disposizione di bonifico alla stessa data e del medesimo importo sul c/c del;
Pt_1
f) la somma di lire 3.000.000 elargita in data 07.07.1999, comprovata dal foglio di chiusura cassa e dalla disposizione di bonifico alla stessa data, atteso che il c.t.u. ha ritenuto di non includere la predetta somma sulla scorta della divergenza tra l'importo indicata nella "foglio di chiusura cassa" e dalla disposizione di bonifico riportante la somma di lire 500.000;
g) la somma di lire 40.005.000, elargita in data 11.12.2001 comprovata da un bonifico in favore della Imefin S.p.A. da parte della per conto CP_1
del ; Pt_1
h) la somma di lire 50.000.000, elargita in data 07.02.2002 comprovata da una distinta di prelievo che proverebbe il prelievo in contanti.
In conclusione, ad avviso dell'appellante incidentale, dalla chiesta rettifica dei calcoli effettuati dal c.t.u. deriverebbe un credito nei confronti del Pt_1
maggiore di quello riconosciuto dal Giudice di prime cure, perché aumentato di € 68.949,58.
Le osservazioni formulate dall'appellante incidentale risultano parzialmente condivisibili.
Per quanto concerne le somme indicate dal capo "a)" al capo "e)", è opportuno evidenziare che il c.t.u. ha ritenuto di escluderle in quanto non comprovate da formali "lettere di disposizioni" a firma del , pur Pt_1
essendovi la ricevuta della con la quale era stata presa in carico la CP_1
disposizione del bonifico (c.d. "foglio di chiusura cassa") e, soprattutto, la disposizione di bonifico con l'importo corrispondente sul conto corrente del
. Pt_1
Pagina 15 Questo Collegio non ritiene, quindi, condivisibile l'esclusione di dette somme.
È opportuno richiamare sul punto il criterio utilizzato dal c.t.u. ai fini del computo delle somme dal dovute: "In merito ai c.d. prelevamenti Pt_1
sono stati considerati quelli comprovati da formali lettere di disposizioni del , firmate da quest'ultimo anche per ricevuta oppure Pt_1
accompagnate dalle corrispondenti contabili di addebito sul c/c della
sono stati considerati anche i prelevamenti documentali da CP_1
lettere di disposizioni della con allegate le contabili di bonifico in CP_1
favore del riportanti il numero di c/c del beneficiario ed il CRO, Pt_1
oppure gli estratti conto del c/c della presso la Banca Popolare CP_1
di Novare ove è indicato il nome del beneficiario."
Risulta, pertanto, più fedele allo stesso criterio utilizzato dal c.t.u. includere nel saldo debitore anche le predette somme in quanto comprovate dal foglio di chiusura cassa e dalla contabile di bonifico. La scelta del c.t.u. di non attribuire efficacia dirimente alla sola lettera di disposizione firmata dal
è superabile sulla base del numero di conto corrente riportato nelle Pt_1
contabili escluse che è parimenti riportato in altre operazioni pure considerate dal c.t.u. come attribuibili al predetto, trattandosi di un conto pacificamente ascrivibile al che, pertanto, non può non considerarsi il Pt_1
beneficiario di detti pagamenti.
Ne deriva che il saldo debitore andrà ricalcolato includendo le suddette somme.
Venendo all'importo riportato alla lettera f), è parimenti necessario riportare il criterio utilizzato dal c.t.u. ai fini del calcolo del saldo debitore laddove vi sia discrepanza tra la disposizione di bonifico e il foglio di chiusura cassa: "In caso di discordanza tra importo della contabile e la
Pagina 16 disposizione del bonifico, è stata presa in considerazione il minor importo
a carico del atteso che, come ha affermato la stessa cooperativa Pt_1
nella citazione, in alcuni casi il , al momento dell'operazione, Pt_1
versava in contanti."
Anche in tal caso le censure dell'appellante incidentale risultano meritevoli di accoglimento, laddove il c.t.u. utilizza come criterio l'inclusione del minor importo risultate dai documenti, ma dall'altro, esclude nel calcolo del saldo debitore l'importo medesimo (pagina 15 della consulenza).
Pertanto, data la contraddittorietà della consulenza sul punto, in aderenza al criterio selezionato dal c.t.u., è necessario includere la somma di lire
500.000 nel saldo debitore.
Quanto alla somma di cui al punto g), le deduzioni dell'appellante incidentale sul punto non risultano, invece, meritevoli di accoglimento.
Secondo l'appellante, la somma di lire 40.005.000, risultante dalla contabile di bonifico a favore della Imefin S.p.A., sarebbe stata elargita dalla CP_1
per conto del . Questo Collegio ritiene che, in mancanza degli altri Pt_1
dati che hanno consentito per le operazioni sopra esaminate l'attribuibilità del pagamento al , l'indicazione nella causale del bonifico del Pt_1
pagamento in nome del , non sia da sola idonea a comprovare un Pt_1
rapporto di provvista tra la ed il . CP_1 Pt_1
Per quanto attiene all'ultimo importo di cui al punto h) pari a lire
50.000.000, esso non risulta comprovato da alcuna disposizione di bonifico, tant'è che, secondo quanto affermato dalla la somma è CP_1
stata versata in contanti.
Sul punto risulta condivisibile il criterio utilizzato dal c.t.u. il quale ha escluso tutte quelle somme presumibilmente versate in contanti ma di cui sono state prodotte le sole "chiusure di cassa" compilate a mano.
Pagina 17 Conclusivamente, risultando fondato l'appello incidentale per quanto di ragione, deve accogliersi, a parziale riforma della sentenza gravata, la pretesa della al pagamento di ulteriori € 21.329,67 (pari a lire CP_1
41.300.000), oltre quanto già accertato in primo grado pari ad €
226.400,60, per un totale di complessivi € 247.730,27. Gli interessi vanno riconosciuti su detta somma dal 10.03.2011 al soddisfo, come disposto dal giudice di prime cure.
L'appello proposto da invece, risulta infondato e, Parte_2
pertanto, va confermata nei suoi confronti la sentenza impugnata.
7. L'accoglimento parziale dell'appello incidentale importa la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra la ed il , Controparte_1 Parte_1
atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma – totale o parziale – della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
Pertanto, valutando in modo unitario l'andamento del giudizio e l'esito finale della lite, tenuto conto che l'appello proposto da è Parte_1
infondato e che la Controparte_1
risulta solo parzialmente vittoriosa, ricorrono valide ragioni che giustificano ex. art. 92 c.p.c. la compensazione – non della metà come statuito dal primo giudice bensì - di un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio e la condanna dell'appellante principale al pagamento dei residui due terzi.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate ed all'impegno difensivo svolto, la liquidazione delle spese può essere effettuata applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 e fino ad € 260.000) che
Pagina 18 fissa la dimensione reale della lite stessa, ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Anche le spese della c.t.u. espletata in primo grado, stante l'esito della stessa non del tutto favorevole alla vanno compensate nei termini CP_1
riportati in dispositivo.
Infine, l'appellante , interamente soccombente, va condannato al Pt_2
pagamento delle spese del secondo grado che si liquidano in dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000) secondo la liquidazione operata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e della modesta attività difensiva svolta al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso sentenza n. 1355/18 emessa dal Tribunale di Benevento in data 26.07.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da ed in parziale Parte_1
accoglimento di quello incidentale spiegato dalla
[...]
, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, condanna a pagare in favore della Parte_1 [...]
per le causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € CP_1
247.730,27, oltre interessi legali dal 10.03.2011 al soddisfo;
2) compensa per un terzo tra e la le spese del Parte_1 Parte_3
primo e del secondo grado di giudizio, e condanna al Parte_1
pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano, in tale ridotta misura, quanto al primo grado in € 982,00 per esborsi, ed € 9.402,00 per compensi professionali, nonché quanto al secondo grado, in € 1.214,00 per esborsi ed
€ 9.544,66 per compensi professionali, oltre – per entrambi i giudizi – il
Pagina 19 rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge;
pone, altresì, le spese della c.t.u. espletata in primo grado in via solidale a carico di tutte le parti nei confronti del c.t.u., e, nei rapporti interni, a carico di e in solido, nella Parte_2 Parte_1
misura di due terzi ed a carico della per il terzo residuo;
Parte_3
3) rigetta l'appello principale proposto da e per l'effetto Parte_2
conferma nei suoi confronti l'impugnata sentenza;
4) condanna il al pagamento, in favore della Pt_2 CP_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida, a titolo di compensi professionali in € 7.160,00, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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