Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico, dal che consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione della giustizia. Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d'ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all'accoglimento della domanda fattori preclusivi che, risolvendosi in comportamenti dolosi o colposi, abbiano dato luogo all'ingiusta carcerazione dell'interessato o ad un evitabile prolungamento della medesima (Nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del giudice il quale, a fronte di una sentenza di assoluzione motivata a prescindere dalle dichiarazioni difensive dell'attore, aveva respinto come irrilevante, nel procedimento di riparazione, la sollecitazione della parte pubblica ad acquisire copia dei relativi verbali).
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione, fungibilità e poteri d'ufficio (Cass. 7901/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2002, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere
Dott. MARZANO Francesco Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere
Dott. SPAGNUOLO Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO;
nel procedimento instaurato da:
EM GI nato il [...];
avverso l'ORDINANZA del 15/01/2002 della CORTE di APPELLO, SEZ. DIST. di SASSARI. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. HINNA DANESI F. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
Con ordinanza 15 gennaio 2002 la Corte d'Appello di Cagliari ha liquidato a favore di EM GI la somma di Euro 395.605,98 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 12 dicembre 1995 al 20 aprile 2000, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione;
reato dal quale, dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di anni venticinque di reclusione, era stato assolto nel giudizio di appello.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso contro questa decisione e, dopo aver ricostruito i fatti che avevano dato luogo all'imputazione nei confronti di EM, ha censurato l'ordinanza della Corte cagliaritana per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) del codice di rito perché avrebbe immotivatamente e illogicamente respinto la richiesta di acquisizione di una serie di atti idonei, secondo il giudizio del ricorrente Ministero, a provare che EM GI, con il suo comportamento, avesse dato luogo o concorso a dare luogo con colpa grave alla custodia cautelare o al suo permanere.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso mentre il resistente EM ha depositato memoria difensiva datata 5 aprile 2002 con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e altra memoria, datata 23 novembre 2002, con la quale replica alla richiesta di accoglimento del ricorso formulato dal Procuratore generale. In particolare si sottolinea, in queste memorie, che mentre EM ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, il Ministero non avrebbe fatto altrettanto per quanto riguarda i fatti estintivi o modificativi. In ogni caso gli atti di cui è stata chiesta l'acquisizione sarebbero o irrilevanti ai fini del procedimento di riparazione o conosciuti perché il loro contenuto è già riportato nelle sentenze di merito. Si ribadisce pertanto la richiesta che il ricorso venga dichiarato inammissibile (e che venga dichiarato inammissibile anche il ricorso, peraltro ovviamente inesistente, che, secondo il resistente, sarebbe stato proposto dal Procuratore generale presso questo Ufficio).
Ciò premesso va rilevato che EM fu accusato del sequestro di persona in danno dell'albergatore UC HE a seguito delle dichiarazioni di accusa formulate nei suoi confronti da certo DA NI, amico di un familiare del sequestrato, che era stato incaricato dalla famiglia di tenere i contatti con gli autori del sequestro. A conferma della veridicità dell'accusa nel corso delle indagini preliminari, e a fondamento della sentenza di condanna di primo grado, era stato richiamato un episodio verificatosi alle ore 20,30 del 26 agosto 1995 in Dorgali. In questa occasione DA, per conto della famiglia, avrebbe dovuto consegnare a un fiduciario dei sequestratori alcuni medicinali per il sequestrato. Sul luogo (dove si trovava un esercizio commerciale gestito da EM) si erano appostati due appartenenti alle forze dell'ordine e, ad un certo punto, EM, che si trovata alla guida della sua autovettura, giunto sul luogo aveva lampeggiato verso l'autovettura sulla quale si trovavano gli ispettori di polizia. Successivamente si era dato a precipitosa fuga vanamente inseguito dagli operanti. L'ipotesi fatta dagli inquirenti era che EM fosse il fiduciario dei sequestratori che doveva prendere in consegna i medicinali e che, accortosi della presenza di appartenenti alle forze dell'ordine o che comunque i presenti non erano i suoi interlocutori, si fosse dato alla fuga per evitare di essere coinvolto nel grave fatto criminoso. Questa ipotesi, condivisa dai giudici di primo grado, non è stata però ritenuta sufficiente dai giudici di appello a confermare la chiamata in correità in quanto l'episodio poteva essere anche letto diversamente (che EM non solo non si fosse accorto della presenza della polizia - l'autovettura era civile e gli ispettori in abiti borghesi - ma avesse temuto che si stesse progettando una rapina in suo danno;
di qui l'esigenza di lampeggiare per verificare chi si trovasse a bordo dell'autovettura).
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. L'ordinanza impugnata, pur partendo da premesse esatte (che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione abbia prevalente natura civilistica), ne trae poi conseguenze che confliggono anche con i principi del processo civile. Nel processo civile è infatti onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta;
incombe invece sul convenuto di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estintivi o modificativi della domanda.
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (custodia cautelare ed assoluzione) era stato dal ricorrente adempiuto con la produzione del provvedimento di applicazione della custodia cautelare e della sentenza di assoluzione. La prova dell'inesistenza di dolo o colpa grave, o che la detenzione non fosse stata computata ad altro fine, rientrava invece tra gli oneri probatori di chi intendeva resistere alla domanda trattandosi di fatti idonei, per legge, a inficiarne il fondamento, avendo natura di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Le particolari caratteristiche del procedimento che, pur relativo ad una pretesa civilistica, trova peraltro la sua disciplina processuale (ed in gran parte anche sostanziale) nel codice di procedura penale accentuano però gli aspetti officiosi della procedura soprattutto in relazione all'acquisizione di elementi probatori che le parti (soprattutto quelle diverse dal pubblico ministero) non sono in grado, o lo sono con notevole difficoltà, di acquisire.
Ma v'è di più: il giudice della riparazione può anche, indipendentemente dalle richieste o dalle allegazioni delle parti, escludere la riparazione nei casi in cui ritenga l'esistenza di fatti preclusivi della medesima estendendo il suo accertamento anche ad atti o comportamenti che le parti non abbiano prodotto, allegato o prospettato. Come questa sezione ha più volte sottolineato (v. da ultimo sentenza n. 2815 dell'11 maggio 2000, Salamone) il procedimento per la riparazione, pur essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce pur sempre ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico;
dal che non può non discendere un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice che può quindi fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti purché conosciuti o ben conoscibili eventualmente attraverso la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p.. D'altro canto anche nel processo civile il giudice è dotato (art.115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117; ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d'informazioni alla p.a.: art. 213;
assunzione di testi de relato: art. 257 ecc.).
Se quindi dovessero integralmente applicarsi al procedimento per l'ingiusta riparazione i principi del processo civile non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere istruttorio al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda una volta provati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione). Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d'ufficio informazioni alla pubblica amministrazione (che, in questo caso, non può non ricomprendere anche l'amministrazione della giustizia) per concludere come, al di là dell'iniziativa delle parti, siano attribuiti al giudice civile (in questo caso al giudice della riparazione) i più ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere. Tanto più se questa richiesta venga formulata dalla parte (da qualsiasi parte).
Per tornare al caso di specie è ben vero che il giudice della riparazione può respingere la richiesta di acquisizione di atti che appaiano palesemente irrilevanti ai fini del decidere;
e in questo senso appare incensurabile la decisione della Corte di merito di rigettare la richiesta, formulata dal Ministero resistente, di acquisizione di documenti (accertamenti sulla situazione patrimoniale di EM, certificato del casellario ecc.) dei quali non appare, o non è stata spiegata la rilevanza. Non altrettanto invece può dirsi per la motivazione che la Corte ha fornito in merito alle altre richieste di acquisizione.
L'Avvocatura dello Stato aveva infatti chiesto che la Corte disponesse l'acquisizione dei verbali di interrogatorio di EM e delle sue dichiarazioni dibattimentali nonché dei provvedimenti del Tribunale per il riesame. La risposta della Corte è stata questa: questi documenti "potrebbero essere acquisiti ove risultasse che le dichiarazioni rese in qualche momento della vicenda processuale del richiedente possano avere dato causa in qualche modo alla detenzione ingiusta, ma questo non è stato prospettato dalla resistente. È da dire, per altro verso, che gli elementi posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare e della sentenza di condanna in primo grado pronunciate nei riguardi del ricorrente non derivavano da dichiarazioni da questo rese, consistendo essi invece in una chiamata in correità ed in un altro indizio, del quale si dirà diffusamente, il cui significato non pare certo essere stato aggravato dalle difese del Demurtas".
Una prima considerazione va fatta: la richiesta di acquisizione degli atti non poteva che essere finalizzata alla verifica dell'esistenza di fatti preclusivi della riparazione. La parte pubblica, in quanto tale, non è certo tenuta ad opporsi pregiudizialmente alle richieste della parte privata;
del tutto logica e corretta appare quindi la richiesta di acquisizione di atti al fine di valutare una corretta, ma successiva, scelta processuale sulle conclusioni da adottare nel giudizio di riparazione. In secondo luogo la risposta della Corte appare manifestamente illogica laddove sostanzialmente esclude, senza avere la disponibilità degli atti che comproverebbero questo assunto, che EM possa aver dato causa alla custodia cautelare. Per un verso questa conclusione viene tratta dall'esito del giudizio mentre, per altro verso, nulla viene detto in relazione al permanere della custodia cautelare dopo le giustificazioni fornite dal resistente in sede di interrogatorio e di giudizio.
In realtà la Corte ha interamente omesso di valutare se, in presenza della chiamata in correità e dell'indizio ricordato, EM avesse fornito giustificazioni idonee a spiegare il suo comportamento la sera del 26 agosto ovvero se, in tale difesa, fosse incorso in macroscopiche negligenze che potessero integrare gli estremi della colpa grave. Il che potrebbe, in ipotesi, avere avuto efficacia causale quanto meno sulla protrazione della custodia cautelare.
Di qui la necessità, sottolineata dall'Amministrazione ricorrente, di acquisizione degli atti in questione dal cui contenuto potevano trarsi gli argomenti idonei a suffragare od escludere l'ipotesi. L'ordinanza impugnata non avendo correttamente applicato la disciplina sinteticamente enunciata in precedenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla medesima Corte che l'ha pronunziata che dovrà attenersi ai principi indicati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Cote d'Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.