Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 11663/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARTIRI DI Parte_1 P.IVA_1
BELFIORE, 7 20090 OPERA , presso lo studio dell'avv. CRESCIMANNA LILIANA, dalla quale è rappresentata e difesa
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato all'Indirizzo digitale CP_1 C.F._1 del difensore, avv. LITRICO IRENE, dalla quale è rappresentato e difeso
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Nel merito
1 – revocare il decreto ingiuntivo impugnato in quanto infondato in fatto e in diritto e per tutti i motivi indicati;
2 - in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di canoni di affittanza d'azienda dalla a favore della e così dei suoi eredi per gli anni 2021 e Parte_1 Parte_2
2022, in quanto i pagamenti risultano assolti;
3 - condannare il sig. nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del minore CP_2
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi CP_1 d'ufficio in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionale.
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Con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1816/2024 (RG n. 1794/2024), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di quale erede del nonno della CP_1 Parte_2 somma di € 4.444,44, oltre interessi e spese, a titolo di quota ereditaria dei canoni di affitto d'azienda, relativa alle annualità 2021 e 2022, da essa dovute in favore del de cuius.
L'opponente ha eccepito di aver interamente corrisposto i canoni in questione: per l'anno 2021, mediante bonifici bancari emessi a fronte di undici fatture, recanti la specifica indicazione della causale, e, per l'anno 2022, avendo essa opponente estinto il debito del de cuius relativo a lavori di rifacimento della copertura di due capannoni di sua proprietà (ove viene esercitata l'attività aziendale dedotta in lite) e portato in compensazione il relativo importo col corrispondente credito del de cuius per il canone dell'anno 2022.
Ha pure dedotto l'inammissibilità della domanda monitoria, non avendo quello ingiunto natura di credito ereditario.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento che nulla è dovuto alla controparte e per la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c, per lite temeraria.
Radicatosi il contraddittorio, la parte opposta ha eccepito, in rito, la tardività dell'opposizione e, nel merito, ha contestato la idoneità della documentazione avversa a dimostrare la versione dei fatti da essa fornita. Ha precisato che il credito ingiunto concerne i frutti civili derivanti alla locazione di un bene comune.
Ha concluso per la conferma del decreto opposto.
Il giudice ha vanamente e più volte tentato la conciliazione della causa.
Ammesse ed espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Entrambe le parti hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, giacché, all'esito dell'istruttoria, la versione dei fatti allegata dall'opponente ha trovato pieno riscontro probatorio ed è accertato che ha interamente versato i canoni relativi alle due annualità in Parte_1
contestazione, con le modalità indicate.
2 Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in conformità alla concorde richiesta delle parti.
Permane la materia del contendere sulle spese processuali, oltre che sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, è certo che solo nel presente giudizio il creditore opposto ha avuto la possibilità di esaminare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati da e concernenti sia Parte_1
le fatture recanti, quale causale, i canoni del 2021 ed i correlativi pagamenti bancari, sia i pagamenti effettuati in favore del fornitore che ha provveduto al rifacimento dei due capannoni, che hanno estinto il debito del de cuius. E, infatti, le precedenti richieste stragiudiziali inoltrate all'opponente, documentate in atti, sono rimaste privo di riscontro. Se la documentazione in questione fosse stata trasmessa al creditore opposto antecedentemente, del tutto verosimilmente egli non avrebbe avuto la necessità di introdurre la domanda monitoria, che ha dato luogo alla instaurazione del presente giudizio.
Per tale ragione, la domanda risarcitoria ex art 96 cpc non merita accoglimento e le spese processuali devono essere liquidate in base al principio di causalità: quelle concernenti il ricorso per ingiunzione devono essere poste a carico dell'opponente, conformemente alla richiesta dell'opposto, mentre quelle inerenti il presente giudizio di opposizione devono essere compensate tra le parti, giacché, a fronte della perdurante mancanza di dialogo tra le parti, è stato necessario espletare l'istruttoria orale per avere definitiva certezza del fatto che il credito relativo al canone relativo al 2022 era stato estinto mediante il pagamento di un debito del de cuius. Ciò avrebbe facilmente potuto essere evitato, se l'opponente avesse messo in contatto la controparte con il proprio studio commercialista, che avrebbe potuto fornire tutti i necessari ragguagli e la cui dipendente è stata escussa come testimone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1816/2024 (RG n. 1794/2024);
2) condanna l'opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 550,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute e dichiara compensate tra le parti le restanti spese processuali.
Milano, 10 giugno 2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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