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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 16 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Monfalcone n. 22, presso lo studio degli avv.ti Walter Creaco e Fortunato Creaco, che lo rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
(già , Agente della Riscossione Controparte_1 Controparte_2 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi n. 132, presso lo studio dell'avv. Salvatore Lo Monaco, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 18.12.2023, il ricorrente premetteva che in data 17.11.2009 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 293 2009 CP_ 00482090 12 000, per omesso versamento di contributi gestione commercianti per il periodo 2001/2006; che aveva proposto ricorso avverso la suddetta cartella, iscritto al n. 10573/2009 R.G. del Tribunale Civile di
Catania - Sez. Lavoro -sul presupposto che negli anni indicati non aveva esercitato attività commerciale;
che
1 in data 21.01.2010 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, sempre per CP_ omesso versamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo 2001/2006, anche questa opposta con ricorso iscritto al n. 1714/10 R.G.; che in data 05.07.2010 gli veniva notificata una ulteriore CP_ cartella di pagamento n. 293 2010 00035190 53 000, per omesso versamento di contributi gestione commercianti per il periodo 2001/2006, anche questa opposta con ricorso iscritto al n. 7660/2010 R.G.; che con sentenza n. 2902/2013 il Giudice del Lavoro, riunite le tre cause, previa dichiarazione dell'assenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla “gestione commercianti” per gli anni 2001/2006, dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alle cartelle impugnate ed annullava le cartelle stesse;
che la citata sentenza veniva notificata il 03.01.2014 e non era stata oggetto di impugnazione e quindi era passata in giudicato.
Deduceva che in data 11.11.2023 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90021351 30
000, nella quale tra le somme richieste era compresa anche la somma di € 6.335,37, per omesso versamento dei contributi I.V.S. e oltre interessi ed ulteriori oneri relativamente agli anni 2001/2006, che trovava fondamento sulla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, notificata il 21.01.2010, già annullata con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania n. 2902/2013, perdendo efficacia di titolo esecutivo.
Alla luce di quanto sopra dedotto, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto la cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, sottesa alla stessa, era stata opposta ed annullata con sentenza n.
2902/2013 dell'intestato Tribunale e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio si costituiva l'Agente della Riscossione, eccepiva la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c., chiedendo un rinvio nel rispetto di tale termine;
l'inesistenza ovvero la nullità della notifica del ricorso per aver utilizzato un indirizzo telematico con iscritto nel Registro PP.AA.; la propria carenza di legittimazione passiva appartenendo soltanto all'ente impositore, nei cui confronti chiedeva integrarsi il contraddittorio;
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, contestando i motivi di opposizione di cui il ricorrente doveva fornire prova. Deduceva la legittimità dell'operato dell' avendo provveduto dopo la notifica della citata cartella Controparte_4 di pagamento alla notifica in data 16.11.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 9090338267 000, in data 02.02.2017 del preavviso di fermo amministrativo n. 293 80 2016 00039243 000 ed infine in data
27.10.2023 dalla notifica della intimazione oggi impugnata. Contestava l'intervenuta prescrizione essendo il relativo termine sospeso nel periodo compreso tra il 02.01.2014 ed il 15.06.2014 (ossia per sei mesi e tredici giorni) e ciò in forza della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto all'art. 1 commi 618 e ss. la c.d.
“rottamazione dei ruoli” e nel periodo compreso tra il 08.03.2020 e sino al 31.08.2021 in forza dell'art. 68 del
D.L. 18 del 17/03/2020). Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
2 Differita la causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., con provvedimento dell'11.09.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Va rilevato come l'opposizione, in questa sede, non investe il merito della pretesa, bensì soltanto la sussistenza di un valido titolo per l'emissione dell'intimazione di pagamento, quindi, il ricorrente ha inteso proporre un'opposizione all'esecuzione.
Orbene, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (60) dalla notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto: 1) a pagare integralmente il debito;
2) a presentare istanza di dilazione;
3) a proporre ricorso avverso la cartella esattoriale nelle forme previste (istanza in via amministrativa all'Ente impositore o ricorso in via giudiziaria) ed ottenuto la sospensione;
il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito.
Pertanto l'Agente della Riscossione è legittimato ad intraprendere tutte le procedure a garanzia della riscossione delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, quali: il fermo amministrativo e la iscrizione ipotecaria, nonché ad attivare le procedure di esecuzione forzata sui beni del debitore, soltanto decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che il contribuente abbia provveduto a porre in essere uno degli suindicati adempimenti.
Nel caso di specie, tuttavia, il ruolo non poteva costituire titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito e per le eventuali azioni cautelari a garanzia del credito, in quanto il ricorrente aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, (n. 1714/10 R.G) ed ottenuto all'esito del giudizio l'annullamento della stessa. Di tale circostanza viene data prova mediante produzione del ricorso proposto avverso la cartella e della sentenza n. 2902/2013 che definisce il suindicato giudizio (riunito).
La doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto CP_ fondata su una cartella recante somme per contributi che questo Tribunale, con la suindicata sentenza, ha dichiarato non dovute per aver ritenuto non sussistente i requisiti per l'iscrizione presso la gestione commercianti nel periodo 2001/2006 la pretesa contributiva nella detta cartella cristallizzata ed oggi sottesa all'intimazione di pagamento, è fondata.
L'opponente ha dedotto pertanto l'insussistenza in capo all'Agente della Riscossione del diritto di preannunciare in suo danno l'esecuzione forzata per l'intervenuta caducazione del titolo portato dalla cartella indicata in ricorso.
3 In ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, come nella specie, o intrapresa.
Ed invece, attesa la dichiarata non debenza delle somme per contributi portate dalla cartella sottesa all'intimazione di pagamento (cfr. la sentenza allegata al ricorso), nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere preannunciata da quest'ultimo con la notifica dell'intimazione di pagamento. Ne consegue che va dichiarato insussistente il diritto dell' e, tramite esso, dell' di Controparte_4 CP_3 preannunciare l'esecuzione forzata in danno dell'opponente per il soddisfacimento della pretesa avente ad oggetto i contributi di cui alla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e che la suddetta intimazione va dichiarata nulla nella parte de qua.
Va, infine, dichiarata infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
(già essendo stati formulati motivi di opposizione inerenti proprio vizi
[...] Controparte_2 procedurali relativi alla fase di riscossione di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, rilevato che - per come si evince dall'allegata sentenza n. 2902/2013 – la non era parte costituita nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della citata Controparte_2 cartella di pagamento né la sentenza risulta essere stata notificata alla stessa (risultando notificata in data CP_ 03.01.2014 soltanto all' ), le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2023 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90021351 30 000, per come specificato in parte motiva, disponendone l'annullamento nella parte de qua.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 16 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12877 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Monfalcone n. 22, presso lo studio degli avv.ti Walter Creaco e Fortunato Creaco, che lo rappresentano e difendono per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
(già , Agente della Riscossione Controparte_1 Controparte_2 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Giacomo Leopardi n. 132, presso lo studio dell'avv. Salvatore Lo Monaco, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 18.12.2023, il ricorrente premetteva che in data 17.11.2009 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 293 2009 CP_ 00482090 12 000, per omesso versamento di contributi gestione commercianti per il periodo 2001/2006; che aveva proposto ricorso avverso la suddetta cartella, iscritto al n. 10573/2009 R.G. del Tribunale Civile di
Catania - Sez. Lavoro -sul presupposto che negli anni indicati non aveva esercitato attività commerciale;
che
1 in data 21.01.2010 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, sempre per CP_ omesso versamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo 2001/2006, anche questa opposta con ricorso iscritto al n. 1714/10 R.G.; che in data 05.07.2010 gli veniva notificata una ulteriore CP_ cartella di pagamento n. 293 2010 00035190 53 000, per omesso versamento di contributi gestione commercianti per il periodo 2001/2006, anche questa opposta con ricorso iscritto al n. 7660/2010 R.G.; che con sentenza n. 2902/2013 il Giudice del Lavoro, riunite le tre cause, previa dichiarazione dell'assenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente alla “gestione commercianti” per gli anni 2001/2006, dichiarava illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alle cartelle impugnate ed annullava le cartelle stesse;
che la citata sentenza veniva notificata il 03.01.2014 e non era stata oggetto di impugnazione e quindi era passata in giudicato.
Deduceva che in data 11.11.2023 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90021351 30
000, nella quale tra le somme richieste era compresa anche la somma di € 6.335,37, per omesso versamento dei contributi I.V.S. e oltre interessi ed ulteriori oneri relativamente agli anni 2001/2006, che trovava fondamento sulla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, notificata il 21.01.2010, già annullata con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania n. 2902/2013, perdendo efficacia di titolo esecutivo.
Alla luce di quanto sopra dedotto, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto la cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, sottesa alla stessa, era stata opposta ed annullata con sentenza n.
2902/2013 dell'intestato Tribunale e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio si costituiva l'Agente della Riscossione, eccepiva la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 415, comma 5, c.p.c., chiedendo un rinvio nel rispetto di tale termine;
l'inesistenza ovvero la nullità della notifica del ricorso per aver utilizzato un indirizzo telematico con iscritto nel Registro PP.AA.; la propria carenza di legittimazione passiva appartenendo soltanto all'ente impositore, nei cui confronti chiedeva integrarsi il contraddittorio;
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, contestando i motivi di opposizione di cui il ricorrente doveva fornire prova. Deduceva la legittimità dell'operato dell' avendo provveduto dopo la notifica della citata cartella Controparte_4 di pagamento alla notifica in data 16.11.2011 dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 9090338267 000, in data 02.02.2017 del preavviso di fermo amministrativo n. 293 80 2016 00039243 000 ed infine in data
27.10.2023 dalla notifica della intimazione oggi impugnata. Contestava l'intervenuta prescrizione essendo il relativo termine sospeso nel periodo compreso tra il 02.01.2014 ed il 15.06.2014 (ossia per sei mesi e tredici giorni) e ciò in forza della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto all'art. 1 commi 618 e ss. la c.d.
“rottamazione dei ruoli” e nel periodo compreso tra il 08.03.2020 e sino al 31.08.2021 in forza dell'art. 68 del
D.L. 18 del 17/03/2020). Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
2 Differita la causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., con provvedimento dell'11.09.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Va rilevato come l'opposizione, in questa sede, non investe il merito della pretesa, bensì soltanto la sussistenza di un valido titolo per l'emissione dell'intimazione di pagamento, quindi, il ricorrente ha inteso proporre un'opposizione all'esecuzione.
Orbene, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (60) dalla notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto: 1) a pagare integralmente il debito;
2) a presentare istanza di dilazione;
3) a proporre ricorso avverso la cartella esattoriale nelle forme previste (istanza in via amministrativa all'Ente impositore o ricorso in via giudiziaria) ed ottenuto la sospensione;
il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito.
Pertanto l'Agente della Riscossione è legittimato ad intraprendere tutte le procedure a garanzia della riscossione delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, quali: il fermo amministrativo e la iscrizione ipotecaria, nonché ad attivare le procedure di esecuzione forzata sui beni del debitore, soltanto decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che il contribuente abbia provveduto a porre in essere uno degli suindicati adempimenti.
Nel caso di specie, tuttavia, il ruolo non poteva costituire titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito e per le eventuali azioni cautelari a garanzia del credito, in quanto il ricorrente aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000, (n. 1714/10 R.G) ed ottenuto all'esito del giudizio l'annullamento della stessa. Di tale circostanza viene data prova mediante produzione del ricorso proposto avverso la cartella e della sentenza n. 2902/2013 che definisce il suindicato giudizio (riunito).
La doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto CP_ fondata su una cartella recante somme per contributi che questo Tribunale, con la suindicata sentenza, ha dichiarato non dovute per aver ritenuto non sussistente i requisiti per l'iscrizione presso la gestione commercianti nel periodo 2001/2006 la pretesa contributiva nella detta cartella cristallizzata ed oggi sottesa all'intimazione di pagamento, è fondata.
L'opponente ha dedotto pertanto l'insussistenza in capo all'Agente della Riscossione del diritto di preannunciare in suo danno l'esecuzione forzata per l'intervenuta caducazione del titolo portato dalla cartella indicata in ricorso.
3 In ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, come nella specie, o intrapresa.
Ed invece, attesa la dichiarata non debenza delle somme per contributi portate dalla cartella sottesa all'intimazione di pagamento (cfr. la sentenza allegata al ricorso), nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere preannunciata da quest'ultimo con la notifica dell'intimazione di pagamento. Ne consegue che va dichiarato insussistente il diritto dell' e, tramite esso, dell' di Controparte_4 CP_3 preannunciare l'esecuzione forzata in danno dell'opponente per il soddisfacimento della pretesa avente ad oggetto i contributi di cui alla cartella di pagamento n. 293 2009 00642122 84 000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata e che la suddetta intimazione va dichiarata nulla nella parte de qua.
Va, infine, dichiarata infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
(già essendo stati formulati motivi di opposizione inerenti proprio vizi
[...] Controparte_2 procedurali relativi alla fase di riscossione di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, rilevato che - per come si evince dall'allegata sentenza n. 2902/2013 – la non era parte costituita nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della citata Controparte_2 cartella di pagamento né la sentenza risulta essere stata notificata alla stessa (risultando notificata in data CP_ 03.01.2014 soltanto all' ), le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2023 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90021351 30 000, per come specificato in parte motiva, disponendone l'annullamento nella parte de qua.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 16.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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