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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1336, avente per oggetto reclamo ex artt. 70 comma 8° e 51 del D.Lgs. n. 14/20191 avverso la sentenza n.
79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, del G.D. del Tribunale di Trani,
TRA
elettivamente domiciliati in Trani Parte_1 Parte_2 alla via Vittorio Veneto n. 15 presso lo studio dell'avv. Vincenza Lisco (p.e.c.: vincenza.l rdineavvocatitrani.it), da cui sono rappresentati e difesi in Email_1 virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato al reclamo depositato in data 08/08/2025,
– reclamanti –
E
per essa, quale mandataria Controparte_1
(giusta procura conferita per atto autenticato nella sottoscrizione dal dott. Per_1
notaio in Milano, in data 10/01/2025, registrato presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate di Milano DP I in data 14/01/2025 al n. 1698 s. 1T , Repertorio n. 65.178,
Raccolta n. 31.428), con unico socio, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Corato alla via Duomo n. 6 presso lo studio dell'avv. Ettore Quinto (p.e.c.: avv. ; tel./fax: 080/8725534), da cui è rappresentata e Email_2 difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato alla memoria
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difensiva depositata in data 25/08/2025,
– reclamata –
AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e in persona del sindaco pro Controparte_4 tempore, contumaci,
– reclamati –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
Con provvedimento in data 18/11/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti ritualmente costituite avevano depositato telematicamente note scritte, si riservava.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, il G.D. presso il
Tribunale di Trani, pronunciando, nel procedimento n. 54-1/2025 R.G., sulla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
20/03/2025 [i ricorrenti, esponendo di avere una debitoria di €. 97.658,20 (oltre i costi della procedura), avevano proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019, che prevedeva – giusta integrazione in data 30/05/2025 – il pagamento della complessiva somma di €. 52.433,52 in otto anni mediante versamento di rate mensili di €. 570,00 ciascuna. Il piano, il cui adempimento integrale era garantito da (figlio dei ricorrenti), avrebbe consentito il Persona_2 soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili;
50% del credito ipotecario ( ; 50% del credito privilegiato CP_1
(AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE); 20% di tutti i crediti chirografari], così provvedeva: A) rigettava la domanda;
B) nulla sulle spese;
C) dichiarava inefficaci le misure protettive concesse con decreto in data 03/04/2025.
A sostegno della decisione, il G.D. del Tribunale di Trani osservava:
«Con ricorso depositato il 20.03.2025 e rappresentando una Parte_1 Parte_2
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debitoria di € 97.658,20 (oltre i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 30.5.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 52.433,52 in otto anni con rate mensili da €
570,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali:
100% dei crediti prededucibili;
50% del credito ipotecario ( ); 50% del credito CP_1 privilegiato (Agenzia delle Entrate – Riscossione); 20% di tutti i crediti chirografari. Per_2
, figlio dei ricorrenti, garantisce l'integrale adempimento del piano.
[...]
Il ricorrente , bracciante agricolo, percepisce, a partire dal 06.11.2024, una Parte_1 retribuzione netta mensile di € 600,00; la ricorrente non è produttrice di Parte_2 reddito;
con i ricorrenti convive la figlia, , studentessa. Entrambi i debitori sono Persona_3 titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, alla Via Paolo Emilio n.34, in catasto al foglio 14, p.lla 456, sub. 15, cat. A/3 (oggetto di proc. esecutiva imm. n. 210/2023, valore del bene pari ad € 62.500,00).
L'OCC, avv. Rosa Loreta Santangelo, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 3.4.2025 è stata aperta la procedura, con contestuale concessione delle misure protettive richieste (sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 r.g.es.imm.).
Il creditore ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione CP_1 del piano, eccependo: 1) la convenienza della proposta;
2) la non sostenibilità del piano.
Non appare superfluo rilevare che, ai sensi dell'art. 70 settimo comma c.c.i.i., spetta al giudice delegato, in sede di omologa, la verifica in ordine all'ammissibilità e fattibilità, economica e giuridica, del piano.
Dalla documentazione in atti emerge che, al momento, l'unico fonte di reddito del nucleo familiare
è quella del ricorrente che percepisce un reddito mensile pari ad € 600,00, derivante dallo svolgimento di bracciante agricolo.
Per vero, la somma indicata nella relazione dell'OCC necessaria allo svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare, pari ad € 600,00, risulta essere inverosimile in quanto, secondo
i dati ISTAT, un nucleo familiare simile a quello dei ricorrenti abbisogna di un importo mensile pari ad € 1.300,00.
Pertanto, l'importo percepito dai ricorrenti non è sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare che non dispongono di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano, né si può ritenere verosimile che il figlio debba farsi carico dell'intero
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pagamento del piano versando la somma mensile di € 570,00, corrispondendo tale cifra ad oltre un terzo delle proprie entrate, pari ad € 1.400,00.
Dunque, il piano proposto non può essere omologato mancandone la fattibilità, stante la mancanza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione dell'intera durata della procedura.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.».
I.B. IL PROCED IM ENT O D I RECL AMO.
I.B.
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2025, e Parte_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 comma 8° Parte_2
e 51 del D.Lgs. n. 14/2019, proponevano reclamo, nei confronti di
[...]
per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] con unico socio, AGENZIA DELLE ENTRATE, Controparte_2
e avverso la Controparte_3 Controparte_4 predetta sentenza, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) revocare la sentenza impugnata;
2) emettere sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
3) disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 210/2023 R.G. Es. Trib. Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di loro reclamanti;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze;
5) in estremo subordine, in caso di rigetto, compensare le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
I.B.
2. Con memoria difensiva depositata in data 25/08/2025,
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] con unico socio, in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, si costituiva nel procedimento di reclamo, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni : 1) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 R.G. Es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
2) nel merito, rigettare il reclamo e confermare la sentenza impugnata;
3) condannare i reclamanti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, con nota
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in data 02/09/2025, formulava parere di rigetto del reclamo, deducendo: che il provvedimento impugnato risultava congruo e corretto, validamente motivato in fatto e in diritto, quindi meritevole di conferma in sede di impugnazione;
che l'importo percepito dai ricorrenti non era sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare, che non dispone va di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano;
che, pertanto, il piano proposto non poteva essere omologato, mancandone la fattibilità per la carenza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione della procedura per l'intera durata;
che i motivi addotti in sede di reclamo appa rivano vaghi e generici, comunque sforniti di nuovi sostanziali elementi tali da consentire di rivedere o riformare almeno in parte la sentenza di primo grado.
I.B.
4. Con provvedimento in data 18/11/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti ritualmente costituite avevano depositato telematicamente note scritte, si riservava.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE,
e i quali, Controparte_3 Controparte_4 nonostante le tempestive e rituali notificazioni, non si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo.
II.B. IL RECL AM O.
II.B.
1. A sostegno dell'impugnazione, i reclamanti hanno dedotto: l'ammissibilità del piano, avendo il G.D. del Tribunale di Trani rilevato preliminarmente che essi reclamanti (a) non erano soggetti a procedure concorsuali diverse da quella proposta, (b) non risultavano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, (c) avevano fornito la documentazione prevista , sicché sussistevano i presupposti di cui agli artt. 67 e ss. C.C.I.I. ; la fattibilità del piano ex art. 70 comma 7° C.C.I.I., avendo il G.D. del Tribunale di Trani omesso di tenere nella dovuta considerazione l'impegno formale di di farsi carico della Persona_2
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rata mensile di €. 570,00 [e ciò in quanto (figlio di loro Persona_2 reclamanti) era un finanziere con una retribuzione mensile netta di oltre €.
1.850,00 (in tale misura aumentata, grazie ad un incremento stipendiale, la retribuzione mensile di €. 1.400,00 netti percepita al momento della proposizione del piano) e non era gravato da spese fisse a carico (vivendo nella caserma della
Guardia di Finanza sita in Canobbio e non essendo intestatario di veicoli a motore)] e la valutazione prognostica sulla fattibilità positivamente effettuata dal professionista indipendente nominato dall'O.C.C.
II.B.
2. Il reclamo non è meritevole di accoglimento , quantunque per ragioni diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata .
II.B.
2.a. Invero, anche a voler riconoscere l'ammissibilità del piano (emergendo dagli atti la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 67 -68 C.C.I.I. e non risultando la sussistenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 70 comma
1° C.C.I.I.) e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70 comma 7° C.C.I.I.
[evincendosi da quanto dedotto nel reclamo, corroborato (e comunque non smentito) dalla documentazione prodotta, che (figlio dei Persona_2 reclamanti), in servizio a tempo indeterminato come finanziere, attualmente percepisce una retribuzione mensile netta media pari a circa €. 1.850,00 (cfr. cedolini di maggio, giugno e luglio del 2025, attestanti un miglioramento della situazione retributiva – circa €. 1.400,00 netti al mese – esistente all'epoca della presentazione del piano ) e non è gravato da spese fisse per alloggio (vive in caserma) e/o mezzi di locomozione (non è intestatario di veicoli a motore), sicché il pagamento della rata mensile di €. 570,00 appare compatibile con la sua situazione reddituale] nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria [in disparte l'errata valutazione, da parte dell'istituto bancario, del merito creditizio dei debitori (atteso che tale condizione ostativa, pur segnalata dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 69 comma 2° C.C.I.I.2, tuttavia non fu posta dal G.D. del Tribunale di Trani a fondamento del rigetto della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione proposto dai debitori né è stata oggetto di specifica contestazione da parte della reclamata costituita nel presente procedimento), allo stato non vi
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sono elementi sufficienti per affermare che l'esecuzione del piano soddisferebbe i creditori in misura inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà dei reclamanti stimato dal c.t.u. nella procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 R.G. (€.
62.550,00), dell'importo dell'offerta minima fissato nell'avviso di vendita immobiliare in data 08/01/2025 per il 'primo' tentativo di vendita (€. 46.913,00)
e della necessità di detrarre le spese della procedura esecutiva dal ricavato della vendita (con conseguente riduzione della somma concretamente disponibile), elementi che verosimilmente farebbero ottenere in sede liquidatoria alla reclamata costituita, soprattutto in caso di più tentativi di vendita non andati a buon fine , un importo inferiore a quello invece ottenibile, al netto delle spese , dall'esecuzione del piano], la Corte osserva che il piano risulta in contrasto con le vigenti disposizioni normative, in ragione di quanto di seguito evidenziato.
II.B.
2.b. Il piano di ristrutturazione, nella parte relativa all'ordine di pagamento dei creditori, prevede quanto segue: “il pagamento dovrebbe avvenire mediante
n. 93 rate così distribuite: - n. 10 rate dell'importo di € 520,32 in favore dell 'OCC
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS-
TERZO SETTORE, a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- n. 83 rate in favore dei creditori…”3. Esso suggella, dunque, un accordo tra debitori e secondo cui il compenso di quest'ultimo viene ad essere liquidato per CP_5 intero con il versamento delle prime dieci rate (ossia ben prima del completamento dell'esecuzione del piano, strutturato su complessive 93 rate mensili), mentre la massa dei creditori viene ad essere soddisfatta (nei limiti previsti) solo dall'undicesima rata in poi.
Ora, così come formulato, il piano collide palesemente con l'art. 71 comma 4°
C.C.I.I., che, nel testo novellato dall'art. 19 comma 3° lett. a) del D.Lgs. n.
136/2024 (applicabile ratione temporis, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 56 comma 3° del medesimo D.Lgs.), prevede che «Terminata l'esecuzione,
l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della
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giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.».
Dal chiaro tenore del dettato normativo, si evince in modo limpido che il compenso dell'O.C.C. deve essere liquidato dal Giudice al termine dell'esecuzione del piano, a seguito della presentazione da parte dell'O.C.C. della relazione finale (previa audizione, sempre da parte dell'O.C.C., del debitore) e comunque subordinatamente alla verifica (da parte del Giudice) dell'integrale e corretta esecuzione del piano.
La norma precisa, inoltre, che il compenso è determinato dal Giudice ai sensi del
D.M. Giustizia n. 202/2014, 'tenuto conto' di quanto eventualmente convenuto dall'O.C.C. con il debitore, e che il Giudice può accordare pagamenti anticipati esclusivamente a titolo di “acconto sul compenso” in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parzial e (non ricorrente nel caso in esame).
Pertanto, il piano di ristrutturazione del quale i reclamanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'omologazione è da considerarsi contrario all'art. 71 comma 4° C.C.I.I., poiché garantisce all'O.C.C. il pagamento dell'intero compenso, peraltro non liquidato dal Giudice ma basato esclusivamente sull'accordo intervenuto tra debitori e O.C.C., prima del completamento dell'esecuzione del piano e della redazione da parte dell'O.C.C.
(previa audizione dei debitori) della relazione finale nonché prima di (e a prescindere da) qualsivoglia vaglio giudiziale circa l'integrale e corretta esecuzione del piano.
II.B.
2.c. La necessità di liquidare il compenso all'O.C.C. solo a seguito dell'attività concretamente svolta nell'esecuzione del piano trova conferma anche nell'art. 71 comma 5° C.C.I.I. [che, nel testo novellato dall'art. 19 comma 3° lett.
b) del D.Lgs. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis, giusta citata disposizione transitoria di cui all'art. 56 comma 3° del medesimo D.Lgs.), recita: «Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento.
Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
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all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.»]: infatti, tale norma ribadisce che il compenso dell'O.C.C. è liquidato dal Giudice, tenuto conto dell'attività svolta (e quindi, inevitabilmente, sulla base di un giudizio, da formularsi ex post, sull'attività svolta dall'O.C.C. nel corso dell'esecuzione del piano), anche nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito o le prescrizioni impartite non siano state adempiute nei termini.
II.B.
2.d. Ulteriore riprova di quanto osservato nei paragrafi precedenti si desume anche dall'art. 71 comma 6° C.C.I.I., a mente del quale «Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.»: difatti, se la liquidazione del compenso (da parte del Giudice) è legata alla valutazione
(sempre da parte del Giudice) della diligenza dell'O.C.C., è di tutta evidenza che il presupposto di tale valutazione non può che essere l'esame del comportamento serbato dall'O.C.C. durante l'esecuzione del piano di ristrutturazione, sicché, anche sotto tale profilo, la corresponsione anticipata (ossia prima dell'esecuzione del piano) all'O.C.C. dell'intero compenso, non liquidato dal Giudice ma semplicemente 'pattuito' da debitori e O.C.C., risulta ictu oculi contraria alla ratio dell'impianto normativo.
II.B.
3. In definitiva, le concrete modalità di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Parte_2 si pongono oggettivamente in contrasto con le disposizioni legislative (e
[...] segnatamente con quelle di cui al l'art. 71 C.C.I.I.), il che inevitabilmente comporta, di conseguenza, il rigetto del reclamo.
II.C. C ONC LUS ION I.
In conclusione, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma , per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata.
II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per ragioni diverse da quelle poste dal G.D. del Tribunale di Trani a fondamento della propria decisione e comunque diverse da quelle dedotte dalla reclamata costituita
(v. sopra), giustifica la compensazione, per ⅔, delle spese del presente procedimento tra i reclamanti e la reclamata costituita {liquidate, come da dispositivo, per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [invero, non
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risultano svolte nel presente giudizio di reclamo attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/20144 e succ. modd.5, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase6], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema7, formulato con riferimento al
D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM.
Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 5 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 6 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 7 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M.
Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e
147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} , ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c., sicché i reclamanti e vanno Parte_1 Parte_2 condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamata
[...]
. con unico socio, quale mandataria di Controparte_6 CP_1
del residuo ⅓.
[...] Controparte_1
Non v'è da provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale tra i reclamanti e i reclamati contumaci, stante la mancata costituzione di questi ultimi.
II.E. LA D IS POS IZ ION E DI CU I ALL'ART.13 C O MMA 1° QU ATER D EL D.P.R. N.115/2002.
In considerazione del rigetto integrale del reclamo e dell'introduzione del presente procedimento di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012
(avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)8, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) , della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione9,
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precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1336/2025 R.G.A.C.C., sul reclamo ex artt. 70 comma 8° e 51 del D.Lgs. n. 14/2019 proposto da Pt_1
e con ricorso depositato in data 08/08/2025,
[...] Parte_2 nei confronti di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, con unico socio, in CP_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 in persona del sindaco pro tempore, con l'intervento ex lege del
[...]
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, del G.D. del Tribunale di
Trani, così provvede:
1) dichiara la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE,
[...]
e Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta il reclamo e per l'effetto conferma, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
3) compensa, per ⅔, le spese del presente procedimento tra i reclamanti e e la reclamata CRIBIS Parte_1 Parte_2
unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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con unico socio, quale mandataria di Controparte_6
e condanna i Controparte_1 reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamata, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 5.100,00 (euro cinquemilacento/00), tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 1.700,00
(millesettecento/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) nulla per le spese tra i reclamanti e Parte_1 Parte_2 ed i reclamati AGENZIA DELLE ENTRATE,
[...] [...]
e Controparte_3 Controparte_4
5) dà atto, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 25/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE EN
IL PRESID EN TE
DO TT. IA MI
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. , magistr ato o rdinar io Parte_3 in tirocinio.
CP_ Proc. n. 1336/2025 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d'ora innanzi anche solo C.C.I.I. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). 2 v. pag. 8 della relazione in data 14/03/2025 e pag. 1 della relazione integrativa in data 30/05/2025. 3 v. pag. 3 della relazione integrativa in data 30/05/2025. 8 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°- quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 9 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1336, avente per oggetto reclamo ex artt. 70 comma 8° e 51 del D.Lgs. n. 14/20191 avverso la sentenza n.
79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, del G.D. del Tribunale di Trani,
TRA
elettivamente domiciliati in Trani Parte_1 Parte_2 alla via Vittorio Veneto n. 15 presso lo studio dell'avv. Vincenza Lisco (p.e.c.: vincenza.l rdineavvocatitrani.it), da cui sono rappresentati e difesi in Email_1 virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato al reclamo depositato in data 08/08/2025,
– reclamanti –
E
per essa, quale mandataria Controparte_1
(giusta procura conferita per atto autenticato nella sottoscrizione dal dott. Per_1
notaio in Milano, in data 10/01/2025, registrato presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate di Milano DP I in data 14/01/2025 al n. 1698 s. 1T , Repertorio n. 65.178,
Raccolta n. 31.428), con unico socio, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Corato alla via Duomo n. 6 presso lo studio dell'avv. Ettore Quinto (p.e.c.: avv. ; tel./fax: 080/8725534), da cui è rappresentata e Email_2 difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato alla memoria
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difensiva depositata in data 25/08/2025,
– reclamata –
AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e in persona del sindaco pro Controparte_4 tempore, contumaci,
– reclamati –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
Con provvedimento in data 18/11/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti ritualmente costituite avevano depositato telematicamente note scritte, si riservava.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, il G.D. presso il
Tribunale di Trani, pronunciando, nel procedimento n. 54-1/2025 R.G., sulla domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
20/03/2025 [i ricorrenti, esponendo di avere una debitoria di €. 97.658,20 (oltre i costi della procedura), avevano proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019, che prevedeva – giusta integrazione in data 30/05/2025 – il pagamento della complessiva somma di €. 52.433,52 in otto anni mediante versamento di rate mensili di €. 570,00 ciascuna. Il piano, il cui adempimento integrale era garantito da (figlio dei ricorrenti), avrebbe consentito il Persona_2 soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili;
50% del credito ipotecario ( ; 50% del credito privilegiato CP_1
(AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE); 20% di tutti i crediti chirografari], così provvedeva: A) rigettava la domanda;
B) nulla sulle spese;
C) dichiarava inefficaci le misure protettive concesse con decreto in data 03/04/2025.
A sostegno della decisione, il G.D. del Tribunale di Trani osservava:
«Con ricorso depositato il 20.03.2025 e rappresentando una Parte_1 Parte_2
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debitoria di € 97.658,20 (oltre i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 30.5.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 52.433,52 in otto anni con rate mensili da €
570,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali:
100% dei crediti prededucibili;
50% del credito ipotecario ( ); 50% del credito CP_1 privilegiato (Agenzia delle Entrate – Riscossione); 20% di tutti i crediti chirografari. Per_2
, figlio dei ricorrenti, garantisce l'integrale adempimento del piano.
[...]
Il ricorrente , bracciante agricolo, percepisce, a partire dal 06.11.2024, una Parte_1 retribuzione netta mensile di € 600,00; la ricorrente non è produttrice di Parte_2 reddito;
con i ricorrenti convive la figlia, , studentessa. Entrambi i debitori sono Persona_3 titolari della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Trani, alla Via Paolo Emilio n.34, in catasto al foglio 14, p.lla 456, sub. 15, cat. A/3 (oggetto di proc. esecutiva imm. n. 210/2023, valore del bene pari ad € 62.500,00).
L'OCC, avv. Rosa Loreta Santangelo, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 3.4.2025 è stata aperta la procedura, con contestuale concessione delle misure protettive richieste (sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 r.g.es.imm.).
Il creditore ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione CP_1 del piano, eccependo: 1) la convenienza della proposta;
2) la non sostenibilità del piano.
Non appare superfluo rilevare che, ai sensi dell'art. 70 settimo comma c.c.i.i., spetta al giudice delegato, in sede di omologa, la verifica in ordine all'ammissibilità e fattibilità, economica e giuridica, del piano.
Dalla documentazione in atti emerge che, al momento, l'unico fonte di reddito del nucleo familiare
è quella del ricorrente che percepisce un reddito mensile pari ad € 600,00, derivante dallo svolgimento di bracciante agricolo.
Per vero, la somma indicata nella relazione dell'OCC necessaria allo svolgimento della vita quotidiana del nucleo familiare, pari ad € 600,00, risulta essere inverosimile in quanto, secondo
i dati ISTAT, un nucleo familiare simile a quello dei ricorrenti abbisogna di un importo mensile pari ad € 1.300,00.
Pertanto, l'importo percepito dai ricorrenti non è sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare che non dispongono di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano, né si può ritenere verosimile che il figlio debba farsi carico dell'intero
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pagamento del piano versando la somma mensile di € 570,00, corrispondendo tale cifra ad oltre un terzo delle proprie entrate, pari ad € 1.400,00.
Dunque, il piano proposto non può essere omologato mancandone la fattibilità, stante la mancanza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione dell'intera durata della procedura.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.».
I.B. IL PROCED IM ENT O D I RECL AMO.
I.B.
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2025, e Parte_1
ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 comma 8° Parte_2
e 51 del D.Lgs. n. 14/2019, proponevano reclamo, nei confronti di
[...]
per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] con unico socio, AGENZIA DELLE ENTRATE, Controparte_2
e avverso la Controparte_3 Controparte_4 predetta sentenza, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: 1) revocare la sentenza impugnata;
2) emettere sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti;
3) disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 210/2023 R.G. Es. Trib. Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di loro reclamanti;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze;
5) in estremo subordine, in caso di rigetto, compensare le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
I.B.
2. Con memoria difensiva depositata in data 25/08/2025,
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] con unico socio, in persona del legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, si costituiva nel procedimento di reclamo, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni : 1) preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 R.G. Es. pendente innanzi al Tribunale di Trani;
2) nel merito, rigettare il reclamo e confermare la sentenza impugnata;
3) condannare i reclamanti al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
I.B.
3. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, con nota
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in data 02/09/2025, formulava parere di rigetto del reclamo, deducendo: che il provvedimento impugnato risultava congruo e corretto, validamente motivato in fatto e in diritto, quindi meritevole di conferma in sede di impugnazione;
che l'importo percepito dai ricorrenti non era sufficiente a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare, che non dispone va di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione del piano;
che, pertanto, il piano proposto non poteva essere omologato, mancandone la fattibilità per la carenza di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione della procedura per l'intera durata;
che i motivi addotti in sede di reclamo appa rivano vaghi e generici, comunque sforniti di nuovi sostanziali elementi tali da consentire di rivedere o riformare almeno in parte la sentenza di primo grado.
I.B.
4. Con provvedimento in data 18/11/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti ritualmente costituite avevano depositato telematicamente note scritte, si riservava.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE,
e i quali, Controparte_3 Controparte_4 nonostante le tempestive e rituali notificazioni, non si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo.
II.B. IL RECL AM O.
II.B.
1. A sostegno dell'impugnazione, i reclamanti hanno dedotto: l'ammissibilità del piano, avendo il G.D. del Tribunale di Trani rilevato preliminarmente che essi reclamanti (a) non erano soggetti a procedure concorsuali diverse da quella proposta, (b) non risultavano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, (c) avevano fornito la documentazione prevista , sicché sussistevano i presupposti di cui agli artt. 67 e ss. C.C.I.I. ; la fattibilità del piano ex art. 70 comma 7° C.C.I.I., avendo il G.D. del Tribunale di Trani omesso di tenere nella dovuta considerazione l'impegno formale di di farsi carico della Persona_2
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rata mensile di €. 570,00 [e ciò in quanto (figlio di loro Persona_2 reclamanti) era un finanziere con una retribuzione mensile netta di oltre €.
1.850,00 (in tale misura aumentata, grazie ad un incremento stipendiale, la retribuzione mensile di €. 1.400,00 netti percepita al momento della proposizione del piano) e non era gravato da spese fisse a carico (vivendo nella caserma della
Guardia di Finanza sita in Canobbio e non essendo intestatario di veicoli a motore)] e la valutazione prognostica sulla fattibilità positivamente effettuata dal professionista indipendente nominato dall'O.C.C.
II.B.
2. Il reclamo non è meritevole di accoglimento , quantunque per ragioni diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata .
II.B.
2.a. Invero, anche a voler riconoscere l'ammissibilità del piano (emergendo dagli atti la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 67 -68 C.C.I.I. e non risultando la sussistenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 70 comma
1° C.C.I.I.) e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70 comma 7° C.C.I.I.
[evincendosi da quanto dedotto nel reclamo, corroborato (e comunque non smentito) dalla documentazione prodotta, che (figlio dei Persona_2 reclamanti), in servizio a tempo indeterminato come finanziere, attualmente percepisce una retribuzione mensile netta media pari a circa €. 1.850,00 (cfr. cedolini di maggio, giugno e luglio del 2025, attestanti un miglioramento della situazione retributiva – circa €. 1.400,00 netti al mese – esistente all'epoca della presentazione del piano ) e non è gravato da spese fisse per alloggio (vive in caserma) e/o mezzi di locomozione (non è intestatario di veicoli a motore), sicché il pagamento della rata mensile di €. 570,00 appare compatibile con la sua situazione reddituale] nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria [in disparte l'errata valutazione, da parte dell'istituto bancario, del merito creditizio dei debitori (atteso che tale condizione ostativa, pur segnalata dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 69 comma 2° C.C.I.I.2, tuttavia non fu posta dal G.D. del Tribunale di Trani a fondamento del rigetto della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione proposto dai debitori né è stata oggetto di specifica contestazione da parte della reclamata costituita nel presente procedimento), allo stato non vi
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sono elementi sufficienti per affermare che l'esecuzione del piano soddisferebbe i creditori in misura inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà dei reclamanti stimato dal c.t.u. nella procedura esecutiva immobiliare n. 210/2023 R.G. (€.
62.550,00), dell'importo dell'offerta minima fissato nell'avviso di vendita immobiliare in data 08/01/2025 per il 'primo' tentativo di vendita (€. 46.913,00)
e della necessità di detrarre le spese della procedura esecutiva dal ricavato della vendita (con conseguente riduzione della somma concretamente disponibile), elementi che verosimilmente farebbero ottenere in sede liquidatoria alla reclamata costituita, soprattutto in caso di più tentativi di vendita non andati a buon fine , un importo inferiore a quello invece ottenibile, al netto delle spese , dall'esecuzione del piano], la Corte osserva che il piano risulta in contrasto con le vigenti disposizioni normative, in ragione di quanto di seguito evidenziato.
II.B.
2.b. Il piano di ristrutturazione, nella parte relativa all'ordine di pagamento dei creditori, prevede quanto segue: “il pagamento dovrebbe avvenire mediante
n. 93 rate così distribuite: - n. 10 rate dell'importo di € 520,32 in favore dell 'OCC
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS-
TERZO SETTORE, a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- n. 83 rate in favore dei creditori…”3. Esso suggella, dunque, un accordo tra debitori e secondo cui il compenso di quest'ultimo viene ad essere liquidato per CP_5 intero con il versamento delle prime dieci rate (ossia ben prima del completamento dell'esecuzione del piano, strutturato su complessive 93 rate mensili), mentre la massa dei creditori viene ad essere soddisfatta (nei limiti previsti) solo dall'undicesima rata in poi.
Ora, così come formulato, il piano collide palesemente con l'art. 71 comma 4°
C.C.I.I., che, nel testo novellato dall'art. 19 comma 3° lett. a) del D.Lgs. n.
136/2024 (applicabile ratione temporis, giusta disposizione transitoria di cui all'art. 56 comma 3° del medesimo D.Lgs.), prevede che «Terminata l'esecuzione,
l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della
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giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.».
Dal chiaro tenore del dettato normativo, si evince in modo limpido che il compenso dell'O.C.C. deve essere liquidato dal Giudice al termine dell'esecuzione del piano, a seguito della presentazione da parte dell'O.C.C. della relazione finale (previa audizione, sempre da parte dell'O.C.C., del debitore) e comunque subordinatamente alla verifica (da parte del Giudice) dell'integrale e corretta esecuzione del piano.
La norma precisa, inoltre, che il compenso è determinato dal Giudice ai sensi del
D.M. Giustizia n. 202/2014, 'tenuto conto' di quanto eventualmente convenuto dall'O.C.C. con il debitore, e che il Giudice può accordare pagamenti anticipati esclusivamente a titolo di “acconto sul compenso” in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parzial e (non ricorrente nel caso in esame).
Pertanto, il piano di ristrutturazione del quale i reclamanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'omologazione è da considerarsi contrario all'art. 71 comma 4° C.C.I.I., poiché garantisce all'O.C.C. il pagamento dell'intero compenso, peraltro non liquidato dal Giudice ma basato esclusivamente sull'accordo intervenuto tra debitori e O.C.C., prima del completamento dell'esecuzione del piano e della redazione da parte dell'O.C.C.
(previa audizione dei debitori) della relazione finale nonché prima di (e a prescindere da) qualsivoglia vaglio giudiziale circa l'integrale e corretta esecuzione del piano.
II.B.
2.c. La necessità di liquidare il compenso all'O.C.C. solo a seguito dell'attività concretamente svolta nell'esecuzione del piano trova conferma anche nell'art. 71 comma 5° C.C.I.I. [che, nel testo novellato dall'art. 19 comma 3° lett.
b) del D.Lgs. n. 136/2024 (applicabile ratione temporis, giusta citata disposizione transitoria di cui all'art. 56 comma 3° del medesimo D.Lgs.), recita: «Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento.
Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
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all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.»]: infatti, tale norma ribadisce che il compenso dell'O.C.C. è liquidato dal Giudice, tenuto conto dell'attività svolta (e quindi, inevitabilmente, sulla base di un giudizio, da formularsi ex post, sull'attività svolta dall'O.C.C. nel corso dell'esecuzione del piano), anche nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito o le prescrizioni impartite non siano state adempiute nei termini.
II.B.
2.d. Ulteriore riprova di quanto osservato nei paragrafi precedenti si desume anche dall'art. 71 comma 6° C.C.I.I., a mente del quale «Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.»: difatti, se la liquidazione del compenso (da parte del Giudice) è legata alla valutazione
(sempre da parte del Giudice) della diligenza dell'O.C.C., è di tutta evidenza che il presupposto di tale valutazione non può che essere l'esame del comportamento serbato dall'O.C.C. durante l'esecuzione del piano di ristrutturazione, sicché, anche sotto tale profilo, la corresponsione anticipata (ossia prima dell'esecuzione del piano) all'O.C.C. dell'intero compenso, non liquidato dal Giudice ma semplicemente 'pattuito' da debitori e O.C.C., risulta ictu oculi contraria alla ratio dell'impianto normativo.
II.B.
3. In definitiva, le concrete modalità di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e Parte_1 Parte_2 si pongono oggettivamente in contrasto con le disposizioni legislative (e
[...] segnatamente con quelle di cui al l'art. 71 C.C.I.I.), il che inevitabilmente comporta, di conseguenza, il rigetto del reclamo.
II.C. C ONC LUS ION I.
In conclusione, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma , per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata.
II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Il rigetto del reclamo, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per ragioni diverse da quelle poste dal G.D. del Tribunale di Trani a fondamento della propria decisione e comunque diverse da quelle dedotte dalla reclamata costituita
(v. sopra), giustifica la compensazione, per ⅔, delle spese del presente procedimento tra i reclamanti e la reclamata costituita {liquidate, come da dispositivo, per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [invero, non
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risultano svolte nel presente giudizio di reclamo attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/20144 e succ. modd.5, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase6], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema7, formulato con riferimento al
D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM.
Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 5 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 6 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 7 v. Cass., n. 30529/2017, cit., e prima ancora Cass., sez. un., n. 17405/2012, cit., e Cass., sez. un., n. 17406/2012. Cfr. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 19989/2021, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”; Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
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tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata al citato D.M.
Giustizia n. 55/2014 (e successivi citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e
147/2022) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} , ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c., sicché i reclamanti e vanno Parte_1 Parte_2 condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamata
[...]
. con unico socio, quale mandataria di Controparte_6 CP_1
del residuo ⅓.
[...] Controparte_1
Non v'è da provvedere, invece, sulle spese relative al rapporto processuale tra i reclamanti e i reclamati contumaci, stante la mancata costituzione di questi ultimi.
II.E. LA D IS POS IZ ION E DI CU I ALL'ART.13 C O MMA 1° QU ATER D EL D.P.R. N.115/2002.
In considerazione del rigetto integrale del reclamo e dell'introduzione del presente procedimento di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012
(avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)8, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) , della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione9,
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precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1336/2025 R.G.A.C.C., sul reclamo ex artt. 70 comma 8° e 51 del D.Lgs. n. 14/2019 proposto da Pt_1
e con ricorso depositato in data 08/08/2025,
[...] Parte_2 nei confronti di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, con unico socio, in CP_2 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 in persona del sindaco pro tempore, con l'intervento ex lege del
[...]
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 79/2025, pubblicata in data 10/07/2025, del G.D. del Tribunale di
Trani, così provvede:
1) dichiara la contumacia di AGENZIA DELLE ENTRATE,
[...]
e Controparte_3 Controparte_4
2) rigetta il reclamo e per l'effetto conferma, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
3) compensa, per ⅔, le spese del presente procedimento tra i reclamanti e e la reclamata CRIBIS Parte_1 Parte_2
unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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con unico socio, quale mandataria di Controparte_6
e condanna i Controparte_1 reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamata, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 5.100,00 (euro cinquemilacento/00), tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 1.700,00
(millesettecento/00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) nulla per le spese tra i reclamanti e Parte_1 Parte_2 ed i reclamati AGENZIA DELLE ENTRATE,
[...] [...]
e Controparte_3 Controparte_4
5) dà atto, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 25/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE EN
IL PRESID EN TE
DO TT. IA MI
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. , magistr ato o rdinar io Parte_3 in tirocinio.
CP_ Proc. n. 1336/2025 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d'ora innanzi anche solo C.C.I.I. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). 2 v. pag. 8 della relazione in data 14/03/2025 e pag. 1 della relazione integrativa in data 30/05/2025. 3 v. pag. 3 della relazione integrativa in data 30/05/2025. 8 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°- quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 9 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo