Articolo 1 della Legge 1 luglio 1949, n. 418
Articolo 2
Versione
5 agosto 1949
Art. 1.
Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233 , a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Societa' "Dante Alighieri", che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, e' anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge.
Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.
Entrata in vigore il 5 agosto 1949