Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/12/2025, n. 23635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23635 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2025, proposto da
Associazione Accanto a Te, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Scaringella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
- di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato alle istanze di regolarizzazione mediante rilascio di permesso di soggiorno presentate con l’ausilio della ricorrente per i seguenti lavoratori stranieri e di seguito riportate: N° -OMISSIS- nell’interesse di -OMISSIS- invio domanda 30\5\2023 e n° -OMISSIS- nell’interesse di -OMISSIS- data invio domanda 17\5\2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IE NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto in favore di due stranieri per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulle rispettive domande di rilascio del permesso di soggiorno e che questo Tribunale ha già più volte affermato l’inammissibilità, in tale materia, del ricorso proposto cumulativamente (TAR Lazio, II quater, n. 1330/2014 e n. 10874/2013), trattandosi di situazioni differenti, in quanto il procedimento di che trattasi non può ritenersi identico o connesso con un procedimento relativo ad altra persona richiedente, tale da giustificare la proposizione di un ricorso in tale forma;
- che lo scrutinio che esercita il giudice amministrativo nell’ipotesi di azione proposta ai sensi dell’art. 117 cpa è riferito al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviato dall’interessato, di talché nel medesimo giudizio non può essere scrutinata la posizione di altri istanti, i cui procedimenti peraltro sono caratterizzati da una temporalità procedimentale non sovrapponibile ad altri (cfr, per tutte, TAR Lazio 2 marzo 2015, n. 3479);
- che, pertanto, il ricorso collettivo va dichiarato inammissibile, non risultando altresì dimostrata in giudizio la legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza, può derivare da un riconoscimento legislativo espresso (non rinvenuto) o da un riconoscimento implicito derivante dalla pertinenza statutaria dell'interesse (non dedotto dalla ricorrente);
- che le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NN, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE NN |
IL SEGRETARIO