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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1555/2024 V.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Parte_1
NOLASCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato in [...] l'[...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Claudio PAOLAZZO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in AR ) il 19/02/2012, matrimonio trascritto Per_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gottasecca (CN) al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2014; che dal matrimonio è nata la figlia , a San Isidro del General (COSTA RICA) il Persona_2
03/06/2013; Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 12/07/2024, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 257/2024, pubblicata il 30/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
26/03/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 02/10/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Persona_2
473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/02/2012 in AR ( ) da: Per_1 Pt_1
nata il [...] a [...], e da , nato
[...] Parte_2
l'11/02/1981 in Arizona (STATI UNITI D'AMERICA), matrimonio trascritto nei Registri di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gottasecca (CN) al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2014, alle seguenti condizioni: 1- dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento personale;
2- la figlia minore viene affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, in Gottasecca (CN), Frazione Valle Via Indipendenza n.10;
3- il padre potrà vedere la figlia minore ogni volta che vorrà, previo congruo avviso, compatibilmente con gli impegni scolastici
e personali della minore, ed in particolare, i periodi che trascorrerà con il padre saranno regolati nel seguente modo:
a- per quanto ai fine settimana, che saranno alternati con la madre, il padre potrà tenere con sé dal venerdì Per_2
dall'uscita della scuola ( ore 12.00 nel periodo non scolastico ) sino alla domenica sera ore 19:00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
Il padre, nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre, terrà con sé la figlia dal martedì alle ore 17.00 sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola alle ore 8.00 (o alle ore 13.00 presso l'abitazione della madre in periodo non scolastico)
b-il periodo di vacanze natalizie sarà diviso a metà per ciascun genitore, con alternanza annuale per i periodi comprendenti
Natale e Capodanno (dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 30/12 al 6/1 con l'altro genitore;
c-il periodo delle vacanze pasquali, parimenti, sarà diviso a metà tra i genitori e ciò dalla vigilia di Pasqua sino al Lunedì dell'Angelo (con Pasqua e Pasquetta alternata tra i genitori) e, comunque, verrà applicato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività dell'anno;
d-per quanto alle vacanze estive: la minore trascorrerà un periodo continuativo di giorni 15 con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori sulla collocazione del periodo, trascorrerà con il Per_2 padre dall' 1/8 al 16/8e con la madre dal 17/8 al 1/9; CP padre e la madre, quando la minore sarà con l'altro genitore, avranno la facoltà di vedere la figlia quando lo vorranno, previo congruo avviso e fatti salvi gli impegni e le esigenze del minore.
f-la madre ed il padre dovranno impegnarsi a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni riguardanti lo stato di salute e la crescita fisica, psicologica e scolastica del minore. Per_ g-nel caso in cui durante il periodo scolastico di in Italia, la madre o il padre saranno fuori Italia per motivi di lavoro
o per altri motivi la figlia starà per tutto il periodo di tempo presso la casa dell'altro genitore;
qualora, invece, la madre o il Per_ padre trascorreranno periodi di tempo fuori Italia, nel periodo di vacanze di sarà facoltà dell'uno o dell'altro genitore, Per_ portare con sé, previo accordo con l'altro genitore;
4- il Signor. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore la Pt_2 Parte_1 somma di € 300,00= (euro trecento/00=), da versare entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, purché dette spese straordinarie vengano documentate e anche previamente concordate tra i genitori;
5-i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto. MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gottasecca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1555/2024 V.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo Parte_1
NOLASCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato in [...] l'[...], Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Claudio PAOLAZZO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in AR ) il 19/02/2012, matrimonio trascritto Per_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gottasecca (CN) al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2014; che dal matrimonio è nata la figlia , a San Isidro del General (COSTA RICA) il Persona_2
03/06/2013; Richiedevano pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 12/07/2024, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 257/2024, pubblicata il 30/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
26/03/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 02/10/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. Persona_2
473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/02/2012 in AR ( ) da: Per_1 Pt_1
nata il [...] a [...], e da , nato
[...] Parte_2
l'11/02/1981 in Arizona (STATI UNITI D'AMERICA), matrimonio trascritto nei Registri di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gottasecca (CN) al n. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2014, alle seguenti condizioni: 1- dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento personale;
2- la figlia minore viene affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, in Gottasecca (CN), Frazione Valle Via Indipendenza n.10;
3- il padre potrà vedere la figlia minore ogni volta che vorrà, previo congruo avviso, compatibilmente con gli impegni scolastici
e personali della minore, ed in particolare, i periodi che trascorrerà con il padre saranno regolati nel seguente modo:
a- per quanto ai fine settimana, che saranno alternati con la madre, il padre potrà tenere con sé dal venerdì Per_2
dall'uscita della scuola ( ore 12.00 nel periodo non scolastico ) sino alla domenica sera ore 19:00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
Il padre, nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre, terrà con sé la figlia dal martedì alle ore 17.00 sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola alle ore 8.00 (o alle ore 13.00 presso l'abitazione della madre in periodo non scolastico)
b-il periodo di vacanze natalizie sarà diviso a metà per ciascun genitore, con alternanza annuale per i periodi comprendenti
Natale e Capodanno (dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 30/12 al 6/1 con l'altro genitore;
c-il periodo delle vacanze pasquali, parimenti, sarà diviso a metà tra i genitori e ciò dalla vigilia di Pasqua sino al Lunedì dell'Angelo (con Pasqua e Pasquetta alternata tra i genitori) e, comunque, verrà applicato il criterio dell'alternanza per tutte le altre festività dell'anno;
d-per quanto alle vacanze estive: la minore trascorrerà un periodo continuativo di giorni 15 con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori sulla collocazione del periodo, trascorrerà con il Per_2 padre dall' 1/8 al 16/8e con la madre dal 17/8 al 1/9; CP padre e la madre, quando la minore sarà con l'altro genitore, avranno la facoltà di vedere la figlia quando lo vorranno, previo congruo avviso e fatti salvi gli impegni e le esigenze del minore.
f-la madre ed il padre dovranno impegnarsi a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni riguardanti lo stato di salute e la crescita fisica, psicologica e scolastica del minore. Per_ g-nel caso in cui durante il periodo scolastico di in Italia, la madre o il padre saranno fuori Italia per motivi di lavoro
o per altri motivi la figlia starà per tutto il periodo di tempo presso la casa dell'altro genitore;
qualora, invece, la madre o il Per_ padre trascorreranno periodi di tempo fuori Italia, nel periodo di vacanze di sarà facoltà dell'uno o dell'altro genitore, Per_ portare con sé, previo accordo con l'altro genitore;
4- il Signor. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore la Pt_2 Parte_1 somma di € 300,00= (euro trecento/00=), da versare entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, purché dette spese straordinarie vengano documentate e anche previamente concordate tra i genitori;
5-i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto. MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gottasecca di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi