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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Cisterna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54733 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Marrapodi (C.F. , C.F._2
- appellante -
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pillitu, CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), CodiceFiscale_3
- appellata –
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023 (giudizio R.G. n. 84224/2017).
conclusioni per «accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità oggettiva Parte_1
dell'appellata per il danno cagionato ai sensi dell'art. 2051 Cc;
in via subordinata, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'appellata per il sinistro occorso il 18.03.2016 ai sensi dell'art. 2043 Cc;
condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro suddetto nella misura di €
2.852,54 iva inclusa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla data
1 del sinistro, fino al soddisfo;
in alternativa, accertata la responsabilità ex artt. 2051 o
2043 Cc, condannare l'appellata al risarcimento di quella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla data del sinistro, fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»;
per «il rigetto del gravame proposto dal sig. poiché infondato in fatto CP_1 Pt_1
e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l' chiedendo la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria a seguito di sinistro stradale.
2. A fondamento dell'appello il sig. deduceva: che, in data 18.03.2016, Pt_1
l'appellante, alla guida della propria autovettura Mercedes Classe B (targata EM 291
SH), nel percorrere la “A3” in direzione Reggio di CA (tratto autostradale di competenza e giunto al Km 13+700 in direzione sud in un tratto rettilineo e a tre CP_1
corsie e a una velocità di 90 Km/h circa, mentre si era trovato nella corsia centrale affiancato ad un'altra autovettura con andatura più lenta che aveva impegnato la prima corsia di destra, improvvisamente aveva colpito un grosso oggetto metallico presente sulla sede stradale;
che a seguito dell'impatto il sig. , riuscendo a Pt_1
controllare la propria autovettura, si era avvicinato alla corsia di emergenza e, a bassa velocità, aveva raggiunto la piazzola di sosta per verificare i danni e contestualmente avvisare la Polizia Stradale;
che, dopo circa 15 minuti, era giunta sul luogo una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Eboli composta da tre agenti, i quali avevano redatto rapporto del sinistro contraddistinto dal n. 65/220/20/71.813; che gli agenti operanti avevano verbalizzato la presenza sulla sede autostradale di “una lastra metallica della forma rettangolare con il lato lungo di metri 0,60, dalla stessa fuoriusciva per circa metri 0.25 un tubolare metallico del diametro di 8 centimetri
2 assemblato alla lastra metallica” e, inoltre, che “i danni riportati dal veicolo sono compatibili con l'oggetto ritrovato”; che, al termine dell'intervento delle autorità il sig.
, sebbene la propria autovettura avesse riportato danni all'avantreno e alla parte Pt_1
inferiore, aveva ripreso il viaggio, seppur a bassa velocità, al fine di raggiungere il luogo di destinazione (poco distante); che l'urto dell'autovettura con l'oggetto aveva causato danni per € 2.338,15 oltre € 514,39 Iva (così come descritti nel preventivo n.
22875/2016 e documentati dalle foto prodotte agli atti); che il sig. aveva inoltrato Pt_1
all' quindi, la richiesta risarcitoria (con pec del 10.05.2017) e, CP_1
successivamente, aveva invitato l'appellata alla stipula della convenzione di negoziazione assistita;
che l'invito era rimasto privo di riscontro sicché l'appellante si era vista costretta a instaurare il giudizio risarcitorio dinnanzi al Giudice di pace di
Roma; che, tuttavia, il detto giudizio si era concluso con la pronuncia della sentenza n.
12297/2023, con cui il Giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria;
che la detta sentenza era ingiusta ed erronea e, pertanto, da riformare;
3. Tanto premesso il sig. poneva a fondamento dell'impugnazione i seguenti Pt_1
motivi:
1) «error in procedendo, mancata valorizzazione degli elementi probatori. Consulenza
Tecnica d'Ufficio e testimonianza del sig. , atteso che, da un lato, il Ctu Testimone_1
aveva confermato la compatibilità dei danni con l'impatto con l'oggetto presente sulla carreggiata e, dall'altro, il teste sig. aveva confermato di avere riscontrato sul Tes_1
veicolo Mercedes (targato EM 291 SH) di proprietà del sig. danni al paraurti, alla Pt_1
copertura inferiore del paraurti, alla modanatura sotto porta lato sinistro, a entrambi gli ammortizzatori e ai due pneumatici e che il costo per la riparazione era pari ad €
2.852,54;
2) «error in iudicando, mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 Cc in capo all' Mancanza di prova a confutazione» sebbene la società appellata avesse, CP_1
quantomeno al momento del verificarsi dell'evento, la gestione del tratto autostradale nel quale il sinistro si era verificato, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché la struttura della strada (compreso il manto stradale), oggetto di custodia, non presentasse anomalie e/o inadeguati strumenti di protezione;
3 che, infatti, l'appellata non aveva dato prova di avere adottato le misure necessarie a garantire che il manto stradale fosse libero da ostacoli e né del c.d. caso fortuito;
che, in particolare, l' si era limitata a produrre un “verbale giornaliero della squadra di CP_1
intervento” che però era riferito a un diverso tratto stradale;
3. «mancato riconoscimento della responsabilità dell' ex art. 2043 Cc. Error in CP_1
iudicando. Vizio di omessa pronuncia» per avere il Giudice di pace omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal sig. in via subordinata e diretta Pt_1
all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 Cc;
che per l'ipotesi del mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 Cc della parte appellata, la domanda del sig. avrebbe dovuto essere accolta quantomeno sotto il profilo della Pt_1
responsabilità ex art. 2043 Cc, stante la sussistenza del fatto illecito, costituito dall'omessa vigilanza da parte dell' circa la regolarità del manto stradale, la colpa CP_1
in capo alla stessa, il danno ingiusto cagionato all'autovettura del sig. e il Parte_1
nesso causale tra fatto e danno, ben esposto in Ctu.
4. Con comparsa di risposta del 29.02.2024 si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo: l'infondatezza dell'appello proposto e la correttezza della sentenza emessa;
che, infatti, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata alla
[...]
in ordine alla verificazione del sinistro giacché la presenza dell'oggetto sulla sede CP_1
stradale non era dipesa da un'attività di mala gestio sul tratto interessato da parte dell'Ente custode, bensì dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, ascrivibile al cd. caso fortuito;
che, in particolare, l'incidente non si era verificato in conseguenza di una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada ovvero alla presenza di oggetti/detriti che la società non avrebbe rimosso per tempo;
che, invece, il sinistro si era verificato a causa dell'impatto con un oggetto finito sul manto stradale in modo del tutto accidentale, in quanto presumibilmente riversato da qualche automezzo in transito durante i passaggi delle squadre di sorveglianza deputate al costante monitoraggio dell'intero tratto stradale;
che il carattere eccezionale e imprevedibile dell'evento era provata dall'assenza, nelle ore precedenti al sinistro oggetto di causa, di incidenti stradali sul tratto di strada interessato e di segnalazioni inerenti anomalie del piano viabile, nonché dall'attività di vigilanza
4 compiuta dall' sull'intera Autostrada A3; che, pertanto, correttamente il Giudice CP_1
di primo grado aveva ritenuto che “pur rilevando che il Ctu ha ritenuto che i danni alla
Mercedes siano coerenti e compatibili con quelli descritti in citazione l'ammissione della stessa è ultronea atteso che […] la presenza dell'oggetto che ha costituito un ostacolo per l'attore costituisce senz'altro un caso fortuito. Conseguentemente la responsabilità dell' è esclusa in quanto il danno è stato causato da un evento CP_1
imprevisto ed imprevedibile”; che, del pari, tantomeno alcuna responsabilità ex art. 2043 Cc avrebbe potuto essere ravvisata, mancandone il presupposto, ovverosia il fatto illecito, tenuto conto del fatto che l' aveva effettuato la propria CP_1
attività di controllo e vigilanza;
che, invero, nel giudizio di primo grado, la società aveva prodotto in atti il verbale di sorveglianza relativo al monitoraggio della strada interessata dal sinistro: che, infatti, il sinistro si era verificato sulla Autostrada A3 SA-
RC, Km sud 13+700 e il servizio di sorveglianza era stato effettuato sulla “sede nord e sud dell'Autostrada SA-RC”.
6. Alla prima udienza del 27.3.2024 il decidente verificava la corretta istaurazione del contraddittorio;
all'udienza del 4.12.2024 il decidente ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per tale incombente ex art. 189 Cpc. All'udienza del 13.3.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
8. Invero, dalla stessa descrizione della vicenda operata da parte appellante nell'atto di gravame emerge che il 18.03.2016 l'odierno appellante, alla guida della propria autovettura Mercedes Classe B, targata EM 291 SH stava percorrendo l'autostrada
“A3” in direzione Reggio CA, in un tratto di competenza dell'appellata CP_1
Intorno le ore 23.15, il sig. giunto al Km 13+700 in direzione sud, in un Parte_1
tratto rettilineo ed a tre corsie, ad una velocità di 90 Km/h circa, si legge nell'atto d'appello «mentre si trovava nella corsia centrale affiancato ad un'altra autovettura con andatura più lenta che impegnava la prima corsia di destra, improvvisamente colpiva un grosso oggetto metallico posto sulla sede stradale.
3. A seguito dell'impatto il sig. , riuscendo a controllare la propria autovettura, si avvicinava alla Parte_1
corsia di emergenza ed a bassa velocità raggiungeva la piazzola di sosta per verificare i
5 danni e contestualmente avvisare la Polizia Stradale.
4. Dopo circa 15 minuti giungeva sul luogo una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Eboli composta da tre agenti, i quali redigevano rapporto del sinistro contraddistinto dal n. 65/220/20/71.813 … Gli operanti rinvenivano sulla sede autostradale: “una lastra metallica della forma rettangolare con il lato lungo di metri 0,60, dalla stessa fuoriusciva per circa metri 0.25 un tubolare metallico del diametro di 8 centimetri assemblato alla lastra metallica» (v. allegato 2 prime cure). Orbene tre circostanze depongono in favore della conferma della sentenza gravata: a) in primo luogo, la presenza dell'insidia sulla carreggiata maggiormente percorsa dagli automobilisti, quella centrale, orienta nel senso che il rilascio della lastra metallica fosse avvenuta poco tempo prima del sopraggiungere del mezzo condotto dal sig. ; b) l'assenza di pregresse segnalazioni in tal senso, Pt_1
avvalora l'ipotesi che l'oggetto fosse stato smarrito ovvero staccato da un veicolo che aveva percorso in un intervallo temporale particolarmente esiguo rispetto al sinistro la medesima sede stradale;
c) la produzione dal parte dell' del verbale di CP_1
sorveglianza (allegato 3 fascicolo di primo grado) relativo al monitoraggio della strada interessata dal sinistro, infatti il sinistro si è verificato al Km sud 13+700 (allegato 2, fascicolo di primo grado) e il servizio di sorveglianza è stato effettuato sulla “sede nord e sud dell'Autostrada SA-RC” in corrispondenza anche di questo tratto, tanto da aver ricevuto la segnalazione dell'esistenza della «lamina» dopo incidente ore 23.15
(allegato 3 fascicolo di primo grado di parte convenuta: «Durante il giro di sorveglianza del tratto di competenza si rileva: "Giro del tratto, effettuato controllo visivo impianti luminosi ed elettrici “svincoli e gallerie” non si notano anomalie al nostro passaggio.
Sos alle 23:15 dopo Pont. sud pezzo di lamina su strada (negativo ore 0:05) avv.
(avvertito) l'Sos * 0.30. Controllo visivo direzione Km 6 sud tratto nella norma. Per Sos
04:00 Km 20 + 800 nord auto in panne…»).
Ho aggiunto l'indicazione della prima udienza del 27.3.2024 (con rinvio al 4.12 per la precisazione delle conclusioni)
L'insieme di queste emergenze probatorie deve essere traguardato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di responsabilità del custode ex art.
2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi
6 (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell' dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di CP_1
fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto)»
(Cass. 01/12/2022, n. 35429); si tratta, infatti, di un evento del tutto imprevedibile rispetto al quale nessun addebito – neppure ex art. 2043 Cc – può essere mosso alla parte appellate.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate alla luce dell'obiettivo accadimento dell'evento lesivo e del rigetto dell'appello per effetto di principi di giurisprudenza in precedenza non del tutto univoci sul punto (cfr. Cass. sez. un. 30/06/2022, n. 20943).
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma appello avverso la CP_1
sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023 (giudizio
R.G. n. 84224/2017), così provvede:
rigetta l'appello; compensa le spese di lite;
7 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 27/03/2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Cisterna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54733 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Parte_1 C.F._1
Marrapodi (C.F. , C.F._2
- appellante -
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pillitu, CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), CodiceFiscale_3
- appellata –
oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023 (giudizio R.G. n. 84224/2017).
conclusioni per «accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità oggettiva Parte_1
dell'appellata per il danno cagionato ai sensi dell'art. 2051 Cc;
in via subordinata, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'appellata per il sinistro occorso il 18.03.2016 ai sensi dell'art. 2043 Cc;
condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro suddetto nella misura di €
2.852,54 iva inclusa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla data
1 del sinistro, fino al soddisfo;
in alternativa, accertata la responsabilità ex artt. 2051 o
2043 Cc, condannare l'appellata al risarcimento di quella somma maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio, con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla data del sinistro, fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»;
per «il rigetto del gravame proposto dal sig. poiché infondato in fatto CP_1 Pt_1
e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l' chiedendo la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria a seguito di sinistro stradale.
2. A fondamento dell'appello il sig. deduceva: che, in data 18.03.2016, Pt_1
l'appellante, alla guida della propria autovettura Mercedes Classe B (targata EM 291
SH), nel percorrere la “A3” in direzione Reggio di CA (tratto autostradale di competenza e giunto al Km 13+700 in direzione sud in un tratto rettilineo e a tre CP_1
corsie e a una velocità di 90 Km/h circa, mentre si era trovato nella corsia centrale affiancato ad un'altra autovettura con andatura più lenta che aveva impegnato la prima corsia di destra, improvvisamente aveva colpito un grosso oggetto metallico presente sulla sede stradale;
che a seguito dell'impatto il sig. , riuscendo a Pt_1
controllare la propria autovettura, si era avvicinato alla corsia di emergenza e, a bassa velocità, aveva raggiunto la piazzola di sosta per verificare i danni e contestualmente avvisare la Polizia Stradale;
che, dopo circa 15 minuti, era giunta sul luogo una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Eboli composta da tre agenti, i quali avevano redatto rapporto del sinistro contraddistinto dal n. 65/220/20/71.813; che gli agenti operanti avevano verbalizzato la presenza sulla sede autostradale di “una lastra metallica della forma rettangolare con il lato lungo di metri 0,60, dalla stessa fuoriusciva per circa metri 0.25 un tubolare metallico del diametro di 8 centimetri
2 assemblato alla lastra metallica” e, inoltre, che “i danni riportati dal veicolo sono compatibili con l'oggetto ritrovato”; che, al termine dell'intervento delle autorità il sig.
, sebbene la propria autovettura avesse riportato danni all'avantreno e alla parte Pt_1
inferiore, aveva ripreso il viaggio, seppur a bassa velocità, al fine di raggiungere il luogo di destinazione (poco distante); che l'urto dell'autovettura con l'oggetto aveva causato danni per € 2.338,15 oltre € 514,39 Iva (così come descritti nel preventivo n.
22875/2016 e documentati dalle foto prodotte agli atti); che il sig. aveva inoltrato Pt_1
all' quindi, la richiesta risarcitoria (con pec del 10.05.2017) e, CP_1
successivamente, aveva invitato l'appellata alla stipula della convenzione di negoziazione assistita;
che l'invito era rimasto privo di riscontro sicché l'appellante si era vista costretta a instaurare il giudizio risarcitorio dinnanzi al Giudice di pace di
Roma; che, tuttavia, il detto giudizio si era concluso con la pronuncia della sentenza n.
12297/2023, con cui il Giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria;
che la detta sentenza era ingiusta ed erronea e, pertanto, da riformare;
3. Tanto premesso il sig. poneva a fondamento dell'impugnazione i seguenti Pt_1
motivi:
1) «error in procedendo, mancata valorizzazione degli elementi probatori. Consulenza
Tecnica d'Ufficio e testimonianza del sig. , atteso che, da un lato, il Ctu Testimone_1
aveva confermato la compatibilità dei danni con l'impatto con l'oggetto presente sulla carreggiata e, dall'altro, il teste sig. aveva confermato di avere riscontrato sul Tes_1
veicolo Mercedes (targato EM 291 SH) di proprietà del sig. danni al paraurti, alla Pt_1
copertura inferiore del paraurti, alla modanatura sotto porta lato sinistro, a entrambi gli ammortizzatori e ai due pneumatici e che il costo per la riparazione era pari ad €
2.852,54;
2) «error in iudicando, mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 Cc in capo all' Mancanza di prova a confutazione» sebbene la società appellata avesse, CP_1
quantomeno al momento del verificarsi dell'evento, la gestione del tratto autostradale nel quale il sinistro si era verificato, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché la struttura della strada (compreso il manto stradale), oggetto di custodia, non presentasse anomalie e/o inadeguati strumenti di protezione;
3 che, infatti, l'appellata non aveva dato prova di avere adottato le misure necessarie a garantire che il manto stradale fosse libero da ostacoli e né del c.d. caso fortuito;
che, in particolare, l' si era limitata a produrre un “verbale giornaliero della squadra di CP_1
intervento” che però era riferito a un diverso tratto stradale;
3. «mancato riconoscimento della responsabilità dell' ex art. 2043 Cc. Error in CP_1
iudicando. Vizio di omessa pronuncia» per avere il Giudice di pace omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal sig. in via subordinata e diretta Pt_1
all'accertamento della responsabilità ex art. 2043 Cc;
che per l'ipotesi del mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 Cc della parte appellata, la domanda del sig. avrebbe dovuto essere accolta quantomeno sotto il profilo della Pt_1
responsabilità ex art. 2043 Cc, stante la sussistenza del fatto illecito, costituito dall'omessa vigilanza da parte dell' circa la regolarità del manto stradale, la colpa CP_1
in capo alla stessa, il danno ingiusto cagionato all'autovettura del sig. e il Parte_1
nesso causale tra fatto e danno, ben esposto in Ctu.
4. Con comparsa di risposta del 29.02.2024 si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo: l'infondatezza dell'appello proposto e la correttezza della sentenza emessa;
che, infatti, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere imputata alla
[...]
in ordine alla verificazione del sinistro giacché la presenza dell'oggetto sulla sede CP_1
stradale non era dipesa da un'attività di mala gestio sul tratto interessato da parte dell'Ente custode, bensì dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, ascrivibile al cd. caso fortuito;
che, in particolare, l'incidente non si era verificato in conseguenza di una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada ovvero alla presenza di oggetti/detriti che la società non avrebbe rimosso per tempo;
che, invece, il sinistro si era verificato a causa dell'impatto con un oggetto finito sul manto stradale in modo del tutto accidentale, in quanto presumibilmente riversato da qualche automezzo in transito durante i passaggi delle squadre di sorveglianza deputate al costante monitoraggio dell'intero tratto stradale;
che il carattere eccezionale e imprevedibile dell'evento era provata dall'assenza, nelle ore precedenti al sinistro oggetto di causa, di incidenti stradali sul tratto di strada interessato e di segnalazioni inerenti anomalie del piano viabile, nonché dall'attività di vigilanza
4 compiuta dall' sull'intera Autostrada A3; che, pertanto, correttamente il Giudice CP_1
di primo grado aveva ritenuto che “pur rilevando che il Ctu ha ritenuto che i danni alla
Mercedes siano coerenti e compatibili con quelli descritti in citazione l'ammissione della stessa è ultronea atteso che […] la presenza dell'oggetto che ha costituito un ostacolo per l'attore costituisce senz'altro un caso fortuito. Conseguentemente la responsabilità dell' è esclusa in quanto il danno è stato causato da un evento CP_1
imprevisto ed imprevedibile”; che, del pari, tantomeno alcuna responsabilità ex art. 2043 Cc avrebbe potuto essere ravvisata, mancandone il presupposto, ovverosia il fatto illecito, tenuto conto del fatto che l' aveva effettuato la propria CP_1
attività di controllo e vigilanza;
che, invero, nel giudizio di primo grado, la società aveva prodotto in atti il verbale di sorveglianza relativo al monitoraggio della strada interessata dal sinistro: che, infatti, il sinistro si era verificato sulla Autostrada A3 SA-
RC, Km sud 13+700 e il servizio di sorveglianza era stato effettuato sulla “sede nord e sud dell'Autostrada SA-RC”.
6. Alla prima udienza del 27.3.2024 il decidente verificava la corretta istaurazione del contraddittorio;
all'udienza del 4.12.2024 il decidente ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per tale incombente ex art. 189 Cpc. All'udienza del 13.3.2025 il decidente tratteneva la causa in decisione.
7. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
8. Invero, dalla stessa descrizione della vicenda operata da parte appellante nell'atto di gravame emerge che il 18.03.2016 l'odierno appellante, alla guida della propria autovettura Mercedes Classe B, targata EM 291 SH stava percorrendo l'autostrada
“A3” in direzione Reggio CA, in un tratto di competenza dell'appellata CP_1
Intorno le ore 23.15, il sig. giunto al Km 13+700 in direzione sud, in un Parte_1
tratto rettilineo ed a tre corsie, ad una velocità di 90 Km/h circa, si legge nell'atto d'appello «mentre si trovava nella corsia centrale affiancato ad un'altra autovettura con andatura più lenta che impegnava la prima corsia di destra, improvvisamente colpiva un grosso oggetto metallico posto sulla sede stradale.
3. A seguito dell'impatto il sig. , riuscendo a controllare la propria autovettura, si avvicinava alla Parte_1
corsia di emergenza ed a bassa velocità raggiungeva la piazzola di sosta per verificare i
5 danni e contestualmente avvisare la Polizia Stradale.
4. Dopo circa 15 minuti giungeva sul luogo una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Eboli composta da tre agenti, i quali redigevano rapporto del sinistro contraddistinto dal n. 65/220/20/71.813 … Gli operanti rinvenivano sulla sede autostradale: “una lastra metallica della forma rettangolare con il lato lungo di metri 0,60, dalla stessa fuoriusciva per circa metri 0.25 un tubolare metallico del diametro di 8 centimetri assemblato alla lastra metallica» (v. allegato 2 prime cure). Orbene tre circostanze depongono in favore della conferma della sentenza gravata: a) in primo luogo, la presenza dell'insidia sulla carreggiata maggiormente percorsa dagli automobilisti, quella centrale, orienta nel senso che il rilascio della lastra metallica fosse avvenuta poco tempo prima del sopraggiungere del mezzo condotto dal sig. ; b) l'assenza di pregresse segnalazioni in tal senso, Pt_1
avvalora l'ipotesi che l'oggetto fosse stato smarrito ovvero staccato da un veicolo che aveva percorso in un intervallo temporale particolarmente esiguo rispetto al sinistro la medesima sede stradale;
c) la produzione dal parte dell' del verbale di CP_1
sorveglianza (allegato 3 fascicolo di primo grado) relativo al monitoraggio della strada interessata dal sinistro, infatti il sinistro si è verificato al Km sud 13+700 (allegato 2, fascicolo di primo grado) e il servizio di sorveglianza è stato effettuato sulla “sede nord e sud dell'Autostrada SA-RC” in corrispondenza anche di questo tratto, tanto da aver ricevuto la segnalazione dell'esistenza della «lamina» dopo incidente ore 23.15
(allegato 3 fascicolo di primo grado di parte convenuta: «Durante il giro di sorveglianza del tratto di competenza si rileva: "Giro del tratto, effettuato controllo visivo impianti luminosi ed elettrici “svincoli e gallerie” non si notano anomalie al nostro passaggio.
Sos alle 23:15 dopo Pont. sud pezzo di lamina su strada (negativo ore 0:05) avv.
(avvertito) l'Sos * 0.30. Controllo visivo direzione Km 6 sud tratto nella norma. Per Sos
04:00 Km 20 + 800 nord auto in panne…»).
Ho aggiunto l'indicazione della prima udienza del 27.3.2024 (con rinvio al 4.12 per la precisazione delle conclusioni)
L'insieme di queste emergenze probatorie deve essere traguardato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di responsabilità del custode ex art.
2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi
6 (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell' dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di CP_1
fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto)»
(Cass. 01/12/2022, n. 35429); si tratta, infatti, di un evento del tutto imprevedibile rispetto al quale nessun addebito – neppure ex art. 2043 Cc – può essere mosso alla parte appellate.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate alla luce dell'obiettivo accadimento dell'evento lesivo e del rigetto dell'appello per effetto di principi di giurisprudenza in precedenza non del tutto univoci sul punto (cfr. Cass. sez. un. 30/06/2022, n. 20943).
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma appello avverso la CP_1
sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12297/2023, pubblicata il 23.05.2023 (giudizio
R.G. n. 84224/2017), così provvede:
rigetta l'appello; compensa le spese di lite;
7 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 27/03/2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
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