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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 453/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv.ti Maria Grazia Mazzotta (PEC: e Rosamaria Cavallaro Email_1
(PEC: ; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento di giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/3/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, impugnando gli avvisi di rigetto delle domande di disoccupazione agricola avanzate per gli anni dal 2018 al 2023 e gli avvisi di indebito sulla medesima prestazione, inerenti agli anni predetti, deduceva: di aver lavorato con la mansione di bracciante agricola, a tempo determinato, nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
e di aver, concretamente, lavorato 51 giorni, nell'anno 2017, e 102 giorni negli anni
[...]
2018, 2019,2020, 2021, 2022, 2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato “preliminarmente, disporre la sospensione dell'1) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2024627304099, relativa all'anno 2023, notificata il 04.07.2024 con lettera Racc. A/R n°665095129387; 2) Avviso reiezione
1 della domanda di disoccupazione agricola N. 2023954304038, relativa all'anno 2022, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949544; 3) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2022919912618, relativa all'anno 2021, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949463; 4) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2021883401916, relativa all'anno 2020, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949372; 5) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2020847213738, relativa all'anno 2019, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949337; 6) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2019809109051, relativa all'anno 2018, notificata il 02.05.2024 con lettera Racc. A/R n°664950580617; 7) Avviso di indebito del 12 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2019809109051, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664951854211; 8) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2020847213738, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040467; 9) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2021883401916, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040537; 10) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2022919912618, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040606; 11) Avviso di indebito del 16 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2023954304038, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952197730. quivi impugnati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio arrecato alla ricorrente in caso di mancata disposta concessione;
- nel merito, Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettivamente svolto l'attività lavorativa Parte_1 denunciata negli anni 2023, 2022, 2021,2020,2019,2018 alle dipendenze dell Controparte_3
per N° 102 giornate lavorative annue e per l'anno 2017 per N° 51 giornate
[...] lavorative, per le ore e i giorni previsti da contratto, o comunque per le giornate lavorative che saranno accertate all'esito del presente ricorso;
- annullare e/o revocare gli avvisi di indebito e reiezione impugnati, con ogni consequenziale provvedimento di legge a favore della sig.ra
[...]
; - per l'effetto annullare le richieste, sottese agli avvisi di indebito e di restituzione Parte_1 delle somme percepite dalla sig.ra sia a titolo di indennità di Parte_1 disoccupazione sia per ogni altro qualsivoglia titolo per tutti gli anni oggetto di verifica e disporre l'accoglimento della domande rigettate sulla base degli accertamenti ispettivi oggetto di contestazione e condannare conseguentemente l a liquidare le relative somme allo stato CP_1 trattenute e non liquidate a favore della sig.ra ; Con condanna al pagamento Parte_1 dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. e riconoscimento dei benefici di cui all'art 152 disp. Att. c.p.c” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che eccependo il difetto CP_1 di giurisdizione, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere le prestazioni di disoccupazione agricola in riferimento al periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, veicolate dai provvedimenti di restituzione richiesta dall'Ente previdenziale, in ragione dell'effettivo lavoro agricolo svolto dalla ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola di . Controparte_2
2 3. La disoccupazione agricola è una prestazione rivolta agli operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. L'indennità di cui si tratta spetta ai lavoratori agricoli dipendenti iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per il raggiungimento dei 102 contributi, sono utilizzabili anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
4. Come è emerso dall'escussione dei testi sentiti durante l'istruttoria, la lavoratrice ha effettivamente svolto l'attività lavorativa per l'Azienda agricola e forestale , sita Controparte_2 nel Comune di Vallelonga, per il periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, raccogliendo a mano ramaglie, pulendo le piante, irrigando il piantato. Il tutto sotto le direttive di tale . Infatti, CP_2 il testimone ha dichiarato: “posso riferire che ho visto più volte la ricorrente Testimone_1 lavorare nella proprietà del sig. dal 2018 luogo dove io lavoravo, presso la cooperativa CP_2
La Stella del Sud vicino alla proprietà del sig. . Confermo di aver visto la ricorrente CP_2 lavorare però posso riferire dal 2018; ho visto la ricorrente sia che innaffiava gli ortaggi e che raccoglieva ramaglie. È vero. Confermo, sono a conoscenza dei fatti perché dove lavoro io è tra il comune di San Nicola da Crissa e ,e la proprietà rientra in entrambi i comuni;
posso Parte_2 riferire che la vedevo lavorare non so esattamente cosa anzi preciso che non sapevo cosa stesse di preciso piantando;
confermo la circostanza e preciso che raccoglieva a tutto a mano;
non so da dove proveniva l'acqua vedevo solo la ricorrente con un tubo che irrigava;
confermo, anche perché i cinghiali hanno rovinato i terreni di alcuni miei parenti aventi dei terreni limitrofi;
confermo la circostanza ho visto più volte il marito;
confermo la circostanza e preciso che durante la settimana potevo vederli due o tre volte, più spesso li vedevo nei mesi estivi”. O anche : “è Controparte_4 vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravo anche io con lei. È vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravo anche io con la ricorrente, seguivamo le disposizioni di mio padre, CP_2
, provvedevamo alla pulitura degli ortaggi l'irrigazione degli stessi, toglievamo le
[...] gramaglie del bosco, che poi portarli per la macinatura, successivamente abbiamo rimboscato gli alberelli, irrigavamo l'orto attraverso un tubo che partiva da un pozzo. La pulitura delle piante avveniva a mano, la raccolta dei prodotti era minima perché veniva distrutto dai cinghiali si raccoglieva solo per uso familiare;
anche il sig. lavorava nell'azienda”. Allo stesso modo, il CP_5 testimone ha affermato: “è vero sono a conoscenza di ciò perché io come Testimone_2
3 azienda sono limitrofa all'azienda e quindi vedevo la ricorrente che si recava presso CP_2
l'azienda perché è di rimpetto alla mia azienda. È vero;
è vero;
è vero;
è vero;
è vero;
è vero;
CP_2
è vero;
è vero, l'acqua veniva attinta da un vaso vicino al terreno;
è vero, non ricordo i nomi ma c'erano tanti operai;
è vero, c'erano lo stesso e i figli, collaborava alla raccolta e alla CP_2 lavorazione degli ortaggi e quando non era periodo della coltivazione dell'orto si dedicava alla raccolta delle ramaglie del sottobosco”.
5. Pertanto, le dichiarazioni istruttorie, poste alla base dell'odierna decisione, sono utili pe rpoter ritenere fondate le domande di parte ricorrente. Il ricorso, infatti, risulta fondato e merita di essere accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta la sussistenza del rapporto di lavoro di
[...]
alle dipendenze dell'azienda agricola di , per 102 giornate Parte_1 Controparte_6 per il periodo intercorrente fra il 2018 e il 2023 e per 51 giornate per l'anno 2017 e revoca i provvedimenti di indebito impugnati;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente siccome dichiaratesi antistatarie.
, 27.11.2025. CP_7
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1 avv.ti Maria Grazia Mazzotta (PEC: e Rosamaria Cavallaro Email_1
(PEC: ; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento di giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/3/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, impugnando gli avvisi di rigetto delle domande di disoccupazione agricola avanzate per gli anni dal 2018 al 2023 e gli avvisi di indebito sulla medesima prestazione, inerenti agli anni predetti, deduceva: di aver lavorato con la mansione di bracciante agricola, a tempo determinato, nel periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
e di aver, concretamente, lavorato 51 giorni, nell'anno 2017, e 102 giorni negli anni
[...]
2018, 2019,2020, 2021, 2022, 2023. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato “preliminarmente, disporre la sospensione dell'1) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2024627304099, relativa all'anno 2023, notificata il 04.07.2024 con lettera Racc. A/R n°665095129387; 2) Avviso reiezione
1 della domanda di disoccupazione agricola N. 2023954304038, relativa all'anno 2022, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949544; 3) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2022919912618, relativa all'anno 2021, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949463; 4) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2021883401916, relativa all'anno 2020, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949372; 5) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2020847213738, relativa all'anno 2019, notificata il 30.04.2024 con lettera Racc. A/R n°664950949337; 6) Avviso reiezione della domanda di disoccupazione agricola N. 2019809109051, relativa all'anno 2018, notificata il 02.05.2024 con lettera Racc. A/R n°664950580617; 7) Avviso di indebito del 12 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2019809109051, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664951854211; 8) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2020847213738, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040467; 9) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2021883401916, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040537; 10) Avviso di indebito del 15 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2022919912618, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952040606; 11) Avviso di indebito del 16 aprile 2024 sulla Prestazione Disoccupazione Agricola N. 2023954304038, notificato in data 07.05.2024, con Racc. A/R n°664952197730. quivi impugnati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio arrecato alla ricorrente in caso di mancata disposta concessione;
- nel merito, Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettivamente svolto l'attività lavorativa Parte_1 denunciata negli anni 2023, 2022, 2021,2020,2019,2018 alle dipendenze dell Controparte_3
per N° 102 giornate lavorative annue e per l'anno 2017 per N° 51 giornate
[...] lavorative, per le ore e i giorni previsti da contratto, o comunque per le giornate lavorative che saranno accertate all'esito del presente ricorso;
- annullare e/o revocare gli avvisi di indebito e reiezione impugnati, con ogni consequenziale provvedimento di legge a favore della sig.ra
[...]
; - per l'effetto annullare le richieste, sottese agli avvisi di indebito e di restituzione Parte_1 delle somme percepite dalla sig.ra sia a titolo di indennità di Parte_1 disoccupazione sia per ogni altro qualsivoglia titolo per tutti gli anni oggetto di verifica e disporre l'accoglimento della domande rigettate sulla base degli accertamenti ispettivi oggetto di contestazione e condannare conseguentemente l a liquidare le relative somme allo stato CP_1 trattenute e non liquidate a favore della sig.ra ; Con condanna al pagamento Parte_1 dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. e riconoscimento dei benefici di cui all'art 152 disp. Att. c.p.c” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che eccependo il difetto CP_1 di giurisdizione, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testimoni, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere le prestazioni di disoccupazione agricola in riferimento al periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, veicolate dai provvedimenti di restituzione richiesta dall'Ente previdenziale, in ragione dell'effettivo lavoro agricolo svolto dalla ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola di . Controparte_2
2 3. La disoccupazione agricola è una prestazione rivolta agli operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. L'indennità di cui si tratta spetta ai lavoratori agricoli dipendenti iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Per il raggiungimento dei 102 contributi, sono utilizzabili anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.
4. Come è emerso dall'escussione dei testi sentiti durante l'istruttoria, la lavoratrice ha effettivamente svolto l'attività lavorativa per l'Azienda agricola e forestale , sita Controparte_2 nel Comune di Vallelonga, per il periodo intercorrente fra il 2017 e il 2023, raccogliendo a mano ramaglie, pulendo le piante, irrigando il piantato. Il tutto sotto le direttive di tale . Infatti, CP_2 il testimone ha dichiarato: “posso riferire che ho visto più volte la ricorrente Testimone_1 lavorare nella proprietà del sig. dal 2018 luogo dove io lavoravo, presso la cooperativa CP_2
La Stella del Sud vicino alla proprietà del sig. . Confermo di aver visto la ricorrente CP_2 lavorare però posso riferire dal 2018; ho visto la ricorrente sia che innaffiava gli ortaggi e che raccoglieva ramaglie. È vero. Confermo, sono a conoscenza dei fatti perché dove lavoro io è tra il comune di San Nicola da Crissa e ,e la proprietà rientra in entrambi i comuni;
posso Parte_2 riferire che la vedevo lavorare non so esattamente cosa anzi preciso che non sapevo cosa stesse di preciso piantando;
confermo la circostanza e preciso che raccoglieva a tutto a mano;
non so da dove proveniva l'acqua vedevo solo la ricorrente con un tubo che irrigava;
confermo, anche perché i cinghiali hanno rovinato i terreni di alcuni miei parenti aventi dei terreni limitrofi;
confermo la circostanza ho visto più volte il marito;
confermo la circostanza e preciso che durante la settimana potevo vederli due o tre volte, più spesso li vedevo nei mesi estivi”. O anche : “è Controparte_4 vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravo anche io con lei. È vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravo anche io con la ricorrente, seguivamo le disposizioni di mio padre, CP_2
, provvedevamo alla pulitura degli ortaggi l'irrigazione degli stessi, toglievamo le
[...] gramaglie del bosco, che poi portarli per la macinatura, successivamente abbiamo rimboscato gli alberelli, irrigavamo l'orto attraverso un tubo che partiva da un pozzo. La pulitura delle piante avveniva a mano, la raccolta dei prodotti era minima perché veniva distrutto dai cinghiali si raccoglieva solo per uso familiare;
anche il sig. lavorava nell'azienda”. Allo stesso modo, il CP_5 testimone ha affermato: “è vero sono a conoscenza di ciò perché io come Testimone_2
3 azienda sono limitrofa all'azienda e quindi vedevo la ricorrente che si recava presso CP_2
l'azienda perché è di rimpetto alla mia azienda. È vero;
è vero;
è vero;
è vero;
è vero;
è vero;
CP_2
è vero;
è vero, l'acqua veniva attinta da un vaso vicino al terreno;
è vero, non ricordo i nomi ma c'erano tanti operai;
è vero, c'erano lo stesso e i figli, collaborava alla raccolta e alla CP_2 lavorazione degli ortaggi e quando non era periodo della coltivazione dell'orto si dedicava alla raccolta delle ramaglie del sottobosco”.
5. Pertanto, le dichiarazioni istruttorie, poste alla base dell'odierna decisione, sono utili pe rpoter ritenere fondate le domande di parte ricorrente. Il ricorso, infatti, risulta fondato e merita di essere accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta la sussistenza del rapporto di lavoro di
[...]
alle dipendenze dell'azienda agricola di , per 102 giornate Parte_1 Controparte_6 per il periodo intercorrente fra il 2018 e il 2023 e per 51 giornate per l'anno 2017 e revoca i provvedimenti di indebito impugnati;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente siccome dichiaratesi antistatarie.
, 27.11.2025. CP_7
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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