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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5870 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 42575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta del ruolo generale n. 42575 per gli affari civili contenziosi dell'anno 2023
vertente,
TRA
(C.F. , residente in [...]alla C.da San Vito n. Parte_1 C.F._1
53, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' Avv. Vittorio Lombardi (C.F.
) (pec e con lo stesso domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Via Brenta n. 22, Cosenza;
Parte attrice
E
(in seguito anche (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
quale subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_3
incorporante di , , e ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dell'art.1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 1.12.2016, con sede legale in
1 Roma alla via Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore dott. , CP_7 [...]
, giusta procura speciale agli atti per Notar del CP_8 Controparte_9 Persona_1
22.6.2023 Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes
n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone (C.F. (pec C.F._3
, Email_2
Parte convenuta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco dott. CP_10 P.IVA_2 Persona_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Paolo Alaimo (C.F. ) (pec C.F._4
oma.it) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura Email_3 Email_4 CP_11
generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma rep. 22013 del 04.08.2022, Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
Terza intervenuta
Avente ad oggetto: Contenzioso in diritto tributario e doganale
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate da intendersi quivi richiamate
2
3
4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ad in data 14.9.2023, proponeva avanti CP_2 Parte_1
all'intestato Tribunale opposizione ai sensi dell´art.615 e ss c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo all'autovettura FIAT 500L 1.6 MULTIJET targa ET918SS (documento n.
03480202200003493000) notificato al debitore in data 23.6.2023 per un importo di €
21.157,82, “nonché per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario”, derivante dal mancato pagamento delle cartelle e degli avvisi di debito di cui all'atto di citazione alle pagg.1 e 2 (relative a tributi ed infrazioni al C.d.S.).
In particolare l'attore esponeva, a fondamento dell'opposizione, i motivi esposti in atto -- 1)
Sulla giurisdizione del G.O., in forza della previsione dell'art.9 c.p.c. e dell'art.2 del Dlgs n.546
del 1992 e s.m., 2) Nullità della notificazione al debitore degli atti impugnati (cartelle esattoriali), 3) Nullità delle cartelle di pagamento e della loro efficacia esecutiva, 4) Sulla
prescrizione dei crediti tributari e sulla conseguente assenza di ragioni debitorie in capo al contribuente, 5)Violazione dell'art.7 comma 2 della legge n. 12 del 2000 (Statuto del contribuente) Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 7 e ss della legge n.241 del 1990 e s.m.
per assoluta carenza di motivazione e omissione della indicazione del responsabile del procedimento di esazione – e chiedeva l'annullamento delle cartelle indicate e del preavviso di fermo, concludendo come in epigrafe riportato.
Si costituiva con deposito di comparsa il 23.10.2023 , che Controparte_1
impugnava e contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito dalla controparte chiedendone il rigetto, per le dedotte ragioni -- 2 -Sul difetto di giurisdizione, 3- Sull'eccezione di incompetenza per gli avvisi di debito, 4-Sul difetto di incompetenza territoriale, 5- Sul difetto di legittimazione passiva, 6-Sulla notifica (regolare) delle cartelle (richiamando la sospensione della prescrizione per effetto del decreto sostegni che ha disposto la sospensione della notifica
5 delle cartelle dal 8.3.2020 al 31.8.2021), 7-Sull'eccezione (infondata) di prescrizione -- e concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa depositata il 21.6.2024 interveniva in giudizio deducendo CP_10
l'incompetenza del Tribunale di Roma.
Assolti dalle parti gli incombenti previsti dall'art.189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 9.04.2025, sostitutiva dell'udienza cartolare del
26.02.2025
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno accolte le numerose eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza.
Infatti, “tanto il fermo amministrativo che il preavviso di fermo”, sono atti del procedimento di riscossione coattiva “che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né
prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva”, dal momento che, a differenza degli atti esecutivi in senso proprio, essi non sono preordinati all'espropriazione dei beni del debitore per soddisfare le ragioni dell'ente impositore, quanto piuttosto ad esercitare una pressione sul debitore affinché adempia privandolo del godimento di alcuni beni, per cui “data
la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è
impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza (in senso lato, anche tra G.O. e G.A, ndr) per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in
virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale
del Lavoro” (v. Cass. n.959/2017); se trattasi di fermo o preavviso di fermo per sanzioni amministrative relative ad infrazioni al Codice della strada opposte a termini dell'art.6 o 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza sarà del Giudice di pace territorialmente competente (il Giudice
di pace del luogo in cui è stata commessa ciascuna violazione, cfr Cass. n. 24091/2018), a prescindere dall'importo delle cartelle (o del preavviso di fermo;
infatti la competenza del
6 Tribunale è affermabile solo nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto n caso di singole sanzioni pecuniaria superiori nel massimo a 15.493 euro); se infine il credito sarà
tributario la giurisdizione sarà del G.A. e la competenza della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente in forza dell'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; la giurisdizione del giudice tributario rimane infine ferma anche per la domanda di accertamento negativo del debito tributario, ex art.615 c.p.c., per intervenuta prescrizione, quantomeno ogni qualvolta si affermi che la prescrizione è maturata anteriormente all'emissione della cartella
(cfr Cass ordinanza n.1394/2022; come nel caso di specie, vedi pag.9 atto di citazione, per cui,
“devono ritenersi in ogni caso (e quindi a prescindere dalla validità o meno della notifica)
assolutamente prescritte tutte le cartelle relative al quinquennio antecedente al tributo a cui
fanno riferimento”).
Competente sarebbe invece il Tribunale, quale G.E., per la domanda inerente alla (asserita)
prescrizione dei debiti tributari, solo ove maturata successivamente e integralmente dopo la notifica della cartella di pagamento;
ma la competenza spetterebbe in tal caso al Tribunale di
Cosenza, ex art.480, c.p.c., ove ha la residenza il debitore e dove è stata notificata la cartella di pagamento (Cass. 28709/2020).
Ne conseguono le pronunce come da dispositivo.
Attesa la soccombenza in rito, si ritiene di condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite alla sola così come liquidate in dispositivo secondo le tabelle del d.m. 147/2022, in base CP_2
al valore della causa (disputatum) ed all'impegno difensivo (ridotto, stante la pronuncia in rito),
con applicazione dei minimi del relativo scaglione ed esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non tenuta.. Compensate le spese con la cui difesa parla CP_10
impropriamente di “appello”.
P.Q.M.
7 Il Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda relativa all'accertamento della prescrizione del credito tributario maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento a favore del Tribunale di Cosenza;
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a violazioni del codice della strada a favore del Giudice di Pace
territorialmente competente;
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a contributi previdenziali a favore del Giudice del lavoro territorialmente competente;
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Commissione
Tributaria Provinciale territorialmente competente sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a tributi;
- Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 1700,00 oltre spese generali al 15%, C.A. ed Iva ex lege;
- Compensate le spese con . CP_10
- Sentenza esecutiva ex lege
Roma, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta del ruolo generale n. 42575 per gli affari civili contenziosi dell'anno 2023
vertente,
TRA
(C.F. , residente in [...]alla C.da San Vito n. Parte_1 C.F._1
53, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' Avv. Vittorio Lombardi (C.F.
) (pec e con lo stesso domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Via Brenta n. 22, Cosenza;
Parte attrice
E
(in seguito anche (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
quale subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_3
incorporante di , , e ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dell'art.1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 1.12.2016, con sede legale in
1 Roma alla via Grezar n. 14, in persona del procuratore pro tempore dott. , CP_7 [...]
, giusta procura speciale agli atti per Notar del CP_8 Controparte_9 Persona_1
22.6.2023 Rep. n. 180134 Racc. n. 12348, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes
n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone (C.F. (pec C.F._3
, Email_2
Parte convenuta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco dott. CP_10 P.IVA_2 Persona_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Paolo Alaimo (C.F. ) (pec C.F._4
oma.it) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura Email_3 Email_4 CP_11
generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma rep. 22013 del 04.08.2022, Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
Terza intervenuta
Avente ad oggetto: Contenzioso in diritto tributario e doganale
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate da intendersi quivi richiamate
2
3
4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ad in data 14.9.2023, proponeva avanti CP_2 Parte_1
all'intestato Tribunale opposizione ai sensi dell´art.615 e ss c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo all'autovettura FIAT 500L 1.6 MULTIJET targa ET918SS (documento n.
03480202200003493000) notificato al debitore in data 23.6.2023 per un importo di €
21.157,82, “nonché per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario”, derivante dal mancato pagamento delle cartelle e degli avvisi di debito di cui all'atto di citazione alle pagg.1 e 2 (relative a tributi ed infrazioni al C.d.S.).
In particolare l'attore esponeva, a fondamento dell'opposizione, i motivi esposti in atto -- 1)
Sulla giurisdizione del G.O., in forza della previsione dell'art.9 c.p.c. e dell'art.2 del Dlgs n.546
del 1992 e s.m., 2) Nullità della notificazione al debitore degli atti impugnati (cartelle esattoriali), 3) Nullità delle cartelle di pagamento e della loro efficacia esecutiva, 4) Sulla
prescrizione dei crediti tributari e sulla conseguente assenza di ragioni debitorie in capo al contribuente, 5)Violazione dell'art.7 comma 2 della legge n. 12 del 2000 (Statuto del contribuente) Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 7 e ss della legge n.241 del 1990 e s.m.
per assoluta carenza di motivazione e omissione della indicazione del responsabile del procedimento di esazione – e chiedeva l'annullamento delle cartelle indicate e del preavviso di fermo, concludendo come in epigrafe riportato.
Si costituiva con deposito di comparsa il 23.10.2023 , che Controparte_1
impugnava e contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito dalla controparte chiedendone il rigetto, per le dedotte ragioni -- 2 -Sul difetto di giurisdizione, 3- Sull'eccezione di incompetenza per gli avvisi di debito, 4-Sul difetto di incompetenza territoriale, 5- Sul difetto di legittimazione passiva, 6-Sulla notifica (regolare) delle cartelle (richiamando la sospensione della prescrizione per effetto del decreto sostegni che ha disposto la sospensione della notifica
5 delle cartelle dal 8.3.2020 al 31.8.2021), 7-Sull'eccezione (infondata) di prescrizione -- e concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa depositata il 21.6.2024 interveniva in giudizio deducendo CP_10
l'incompetenza del Tribunale di Roma.
Assolti dalle parti gli incombenti previsti dall'art.189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 9.04.2025, sostitutiva dell'udienza cartolare del
26.02.2025
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno accolte le numerose eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza.
Infatti, “tanto il fermo amministrativo che il preavviso di fermo”, sono atti del procedimento di riscossione coattiva “che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né
prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva”, dal momento che, a differenza degli atti esecutivi in senso proprio, essi non sono preordinati all'espropriazione dei beni del debitore per soddisfare le ragioni dell'ente impositore, quanto piuttosto ad esercitare una pressione sul debitore affinché adempia privandolo del godimento di alcuni beni, per cui “data
la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è
impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza (in senso lato, anche tra G.O. e G.A, ndr) per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in
virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale
del Lavoro” (v. Cass. n.959/2017); se trattasi di fermo o preavviso di fermo per sanzioni amministrative relative ad infrazioni al Codice della strada opposte a termini dell'art.6 o 7 del d.lgs. 150/2011, la competenza sarà del Giudice di pace territorialmente competente (il Giudice
di pace del luogo in cui è stata commessa ciascuna violazione, cfr Cass. n. 24091/2018), a prescindere dall'importo delle cartelle (o del preavviso di fermo;
infatti la competenza del
6 Tribunale è affermabile solo nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto n caso di singole sanzioni pecuniaria superiori nel massimo a 15.493 euro); se infine il credito sarà
tributario la giurisdizione sarà del G.A. e la competenza della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente in forza dell'art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; la giurisdizione del giudice tributario rimane infine ferma anche per la domanda di accertamento negativo del debito tributario, ex art.615 c.p.c., per intervenuta prescrizione, quantomeno ogni qualvolta si affermi che la prescrizione è maturata anteriormente all'emissione della cartella
(cfr Cass ordinanza n.1394/2022; come nel caso di specie, vedi pag.9 atto di citazione, per cui,
“devono ritenersi in ogni caso (e quindi a prescindere dalla validità o meno della notifica)
assolutamente prescritte tutte le cartelle relative al quinquennio antecedente al tributo a cui
fanno riferimento”).
Competente sarebbe invece il Tribunale, quale G.E., per la domanda inerente alla (asserita)
prescrizione dei debiti tributari, solo ove maturata successivamente e integralmente dopo la notifica della cartella di pagamento;
ma la competenza spetterebbe in tal caso al Tribunale di
Cosenza, ex art.480, c.p.c., ove ha la residenza il debitore e dove è stata notificata la cartella di pagamento (Cass. 28709/2020).
Ne conseguono le pronunce come da dispositivo.
Attesa la soccombenza in rito, si ritiene di condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite alla sola così come liquidate in dispositivo secondo le tabelle del d.m. 147/2022, in base CP_2
al valore della causa (disputatum) ed all'impegno difensivo (ridotto, stante la pronuncia in rito),
con applicazione dei minimi del relativo scaglione ed esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non tenuta.. Compensate le spese con la cui difesa parla CP_10
impropriamente di “appello”.
P.Q.M.
7 Il Tribunale civile di Roma in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda relativa all'accertamento della prescrizione del credito tributario maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento a favore del Tribunale di Cosenza;
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a violazioni del codice della strada a favore del Giudice di Pace
territorialmente competente;
- Dichiara la propria incompetenza a decidere sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a contributi previdenziali a favore del Giudice del lavoro territorialmente competente;
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Commissione
Tributaria Provinciale territorialmente competente sulla domanda sul fermo amministrativo e correlate inerenti a tributi;
- Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 1700,00 oltre spese generali al 15%, C.A. ed Iva ex lege;
- Compensate le spese con . CP_10
- Sentenza esecutiva ex lege
Roma, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
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