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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. MI PP Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1487/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
OP IO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIAFFI LAURA resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 12 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la separazione in relazione al matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 15 giugno 2002 con la resistente
Controparte_1
Ha esposto che dal matrimonio sono nati i due figli (2 agosto 2003) Per_1 ed (24 giugno 2008). Per_2
Ha rappresentato di essere disoccupato mentre la resistente è lavoratrice dipendente con reddito annuo di circa 6.000,00 euro. Ha evidenziato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile. Erano state inizialmente concordate le condizioni per addivenire ad una separazione consensuale ma la resistente non vi ha dato attuazione, essendosi il ricorrente, che pur aveva lasciato l'abitazione coniugale, trovato con i figli che ogni giorno consumavano i pasti presso la sua abitazione, rincasando dopo cena, essendosi la resistente resa inadempiente in tutti gli oneri della vita quotidiana anche riguardanti il trasporto dei minori a scuola. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) i coniugi continueranno ad abitare separati;
2) i figli, di anni 17 e di anni 13 e mezzo, saranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa paterna in Subiaco (Roma) nella Contrada Colle Ficorone n.5/A, con diritto di visita della madre in forma libera e compatibilmente con gli impegni dei ragazzi, i fine settimana saranno, invece, da trascorrere in modo alternato, così come le festività del Natale, della Pasqua e delle altre festività;
3) il ricorrente dovrà tornare ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, con i due figli i quali intendono vivere con il padre;
4) la madre dovrà pertanto lasciare la casa coniugale e provvedere diversamente ad un nuovo alloggio;
5) la madre trascorrerà con i figli, durante le vacanze estive, un periodo di quindici giorni da concordare preventivamente;
6) ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti economicamente.” Si è costituita la resistente contestando la narrazione del Controparte_1 ricorso introduttivo e le richieste ivi contenute. Ha rappresentato che i coniugi hanno sempre vissuto in Subiaco, nella casa di proprietà del SI. La casa coniugale insiste su di un ampio appezzamento Pt_1 di terreno ove sono presenti altre unità abitative di proprietà della famiglia una in cui viveva la madre del SI. SI.ra Pt_1 Pt_1 Persona_3 deceduta il 12/06/2019, ove attualmente risiede il SI. ed il di lui fratello, Pt_1
SI. e un'altra che è una sorta di magazzino. Parte_2
In questi 19 anni di matrimonio i coniugi hanno sempre lavorato, la SI.ra alle dipendenze di varie società di servizi in Roma. La stessa oggi è CP_1 dipendente, con contratto part-time, della Lombarda Servizi Italia S.r.l., con la qualifica di operaia e percepisce uno stipendio mensile netto di circa €600,00, per 12 mensilità.
pagina 2 di 9 Il SI. sebbene dichiari di essere disoccupato, svolge da anni Parte_1 attività di cercatore/venditore di tartufi nella zona dei monti Simbruini, attività assai redditizia ed ovviamente non tassata, per svolgere la quale ha acquistato ben 5 cani di razza Lagotto cane noto per essere definito il "re del tartufo".. Per_4
Inoltre lo stesso svolge vari lavori di carpenteria per conto terzi, vende legna da ardere in inverno e taglia il fieno nei terreni agricoli in estate. Il SI. dunque in grado di mantenere la famiglia con il suo lavoro. Pt_1
Da alcuni anni, nello specifico dalla primavera del 2019, il ricorrente si è completamente disinteressato della famiglia, restando molto spesso fuori casa sino a tarda notte o, addirittura, sino alla mattina seguente. La SI.ra che per poter essere a Roma al lavoro in orario, dal lunedì al CP_1 sabato, è costretta a prendere l'autobus di linea alle ore 4:30 della mattina, per rientrare all'ora di pranzo, inizialmente pensava facesse tardi con gli amici, essendo solito attardarsi con loro al bar, ma poi, anche informata da terze persone, ha scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra relazione che oramai da oltre un anno non si cura neanche di Parte_3 tenere segreta. Per questo la resistente si era convinta ad addivenire alla separazione, consensuale. Sennonché il a cambiato idea poiché voleva il collocamento Pt_1 presso di sé dei figli, presso la casa coniugale. Lo stesso non ha versato in questi mesi alcuna somma per il mantenimento dei minori. In concomitanza con l'attivazione della procedura di separazione giudiziale sono cominciati una serie di comportamenti disturbanti, posti in essere dai figli minori nei confronti della madre, con la motivazione “ordini dall'alto”, per cercare di esasperala e farla andar via dalla casa coniugale;
inoltre il ricorrente da alcuni mesi obbliga i figli a pranzare e cenare da lui (di fatto dal fratello perché lui è Pt_2 sempre fuori dalla “compagna”) con la speranza di dimostrare, in questo modo, che si occupa di loro. Il figlio maggiore, molto probabilmente incoraggiato dal padre, ha spaccato il lunotto posteriore della macchina della madre, provocandole un danno di €350,00, le ha spaccato e reso inutilizzabile un “caldobagno” affermando che non deve usarlo perché l'elettricità la paga il padre, e le ha inchiodato con una tavola la finestra del bagno che apre sul locale garage. La bocciatura del figlio minore ed i comportamenti inappropriati, appena descritti, del figlio maggiore, sono certamente la conseguenza dello scellerato comportamento del padre, il cui intento è oggi quello di “cacciare via di casa” la moglie, nascondendo detta intenzione dietro presunte affermazioni dei minori che avrebbero dichiarato di voler vivere con lui. Ha esposto che mentre il SI. a altri immobili in proprietà, tanto che Pt_1 vi si è trasferito dallo scorso giugno 2020, la SI.ra che aveva investito CP_1 tutto sulla famiglia, non ha altro alloggio dove trasferirsi ed ha uno stipendio così basso da non consentirle di immaginare di reperire una casa in affitto. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 9 “A) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. B) La separazione venga addebitata al SI. per violazione, da Parte_1 parte dello stesso, degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia, oltre alla violazione degli obblighi di fedeltà coniugale per aver egli intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra , come si avrà modo di provare Parte_3 anche durante il corso del giudizio. C) La casa coniugale sita in Subiaco Contrada Colle Ficorone n.5/A, con quanto in essa contenuto, di proprietà del SI. resterà assegnata alla SI.ra Pt_1
che vi dimorerà unitamente ai figli minori ed Controparte_1 Per_1 Per_2
D) I minori ed verranno affidati alla madre, visto il Per_1 Per_2 comportamento in violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dal padre e visto il condizionamento psicologico che gli stessi stanno subendo da lui, ed avranno domicilio con lei nella casa coniugale;
E) Il padre, oltre ad accudirli dal lunedì al sabato dalle ore 4:30 alle ore 12:00,
o in alternativa a fornire i mezzi alla SI.ra per pagare una baby sitter che si CP_1 occupi dei minori quando lei parte per raggiungere il posto di lavoro, potrà vederli ed averli con sé due giorni a settimana dalle ore 4:30 alle ore 20,30, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,30 della domenica, compreso pernottamento, 15 giorni durante il periodo delle ferie estive, periodo da concordarsi e comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre un anno la settimana di Natale (24/12 – 30/12) ed un anno la settimana di Capodanno (31/12-06/01) in maniera alternata, cominciando con il Natale 2021 alla madre, per le festività pasquali i minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi, un anno comprendendo la Pasqua (venerdì Santo, sabato e domenica di Pasqua) ed un anno comprendendo il lunedì dell'Angelo (lunedì di Pasquetta, martedì e mercoledì), in modo alternato, cominciando con la Pasqua 2022 al padre, per le altre festività da calendario (21/03-25/04-01/05-02/06-01/11-08/12) e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. F) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed con il Per_1 Per_2 versamento di €600,00 mensili, in ragione di €300,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
assegno rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, ed inoltre CP_1 continuerà a provvedere al pagamento dell'utenza elettrica che serve sia la casa coniugale, sia il laboratorio/garage a lui in uso. G) Il padre corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli, a cui si rimanda e che si deposita unitamente al presente ricorso (doc. n.9). H) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo allo stato autosufficienti. I) Si chiede sin da ora l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto”. Il Presidente ha disposto l'audizione dei minori, oltre che indagine socio familiare per mezzo del Servizio Sociale del Comune di Subiaco.
pagina 4 di 9 All'esito, con ordinanza in data 21 dicembre 2021, tenuto conto che la ricorrente avesse manifestato la volontà di trasferirsi presso altra abitazione in Roma, il Presidente ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“− Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
− Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_2 con collocazione prevalente presso il padre, a cui viene assegnata la casa familiare;
− Dispone che le modalità di visita del minore siano quelle descritte in parte motiva, punti 1) e 2); (..)
− Dispone che la resistente corrisponda al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed la Per_1 Per_2 somma di € 300,00 (e dunque € 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese straordinarie;
− Dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT”. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sono stati concessi, sulla richiesta delle parti, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. E' stato dunque nominato CTU per la valutazione della capacità genitoriale delle parti. All'udienza del 12 febbraio 2025 sono stati ascoltati i testimoni Tes_1
e Il Giudice in quella sede ha rimesso la causa al collegio
[...] Testimone_2 per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta, essendo trascorsi diversi mesi a far tempo dal deposito del ricorso e dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come rappresentato da parte ricorrente e confermato da parte resistente. Tali circostanze inducono a ritenere che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, deve rilevarsi che, ad avviso del Tribunale, debba trovare accoglimento la domanda della parte resistente intesa ad ottenere l'addebito della separazione al ricorrente Parte_1
La resistente sin dal momento della propria costituzione nel giudizio ha narrato che la stessa era solita, per recarsi a lavoro, prendere l'autobus di linea alle ore pagina 5 di 9 4:30 della mattina, per rientrare all'ora di pranzo. La sera inizialmente pensava che il facesse tardi con gli amici, essendo solito attardarsi con loro al bar, ma Pt_1 poi, anche informata da terze persone, ha scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra , relazione che lo stesso da Parte_3 oltre un anno dall'epoca della costituzione della resistente non si è neppure curato di tenere segreta. Le indicate circostanze, come anche il fatto che la relazione extra-coniugale intrattenuta dal sia proseguita sino alla fine del giudizio e che questa si Pt_1 sia posta come causa determinante la crisi matrimoniale, non sono mai state oggetto di contestazione da parte del resistente, se non da ultimo nella memoria di replica. All'udienza del 12 febbraio 2025 la circostanza del tradimento ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone la quale ha Testimone_1 narrato che negli anni 2019 e 2020 si è recata circa 5 o 6 volte sotto casa di Pt_3 in Agosta, rinvenendovi anche in orari notturni la vettura del di
[...] Pt_1 cui ha saputo individuare, senza essere smentita, modello e colore. Ritiene il Collegio che debba trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11516/2014, in base al quale in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059 ; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618 ). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro;
ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Si veda al riguardo più recentemente Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01), che in motivazione ha evidenziato che “a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un
pagina 6 di 9 coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e / quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Non avendo nel caso di specie il ricorrente offerto in valutazione alcun elemento da cui possa trarsi che l'adulterio, conclamato secondo l'incontestata prospettazione della parte resistente, non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa irrimediabilmente in atto, ritiene il Collegio che la violazione dei doveri matrimoniali posta in essere dal ricorrente sia tale da Parte_1 giustificare a quest'ultimo l'addebito della separazione. Infondata è la – invero solo accennata nella memoria integrativa – opposta richiesta di addebito avanzata dal ricorrente nei riguardi della resistente, di cui negli scritti di parte non sono neppure illustrate le ragioni a sostegno. Quanto alle condizioni della separazione, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma quelle già vigenti per effetto dell'ordinanza presidenziale pronunciata agli esordi del giudizio. Invero le parti non hanno avanzato richieste intese a modificare gli importi degli assegni di mantenimento in quella sede stabiliti e, quanto all'assegnazione della casa coniugale ed al collocamento ed al regime di frequentazione dell'unico figlio della coppia ancora minorenne, occorre tenere conto delle Per_2 indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio, che ha confermato la validità dell'opzione presso l'abitazione paterna, che già fu casa coniugale. D'altra parte non vi è ragione per intervenire in senso modificativo sull'equilibrio e sulle abitudini ormai acquisite dal ragazzo, che è ormai prossimo al raggiungimento dei 17 anni. Occorre tuttavia recepire le indicazioni della CTU quanto alla necessarietà di interventi di supporto al nucleo familiare con, particolare, attivazione del servizio di monitoraggio dei servizi sociali territoriali, affinché possano vigilare sui rapporti all'interno della famiglia prestando una particolare attenzione a quelli tra madre e figlio con l'obiettivo di accompagnarli, incoraggiandoli e sostenendoli, nella ripresa di una cogenitorialità. Le parti devono essere invitate all'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità. Si dispone inoltre la presa in carico del minore da parte del TSMREE Per_2 competente per territorio, affinché possa attivare percorso psicoterapico cognitivo-
pagina 7 di 9 comportamentale “al fine di lavorare sulle competenze di autoregolazione comportamentale e sul potenziamento delle abilità di coping, con particolare riferimento alla gestione delle emozioni negative, nonché sull'acquisizione di strategie utili al controllo dell'ansia e della sintomatologia ad essa associata. Inoltre, tale intervento dovrebbe lavorare a supporto dell'autostima del ragazzo, incrementando progressivamente la fiducia nelle proprie capacità e competenze. Infine, si consiglia di offrire al minore strategie utili al prolungamento dei tempi attentivi, al potenziamento delle funzioni esecutive e dell'attenzione ed alla corretta organizzazione e gestione dei propri compiti, soprattutto in ambito scolastico. Al fine di favorire la generalizzazione delle competenze acquisite dal ragazzo e per rendere coerente la programmazione del lavoro ed aumentarne l'efficacia, l'intervento dovrebbe coinvolgere le diverse figure riabilitative, la coppia genitoriale ed il personale docente, condividendo gli obiettivi a breve e medio termine del trattamento. A tal proposito si consiglia di integrare l'intervento di con un Per_2 ciclo di parent-training, Inoltre, sarebbe importante, per il minore, effettuare un lavoro che lo porti ad un rapporto più sereno con la figura materna ridimensionando, su basi realistiche, la percezione che ha di lei e le sue aspettative” (così la CTU disposta nel presente giudizio). Il servizio sociale nello svolgimento della propria attività di monitoraggio vigilerà sul proficuo svolgimento dell'indicato percorso psicoterapeutico. La particolarità degli interessi coinvolti nel giudizio e la reciprocità della soccombenza costituiscono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1487/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_1 C.F._1 addebito a carico di quest'ultimo;
- conferma le statuizioni dell'ordinanza presidenziale;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità;
- dispone l'attivazione a cura del TSMREE presso la ASL del distretto sanitario competente per territorio di un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore secondo le indicazioni indicate in motivazione e, più Persona_5 ampiamente, nell'elaborato di CTU depositato nel presente giudizio;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e in particolare per la comunicazione della presente sentenza:
pagina 8 di 9 1) al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Subiaco, anno 2002, numero 17, parte II, serie A, ufficio 1);
2) al servizio sociale competente per territorio, affinché possa apprestare il monitoraggio sul nucleo familiare e vigilare sullo svolgimento del percorso psicoterapeutico individuato per il minore e sul percorso di supporto alla Per_2 genitorialità cui sono state invitate le parti;
3) al TSMREE presso la ASL del distretto sanitario competente per territorio, per l'attivazione del percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore Per_5
[...]
Tivoli, 12 giugno 2025
il Presidente estensore
MI PP
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. MI PP Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1487/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
OP IO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CIAFFI LAURA resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 12 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per richiedere la separazione in relazione al matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 15 giugno 2002 con la resistente
Controparte_1
Ha esposto che dal matrimonio sono nati i due figli (2 agosto 2003) Per_1 ed (24 giugno 2008). Per_2
Ha rappresentato di essere disoccupato mentre la resistente è lavoratrice dipendente con reddito annuo di circa 6.000,00 euro. Ha evidenziato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile. Erano state inizialmente concordate le condizioni per addivenire ad una separazione consensuale ma la resistente non vi ha dato attuazione, essendosi il ricorrente, che pur aveva lasciato l'abitazione coniugale, trovato con i figli che ogni giorno consumavano i pasti presso la sua abitazione, rincasando dopo cena, essendosi la resistente resa inadempiente in tutti gli oneri della vita quotidiana anche riguardanti il trasporto dei minori a scuola. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) i coniugi continueranno ad abitare separati;
2) i figli, di anni 17 e di anni 13 e mezzo, saranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la casa paterna in Subiaco (Roma) nella Contrada Colle Ficorone n.5/A, con diritto di visita della madre in forma libera e compatibilmente con gli impegni dei ragazzi, i fine settimana saranno, invece, da trascorrere in modo alternato, così come le festività del Natale, della Pasqua e delle altre festività;
3) il ricorrente dovrà tornare ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, con i due figli i quali intendono vivere con il padre;
4) la madre dovrà pertanto lasciare la casa coniugale e provvedere diversamente ad un nuovo alloggio;
5) la madre trascorrerà con i figli, durante le vacanze estive, un periodo di quindici giorni da concordare preventivamente;
6) ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti economicamente.” Si è costituita la resistente contestando la narrazione del Controparte_1 ricorso introduttivo e le richieste ivi contenute. Ha rappresentato che i coniugi hanno sempre vissuto in Subiaco, nella casa di proprietà del SI. La casa coniugale insiste su di un ampio appezzamento Pt_1 di terreno ove sono presenti altre unità abitative di proprietà della famiglia una in cui viveva la madre del SI. SI.ra Pt_1 Pt_1 Persona_3 deceduta il 12/06/2019, ove attualmente risiede il SI. ed il di lui fratello, Pt_1
SI. e un'altra che è una sorta di magazzino. Parte_2
In questi 19 anni di matrimonio i coniugi hanno sempre lavorato, la SI.ra alle dipendenze di varie società di servizi in Roma. La stessa oggi è CP_1 dipendente, con contratto part-time, della Lombarda Servizi Italia S.r.l., con la qualifica di operaia e percepisce uno stipendio mensile netto di circa €600,00, per 12 mensilità.
pagina 2 di 9 Il SI. sebbene dichiari di essere disoccupato, svolge da anni Parte_1 attività di cercatore/venditore di tartufi nella zona dei monti Simbruini, attività assai redditizia ed ovviamente non tassata, per svolgere la quale ha acquistato ben 5 cani di razza Lagotto cane noto per essere definito il "re del tartufo".. Per_4
Inoltre lo stesso svolge vari lavori di carpenteria per conto terzi, vende legna da ardere in inverno e taglia il fieno nei terreni agricoli in estate. Il SI. dunque in grado di mantenere la famiglia con il suo lavoro. Pt_1
Da alcuni anni, nello specifico dalla primavera del 2019, il ricorrente si è completamente disinteressato della famiglia, restando molto spesso fuori casa sino a tarda notte o, addirittura, sino alla mattina seguente. La SI.ra che per poter essere a Roma al lavoro in orario, dal lunedì al CP_1 sabato, è costretta a prendere l'autobus di linea alle ore 4:30 della mattina, per rientrare all'ora di pranzo, inizialmente pensava facesse tardi con gli amici, essendo solito attardarsi con loro al bar, ma poi, anche informata da terze persone, ha scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra relazione che oramai da oltre un anno non si cura neanche di Parte_3 tenere segreta. Per questo la resistente si era convinta ad addivenire alla separazione, consensuale. Sennonché il a cambiato idea poiché voleva il collocamento Pt_1 presso di sé dei figli, presso la casa coniugale. Lo stesso non ha versato in questi mesi alcuna somma per il mantenimento dei minori. In concomitanza con l'attivazione della procedura di separazione giudiziale sono cominciati una serie di comportamenti disturbanti, posti in essere dai figli minori nei confronti della madre, con la motivazione “ordini dall'alto”, per cercare di esasperala e farla andar via dalla casa coniugale;
inoltre il ricorrente da alcuni mesi obbliga i figli a pranzare e cenare da lui (di fatto dal fratello perché lui è Pt_2 sempre fuori dalla “compagna”) con la speranza di dimostrare, in questo modo, che si occupa di loro. Il figlio maggiore, molto probabilmente incoraggiato dal padre, ha spaccato il lunotto posteriore della macchina della madre, provocandole un danno di €350,00, le ha spaccato e reso inutilizzabile un “caldobagno” affermando che non deve usarlo perché l'elettricità la paga il padre, e le ha inchiodato con una tavola la finestra del bagno che apre sul locale garage. La bocciatura del figlio minore ed i comportamenti inappropriati, appena descritti, del figlio maggiore, sono certamente la conseguenza dello scellerato comportamento del padre, il cui intento è oggi quello di “cacciare via di casa” la moglie, nascondendo detta intenzione dietro presunte affermazioni dei minori che avrebbero dichiarato di voler vivere con lui. Ha esposto che mentre il SI. a altri immobili in proprietà, tanto che Pt_1 vi si è trasferito dallo scorso giugno 2020, la SI.ra che aveva investito CP_1 tutto sulla famiglia, non ha altro alloggio dove trasferirsi ed ha uno stipendio così basso da non consentirle di immaginare di reperire una casa in affitto. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 9 “A) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. B) La separazione venga addebitata al SI. per violazione, da Parte_1 parte dello stesso, degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia, oltre alla violazione degli obblighi di fedeltà coniugale per aver egli intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra , come si avrà modo di provare Parte_3 anche durante il corso del giudizio. C) La casa coniugale sita in Subiaco Contrada Colle Ficorone n.5/A, con quanto in essa contenuto, di proprietà del SI. resterà assegnata alla SI.ra Pt_1
che vi dimorerà unitamente ai figli minori ed Controparte_1 Per_1 Per_2
D) I minori ed verranno affidati alla madre, visto il Per_1 Per_2 comportamento in violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dal padre e visto il condizionamento psicologico che gli stessi stanno subendo da lui, ed avranno domicilio con lei nella casa coniugale;
E) Il padre, oltre ad accudirli dal lunedì al sabato dalle ore 4:30 alle ore 12:00,
o in alternativa a fornire i mezzi alla SI.ra per pagare una baby sitter che si CP_1 occupi dei minori quando lei parte per raggiungere il posto di lavoro, potrà vederli ed averli con sé due giorni a settimana dalle ore 4:30 alle ore 20,30, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,30 della domenica, compreso pernottamento, 15 giorni durante il periodo delle ferie estive, periodo da concordarsi e comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, durante le festività natalizie i minori trascorreranno con il padre un anno la settimana di Natale (24/12 – 30/12) ed un anno la settimana di Capodanno (31/12-06/01) in maniera alternata, cominciando con il Natale 2021 alla madre, per le festività pasquali i minori trascorreranno con il padre tre giorni consecutivi, un anno comprendendo la Pasqua (venerdì Santo, sabato e domenica di Pasqua) ed un anno comprendendo il lunedì dell'Angelo (lunedì di Pasquetta, martedì e mercoledì), in modo alternato, cominciando con la Pasqua 2022 al padre, per le altre festività da calendario (21/03-25/04-01/05-02/06-01/11-08/12) e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. F) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed con il Per_1 Per_2 versamento di €600,00 mensili, in ragione di €300,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
assegno rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, ed inoltre CP_1 continuerà a provvedere al pagamento dell'utenza elettrica che serve sia la casa coniugale, sia il laboratorio/garage a lui in uso. G) Il padre corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Tivoli, a cui si rimanda e che si deposita unitamente al presente ricorso (doc. n.9). H) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo allo stato autosufficienti. I) Si chiede sin da ora l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto”. Il Presidente ha disposto l'audizione dei minori, oltre che indagine socio familiare per mezzo del Servizio Sociale del Comune di Subiaco.
pagina 4 di 9 All'esito, con ordinanza in data 21 dicembre 2021, tenuto conto che la ricorrente avesse manifestato la volontà di trasferirsi presso altra abitazione in Roma, il Presidente ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore:
“− Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
− Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_2 con collocazione prevalente presso il padre, a cui viene assegnata la casa familiare;
− Dispone che le modalità di visita del minore siano quelle descritte in parte motiva, punti 1) e 2); (..)
− Dispone che la resistente corrisponda al ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed la Per_1 Per_2 somma di € 300,00 (e dunque € 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese straordinarie;
− Dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma di € 400,00 annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT”. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sono stati concessi, sulla richiesta delle parti, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. E' stato dunque nominato CTU per la valutazione della capacità genitoriale delle parti. All'udienza del 12 febbraio 2025 sono stati ascoltati i testimoni Tes_1
e Il Giudice in quella sede ha rimesso la causa al collegio
[...] Testimone_2 per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione va senz'altro accolta, essendo trascorsi diversi mesi a far tempo dal deposito del ricorso e dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come rappresentato da parte ricorrente e confermato da parte resistente. Tali circostanze inducono a ritenere che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, deve rilevarsi che, ad avviso del Tribunale, debba trovare accoglimento la domanda della parte resistente intesa ad ottenere l'addebito della separazione al ricorrente Parte_1
La resistente sin dal momento della propria costituzione nel giudizio ha narrato che la stessa era solita, per recarsi a lavoro, prendere l'autobus di linea alle ore pagina 5 di 9 4:30 della mattina, per rientrare all'ora di pranzo. La sera inizialmente pensava che il facesse tardi con gli amici, essendo solito attardarsi con loro al bar, ma Pt_1 poi, anche informata da terze persone, ha scoperto che il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra , relazione che lo stesso da Parte_3 oltre un anno dall'epoca della costituzione della resistente non si è neppure curato di tenere segreta. Le indicate circostanze, come anche il fatto che la relazione extra-coniugale intrattenuta dal sia proseguita sino alla fine del giudizio e che questa si Pt_1 sia posta come causa determinante la crisi matrimoniale, non sono mai state oggetto di contestazione da parte del resistente, se non da ultimo nella memoria di replica. All'udienza del 12 febbraio 2025 la circostanza del tradimento ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone la quale ha Testimone_1 narrato che negli anni 2019 e 2020 si è recata circa 5 o 6 volte sotto casa di Pt_3 in Agosta, rinvenendovi anche in orari notturni la vettura del di
[...] Pt_1 cui ha saputo individuare, senza essere smentita, modello e colore. Ritiene il Collegio che debba trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11516/2014, in base al quale in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059 ; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618 ). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro;
ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Si veda al riguardo più recentemente Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01), che in motivazione ha evidenziato che “a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un
pagina 6 di 9 coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e / quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Non avendo nel caso di specie il ricorrente offerto in valutazione alcun elemento da cui possa trarsi che l'adulterio, conclamato secondo l'incontestata prospettazione della parte resistente, non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa irrimediabilmente in atto, ritiene il Collegio che la violazione dei doveri matrimoniali posta in essere dal ricorrente sia tale da Parte_1 giustificare a quest'ultimo l'addebito della separazione. Infondata è la – invero solo accennata nella memoria integrativa – opposta richiesta di addebito avanzata dal ricorrente nei riguardi della resistente, di cui negli scritti di parte non sono neppure illustrate le ragioni a sostegno. Quanto alle condizioni della separazione, ritiene il Collegio che debbano trovare conferma quelle già vigenti per effetto dell'ordinanza presidenziale pronunciata agli esordi del giudizio. Invero le parti non hanno avanzato richieste intese a modificare gli importi degli assegni di mantenimento in quella sede stabiliti e, quanto all'assegnazione della casa coniugale ed al collocamento ed al regime di frequentazione dell'unico figlio della coppia ancora minorenne, occorre tenere conto delle Per_2 indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio, che ha confermato la validità dell'opzione presso l'abitazione paterna, che già fu casa coniugale. D'altra parte non vi è ragione per intervenire in senso modificativo sull'equilibrio e sulle abitudini ormai acquisite dal ragazzo, che è ormai prossimo al raggiungimento dei 17 anni. Occorre tuttavia recepire le indicazioni della CTU quanto alla necessarietà di interventi di supporto al nucleo familiare con, particolare, attivazione del servizio di monitoraggio dei servizi sociali territoriali, affinché possano vigilare sui rapporti all'interno della famiglia prestando una particolare attenzione a quelli tra madre e figlio con l'obiettivo di accompagnarli, incoraggiandoli e sostenendoli, nella ripresa di una cogenitorialità. Le parti devono essere invitate all'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità. Si dispone inoltre la presa in carico del minore da parte del TSMREE Per_2 competente per territorio, affinché possa attivare percorso psicoterapico cognitivo-
pagina 7 di 9 comportamentale “al fine di lavorare sulle competenze di autoregolazione comportamentale e sul potenziamento delle abilità di coping, con particolare riferimento alla gestione delle emozioni negative, nonché sull'acquisizione di strategie utili al controllo dell'ansia e della sintomatologia ad essa associata. Inoltre, tale intervento dovrebbe lavorare a supporto dell'autostima del ragazzo, incrementando progressivamente la fiducia nelle proprie capacità e competenze. Infine, si consiglia di offrire al minore strategie utili al prolungamento dei tempi attentivi, al potenziamento delle funzioni esecutive e dell'attenzione ed alla corretta organizzazione e gestione dei propri compiti, soprattutto in ambito scolastico. Al fine di favorire la generalizzazione delle competenze acquisite dal ragazzo e per rendere coerente la programmazione del lavoro ed aumentarne l'efficacia, l'intervento dovrebbe coinvolgere le diverse figure riabilitative, la coppia genitoriale ed il personale docente, condividendo gli obiettivi a breve e medio termine del trattamento. A tal proposito si consiglia di integrare l'intervento di con un Per_2 ciclo di parent-training, Inoltre, sarebbe importante, per il minore, effettuare un lavoro che lo porti ad un rapporto più sereno con la figura materna ridimensionando, su basi realistiche, la percezione che ha di lei e le sue aspettative” (così la CTU disposta nel presente giudizio). Il servizio sociale nello svolgimento della propria attività di monitoraggio vigilerà sul proficuo svolgimento dell'indicato percorso psicoterapeutico. La particolarità degli interessi coinvolti nel giudizio e la reciprocità della soccombenza costituiscono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1487/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1
) e (C.F. ), con C.F._2 Parte_1 C.F._1 addebito a carico di quest'ultimo;
- conferma le statuizioni dell'ordinanza presidenziale;
- compensa le spese di lite;
- spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità;
- dispone l'attivazione a cura del TSMREE presso la ASL del distretto sanitario competente per territorio di un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore secondo le indicazioni indicate in motivazione e, più Persona_5 ampiamente, nell'elaborato di CTU depositato nel presente giudizio;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e in particolare per la comunicazione della presente sentenza:
pagina 8 di 9 1) al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di trascrizione del matrimonio (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Subiaco, anno 2002, numero 17, parte II, serie A, ufficio 1);
2) al servizio sociale competente per territorio, affinché possa apprestare il monitoraggio sul nucleo familiare e vigilare sullo svolgimento del percorso psicoterapeutico individuato per il minore e sul percorso di supporto alla Per_2 genitorialità cui sono state invitate le parti;
3) al TSMREE presso la ASL del distretto sanitario competente per territorio, per l'attivazione del percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore Per_5
[...]
Tivoli, 12 giugno 2025
il Presidente estensore
MI PP
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