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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5224/2018 R.G.
TRA
, C. F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
SI FA del Foro di Patti, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONTUMACE
Nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/2019
Oggetto: trasferimento l. 104/1992, assegnazione temporanea
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2018 esponeva: Parte_1
- di essere stata assunta nell'a. s. 2015/16 e di essere in titolare nel posto comune della scuola primaria nell'ambito VENETO AMBITO 0021 (Padova Città), presso il XIII Istituto
Comprensivo TA ” di Padova, Scuola primaria d'incarico “GOZZI” di PADOVA cod.
; C.F._2
- per l'a. s. 2018/19, aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.C.
“VILLA LINA RITIRO di Messina, cod. , cod. MEIC871006MEIC871006, dove era in servizio fino al 31 agosto 2019; - era titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto nipote e referente unico all'assistenza della nonna (madre della propria madre), Sig
[...]
di anni 81, cui erano state riconosciute anche le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 Parte_2 della L.104/92;
- era referente unico, titolare dei benefici di legge per l'assistenza della nonna ed era l'unico soggetto che fruiva dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla disabile grave;
- la Sig. era vedova ed aveva tre figlie non conviventi che avevano Parte_2 autocertificato di non potersi occupare della madre, inoltre non era ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e non usufruiva di assistenza domiciliare da parte dell'ASL ed ella, infatti, si occupava dell'assistenza continua alla nonna che necessitava di cure per le patologie da cui era affetta e che non era in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana in autonomia;
- il aveva riconosciuto il diritto di precedenza di cui era beneficiaria per Controparte_1
l'assistenza alla nonna per il tramite dell'I. C. “TA” di Padova, che aveva emesso il provvedimento di concessione dei permessi previsti dalla L.104/92;
- il non consentiva ai parenti entro il terzo grado che dovevano assistere un disabile CP_1 grave di potere richiedere il riconoscimento del diritto di precedenza nella domanda inoltrata tramite il portale istanze online, in quanto la contrattazione sulla mobilità lo negava in maniera illegittima all'art.14 CCNI 2017, prorogato;
- ella si era sottoposta alle procedure di mobilità della scuola primaria per l'a. s. 2018/19, ma non aveva ottenuto il trasferimento richiesto;
- nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non era prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea", che poteva essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa), dai genitori di figli di età inferiore ai 3 anni;
- ella aveva presentato al la domanda di assegnazione temporanea nel posto comune CP_1 della scuola primaria in provincia di Messina;
- nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non era prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea" che poteva essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa); - le condizioni familiari, personali e lavorative sue e del marito, soprattutto a causa della continua assistenza necessaria per un bambino di soli mesi 24, nonché la necessità di dovere assistere la disabile grave non rendevano (in alcun modo) possibile il trasferimento a Padova (PD), in quanto ciò avrebbe comportato necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno all'intero nucleo familiare ed alla serena e regolare crescita dei figli, oltre che conseguenze gravissime per la nonna;
- il Ministero – di Padova, in riscontro all'istanza da ella presentata, aveva rilasciato il CP_2 nulla osta all'ottenimento dell'assegnazione temporanea, che aveva inviato a mezzo pec all' di Messina, incaricato di assegnarla in provincia di Messina per un triennio;
CP_2
- l' di Messina non le aveva dato alcuna comunicazione, né aveva emesso alcun decreto, CP_2 in ordine all'ottenimento dell'assegnazione temporanea per un triennio ed illegittimamente non aveva dato seguito al “nullaosta” rilasciato dall'ufficio provinciale di Padova con la conseguenza che ella, con altra procedura, aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria per un solo anno, fino al 31 agosto 2019, ma l'1 settembre 2019 avrebbe dovuto prendere servizio e trasferirsi a Padova, con grave pregiudizio e danno per il proprio nucleo familiare, per il piccolo figlio minore e per la nonna;
Per_1
- in data 7 marzo 2018 era stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che prorogava il
CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;
- le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola erano state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del
9 marzo 2018;
- l'art. 14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativamente all'assistenza ai familiari disabili, in maniera illegittima, prevedeva che “Il personale scolastico
(parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e
7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”;
- inoltre, l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2017 prorogato, illegittimamente negava il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 comma 3 LL. 104/92), ai docenti che si sottoponevano a mobilità tra province diverse, in quanto prevedeva che “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto presentare la domanda di mobilità” e precisava che per usufruire della precedenza, ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, il docente doveva
“esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia” e che
“in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente
è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili”, pena la preclusione della possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza senza l'annullamento dell'intera domanda;
- la nota n.5 al predetto articolo precisava che “Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”;
- ella, beneficiaria del diritto di precedenza per l'assistenza alla nonna si era sottoposta a procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, regolate dal CCNI dell'11 aprile 2017 prorogato per l'anno in corso;
- ella aveva presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19, con specifica indicazione delle sedi, con disponibilità per l'insegnamento nelle scuole ospedaliere e per adulti:
- aveva indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 la Scuola
MEEE844021 RI GI M. NT che aveva sede nel comune di Gioiosa
Marea (Me), luogo ove risiedeva la nonna alla quale ella doveva prestare assistenza;
- la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall'art. 14 del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, nei confronti dei docenti che si sottoponevano a mobilità tra province diverse era illegittima ed anche illogica;
- il format (modello tipo informatico di domanda) di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale 2018, nell'area riservata del sito del Ministero “Istanze online”, non consentiva di indicare il possesso del diritto di precedenza di ella che assisteva il familiare, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92;
- l'l'U.S.P. competente aveva attribuito alla domanda di mobilità Parte_3 interprovinciale per l'a. s. 2018/19 n. 83 punti di cui 77 per il punteggio base e 6 per ricongiungimento familiare;
- con email dell'1 giugno 2018 il le aveva comunicato: “per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto CP_3 il TRASFERIMENTO chiesto”, senza motivare in alcun modo il mancato soddisfacimento del trasferimento richiesto;
- ella aveva inviato all'all' ed al con pec e raccomandata Controparte_4 CP_3
1 il reclamo in autotutela avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di non avere avuto illegittimamente riconosciuto il diritto di precedenza spettante per l'assistenza al familiare che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992, senza riscontro;
- il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, aveva previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo // grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze ordinando scuole // ambiti // province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;
- in provincia di Messina, nei posti della scuola primaria, avevano ottenuto il trasferimento interprovinciale n.14 docenti, tutti con diritto di precedenza, anche con punteggio inferiore rispetto al suo pari a 83 punti, mentre avrebbero dovuto essere mobilitati tra province diverse n.16 docenti (ovvero il 30% di 52 posti residui al termine delle procedure provinciali).
Tutto ciò premesso, lamentava la violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017 e dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.
Lamentava, poi, la violazione del giusto procedimento, il difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, nonché l'erroneità, l'arbitrarietà, la contraddittorietà, l' illogicità, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta.
Rilevava, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
Lamentava la violazione dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, nonché la violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Richiamava giurisprudenza a sostegno della propria posizione.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che aveva diritto ad ottenere la sede definitiva- trasferimento nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di
Messina, Sicilia Ambito 0016 nel Comune di Gioiosa Marea (ME) o in altro Comune o scuola ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, anche con diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 e che aveva diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel posto comune della scuola primaria , per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018 /19 , presso la scuola RI GI M.
NT– cod. MEEE844021, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o nell'AMBITO SICILIA Ambito 0016, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, sulla base della precedenza di legge e priorità spettante, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della legge L.104/92, previa disapplicazione della limitazione/negazione prevista dall'art.14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto della precedenza di legge spettante del punteggio alla dovuto e della specializzazione di cui era titolare, così come indicato in ricorso. In via subordinata, chiedeva che venisse disposto il trasferimento definitivo nel posto comune della scuola primaria, sede -- ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza della familiare –– nonna disabile in condizione di gravità da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Gioiosa Marea
(Me) ordinando al resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo CP_1 quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge -- priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa era titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del punteggio spettante. Chiedeva che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che aveva diritto ad ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n.151/2001, nel posto comune della scuola primaria presso il comune di Gioiosa Marea (Me), ove risiedeva con la propria famiglia, o nell'ambito Sicilia Ambito 0016, o in provincia di Messina, o in altro
Comune o scuola o ambiti più vicini e/o ritenuti i più vicini e/o ritenuti idonei, per il periodo di
3 anni dalla presentazione della domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.-L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , non Controparte_1 costituto in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato nonché dei docenti controinteressati non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c.
4.- Va rilevato che nel corso del giudizio il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente, a seguito di partecipazione a successive operazioni di mobilità, ha ottenuto il movimento in provincia di Messina.
È, dunque, venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. 5.- Atteso l'esito della lite, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5224/2018 R.G.
TRA
, C. F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
SI FA del Foro di Patti, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONTUMACE
Nei confronti dei docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/2019
Oggetto: trasferimento l. 104/1992, assegnazione temporanea
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2018 esponeva: Parte_1
- di essere stata assunta nell'a. s. 2015/16 e di essere in titolare nel posto comune della scuola primaria nell'ambito VENETO AMBITO 0021 (Padova Città), presso il XIII Istituto
Comprensivo TA ” di Padova, Scuola primaria d'incarico “GOZZI” di PADOVA cod.
; C.F._2
- per l'a. s. 2018/19, aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.C.
“VILLA LINA RITIRO di Messina, cod. , cod. MEIC871006MEIC871006, dove era in servizio fino al 31 agosto 2019; - era titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto nipote e referente unico all'assistenza della nonna (madre della propria madre), Sig
[...]
di anni 81, cui erano state riconosciute anche le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 Parte_2 della L.104/92;
- era referente unico, titolare dei benefici di legge per l'assistenza della nonna ed era l'unico soggetto che fruiva dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla disabile grave;
- la Sig. era vedova ed aveva tre figlie non conviventi che avevano Parte_2 autocertificato di non potersi occupare della madre, inoltre non era ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e non usufruiva di assistenza domiciliare da parte dell'ASL ed ella, infatti, si occupava dell'assistenza continua alla nonna che necessitava di cure per le patologie da cui era affetta e che non era in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana in autonomia;
- il aveva riconosciuto il diritto di precedenza di cui era beneficiaria per Controparte_1
l'assistenza alla nonna per il tramite dell'I. C. “TA” di Padova, che aveva emesso il provvedimento di concessione dei permessi previsti dalla L.104/92;
- il non consentiva ai parenti entro il terzo grado che dovevano assistere un disabile CP_1 grave di potere richiedere il riconoscimento del diritto di precedenza nella domanda inoltrata tramite il portale istanze online, in quanto la contrattazione sulla mobilità lo negava in maniera illegittima all'art.14 CCNI 2017, prorogato;
- ella si era sottoposta alle procedure di mobilità della scuola primaria per l'a. s. 2018/19, ma non aveva ottenuto il trasferimento richiesto;
- nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non era prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea", che poteva essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa), dai genitori di figli di età inferiore ai 3 anni;
- ella aveva presentato al la domanda di assegnazione temporanea nel posto comune CP_1 della scuola primaria in provincia di Messina;
- nella domanda di mobilità ed in quella di assegnazione provvisoria non era prevista la possibilità di inserire i benefici previsti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151/2001 e di potere godere della "assegnazione temporanea" che poteva essere formulata per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni (limite previsto dalla predetta normativa); - le condizioni familiari, personali e lavorative sue e del marito, soprattutto a causa della continua assistenza necessaria per un bambino di soli mesi 24, nonché la necessità di dovere assistere la disabile grave non rendevano (in alcun modo) possibile il trasferimento a Padova (PD), in quanto ciò avrebbe comportato necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio e danno all'intero nucleo familiare ed alla serena e regolare crescita dei figli, oltre che conseguenze gravissime per la nonna;
- il Ministero – di Padova, in riscontro all'istanza da ella presentata, aveva rilasciato il CP_2 nulla osta all'ottenimento dell'assegnazione temporanea, che aveva inviato a mezzo pec all' di Messina, incaricato di assegnarla in provincia di Messina per un triennio;
CP_2
- l' di Messina non le aveva dato alcuna comunicazione, né aveva emesso alcun decreto, CP_2 in ordine all'ottenimento dell'assegnazione temporanea per un triennio ed illegittimamente non aveva dato seguito al “nullaosta” rilasciato dall'ufficio provinciale di Padova con la conseguenza che ella, con altra procedura, aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria per un solo anno, fino al 31 agosto 2019, ma l'1 settembre 2019 avrebbe dovuto prendere servizio e trasferirsi a Padova, con grave pregiudizio e danno per il proprio nucleo familiare, per il piccolo figlio minore e per la nonna;
Per_1
- in data 7 marzo 2018 era stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che prorogava il
CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;
- le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola erano state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del
9 marzo 2018;
- l'art. 14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, relativamente all'assistenza ai familiari disabili, in maniera illegittima, prevedeva che “Il personale scolastico
(parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e
7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”;
- inoltre, l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2017 prorogato, illegittimamente negava il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 comma 3 LL. 104/92), ai docenti che si sottoponevano a mobilità tra province diverse, in quanto prevedeva che “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto presentare la domanda di mobilità” e precisava che per usufruire della precedenza, ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, il docente doveva
“esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia” e che
“in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente
è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili”, pena la preclusione della possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza senza l'annullamento dell'intera domanda;
- la nota n.5 al predetto articolo precisava che “Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”;
- ella, beneficiaria del diritto di precedenza per l'assistenza alla nonna si era sottoposta a procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, regolate dal CCNI dell'11 aprile 2017 prorogato per l'anno in corso;
- ella aveva presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19, con specifica indicazione delle sedi, con disponibilità per l'insegnamento nelle scuole ospedaliere e per adulti:
- aveva indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 la Scuola
MEEE844021 RI GI M. NT che aveva sede nel comune di Gioiosa
Marea (Me), luogo ove risiedeva la nonna alla quale ella doveva prestare assistenza;
- la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall'art. 14 del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, nei confronti dei docenti che si sottoponevano a mobilità tra province diverse era illegittima ed anche illogica;
- il format (modello tipo informatico di domanda) di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale 2018, nell'area riservata del sito del Ministero “Istanze online”, non consentiva di indicare il possesso del diritto di precedenza di ella che assisteva il familiare, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92;
- l'l'U.S.P. competente aveva attribuito alla domanda di mobilità Parte_3 interprovinciale per l'a. s. 2018/19 n. 83 punti di cui 77 per il punteggio base e 6 per ricongiungimento familiare;
- con email dell'1 giugno 2018 il le aveva comunicato: “per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto CP_3 il TRASFERIMENTO chiesto”, senza motivare in alcun modo il mancato soddisfacimento del trasferimento richiesto;
- ella aveva inviato all'all' ed al con pec e raccomandata Controparte_4 CP_3
1 il reclamo in autotutela avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di non avere avuto illegittimamente riconosciuto il diritto di precedenza spettante per l'assistenza al familiare che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992, senza riscontro;
- il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, aveva previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo // grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze ordinando scuole // ambiti // province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;
- in provincia di Messina, nei posti della scuola primaria, avevano ottenuto il trasferimento interprovinciale n.14 docenti, tutti con diritto di precedenza, anche con punteggio inferiore rispetto al suo pari a 83 punti, mentre avrebbero dovuto essere mobilitati tra province diverse n.16 docenti (ovvero il 30% di 52 posti residui al termine delle procedure provinciali).
Tutto ciò premesso, lamentava la violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017 e dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.
Lamentava, poi, la violazione del giusto procedimento, il difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, nonché l'erroneità, l'arbitrarietà, la contraddittorietà, l' illogicità, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta.
Rilevava, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
Lamentava la violazione dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, nonché la violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Richiamava giurisprudenza a sostegno della propria posizione.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che aveva diritto ad ottenere la sede definitiva- trasferimento nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di
Messina, Sicilia Ambito 0016 nel Comune di Gioiosa Marea (ME) o in altro Comune o scuola ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, anche con diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 e che aveva diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel posto comune della scuola primaria , per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018 /19 , presso la scuola RI GI M.
NT– cod. MEEE844021, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o nell'AMBITO SICILIA Ambito 0016, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, sulla base della precedenza di legge e priorità spettante, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della legge L.104/92, previa disapplicazione della limitazione/negazione prevista dall'art.14 del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, ovvero come per legge, il tutto nel rispetto della precedenza di legge spettante del punteggio alla dovuto e della specializzazione di cui era titolare, così come indicato in ricorso. In via subordinata, chiedeva che venisse disposto il trasferimento definitivo nel posto comune della scuola primaria, sede -- ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza della familiare –– nonna disabile in condizione di gravità da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Gioiosa Marea
(Me) ordinando al resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo CP_1 quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge -- priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa era titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del punteggio spettante. Chiedeva che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che aveva diritto ad ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n.151/2001, nel posto comune della scuola primaria presso il comune di Gioiosa Marea (Me), ove risiedeva con la propria famiglia, o nell'ambito Sicilia Ambito 0016, o in provincia di Messina, o in altro
Comune o scuola o ambiti più vicini e/o ritenuti i più vicini e/o ritenuti idonei, per il periodo di
3 anni dalla presentazione della domanda, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.-L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , non Controparte_1 costituto in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato nonché dei docenti controinteressati non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c.
4.- Va rilevato che nel corso del giudizio il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la ricorrente, a seguito di partecipazione a successive operazioni di mobilità, ha ottenuto il movimento in provincia di Messina.
È, dunque, venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. 5.- Atteso l'esito della lite, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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