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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6539 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7095/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AR D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 8933/2021 del Tribunale
di Roma, pubblicata in data 24.05.2021, proposto con atto di appello notificato in data
22.11.2021, da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, via Castro C.F._2
Pretorio 42 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
DR NA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Roma, Via AR Dionigi n. 17, come da mandato in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato All'udienza cartolare del 29.05.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il notaio Parte_1
e ha chiesto: “a) di accertare e dichiarare la responsabilità per grave colpa Controparte_1
data da negligenza ed imperizia nel non aver accertato prima del rogito notarile la presenza di
gravami sull'immobile; b) conseguentemente all'accertamento positivo di tale responsabilità,
condannare il notaio al pagamento di euro 50,000.00 o nella somma maggiore o CP_1
minore che risulti in corso di giudizio”. Ha premesso a tali richieste l'attrice: -di aver acquistato un immobile, sito in Olevano Romano, via dell'Ara dei Santi n. 135, di proprietà di
[...]
al prezzo di lire 137.600,00, secondo la moneta allora avente corso legale, con atto Parte_2
rogato dal dott. in data 10.12.1991; -che al momento della stipula dell'atto Controparte_1
il venditore aveva dichiarato e garantito che l'immobile era “libero da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e vincoli di qualsiasi genere, obbligandosi in caso contrario alla responsabilità
per l'evizione a norma di legge”; -di aver ricevuto atto di precetto da parte della CP_2
per il pagamento della somma di euro 47.765,762 quali rate scadute di un mutuo contratto fa in data 27.4.1990 e garantito da ipoteca per 100.000.000 delle vecchie lire;
-di Parte_2
aver ricevuto notifica di pignoramento immobiliare il 13.1.1995 e di essere stata costretta a pagare alla Banca di Roma, al fine di evitare la perdita dell'immobile, la somma di euro
50.000,00, con conseguente rinuncia da parte di quest'ultima all'esecuzione formalizzata in data
12.7.2011; -che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento, con citazione notificata il 3-6
giugno1995, aveva citato in giudizio ed il notaio , chiedendo in via Parte_2 CP_1
principale la condanna del primo a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca ed in subordine la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno patito;
-che il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1434/98 con la quale si dichiarava l'obbligo di di provvedere Parte_2
alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, ma questi non vi provvedeva;
-che, pertanto, notificava atto di citazione sia a che al notaio , chiedendo la Parte_2 CP_1
risoluzione del contratto di vendita, la condanna del venditore alla restituzione del prezzo pagato e la condanna in solido dello stesso e del notaio al risarcimento del danno patito;
-che CP_1
il giudizio si concludeva con la sentenza n. 26672/01 con la quale, preso atto della rinuncia ad ottenere la risoluzione del contratto da parte dell'attrice, veniva rigettata la domanda risarcitoria in quanto non ancora verificatasi alcuna effettiva lesione della sua sfera giuridica, stante la pendenza della procedura esecutiva;
-che il danno si era concretizzato con il versamento della somma di €. 50.000 al creditore procedente oltre alle spese sostenute per il procedimento esecutivo e che aveva altresì patito un danno morale per aver dovuto vivere per anni nella situazione di incertezza derivante dal rischio di perdere l'immobile acquistato;
-che a seguito di diffida il notaio inizialmente offriva di risarcire la con il pagamento della CP_1 Pt_1
somma di €. 50.000 oltre ad un contributo per le spese legali, ma rifiutava l'offerta in quanto inadeguata e successivamente il notaio rifiutava di partecipare alla mediazione, negando ogni risarcimento.
1.1.-Si è costituito in giudizio e ha eccepito in via preliminare la Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento, essendo trascorso il termine decennale tra la sentenza del
Tribunale di Roma n. 26672/2001, depositata il 10.07.2001 e la prima richiesta risarcitoria,
risalente al 24.11.2011. Ha poi eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem essendo la sentenza n. 26672/2001 passata in giudicato all'esito di giudizio identico per soggetti, petitum e causa petendi. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e dedotto la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata, concludendo per il rigetto della stessa.
§1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, tra cui una raccomandata indirizzata dall'attrice al notaio , in data 17.5.2003, con avviso di ricevimento la cui CP_1
sottoscrizione è stata contestata dal convenuto con querela di falso. Disposta CTU grafologica ed acquisita la relativa relazione tecnica, che ha negato l'autenticità della contestata sottoscrizione, all'udienza del 23.12.2020, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. TT
procedimento incidentale di falso si è concluso con la sentenza n. 5233/2021, con cui il Tribunale
di Roma ha accertato e dichiarato la falsità della firma oggetto di contestazione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il primo giudice con la sentenza qui impugnata l'ha rigettata e ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
. Controparte_1
Il primo giudice ha infatti accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che: “Nel caso in esame, a fronte della negazione da parte del di aver mai ricevuto la CP_1
missiva del 2003 ed all'esito del giudizio per querela di falso ed in conseguenza
dell'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della
missiva, datato 19.5.2003, non può ritenersi provata la ricezione dell'atto da parte del
. Ne consegue che alla data della ricezione della missiva del 24.11.2011 il termine di CP_1
prescrizione decennale decorrente dal luglio 2001 era ormai decorso”.
§2- La sentenza è stata impugnata da con atto di appello, alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Violazione degli artt. 115 e 116 cpc e
2697 c.c.”: il primo giudice ha erroneamente interpretato le prove documentali allegate da parte attrice, fondando il proprio apprezzamento discrezionale solamente sua una “verità apparente”.
Ha altresì rigettato la richiesta attorea di integrare la CTU calligrafica nonostante la documentazione ritualmente prodotta, tra cui altre ricevute di ritorno relative a raccomandate inviate al notaio , recanti firma identica a quella apposta sulla raccomandata dell'anno CP_1
2003, oggetto di querela di falso, sebbene non contestate da controparte.
“2) Erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cpc”: il tribunale ha totalmente omesso di verificare prove fondamentali relative all'unico motivo di opposizione mosso da controparte:
l'intervenuta del diritto al risarcimento del danno da parte di La circostanza Parte_1 della falsità della firma apposta sulla ricevuta postale poteva essere facilmente superata da un esame complessivo dei documenti offerti tempestivamente in giudizio. Il primo giudice ha invece preso in considerazione soltanto alcune prove violando i principi generali dettati dagli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché dall'art. 2697 c.c..
“3) Mancata validità della raccomandata del Maggio 2003 quale atto interruttivo della
prescrizione”: il primo giudice, errando nell'interpretare il contenuto dell'atto, ha rilevato, senza che mai venisse chiesto da parte convenuta, l'inidoneità della raccomandata spedita dall'avv.
el maggio 2003 al notaio a costituire atto interruttivo della prescrizione, Parte_3 CP_1
argomentando che in detta missiva mancava “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento che sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
L'appellante ha quindi chiesto: “a) In via principale dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e della sentenza n. 8933/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. tredicesima in
composizione monocratica in data 24.05.2021; b) per l'effetto dell'accertamento positivo di cui
al punto a condannare, in totale riforma dell'impugnata sentenza previa CTU calligrafa, il
Notaio Dott. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'appellante Controparte_1
pari ad euro 50.000,00 , oltre interessi e danni da svalutazione economica;
c) Parte_1
Condannare il dott. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio”.
2.1-Si è costituito e, contestato integralmente l'appello perché Controparte_1
inammissibile e infondato, ha reiterato le difese svolte in primo grado e ne ha chiesto il rigetto.
2.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 29.05.2022, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3- L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione. Nessuna delle contestazioni svolte dall'appellante con la formulazione dei tre su riportati motivi di appello risulta idonea a scalfire la condivisibile decisione del primo giudice, particolarmente considerando i preliminari rilievi di seguito esposti.
Difatti, pur se non eccepito da alcuna delle parti in lite, neppure dall'appellato che vi avrebbe avuto interesse, il procedimento di appello avverso la sentenza n. 5233/2021 del Tribunale di
Roma che ha accolto la querela di falso proposta in via incidentale dal notaio e avente CP_1
ad oggetto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento 12092086057-1
[...]
17.5.2003, si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_4
2321/2023, di rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, la quale, non essendo stata impugnata, ha determinato il passaggio giudicato della pronuncia di falsità.
Va in merito osservato che il passaggio in giudicato costituisce eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dal che deriva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della
Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in
atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento
del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde
ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in
ossequio al principio del "ne bis in idem"” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del
11/06/2021).
Alla luce di tale fondamentale considerazione tutte le censure dell'appellante volte a porre in discussione la falsità della firma di cui sopra si è detto non possono trovare ingresso e delibazione in questa sede, poiché la contestata falsità è stata già accertata in modo irretrattabile in altro giudizio.
Fatta tale premessa, come ha correttamente rilevato il primo giudice, era Parte_1
perfettamente a conoscenza sia della condotta che del danno sin dal giugno 1995, quando provvedeva a notificare un primo atto di citazione sia al che al notaio nei cui Pt_2 CP_1 confronti già svolgeva domanda di risarcimento del danno (giudizio conclusosi con sentenza n.
1434/98); e successivamente dall'ottobre 1999 quando notificava nuovo atto di citazione alle medesime parti svolgendo (tra le altre) domanda di risarcimento danni nei confronti del
, giudizio conclusosi con sentenza n. 26672/01 depositata il 10.7.2001 con la quale CP_1
veniva rigettata la domanda. Pertanto, assumendo che la missiva del 15.5.2003 con la quale avrebbe interrotto la prescrizione non può essere considerata valida, stante Parte_1
l'intervenuto definitivo accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della stessa, non può che condividersi la valutazione del primo giudice il quale afferma che “alla data della ricezione della missiva del 24.11.2011 il termine di prescrizione
decennale decorrente dal luglio 2001 era ormai decorso.”, e che pertanto “La domanda di
risarcimento del danno da responsabilità professionale contrattuale va rigettata in quanto ormai
prescritto il diritto”.
Le considerazioni appena svolte superano ogni ulteriore censura esposta nell'atto di appello.
3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di
Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: 1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.472,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13,
comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
dott.ssa AR D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AR D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 8933/2021 del Tribunale
di Roma, pubblicata in data 24.05.2021, proposto con atto di appello notificato in data
22.11.2021, da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
CH (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, via Castro C.F._2
Pretorio 42 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
DR NA (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Roma, Via AR Dionigi n. 17, come da mandato in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato All'udienza cartolare del 29.05.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il notaio Parte_1
e ha chiesto: “a) di accertare e dichiarare la responsabilità per grave colpa Controparte_1
data da negligenza ed imperizia nel non aver accertato prima del rogito notarile la presenza di
gravami sull'immobile; b) conseguentemente all'accertamento positivo di tale responsabilità,
condannare il notaio al pagamento di euro 50,000.00 o nella somma maggiore o CP_1
minore che risulti in corso di giudizio”. Ha premesso a tali richieste l'attrice: -di aver acquistato un immobile, sito in Olevano Romano, via dell'Ara dei Santi n. 135, di proprietà di
[...]
al prezzo di lire 137.600,00, secondo la moneta allora avente corso legale, con atto Parte_2
rogato dal dott. in data 10.12.1991; -che al momento della stipula dell'atto Controparte_1
il venditore aveva dichiarato e garantito che l'immobile era “libero da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e vincoli di qualsiasi genere, obbligandosi in caso contrario alla responsabilità
per l'evizione a norma di legge”; -di aver ricevuto atto di precetto da parte della CP_2
per il pagamento della somma di euro 47.765,762 quali rate scadute di un mutuo contratto fa in data 27.4.1990 e garantito da ipoteca per 100.000.000 delle vecchie lire;
-di Parte_2
aver ricevuto notifica di pignoramento immobiliare il 13.1.1995 e di essere stata costretta a pagare alla Banca di Roma, al fine di evitare la perdita dell'immobile, la somma di euro
50.000,00, con conseguente rinuncia da parte di quest'ultima all'esecuzione formalizzata in data
12.7.2011; -che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento, con citazione notificata il 3-6
giugno1995, aveva citato in giudizio ed il notaio , chiedendo in via Parte_2 CP_1
principale la condanna del primo a provvedere alla cancellazione dell'ipoteca ed in subordine la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno patito;
-che il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1434/98 con la quale si dichiarava l'obbligo di di provvedere Parte_2
alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, ma questi non vi provvedeva;
-che, pertanto, notificava atto di citazione sia a che al notaio , chiedendo la Parte_2 CP_1
risoluzione del contratto di vendita, la condanna del venditore alla restituzione del prezzo pagato e la condanna in solido dello stesso e del notaio al risarcimento del danno patito;
-che CP_1
il giudizio si concludeva con la sentenza n. 26672/01 con la quale, preso atto della rinuncia ad ottenere la risoluzione del contratto da parte dell'attrice, veniva rigettata la domanda risarcitoria in quanto non ancora verificatasi alcuna effettiva lesione della sua sfera giuridica, stante la pendenza della procedura esecutiva;
-che il danno si era concretizzato con il versamento della somma di €. 50.000 al creditore procedente oltre alle spese sostenute per il procedimento esecutivo e che aveva altresì patito un danno morale per aver dovuto vivere per anni nella situazione di incertezza derivante dal rischio di perdere l'immobile acquistato;
-che a seguito di diffida il notaio inizialmente offriva di risarcire la con il pagamento della CP_1 Pt_1
somma di €. 50.000 oltre ad un contributo per le spese legali, ma rifiutava l'offerta in quanto inadeguata e successivamente il notaio rifiutava di partecipare alla mediazione, negando ogni risarcimento.
1.1.-Si è costituito in giudizio e ha eccepito in via preliminare la Controparte_1
prescrizione del diritto al risarcimento, essendo trascorso il termine decennale tra la sentenza del
Tribunale di Roma n. 26672/2001, depositata il 10.07.2001 e la prima richiesta risarcitoria,
risalente al 24.11.2011. Ha poi eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem essendo la sentenza n. 26672/2001 passata in giudicato all'esito di giudizio identico per soggetti, petitum e causa petendi. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e dedotto la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata, concludendo per il rigetto della stessa.
§1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, tra cui una raccomandata indirizzata dall'attrice al notaio , in data 17.5.2003, con avviso di ricevimento la cui CP_1
sottoscrizione è stata contestata dal convenuto con querela di falso. Disposta CTU grafologica ed acquisita la relativa relazione tecnica, che ha negato l'autenticità della contestata sottoscrizione, all'udienza del 23.12.2020, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. TT
procedimento incidentale di falso si è concluso con la sentenza n. 5233/2021, con cui il Tribunale
di Roma ha accertato e dichiarato la falsità della firma oggetto di contestazione.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il primo giudice con la sentenza qui impugnata l'ha rigettata e ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
. Controparte_1
Il primo giudice ha infatti accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che: “Nel caso in esame, a fronte della negazione da parte del di aver mai ricevuto la CP_1
missiva del 2003 ed all'esito del giudizio per querela di falso ed in conseguenza
dell'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della
missiva, datato 19.5.2003, non può ritenersi provata la ricezione dell'atto da parte del
. Ne consegue che alla data della ricezione della missiva del 24.11.2011 il termine di CP_1
prescrizione decennale decorrente dal luglio 2001 era ormai decorso”.
§2- La sentenza è stata impugnata da con atto di appello, alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1) Violazione degli artt. 115 e 116 cpc e
2697 c.c.”: il primo giudice ha erroneamente interpretato le prove documentali allegate da parte attrice, fondando il proprio apprezzamento discrezionale solamente sua una “verità apparente”.
Ha altresì rigettato la richiesta attorea di integrare la CTU calligrafica nonostante la documentazione ritualmente prodotta, tra cui altre ricevute di ritorno relative a raccomandate inviate al notaio , recanti firma identica a quella apposta sulla raccomandata dell'anno CP_1
2003, oggetto di querela di falso, sebbene non contestate da controparte.
“2) Erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cpc”: il tribunale ha totalmente omesso di verificare prove fondamentali relative all'unico motivo di opposizione mosso da controparte:
l'intervenuta del diritto al risarcimento del danno da parte di La circostanza Parte_1 della falsità della firma apposta sulla ricevuta postale poteva essere facilmente superata da un esame complessivo dei documenti offerti tempestivamente in giudizio. Il primo giudice ha invece preso in considerazione soltanto alcune prove violando i principi generali dettati dagli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché dall'art. 2697 c.c..
“3) Mancata validità della raccomandata del Maggio 2003 quale atto interruttivo della
prescrizione”: il primo giudice, errando nell'interpretare il contenuto dell'atto, ha rilevato, senza che mai venisse chiesto da parte convenuta, l'inidoneità della raccomandata spedita dall'avv.
el maggio 2003 al notaio a costituire atto interruttivo della prescrizione, Parte_3 CP_1
argomentando che in detta missiva mancava “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento che sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
L'appellante ha quindi chiesto: “a) In via principale dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e della sentenza n. 8933/2021 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. tredicesima in
composizione monocratica in data 24.05.2021; b) per l'effetto dell'accertamento positivo di cui
al punto a condannare, in totale riforma dell'impugnata sentenza previa CTU calligrafa, il
Notaio Dott. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'appellante Controparte_1
pari ad euro 50.000,00 , oltre interessi e danni da svalutazione economica;
c) Parte_1
Condannare il dott. al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio”.
2.1-Si è costituito e, contestato integralmente l'appello perché Controparte_1
inammissibile e infondato, ha reiterato le difese svolte in primo grado e ne ha chiesto il rigetto.
2.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 29.05.2022, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3- L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione. Nessuna delle contestazioni svolte dall'appellante con la formulazione dei tre su riportati motivi di appello risulta idonea a scalfire la condivisibile decisione del primo giudice, particolarmente considerando i preliminari rilievi di seguito esposti.
Difatti, pur se non eccepito da alcuna delle parti in lite, neppure dall'appellato che vi avrebbe avuto interesse, il procedimento di appello avverso la sentenza n. 5233/2021 del Tribunale di
Roma che ha accolto la querela di falso proposta in via incidentale dal notaio e avente CP_1
ad oggetto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento 12092086057-1
[...]
17.5.2003, si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_4
2321/2023, di rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, la quale, non essendo stata impugnata, ha determinato il passaggio giudicato della pronuncia di falsità.
Va in merito osservato che il passaggio in giudicato costituisce eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dal che deriva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che: “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della
Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in
atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento
del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde
ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in
ossequio al principio del "ne bis in idem"” (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del
11/06/2021).
Alla luce di tale fondamentale considerazione tutte le censure dell'appellante volte a porre in discussione la falsità della firma di cui sopra si è detto non possono trovare ingresso e delibazione in questa sede, poiché la contestata falsità è stata già accertata in modo irretrattabile in altro giudizio.
Fatta tale premessa, come ha correttamente rilevato il primo giudice, era Parte_1
perfettamente a conoscenza sia della condotta che del danno sin dal giugno 1995, quando provvedeva a notificare un primo atto di citazione sia al che al notaio nei cui Pt_2 CP_1 confronti già svolgeva domanda di risarcimento del danno (giudizio conclusosi con sentenza n.
1434/98); e successivamente dall'ottobre 1999 quando notificava nuovo atto di citazione alle medesime parti svolgendo (tra le altre) domanda di risarcimento danni nei confronti del
, giudizio conclusosi con sentenza n. 26672/01 depositata il 10.7.2001 con la quale CP_1
veniva rigettata la domanda. Pertanto, assumendo che la missiva del 15.5.2003 con la quale avrebbe interrotto la prescrizione non può essere considerata valida, stante Parte_1
l'intervenuto definitivo accertamento della falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della stessa, non può che condividersi la valutazione del primo giudice il quale afferma che “alla data della ricezione della missiva del 24.11.2011 il termine di prescrizione
decennale decorrente dal luglio 2001 era ormai decorso.”, e che pertanto “La domanda di
risarcimento del danno da responsabilità professionale contrattuale va rigettata in quanto ormai
prescritto il diritto”.
Le considerazioni appena svolte superano ogni ulteriore censura esposta nell'atto di appello.
3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate come da dispositivo, in misura dei minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di
Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: 1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 3.472,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13,
comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Presidente est.
dott.ssa AR D'Avino