CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17633 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EL SIMONE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale Laura Condemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Daniele Peppe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente, nella qualità di persona offesa e terzo interessato, avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, emessa il 2 luglio 2025, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di restituzione di un orologio di marca Rolex sottoposto a sequestro preventivo impeditivo nel procedimento a carico di NI IO AS, imputato per i reati di appropriazione indebita, ricettazione e truffa, per avere, per quel che qui interessa, acquisito dal ricorrente il bene in conto vendita successivamente appropriandosene e vendendolo a terzi senza corrispondere quanto pattuito. Il Tribunale ha rilevato che l’orologio, in seguito a vari trasferimenti di proprietà, era stato trovato in possesso di un terzo acquirente di buona fede, sicché il ricorrente non Penale Sent. Sez. 2 Num. 17633 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 avrebbe potuto riacquisirne la proprietà e la disponibilità, essendo il terzo di buona fede l’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene.
2. Ricorre per cassazione IM Di EL, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale disposto la restituzione del bene al ricorrente in quanto legittimo proprietario. Il ricorrente rileva una illogica contraddizione tra il provvedimento impositivo del sequestro e quello impugnato, essendo stato proprio il ricorrente, in quanto originario proprietario dell’orologio, a sollecitare il sequestro del bene presso un rivenditore che lo deteneva e ne aveva pubblicizzato la vendita sulla piattaforma Instagram. Essendo il bene qualificabile come corpo del reato di appropriazione indebita, la mancata restituzione di esso alla persona offesa aggraverebbe le conseguenze del reato, non essendo mai venuto meno il suo diritto, indipendentemente dalla asserita buona fede del terzo detentore dell’orologio, peraltro venutone in possesso attraverso passaggi non adeguatamente documentati, che non potrebbe sanare l’illecita provenienza del bene. Se così non fosse, verrebbe meno, a detta del ricorrente, il reato di appropriazione indebita, al contrario ritenuto sussistente dall’autorità giudiziaria che aveva disposto il decreto di citazione a giudizio dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
1. Il ricorrente non potrebbe ottenere la restituzione del bene, condizione necessaria per la tutela delle sue ragioni in sede di appello cautelare ai sensi di quanto prevede l’art. 322-bis cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, con argomentazioni che, come riconosce lo stesso ricorrente, attengono al merito del giudizio, ha ravvisato la buona fede del terzo al quale il bene è stato sequestrato, che ne aveva acquisito la proprietà secondo le regole che governano il trasferimento di beni mobili, ai sensi dell’art. 1376 cod.civ. Tale circostanza non era nota al momento del sequestro del bene, sicché era stato correttamente applicato, in sede di emissione del sequestro impeditivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, [...], Rv. 286552- 01).
2. Una volta accertata, nel prosieguo delle indagini, la buona fede del terzo acquirente del bene mobile, solo quest’ultimo avrebbe diritto alla restituzione del bene, mentre il 2 ricorrente, quale originario proprietario, vanta soltanto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’indagato del reato di appropriazione indebita, il quale aveva ceduto a terzi il bene di proprietà del ricorrente, di cui aveva la disponibilità in conto vendita, senza corrisponderne il relativo prezzo in base a quanto pattuito. Non a caso, a tutela delle sue ragioni, il ricorrente, persona offesa dal reato, si è costituito parte civile nel procedimento a carico dell’imputato NI IO AS, nell’ambito del quale questi risponde del reato di cui all’art. 646 cod.pen. ed è stato disposto il sequestro dell’orologio. Vale, pertanto, il principio di diritto – correttamente applicato dal Tribunale - secondo cui, in tema di sequestro preventivo, l'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che, annullato il sequestro, aveva ordinato la restituzione di un veicolo oggetto di appropriazione indebita al terzo acquirente in buona fede). (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, [...], Rv. 283635-01; Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, [...], Rv. 227319-01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
sentito il Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale Laura Condemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Daniele Peppe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente, nella qualità di persona offesa e terzo interessato, avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, emessa il 2 luglio 2025, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di restituzione di un orologio di marca Rolex sottoposto a sequestro preventivo impeditivo nel procedimento a carico di NI IO AS, imputato per i reati di appropriazione indebita, ricettazione e truffa, per avere, per quel che qui interessa, acquisito dal ricorrente il bene in conto vendita successivamente appropriandosene e vendendolo a terzi senza corrispondere quanto pattuito. Il Tribunale ha rilevato che l’orologio, in seguito a vari trasferimenti di proprietà, era stato trovato in possesso di un terzo acquirente di buona fede, sicché il ricorrente non Penale Sent. Sez. 2 Num. 17633 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 avrebbe potuto riacquisirne la proprietà e la disponibilità, essendo il terzo di buona fede l’unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione del bene.
2. Ricorre per cassazione IM Di EL, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale disposto la restituzione del bene al ricorrente in quanto legittimo proprietario. Il ricorrente rileva una illogica contraddizione tra il provvedimento impositivo del sequestro e quello impugnato, essendo stato proprio il ricorrente, in quanto originario proprietario dell’orologio, a sollecitare il sequestro del bene presso un rivenditore che lo deteneva e ne aveva pubblicizzato la vendita sulla piattaforma Instagram. Essendo il bene qualificabile come corpo del reato di appropriazione indebita, la mancata restituzione di esso alla persona offesa aggraverebbe le conseguenze del reato, non essendo mai venuto meno il suo diritto, indipendentemente dalla asserita buona fede del terzo detentore dell’orologio, peraltro venutone in possesso attraverso passaggi non adeguatamente documentati, che non potrebbe sanare l’illecita provenienza del bene. Se così non fosse, verrebbe meno, a detta del ricorrente, il reato di appropriazione indebita, al contrario ritenuto sussistente dall’autorità giudiziaria che aveva disposto il decreto di citazione a giudizio dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
1. Il ricorrente non potrebbe ottenere la restituzione del bene, condizione necessaria per la tutela delle sue ragioni in sede di appello cautelare ai sensi di quanto prevede l’art. 322-bis cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, con argomentazioni che, come riconosce lo stesso ricorrente, attengono al merito del giudizio, ha ravvisato la buona fede del terzo al quale il bene è stato sequestrato, che ne aveva acquisito la proprietà secondo le regole che governano il trasferimento di beni mobili, ai sensi dell’art. 1376 cod.civ. Tale circostanza non era nota al momento del sequestro del bene, sicché era stato correttamente applicato, in sede di emissione del sequestro impeditivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, [...], Rv. 286552- 01).
2. Una volta accertata, nel prosieguo delle indagini, la buona fede del terzo acquirente del bene mobile, solo quest’ultimo avrebbe diritto alla restituzione del bene, mentre il 2 ricorrente, quale originario proprietario, vanta soltanto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’indagato del reato di appropriazione indebita, il quale aveva ceduto a terzi il bene di proprietà del ricorrente, di cui aveva la disponibilità in conto vendita, senza corrisponderne il relativo prezzo in base a quanto pattuito. Non a caso, a tutela delle sue ragioni, il ricorrente, persona offesa dal reato, si è costituito parte civile nel procedimento a carico dell’imputato NI IO AS, nell’ambito del quale questi risponde del reato di cui all’art. 646 cod.pen. ed è stato disposto il sequestro dell’orologio. Vale, pertanto, il principio di diritto – correttamente applicato dal Tribunale - secondo cui, in tema di sequestro preventivo, l'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene a un terzo in buona fede determina il venir meno del "periculum in mora" sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato, essendosi già cristallizzato, per effetto dell'atto traslativo, il pregiudizio per la persona offesa, che non potrebbe riacquisire la proprietà del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che, annullato il sequestro, aveva ordinato la restituzione di un veicolo oggetto di appropriazione indebita al terzo acquirente in buona fede). (Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022, [...], Rv. 283635-01; Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, [...], Rv. 227319-01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3