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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1636/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LELLI Parte_1 C.F._1
MARZIA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( , rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI CP_1 C.F._3
MONICA ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, confermare la sentenza n. 225/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo nella causa civile n. 1628/2023 R.G. e quindi: a) Confermare l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente presso la Persona_3 madre. b) Conseguentemente, autorizzare il trasferimento di residenza dei minori Per_1
e così come richiesto dalla madre
[...] Persona_2 Persona_3
in Milano a far data dall'inizio del nuovo anno scolastico CP_1
2024/2025; c) Salvo diverse intese tra le parti, disporre, in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, che quelli trascorrano con questi ogni fine settimana, dal venerdì sera, allorquando la madre li accompagnerà presso l'abitazione del padre, fino alla domenica sera, allorquando la madre li preleverà dall'abitazione del padre, con la precisazione che tutti gli spostamenti del fine settimana saranno a carico della madre, ivi compresi quelli da e per la nuova residenza dei minori. In merito al periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza, anche disgiunte, da comunicare direttamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
per quanto attiene alle festività natalizie, ad anni alterni, il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre con l'un genitore ed il periodo che va dal 1° gennaio fino al rientro a scuola con l'altro, con la precisazione che comunque i minori potranno alternarsi con i due genitori nei giorni di Natale e di S. Stefano;
per le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso la giornata del Natale, i restanti giorni di vacanze pasquali con l'altro genitore;
restano salvi i diversi accordi tra i genitori d) Confermare per il resto il provvedimento in vigore tra le parti, emesso da questo Tribunale in data 26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 1340/2021 V.G. con il quale sono state integralmente recepite le conclusioni rassegnate congiuntamente tra le parti all'udienza del 26.1.2022. e) Compensare integralmente le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 29.6.2023 dinanzi al Tribunale di Arezzo, - premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale CP_1 con dalla quale erano nati tre figli ( in data 14.8.2015, Parte_1 Per_1 Per_2 in data 23.2.2017 e in data 26.3.2019) e che la precedente procedura Per_3 giudiziale volta a regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale si era conclusa su accordo tra le parti con provvedimento emesso in data 26.1.2022 – ne chiedeva la riforma riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, previa autorizzazione a che i figli potessero trasferirsi con lei a Brugherio, provincia di Monza-
Brianza, ove la stessa intendeva stabilire la propria e loro residenza per motivi di lavoro, dichiarandosi peraltro disponibile ad accompagnarli dal padre ogni fine settimana a proprie spese.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Per_1
All'esito di apposita CTU, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 225/2024 resa in data
5.7.2024, confermava l'affidamento congiunto dei minori Persona_1 [...]
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2 Persona_3 la madre;
autorizzava conseguentemente il trasferimento di residenza dei minori in
Brugherio (MB) a far data dall'inizio del nuovo anno scolastico 2024/25 salvo migliori intese tra le parti;
disponeva in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre;
confermava per il resto il provvedimento in vigore tra le parti datato 26.1.2022; compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 225/2024 proponeva appello chiedendo, in Parte_1 via preliminare, la sospensione della sua provvisoria esecutività. L'appellante lamentava come il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione le conclusioni del CTU circa l'opportunità di posticipare il trasferimento dei minori con la madre e concludeva chiedendo che i figli fossero collocati prevalentemente presso di sé, con conseguente obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento, o che il loro trasferimento fosse autorizzato solo al raggiungimento dei quattordici anni di età del figlio Per_1
La parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria e, nel merito, dell'impugnazione, facendo presente come i minori si fossero già ben inseriti nel nuovo contesto abitativo-familiare e che, con il regime previsto dal Tribunale di Arezzo, già attuato fin dal 4.9.2024, la frequenza dei figli con il padre si era addirittura incrementata.
All'udienza del 16.12.2024 le parti hanno chiesto termine per rassegnare conclusioni congiunte. La Corte ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per il deposito di note conclusive, riservando la decisione all'esito.
In data 13.12.2024 le parti hanno depositato note con le quali congiuntamente hanno concluso come riportato in epigrafe. La Corte non ravvisa elementi ostativi al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto le previsioni relative all'affido, al collocamento e al mantenimento dei minori, nonché alla frequentazione degli stessi con l'uno e l'altro genitore, risultano conformi all'interesse dei minori medesimi.
Le spese di lite del giudizio, come da accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata:
1. provvede in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, come riportato nella motivazione del presente provvedimento;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16.12.2024
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1636/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LELLI Parte_1 C.F._1
MARZIA ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro ( , rappresentato e difeso dall'avv. TUCCI CP_1 C.F._3
MONICA ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, confermare la sentenza n. 225/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo nella causa civile n. 1628/2023 R.G. e quindi: a) Confermare l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente presso la Persona_3 madre. b) Conseguentemente, autorizzare il trasferimento di residenza dei minori Per_1
e così come richiesto dalla madre
[...] Persona_2 Persona_3
in Milano a far data dall'inizio del nuovo anno scolastico CP_1
2024/2025; c) Salvo diverse intese tra le parti, disporre, in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, che quelli trascorrano con questi ogni fine settimana, dal venerdì sera, allorquando la madre li accompagnerà presso l'abitazione del padre, fino alla domenica sera, allorquando la madre li preleverà dall'abitazione del padre, con la precisazione che tutti gli spostamenti del fine settimana saranno a carico della madre, ivi compresi quelli da e per la nuova residenza dei minori. In merito al periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza, anche disgiunte, da comunicare direttamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
per quanto attiene alle festività natalizie, ad anni alterni, il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre con l'un genitore ed il periodo che va dal 1° gennaio fino al rientro a scuola con l'altro, con la precisazione che comunque i minori potranno alternarsi con i due genitori nei giorni di Natale e di S. Stefano;
per le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso la giornata del Natale, i restanti giorni di vacanze pasquali con l'altro genitore;
restano salvi i diversi accordi tra i genitori d) Confermare per il resto il provvedimento in vigore tra le parti, emesso da questo Tribunale in data 26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 1340/2021 V.G. con il quale sono state integralmente recepite le conclusioni rassegnate congiuntamente tra le parti all'udienza del 26.1.2022. e) Compensare integralmente le spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 29.6.2023 dinanzi al Tribunale di Arezzo, - premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale CP_1 con dalla quale erano nati tre figli ( in data 14.8.2015, Parte_1 Per_1 Per_2 in data 23.2.2017 e in data 26.3.2019) e che la precedente procedura Per_3 giudiziale volta a regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale si era conclusa su accordo tra le parti con provvedimento emesso in data 26.1.2022 – ne chiedeva la riforma riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, previa autorizzazione a che i figli potessero trasferirsi con lei a Brugherio, provincia di Monza-
Brianza, ove la stessa intendeva stabilire la propria e loro residenza per motivi di lavoro, dichiarandosi peraltro disponibile ad accompagnarli dal padre ogni fine settimana a proprie spese.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Per_1
All'esito di apposita CTU, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 225/2024 resa in data
5.7.2024, confermava l'affidamento congiunto dei minori Persona_1 [...]
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2 Persona_3 la madre;
autorizzava conseguentemente il trasferimento di residenza dei minori in
Brugherio (MB) a far data dall'inizio del nuovo anno scolastico 2024/25 salvo migliori intese tra le parti;
disponeva in merito ai tempi di permanenza dei minori presso il padre;
confermava per il resto il provvedimento in vigore tra le parti datato 26.1.2022; compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 225/2024 proponeva appello chiedendo, in Parte_1 via preliminare, la sospensione della sua provvisoria esecutività. L'appellante lamentava come il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione le conclusioni del CTU circa l'opportunità di posticipare il trasferimento dei minori con la madre e concludeva chiedendo che i figli fossero collocati prevalentemente presso di sé, con conseguente obbligo della madre di contribuire al loro mantenimento, o che il loro trasferimento fosse autorizzato solo al raggiungimento dei quattordici anni di età del figlio Per_1
La parte appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria e, nel merito, dell'impugnazione, facendo presente come i minori si fossero già ben inseriti nel nuovo contesto abitativo-familiare e che, con il regime previsto dal Tribunale di Arezzo, già attuato fin dal 4.9.2024, la frequenza dei figli con il padre si era addirittura incrementata.
All'udienza del 16.12.2024 le parti hanno chiesto termine per rassegnare conclusioni congiunte. La Corte ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per il deposito di note conclusive, riservando la decisione all'esito.
In data 13.12.2024 le parti hanno depositato note con le quali congiuntamente hanno concluso come riportato in epigrafe. La Corte non ravvisa elementi ostativi al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto le previsioni relative all'affido, al collocamento e al mantenimento dei minori, nonché alla frequentazione degli stessi con l'uno e l'altro genitore, risultano conformi all'interesse dei minori medesimi.
Le spese di lite del giudizio, come da accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata:
1. provvede in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, come riportato nella motivazione del presente provvedimento;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16.12.2024
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni