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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8672/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8672/2020 promossa da:
titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 sede in San Cipriano d'Aversa al Corso Umberto I n. 80, p.iva n. e P.IVA_1
p.iva n. Controparte_2
- rapp.to e difeso - giusta procura alle liti in calce al presente atto - P.IVA_2 dall'avv. Cipriano Di Tella;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del suo legale Controparte_3 rapp.te pro tempore P.Iva: rapp.ta e difesa, dall'avv. Carlo Carillo, P.IVA_3 ed elettivamente dom.ta presso il suo Studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via XX Settembre, n. 45:
nonché
PARTE CONVENUTA
Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
13.3.2025. OGGETTO: azione di accertamento e condanna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e la Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio le parti in epigrafe indicate, per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per l'abbattimento di n. 6 capi bufalini facenti capo a e di n. 1 capo Controparte_1 bufalino facente capo alla e la Controparte_2 conseguente condanna al pagamento delle controparti.
Più precisamente, gli attori rappresentano:
- che in data 10/08/2018 veniva notificata a Controparte_1
un'ordinanza di abbattimento di n. 6 capi bufalini risultati positivi/dubbi alle prove diagnostiche per TB (capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n.
[...]) e alla Controparte_2 Controparte_2 un'ordinanza di abbattimento di n. 1 capi bufalini risultati positivi/dubbi alle prove diagnostiche per TB (capo n. [...]);
- che a causa di problematiche non imputabili agli istanti i capi bufalini infetti venivano abbattuti in data 04/09/2018;
- che ad oggi, nonostante i solleciti sia verbali che cartolari, gli istanti non hanno ricevuto il pagamento delle somme previste a titolo di indennizzo per il caso di abbattimento di capi bufalini;
- che, con comunicazione del 10/10/2018 recapitata ad entrambi gli istanti la competente azienda sanitaria locale rappresentava agli stessi l'impossibilità di procedere al pagamento in quanto l'abbattimento del capo bufalino sarebbe avvenuto oltre il termine di gg. 15 prescritto ai sensi del decreto dirigenziale Giunta
Regionale Campania n. 24 del 13/06/2017, punto 2.B.3 delle procedure operative allegate al decreto.
Alla base della proposta domanda di accertamento e condanna gli attori deducono l'illegittimità del diniego in quanto l'ordinanza del ministro della Salute del 14/11/2006, all'art. 12 e successive modifiche, prevede la perdita del diritto a percepire l'indennità soltanto qualora la macellazione dei capi avvenga in maniera coattiva da parte degli organi competenti e non anche quando quest'ultima avvenga in ritardo.
Concludono pertanto chiedendo l'accertamento del diritto all'indennizzo per la somma di euro 8.700,00 per e di € 1.450,00 per la società. Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito: in primo Parte_1
luogo, l'insussistenza del presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo, in quanto l'abbattimento dei capi sarebbe avvenuto oltre il termine, da qualificarsi perentorio, di 15 giorni dall'ordine previsto dalla normativa che regolamenta la fattispecie;
in secondo luogo, e in ogni caso, l'assenza dei presupposti del riconoscimento dell'indennità nei confronti della società in quanto quest'ultima non avrebbe mai fatto pervenire la richiesta all'indennizzo nel termine di legge.
La nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_4
citazione nei suoi confronti, è rimasta contumace.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025.
*
La domanda va rigettata.
Con nota del 10.08.2018 il Dipartimento di Prevenzione - Servizio veterinario sanità animale dell ha intimato all'allevatore Parte_1
l'abbattimento dei capi infetti da tubercolosi bovina, da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto, quindi entro e non oltre il 25.8.2018.
Gli intimati hanno provveduto all'abbattimento soltanto in data 4.9.2018, per loro stessa ammissione, e per ragioni definite non imputabili (ma non meglio precisate).
A seguire, con varie istanze, essi hanno chiesto la corresponsione dell'indennizzo per l'abbattimento di animali infetti previsto dall'art. 2 della legge
23 gennaio 1968 n. 33.
In risposta è stato emesso il provvedimento prot. 229268 del 10.10.2018, con il quale l' ha negato il riconoscimento del beneficio a cagione del Parte_1
mancato rispetto dei termini di abbattimento previsti.
Tanto premesso, gli attori richiedono a questo Tribunale l'accertamento del diritto all'indennizzo che presuppone a sua volta l'accertamento della non perentorietà del termine di 15 giorni previsto per l'abbattimento dei capi ai sensi dell'O.M. 28 maggio 2015, in combinato disposto con la legge del 9 giugno 1964,
n. 615, e con il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e conseguentemente l'irrilevanza del suo sforamento sul diritto all'indennità in questione. La tesi si basa, più precisamente, sull'assunto per cui l'indennizzo è precluso nel solo caso in un cui Parte intervenga da parte della l'emanazione dell'ordinanza di abbattimento coattiva.
La domanda non può essere accolta.
Nel caso in esame appare dirimente che la richiesta di indennizzo sia stata oggetto di un provvedimento espresso della P.A. di rigetto, regolarmente notificato che non risulta essere stato impugnato e deve pertanto ritenersi sia divenuto definitivo.
Sarebbe stato onere dell'istante impugnare il provvedimento di rigetto innanzi al giudice amministrativo, unica autorità competente a valutare la legittimità o meno del rigetto e nulla sul punto è stato dedotto dalla parte.
Ad ogni modo, si rappresenta che sullo specifico tema sollevato è intervenuto di recente – proprio in un caso riguardante l' , il Consiglio di Stato, Parte_1
il quale, nel dirimere un contrasto tra le opposte tesi sostenute ha sostenuto la natura perentoria del termine in questione.
La tesi contraria, sostenuta dal (anche nel precedente CP_5 richiamato dalla parte attrice) muoveva dal presupposto che l'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 nel prevedere che l'indennizzo previsto dalla legge n.
615 del 1964 in corrispondenza dell'abbattimento non spetti nel caso di inottemperanza all'ordine di abbattimento e di conseguente abbattimento coattivo ad opera dell'autorità, implicherebbe a contrariis che nel caso in cui il proprietario, sia pure in ritardo, ottemperi all'ordine, ha titolo all'indennizzo. A parere del TAR, neppure avrebbe senso altrimenti la specificazione contenuta nell'art. 8 della citata ordinanza (“…In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore") dato che se l'indennizzo fosse ancorato alla natura perentoria del termine, a maggior ragione non spetterebbe nel caso in cui l'abbattimento sia stato coattivo. Il Consiglio di Stato, invece, ha precisato, nel citato precedente, che <In materia di abbattimento di capi di bestiame infetti da tubercolosi, il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere all'abbattimento ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo previsto dall'art. 19 del D.M. 592/1995. Tale perentorietà si desume sia dall'interpretazione letterale dell'art. 19 che subordina espressamente
l'indennità al rispetto dei termini, sia da un'interpretazione logico-sistematica e teleologica della normativa, volta a tutelare prioritariamente la salute pubblica attraverso il tempestivo contenimento della diffusione della malattia. L'indennità ha infatti natura premiale e si giustifica solo in presenza di un effettivo contributo collaborativo dell'allevatore alle misure di eradicazione dell'infezione. La perentorietà del termine non viene meno per il fatto che l'art. 5 co. 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 preveda la perdita dell'indennizzo in caso di abbattimento coattivo, trattandosi di disposizione che si limita a disciplinare le conseguenze dell'inadempimento senza incidere sulla rilevanza del termine già scaduto. Il termine può essere prorogato fino a 30 giorni solo per comprovate difficoltà logistiche o commerciali, previa espressa autorizzazione del Servizio veterinario
e purché ciò non costituisca rischio per la salute. La perdita dell'indennizzo opera per la totalità dei capi, anche se parte di essi sia stata abbattuta nei termini, in quanto l'art. 19 co. 2 D.M. 592/1995 richiede l'abbattimento tempestivo di tutti gli animali infetti>> (Consiglio di Stato sent. n. 1691 del 2022).
Conclusivamente il CdS conclude affermando che: “È del tutto logica e compatibile con i principi costituzionali una disciplina statale (di rango primario
e secondario) che, per il caso in cui siano legittimamente emessi i provvedimenti di abbattimento, subordina il pagamento degli indennizzi - previsti per ragioni di solidarietà sociale per compensare la perdita dei capi di bestiame -alla più che scrupolosa osservanza, con la 'massima collaborazione', degli obblighi conseguenti da tali provvedimenti”.
A rimarcare ulteriormente l'orientamento favorevole alla natura perentoria del termine, si è pronunciato il CDS nuovamente con la recente sentenza della sez.
III, 24/12/2024, n.10386 in cui, oltre alle motivazioni già espresse nel citato precedente, si è aggiunto anche il rilievo ulteriore “che se la norma di cui all'art. 5, comma 4, dell'O.M. 28 maggio 2015 fosse interpretata nel senso indicato dal
TAR, verrebbe a configurarsi un sistema del tutto disfunzionale e contrario alle esigenze di cautela sanitaria sottese alla normativa disciplinante le misure di profilassi e contenimento del morbo, poiché l'allevatore potrebbe lasciare ineseguite le ordinanze di abbattimento (con tutti i relativi rischi) fino al momento dell'esecuzione del provvedimento di abbattimento di ufficio, scegliendo ad libitum e all'ultimo momento, ossia prima dell'esecuzione coattiva, di macellare spontaneamente gli animali infetti per mantenere comunque il diritto all'indennizzo”
Si tratta di una tesi condivisibilmente seguita anche da questo Tribunale in altri precedenti (si v. Tribunale SMCV sent. n. 667/2025).
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata, della natura documentale del giudizio e dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto che giustifica una liquidazione ai minimi di legge e l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 dm 55/2014.
Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in € 2.044,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali (15%) Iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8672/2020 promossa da:
titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 sede in San Cipriano d'Aversa al Corso Umberto I n. 80, p.iva n. e P.IVA_1
p.iva n. Controparte_2
- rapp.to e difeso - giusta procura alle liti in calce al presente atto - P.IVA_2 dall'avv. Cipriano Di Tella;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del suo legale Controparte_3 rapp.te pro tempore P.Iva: rapp.ta e difesa, dall'avv. Carlo Carillo, P.IVA_3 ed elettivamente dom.ta presso il suo Studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via XX Settembre, n. 45:
nonché
PARTE CONVENUTA
Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
13.3.2025. OGGETTO: azione di accertamento e condanna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e la Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio le parti in epigrafe indicate, per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per l'abbattimento di n. 6 capi bufalini facenti capo a e di n. 1 capo Controparte_1 bufalino facente capo alla e la Controparte_2 conseguente condanna al pagamento delle controparti.
Più precisamente, gli attori rappresentano:
- che in data 10/08/2018 veniva notificata a Controparte_1
un'ordinanza di abbattimento di n. 6 capi bufalini risultati positivi/dubbi alle prove diagnostiche per TB (capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n. [...], capo n.
[...]) e alla Controparte_2 Controparte_2 un'ordinanza di abbattimento di n. 1 capi bufalini risultati positivi/dubbi alle prove diagnostiche per TB (capo n. [...]);
- che a causa di problematiche non imputabili agli istanti i capi bufalini infetti venivano abbattuti in data 04/09/2018;
- che ad oggi, nonostante i solleciti sia verbali che cartolari, gli istanti non hanno ricevuto il pagamento delle somme previste a titolo di indennizzo per il caso di abbattimento di capi bufalini;
- che, con comunicazione del 10/10/2018 recapitata ad entrambi gli istanti la competente azienda sanitaria locale rappresentava agli stessi l'impossibilità di procedere al pagamento in quanto l'abbattimento del capo bufalino sarebbe avvenuto oltre il termine di gg. 15 prescritto ai sensi del decreto dirigenziale Giunta
Regionale Campania n. 24 del 13/06/2017, punto 2.B.3 delle procedure operative allegate al decreto.
Alla base della proposta domanda di accertamento e condanna gli attori deducono l'illegittimità del diniego in quanto l'ordinanza del ministro della Salute del 14/11/2006, all'art. 12 e successive modifiche, prevede la perdita del diritto a percepire l'indennità soltanto qualora la macellazione dei capi avvenga in maniera coattiva da parte degli organi competenti e non anche quando quest'ultima avvenga in ritardo.
Concludono pertanto chiedendo l'accertamento del diritto all'indennizzo per la somma di euro 8.700,00 per e di € 1.450,00 per la società. Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' la quale ha eccepito: in primo Parte_1
luogo, l'insussistenza del presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo, in quanto l'abbattimento dei capi sarebbe avvenuto oltre il termine, da qualificarsi perentorio, di 15 giorni dall'ordine previsto dalla normativa che regolamenta la fattispecie;
in secondo luogo, e in ogni caso, l'assenza dei presupposti del riconoscimento dell'indennità nei confronti della società in quanto quest'ultima non avrebbe mai fatto pervenire la richiesta all'indennizzo nel termine di legge.
La nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_4
citazione nei suoi confronti, è rimasta contumace.
La causa, istruita in via meramente documentale, è stata assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025.
*
La domanda va rigettata.
Con nota del 10.08.2018 il Dipartimento di Prevenzione - Servizio veterinario sanità animale dell ha intimato all'allevatore Parte_1
l'abbattimento dei capi infetti da tubercolosi bovina, da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto, quindi entro e non oltre il 25.8.2018.
Gli intimati hanno provveduto all'abbattimento soltanto in data 4.9.2018, per loro stessa ammissione, e per ragioni definite non imputabili (ma non meglio precisate).
A seguire, con varie istanze, essi hanno chiesto la corresponsione dell'indennizzo per l'abbattimento di animali infetti previsto dall'art. 2 della legge
23 gennaio 1968 n. 33.
In risposta è stato emesso il provvedimento prot. 229268 del 10.10.2018, con il quale l' ha negato il riconoscimento del beneficio a cagione del Parte_1
mancato rispetto dei termini di abbattimento previsti.
Tanto premesso, gli attori richiedono a questo Tribunale l'accertamento del diritto all'indennizzo che presuppone a sua volta l'accertamento della non perentorietà del termine di 15 giorni previsto per l'abbattimento dei capi ai sensi dell'O.M. 28 maggio 2015, in combinato disposto con la legge del 9 giugno 1964,
n. 615, e con il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e conseguentemente l'irrilevanza del suo sforamento sul diritto all'indennità in questione. La tesi si basa, più precisamente, sull'assunto per cui l'indennizzo è precluso nel solo caso in un cui Parte intervenga da parte della l'emanazione dell'ordinanza di abbattimento coattiva.
La domanda non può essere accolta.
Nel caso in esame appare dirimente che la richiesta di indennizzo sia stata oggetto di un provvedimento espresso della P.A. di rigetto, regolarmente notificato che non risulta essere stato impugnato e deve pertanto ritenersi sia divenuto definitivo.
Sarebbe stato onere dell'istante impugnare il provvedimento di rigetto innanzi al giudice amministrativo, unica autorità competente a valutare la legittimità o meno del rigetto e nulla sul punto è stato dedotto dalla parte.
Ad ogni modo, si rappresenta che sullo specifico tema sollevato è intervenuto di recente – proprio in un caso riguardante l' , il Consiglio di Stato, Parte_1
il quale, nel dirimere un contrasto tra le opposte tesi sostenute ha sostenuto la natura perentoria del termine in questione.
La tesi contraria, sostenuta dal (anche nel precedente CP_5 richiamato dalla parte attrice) muoveva dal presupposto che l'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 nel prevedere che l'indennizzo previsto dalla legge n.
615 del 1964 in corrispondenza dell'abbattimento non spetti nel caso di inottemperanza all'ordine di abbattimento e di conseguente abbattimento coattivo ad opera dell'autorità, implicherebbe a contrariis che nel caso in cui il proprietario, sia pure in ritardo, ottemperi all'ordine, ha titolo all'indennizzo. A parere del TAR, neppure avrebbe senso altrimenti la specificazione contenuta nell'art. 8 della citata ordinanza (“…In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore") dato che se l'indennizzo fosse ancorato alla natura perentoria del termine, a maggior ragione non spetterebbe nel caso in cui l'abbattimento sia stato coattivo. Il Consiglio di Stato, invece, ha precisato, nel citato precedente, che <In materia di abbattimento di capi di bestiame infetti da tubercolosi, il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per procedere all'abbattimento ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo previsto dall'art. 19 del D.M. 592/1995. Tale perentorietà si desume sia dall'interpretazione letterale dell'art. 19 che subordina espressamente
l'indennità al rispetto dei termini, sia da un'interpretazione logico-sistematica e teleologica della normativa, volta a tutelare prioritariamente la salute pubblica attraverso il tempestivo contenimento della diffusione della malattia. L'indennità ha infatti natura premiale e si giustifica solo in presenza di un effettivo contributo collaborativo dell'allevatore alle misure di eradicazione dell'infezione. La perentorietà del termine non viene meno per il fatto che l'art. 5 co. 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 preveda la perdita dell'indennizzo in caso di abbattimento coattivo, trattandosi di disposizione che si limita a disciplinare le conseguenze dell'inadempimento senza incidere sulla rilevanza del termine già scaduto. Il termine può essere prorogato fino a 30 giorni solo per comprovate difficoltà logistiche o commerciali, previa espressa autorizzazione del Servizio veterinario
e purché ciò non costituisca rischio per la salute. La perdita dell'indennizzo opera per la totalità dei capi, anche se parte di essi sia stata abbattuta nei termini, in quanto l'art. 19 co. 2 D.M. 592/1995 richiede l'abbattimento tempestivo di tutti gli animali infetti>> (Consiglio di Stato sent. n. 1691 del 2022).
Conclusivamente il CdS conclude affermando che: “È del tutto logica e compatibile con i principi costituzionali una disciplina statale (di rango primario
e secondario) che, per il caso in cui siano legittimamente emessi i provvedimenti di abbattimento, subordina il pagamento degli indennizzi - previsti per ragioni di solidarietà sociale per compensare la perdita dei capi di bestiame -alla più che scrupolosa osservanza, con la 'massima collaborazione', degli obblighi conseguenti da tali provvedimenti”.
A rimarcare ulteriormente l'orientamento favorevole alla natura perentoria del termine, si è pronunciato il CDS nuovamente con la recente sentenza della sez.
III, 24/12/2024, n.10386 in cui, oltre alle motivazioni già espresse nel citato precedente, si è aggiunto anche il rilievo ulteriore “che se la norma di cui all'art. 5, comma 4, dell'O.M. 28 maggio 2015 fosse interpretata nel senso indicato dal
TAR, verrebbe a configurarsi un sistema del tutto disfunzionale e contrario alle esigenze di cautela sanitaria sottese alla normativa disciplinante le misure di profilassi e contenimento del morbo, poiché l'allevatore potrebbe lasciare ineseguite le ordinanze di abbattimento (con tutti i relativi rischi) fino al momento dell'esecuzione del provvedimento di abbattimento di ufficio, scegliendo ad libitum e all'ultimo momento, ossia prima dell'esecuzione coattiva, di macellare spontaneamente gli animali infetti per mantenere comunque il diritto all'indennizzo”
Si tratta di una tesi condivisibilmente seguita anche da questo Tribunale in altri precedenti (si v. Tribunale SMCV sent. n. 667/2025).
La domanda va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata, della natura documentale del giudizio e dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto che giustifica una liquidazione ai minimi di legge e l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 4 comma 4 dm 55/2014.
Nulla sulle spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in € 2.044,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali (15%) Iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano