Articolo 1828 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1828. Alloggi di servizio 1. Al personale militare puo' essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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