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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Tempesta
Parte opponente
E
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Margutti Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024 e le difese svolte dalle medesime nei rispettivi atti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 461/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1028/2019, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 11.646,91, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 Il credito sarebbe sorto in relazione alla fornitura di prodotto agricoli eseguita dall'opponente in favore dell'opposto negli anni 2011, 2012, 2013.
2. Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c., sull'assunto che l'avversa pretesa creditoria,
siccome eseguita da un commerciante in favore dell'opponente -che non avrebbe agito nella vicenda negoziale a sua volta come commerciante-, sarebbe prescritta per decorso del termine annuale previsto dalla citata disposizione di legge.
Il motivo viene disatteso.
Tale species di prescrizione si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo
- come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di
conseguenza, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016).
Sicché, in applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'esaminanda eccezione risulta incompatibile con le ulteriori deduzioni difensive di parte opponente, con cui l'opponente ha negato l'esistenza del credito oggetto della domanda monitoria.
In particolare con il secondo motivo di opposizione -impropriamente denominato carenza di legittimazione passiva di l'opponente ha negato l'esistenza del credito Parte_1
portato dalle avverse fatture, il quale avrebbe ad oggetto prodotti mai acquistati dall'opponente.
3. Con gli altri due motivi di opposizione l'opponente ha, come anzidetto, negato l'esistenza del credito monitorio e ha allegato il difetto di presupposti per l'emissione del d.i.,
non essendo stato il ricorso monitorio corredato dalle relative fatture né dagli estratti autentici.
pagina 2 di 4 L'opponente ha anche allegato alla comparsa conclusionale documentazione inammissibile, perché tardiva e non sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie,
nonché irrilevante ai fini decisori, trattandosi di documentazione rappresentativa dell'avvenuta cancellazione dell'opposta dal registro delle imprese, circostanza che non incide sull'obbligo dell'opponente.
3.1. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
3.2. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposto, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: a riprova dell'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, l'opposto ha prodotto documentazione comprovante il pagamento di acconti sulla fornitura (cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta) nonché le fatture controverse, le quali contengono, alla voce riferimenti, il numero e la data delle bolle di accompagnamento della merce indicata nelle fatture medesime, sicché non è dato dubitare dell'esecuzione della fornitura controversa in favore dell'opponente.
Ulteriori conferme dell'esistenza del negozio e dell'esecuzione della fornitura in favore dell'opponente provengono dalla prova orale svolta in giudizio: il commercialista pagina 3 di 4 dell'opposto, , la madre dell'opponente, e il fratello Persona_1 Controparte_2
dell'opponente, , hanno confermato che, in relazione alla controversa Persona_2
vicenda negoziale, la madre dell'opponente aveva assunto l'obbligo di pagamento del piano di rientro dell'esposizione debitoria maturata dal figlio;
che l'obbligazione di ripianamento non era stata integralmente onorata (cfr. testimonianze rese dai citati testimoni alle udienze del 18.11.2022, del 15.9.2023 e del 12.1.2024).
3.3. L'opponente non ha, dal proprio canto, dimostrato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura;
i motivi di opposizione svolti sono, pertanto, infondati e l'opposizione viene respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del d.i. n.
461/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1028/2019;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Spoleto, il 22.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e vertente
T R A
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Tempesta
Parte opponente
E
, P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Margutti Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024 e le difese svolte dalle medesime nei rispettivi atti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 461/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1028/2019, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 11.646,91, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 4 Il credito sarebbe sorto in relazione alla fornitura di prodotto agricoli eseguita dall'opponente in favore dell'opposto negli anni 2011, 2012, 2013.
2. Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c., sull'assunto che l'avversa pretesa creditoria,
siccome eseguita da un commerciante in favore dell'opponente -che non avrebbe agito nella vicenda negoziale a sua volta come commerciante-, sarebbe prescritta per decorso del termine annuale previsto dalla citata disposizione di legge.
Il motivo viene disatteso.
Tale species di prescrizione si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo
- come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di
conseguenza, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda (Cass. n. 2977/2016).
Sicché, in applicazione della disciplina e dei principi di diritto sopra richiamati, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'esaminanda eccezione risulta incompatibile con le ulteriori deduzioni difensive di parte opponente, con cui l'opponente ha negato l'esistenza del credito oggetto della domanda monitoria.
In particolare con il secondo motivo di opposizione -impropriamente denominato carenza di legittimazione passiva di l'opponente ha negato l'esistenza del credito Parte_1
portato dalle avverse fatture, il quale avrebbe ad oggetto prodotti mai acquistati dall'opponente.
3. Con gli altri due motivi di opposizione l'opponente ha, come anzidetto, negato l'esistenza del credito monitorio e ha allegato il difetto di presupposti per l'emissione del d.i.,
non essendo stato il ricorso monitorio corredato dalle relative fatture né dagli estratti autentici.
pagina 2 di 4 L'opponente ha anche allegato alla comparsa conclusionale documentazione inammissibile, perché tardiva e non sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie,
nonché irrilevante ai fini decisori, trattandosi di documentazione rappresentativa dell'avvenuta cancellazione dell'opposta dal registro delle imprese, circostanza che non incide sull'obbligo dell'opponente.
3.1. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
3.2. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposto, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: a riprova dell'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, l'opposto ha prodotto documentazione comprovante il pagamento di acconti sulla fornitura (cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta) nonché le fatture controverse, le quali contengono, alla voce riferimenti, il numero e la data delle bolle di accompagnamento della merce indicata nelle fatture medesime, sicché non è dato dubitare dell'esecuzione della fornitura controversa in favore dell'opponente.
Ulteriori conferme dell'esistenza del negozio e dell'esecuzione della fornitura in favore dell'opponente provengono dalla prova orale svolta in giudizio: il commercialista pagina 3 di 4 dell'opposto, , la madre dell'opponente, e il fratello Persona_1 Controparte_2
dell'opponente, , hanno confermato che, in relazione alla controversa Persona_2
vicenda negoziale, la madre dell'opponente aveva assunto l'obbligo di pagamento del piano di rientro dell'esposizione debitoria maturata dal figlio;
che l'obbligazione di ripianamento non era stata integralmente onorata (cfr. testimonianze rese dai citati testimoni alle udienze del 18.11.2022, del 15.9.2023 e del 12.1.2024).
3.3. L'opponente non ha, dal proprio canto, dimostrato l'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura;
i motivi di opposizione svolti sono, pertanto, infondati e l'opposizione viene respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e dichiara, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del d.i. n.
461/2019, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1028/2019;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Spoleto, il 22.1.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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