Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. ND Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 527/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Carmelino Proto;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Carmelino Proto.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e con facoltà di ognuno di essi di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno, ma con obbligo di comunicare eventuali variazioni di residenza e/o domicilio all'altro.
2) Il signor esprime la propria volontà, ai sensi dell'art. 1376 c.c., ad Parte_1
acquistare, come in effetti acquista, il 50% di proprietà della signora . La Parte_2
casa coniugale è un fabbricato di civile abitazione con corte sita in Osimo alla via Raffaello
n. 7 ed è composta da: abitazione al primo piano di vani quattro ed accessori, con dotazione di locali cantina e deposito al piano terreno ed è riportato nel catasto dei fabbricati del
Comune di Osimo al foglio 58, particella 564 subalterni 3 e 4, categoria A4, classe 3, vani
5,5, rendita catastale € 255,65. La signora esprime la propria volontà a Parte_2 cedere, come in effetti cede, il 50% dell'immobile sopraindicato al signor Parte_1
- 1 -
60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di pagamento della parte di immobile acquistato. Le parti attestano la conformità del bene ceduto allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie e la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
3) Le rate mensili del mutuo gravante sull' immobile di cui sopra resteranno a carico del signor il quale dichiara sin d'ora che la signora potrà Parte_1 Parte_2
rimanere a vivere nella casa coniugale fino al giorno 30 giugno 2025 in attesa di reperire una nuova sistemazione.
4) I figli minori ND e attualmente continueranno a vivere presso l'abitazione Per_1
coniugale e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse -istruzione, educazione, salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriali relativamente all'ordinaria amministrazione. I minori, che prenderanno la residenza presso la madre, vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato così regolamentato: lunedì e martedì (pernotti compresi) con la madre, mercoledì e giovedì (pernotti compresi) con il padre, venerdì, sabato e la domenica (pernotti compresi) con la madre per poi, nella settimana successiva, trascorrere il lunedì e martedì con il padre (pernotti compresi), il mercoledì e giovedì con la madre (pernotti compresi), venerdì, sabato e domenica (pernotti compresi) con il padre. Durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni nei giorni 25 o26 dicembre, 31 dicembre o 01 gennaio, 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali la domenica o il lunedì ad anni alterni. Durante le vacanze estive il padre e la madre terranno con sè i figli per dieci giorni consecutivi e tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Ad ogni buon conto, durante le festività del calendario sopra non indicate (Domenica delle
Palme, 25 aprile, primo maggio ecc…) i figli staranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. I genitori si danno il consenso reciproco al rilascio del passaporto per i figli minori.
5) Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli. Le spese straordinarie relative alla prole verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, come da “protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” del 10 luglio
- 2 - 2024, la cui copia si consegna ai ricorrenti. L'assegno unico verrà incassato nella misura del 100% dalla signora Parte_2
6) La vettura tg FD535CD, intestata al signor rimarrà nella disponibilità Parte_1
esclusiva dello stesso, la vettura tg GC460HF intestata alla sig. ra rimarrà Parte_2
nella disponibilità esclusiva della stessa.
7) I coniugi, considerata la loro attuale situazione reddituale, che li vede beneficiare di redditi adeguati al loro mantenimento, rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento.
8) I coniugi danno vicendevolmente atto di aver così risolto ogni questione economica e patrimoniale.
Con atto di integrazione al ricorso depositato in data 08.04.2025 le parti hanno dichiarato che:
“1) il trasferimento della porzione del 50% dell'immobile sito in Osimo alla via Raffaello
Sanzio n. 7, che diventerà prima casa per il sig. è esente da ogni imposizione Parte_1
fiscale e da ogni altra imposta o tassa, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
2) ci impegniamo ad effettuare, a nostra cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Ci obblighiamo pertanto a depositare nel fascicolo telematico di separazione o divorzio, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
3) la conformità dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile allo stato di fatto;
4) ai sensi del dpr 445/2000, consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiariamo che non ci siamo avvalsi dell'intervento di un mediatore per la vendita della quota di proprietà;
5) sull'immobile in questione è presente un'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario iscritta presso l'agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di
Ancona – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25.06.2008 ai n. ri 15883 Reg Gen. e
3398 Reg. Part.;
6) io sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze Parte_1 derivanti dalle dichiarazioni false o mendaci, dichiaro che il pagamento della somma di €
- 3 - 60.000,00 (sessantamila/00) verrà effettuato tramite assegno circolare intestato alla signora e detto assegno verrà consegnato alla stessa all'udienza davanti al Giudice Parte_2 del Tribunale di Ancona”
Con separato atto depositato il 08.04.2025 ha altresì dichiarato: Parte_2
“che la costruzione del fabbricato sito in Osimo alla via Raffaello n. 7 (composto da: abitazione al primo piano di vani quattro ed accessori con dotazione di locali cantina e deposito al piano terreno e riportato nel catasto dei fabbricati del Comune di Osimo al foglio
58, particella 564 subalterni 3 e 4, categoria A4, classe 3, cani 5,5, rendita catastale
€255,65) ed oggetto dell'atto di separazione personale dei coniugi pendente davanti al
Tribunale di Ancona – 527/2025 RG – è iniziata in data anteriore al primo settembre 1967.”
All'udienza del 16.04.2025 le parti hanno ulteriormente dichiarato:
“di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel Dlvo 192/2005 e succ. modifiche ed integrazioni e, in particolare, il cessionario dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal Geom. n. 20250206- Controparte_1
042034-53727 valido fino al 06.02.2035 come risulta dalla documentazione allegata al ricorso;
che l'immobile è stato oggetto di opere di manutenzione straordinaria in virtù delle pratiche edilizie specificate nella perizia giurata depositata il 08.04.2025.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati ad Osimo (AN) il 14/06/2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. Le parti sono comparse personalmente all'udienza 16 aprile 2025 confermando gli accordi raggiunti e le dichiarazioni rese negli scritti depositati nel fascicolo telematico.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 17.02.2025 e 08.04.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 4 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli della coppia, entrambi minorenni.
A tal proposito va evidenziato che le parti hanno concordato il trasferimento, in favore del marito, della quota del 50% del diritto di proprietà della moglie sull'immobile già adibito a casa familiare.
I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- l'accordo di separazione è stato inserito nel verbale d'udienza del 16.04.2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico in data 11.04.2025 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla
L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis
Va peraltro rilevato che nella perizia asseverata depositata in giudizio il 08.04.2025 il tecnico incaricato dalle parti, Geom. ha precisato che l'altezza del piano terra è di Controparte_1
ml 3,00 e non di ml 2,50, come risultante nella planimetria allegata, ma che tale incongruenza
è probabilmente dovuta ad un mero errore materiale “di scrittura”, considerato che il dato corretto, coincidente con lo stato di fatto, è rinvenibile dalla originaria planimetria catastale del 1956 (oltre che da un progetto presentato nel 2003).
Alla luce di tale precisazione, dunque, non sussistono elementi ostativi al perfezionamento del trasferimento dell'immobile.
Con riferimento ai figli minori non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio al loro ascolto, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di giudizio sono compensate in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio ad Osimo (AN) il 14/06/2008, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 20, parte 1, dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -