Articolo 1 della Legge 21 giugno 1971, n. 515
Articolo 2
Versione
18 agosto 1971
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 , aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83 , e modificato dalla legge 30 maggio 1970, n. 383 , e' sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni, 16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
Entrata in vigore il 18 agosto 1971
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