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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131 L 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450423 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423, emesso da OM Capitale in data 28 ottobre 2024, con il quale è stata accertata l'omessa dichiarazione ai fini della
Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente
(TEFA), con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Con il suddetto avviso è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.909,00, di cui euro 1.286,15 a titolo di tributo, euro 614,76 a titolo di sanzioni ed euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo vizi di legittimità dell'accertamento e contestando la sussistenza dell'omessa dichiarazione, considerato che un immobile era stato locato per l'intero periodo, un altro era la residenza di altra persona che aveva regolarmente pagato la Tari, e che il terzo immobile era il giardino pertinenza dell'appartamento locato.
Si è costituita in giudizio tardivamente OM Capitale, depositando atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, con cui ha rappresentato che, a seguito del riesame della posizione tributaria, ha adottato il provvedimento di autotutela doc. n. U250300135899 del 4 marzo 2025, con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423.
Con le medesime controdeduzioni, OM Capitale ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La stessa ricorrente ha poi depositato il provvedimento di annullamento.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che OM Capitale ha integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423, oggetto di impugnazione, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti della ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, non sussistendo ulteriori questioni né in fatto né in diritto da definire.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che sussistano i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto in sede amministrativa, alla natura della controversia, all'assenza di una pronuncia sul merito delle contrapposte pretese e alla sostanziale adesione della ricorrente alla richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in OM, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 545/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131 L 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450423 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423, emesso da OM Capitale in data 28 ottobre 2024, con il quale è stata accertata l'omessa dichiarazione ai fini della
Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente
(TEFA), con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Con il suddetto avviso è stato richiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.909,00, di cui euro 1.286,15 a titolo di tributo, euro 614,76 a titolo di sanzioni ed euro 7,83 per spese di notifica.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo vizi di legittimità dell'accertamento e contestando la sussistenza dell'omessa dichiarazione, considerato che un immobile era stato locato per l'intero periodo, un altro era la residenza di altra persona che aveva regolarmente pagato la Tari, e che il terzo immobile era il giardino pertinenza dell'appartamento locato.
Si è costituita in giudizio tardivamente OM Capitale, depositando atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, con cui ha rappresentato che, a seguito del riesame della posizione tributaria, ha adottato il provvedimento di autotutela doc. n. U250300135899 del 4 marzo 2025, con il quale ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423.
Con le medesime controdeduzioni, OM Capitale ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La stessa ricorrente ha poi depositato il provvedimento di annullamento.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che OM Capitale ha integralmente annullato in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401450423, oggetto di impugnazione, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti della ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia, non sussistendo ulteriori questioni né in fatto né in diritto da definire.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che sussistano i motivi per disporne la compensazione integrale, avuto riguardo all'intervenuto annullamento dell'atto in sede amministrativa, alla natura della controversia, all'assenza di una pronuncia sul merito delle contrapposte pretese e alla sostanziale adesione della ricorrente alla richiesta dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in OM, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA TE