Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1685 / 2021
promossa da
P.IVA. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TESTASECCA DOMENICO,
giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SCIFO STEFANO, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2021, la società ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il d.i. n. 98/2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.911,37 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di retribuzioni per lavoro dipendente non corrisposte e di trattamento di fine rapporto;
deduceva che, con
medesima di rinunciare alla somma di € 7.672,63 (crediti retributivi e per trattamento di fine rapporto maturati a quella data), avendo la società riportato negli anni 2012 e 2013 perdite sociali. Chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che la società cooperativa opponente è debitrice nei confronti della ridotta somma di € 3.238,74,
con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo la nullità della rinuncia per genericità e perché Controparte_1
non possibile con riferimento al tfr;
deduceva, altresì, che il lavoratore non avrebbe potuto rinunciare alle spettanze non retribuite né al trattamento di fine rapporto di lavoro.
Chiedeva, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un vero e proprio giudizio di merito ed ha ad oggetto non solo la legittimità del provvedimento emesso in sede monitoria ma, in via principale, la sussistenza del diritto di credito azionato in tale sede;
l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto,
con il relativo onere probatorio.
Nel merito, parte opposta ha azionato in via monitoria il proprio credito corrispondente alle mensilità di luglio 2014, per euro 1.000,00, di agosto 2014, per euro 1.639,00, di settembre
2014 ed il trattamento di fine rapporto pari ad euro 8.273,37.
Parte opponente ha dedotto la sussistenza di una dichiarazione, avente data 22 settembre
2014, con cui il avrebbe comunicato alla società medesima di rinunciare alla somma CP_1
di € 7.672,63 per crediti retributivi e per trattamento di fine rapporto maturati a quella data.
Orbene, è noto che il lavoratore può rinunciare liberamente ai diritti attribuitogli da norme derogabili di legge o di CCNL, oppure a diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.
Tuttavia non sempre il lavoratore è a conoscenza di queste disposizioni inderogabili;
in questo senso la legge interviene a sua tutela prevedendo che, qualora ciò avvenga, il lavoratore possa impugnare l'atto di rinuncia, in un termine di decadenza.
L'art. 2113 del codice civile, infatti, prevede una disciplina speciale per rinunce e transazioni del dipendente aventi ad oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi.
Con riferimento, nello specifico, al t.f.r., con ordinanza n. 14510 del 28 maggio 2019, la Corte
di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r.,
nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del
lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce
un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art.
1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.”.
Orbene, dalla lettura della dichiarazione menzionata si legge che parte opposta “dichiara di
lasciare la somma spettante di euro 7.672,63 per il saldo del debito in oggetto, a conclusione del
rapporto di lavoro che cesserà alla data del 30/09/2014, in quanto lo stesso si dimette da lavoratore e
da socio di codesta cooperativa. Altresì chiede che vengano pertanto liquidate le rimanenti spettanze
dovute e il TFR maturato fino alla data delle dimissioni”; il debito in oggetto era costituito da
“quota copertura perdita di esercizio anno 2012-2013”.
Dalla mera lettura di tale dichiarazione si evince che la somma di euro 7.672,63 sarebbe stata dovuta dal socio lavoratore come quota di copertura della perdita di esercizio per l'anno
2012-2013, e non anche a titolo di differenze retributive o di trattamento di fine rapporto;
a conforto di tale interpretazione depone quanto richiesto a chiosa della rinuncia e cioè le
“rimanenti spettanze dovute ed il TFR maturato fino alla data delle dimissioni”.
Né, comunque, il lavoratore avrebbe potuto rinunciare al tfr stante che il rapporto di lavoro era, al momento della resa dichiarazione, ancora in corso.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non può essere accolta e il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, cui si conferisce esecutività
ex art. 653 e ss. c.p.c;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.109,00
oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo