TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 2395 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Con l'avv. Christian Alessi
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 con gli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino
E
Controparte_2
Con l'avv. Carola Vicari
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 13.02.2025, alle ore 15.15 ha pronunciato
SENTENZA
Dando lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59620120007176649 e
59620130001971864 che per l'effetto annulla.
Condanna alla rifusione Controparte_3 delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro
1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, antistatario.
Compensa le spese con CP_1
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229018814107/000 notificata il 08.01.2024 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620120007176649 e 59620130001971864, eccependone la prescrizione.
Si costituivano in giudizio e contestando la CP_1 CP_4 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente e con riferimento alla richiesta di si CP_4 osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 415 cpc il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il ricorso con decreto di fissazione d'udienza, non ha carattere perentorio, e la sua inosservanza non è sanzionata ex lege, non producendo quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte.
Detta domanda, pertanto, va disattesa.
In merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'intimazione di pagamento impugnata inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale documentare la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto e dell'ente di
Riscossione dimostrare di avere compiuto, dopo avere ricevuto il ruolo, atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti da è emerso che gli CP_1 avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati. ha documentato di avere notificato in data 14.09.2017 CP_4
l'intimazione di pagamento n. 29620169026744483.
Sul punto va precisato che nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il
30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura
Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni
(129+183), grazie alla somma delle due sospensioni. Come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati rispettivamente in data 26.2.2013 e 24.4.2013; in data 14.09.2017 ha notificato l'intimazione di CP_4 pagamento n. 29620169026744483, tuttavia, considerando la decorrenza dei cinque anni da quest'ultima data ed il periodo di sospensione COVID, avrebbe dovuto notificare CP_4 entro la data del 20.07.2023 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata avvenuta in data 08.01.2024 appare tardiva, con la conseguenza che i crediti portati nei superiori atti risultano prescritti.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate come CP_4 in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 13.02.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 2395 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
Con l'avv. Christian Alessi
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 con gli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino
E
Controparte_2
Con l'avv. Carola Vicari
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 13.02.2025, alle ore 15.15 ha pronunciato
SENTENZA
Dando lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59620120007176649 e
59620130001971864 che per l'effetto annulla.
Condanna alla rifusione Controparte_3 delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro
1.250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Alessi, antistatario.
Compensa le spese con CP_1
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229018814107/000 notificata il 08.01.2024 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620120007176649 e 59620130001971864, eccependone la prescrizione.
Si costituivano in giudizio e contestando la CP_1 CP_4 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente e con riferimento alla richiesta di si CP_4 osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 415 cpc il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il ricorso con decreto di fissazione d'udienza, non ha carattere perentorio, e la sua inosservanza non è sanzionata ex lege, non producendo quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte.
Detta domanda, pertanto, va disattesa.
In merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'intimazione di pagamento impugnata inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale documentare la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto e dell'ente di
Riscossione dimostrare di avere compiuto, dopo avere ricevuto il ruolo, atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti da è emerso che gli CP_1 avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati. ha documentato di avere notificato in data 14.09.2017 CP_4
l'intimazione di pagamento n. 29620169026744483.
Sul punto va precisato che nella fattispecie in esame, si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il
30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura
Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni
(129+183), grazie alla somma delle due sospensioni. Come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati rispettivamente in data 26.2.2013 e 24.4.2013; in data 14.09.2017 ha notificato l'intimazione di CP_4 pagamento n. 29620169026744483, tuttavia, considerando la decorrenza dei cinque anni da quest'ultima data ed il periodo di sospensione COVID, avrebbe dovuto notificare CP_4 entro la data del 20.07.2023 un ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata avvenuta in data 08.01.2024 appare tardiva, con la conseguenza che i crediti portati nei superiori atti risultano prescritti.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate come CP_4 in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 13.02.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio